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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/04/2025, n. 1878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1878 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice monocratico, in funzione di giudice del lavoro, dott. Marco Bottino, lette le note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc depositate dalle parti e sostitutive dell'udienza del 4.4.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N. 3452/2024 R.G.L vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv.to Gaetani Piero Parte_1
RICORRENTE
CONTRO in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Marco Controparte_1
Guasco
RESISTENTE
OGGETTO: trasferimento del lavoratore
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.3.24 il ricorrente in epigrafe indicato ha premesso di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal gennaio 2016 quale operaio addetto alle pulizie, svolgendo il proprio servizio presso l'appalto che la resistente aveva con la committente Parte_2
presso la sede di quest'ultima sita in Giugliano In Campania.
Ha allegato che in data 31.1.24, in assenza di alcuna circostanza giustificativa e senza addurre motivazioni plausibili, al ricorrente veniva proposto oralmente il trasferimento presso altro appalto che la resistente svolgeva, sempre per la società al Fusaro (Bacoli). Parte_2
Tenuto conto del fatto che l'organico presso il sito di Giugliano non aveva subito variazioni, il ricorrente aveva rifiutato il trasferimento e la resistente aveva desistito dal suo intendimento. Tuttavia, in data 28.2.24, la società resistente gli aveva comunicato il proprio trasferimento in
Pordenone presso la sede Atap del predetto comune, in considerazione della chiusura delle aree ove lo stesso era occupato presso lo stabilimento di Giugliano.
Il ricorrente ha contestato tale circostanza evidenziando che le aree dello stabilimento della nelle quali il ricorrente effettuava le pulizie erano aree ove si trovavano Parte_3
gli uffici di portineria, il centralino gli uffici magazzino ed altri uffici costituenti servizi essenziali per il funzionamento del sito e dunque ineliminabili.
Ha dunque evidenziato il ricorrente, la carenza di motivazione e l'illegittimità del trasferimento sottolineando che l'onere della prova circa l'esistenza delle ragioni del trasferimento sarebbe spettato alla resistente.
Ha contestato la necessità di trasferire il ricorrente a Pordenone e non al Fusaro come oralmente proposto.
Ha eccepito la carenza di buona fede e correttezza della convenuta perché non avrebbe tenuto conto della situazione economica del ricorrente e della impossibilità per lo stesso lavorando in part-time di reperire un alloggio a causa dei prezzi delle locazioni superiori all'importo del proprio stipendio.
Ha concluso chiedendo il ripristino della posizione di lavoro precedentemente occupata stante l'assenza di ragioni giustificative del trasferimento stante la mancata prova delle necessità del trasferimento e della soppressione del posto di lavoro.
Si è costituita la società convenuta allegando che la committente aveva ridotto gli Pt_2
spazi dello stabilimento di Giugliano, essendo intenzionata a trasferire parte delle attività già svolte presso lo stabilimento di Giugliano, nel sito di Fusaro-Bacoli, ove è già presente uno stabilimento in fase di ampliamento.
Ciò aveva comportato una drastica riduzione dell'attività di pulizia affidata alla resistente, in quanto numerosi servizi di cui si occupavano gli addetti pulizie della convenuta venivano dismessi e spostati presso lo stabilimento di Bacoli.
La resistente ha poi allegato che nel mese di aprile 2024 aveva comunicato alla Pt_2
la intenzione di procedere ad una ulteriore riduzione dei servizi di pulizia svolti presso CP_1
il sito di Giugliano. La riduzione delle aree interessate dall'appalto aveva conseguentemente comportato una riduzione del canone mensile per i servizi resi da a da euro 23.824,00 del CP_1 Pt_2
gennaio 2023 ad euro 16.700,00 nel gennaio 2024, con ulteriore previsione di riduzione a settembre 2024 a euro 12.000,00 mensili.
La convenuta ha allegato che la riduzione dei servizi appaltati da , aveva generato un Pt_2
esubero, presso il cantiere di Giugliano, di 6 lavoratori sui 13 lavoratori facenti parte dell'appalto.
La scelta dei lavoratori da trasferire era ricaduta sulle 6 unità addette in via esclusiva ad attività di pulizie, lasciando sul sito i restanti 7 lavoratori addetti all'appalto, i quali erano invece polifunzionali, occupandosi oltre che del servizio di pulizia, anche dell'attività di facchinaggio
(non interessata dalla riduzione).
A dimostrazione della propria buona fede, parte resistente ha allegato di essersi attivata, sin dal momento in cui aveva comunicato la drastica riduzione dei servizi, al fine di Pt_2
risolvere la situazione dei 6 lavoratori in esubero riuscendo ad ottenere l'impegno della
[...]
, la società che ha in appalto i servizi di pulizia presso lo stabilimento CP_2 Pt_2
di Fusaro-Bacoli, ad assumere, a parità di condizioni contrattuali, i 6 dipendenti della CP_1 addetti a mansioni di pulitori in esubero presso l'appalto di Giugliano.
Pertanto, a fine gennaio 2024 con l'assenso di aveva offerto CP_1 Controparte_2
al ricorrente e ad altri cinque colleghi addetti pulizie il passaggio alle Parte_1
dipendenze di per svolgere analoghe mansioni di pulizia presso l'appalto Controparte_2
gestito da questa società nello stabilimento di Fusaro-Bacoli. Pt_2
La ha precisato, contestando le allegazioni di cui al ricorso, che non avrebbe potuto CP_1
proporre a parte avversa alcun trasferimento diretto presso lo stabilimento Parte_4 atteso che l'appalto presso tale stabilimento era condotto da altra società, la
[...] CP_2
.
[...]
La resistente ha evidenziato che la proposta di assunzione alle dipendenze dell'azienda
[...]
veniva accettata da 3 lavoratori e rifiutata dagli altri tre, tra cui il ricorrente. A CP_2
fronte della non disponibilità del ricorrente, e degli altri due colleghi, ad essere assunti alle dipendenze di aveva trasferito i 3 lavoratori in posizioni Controparte_2 CP_1 disponibili presso altri appalti gestiti dalla società, individuando tre posizioni con orario part time a 20 ore settimanali disponibili, una presso l'appalto Primark di Marcianise, una presso l'appalto EUR di Roma ed una presso l'appalto ATAP di Pordenone, presso cui venivano rispettivamente destinati i lavoratori e . Per_1 Per_2 Pt_1
La convenuta, ha allegato di aver agito nel rispetto di un generale principio di buona fede, al fine di individuare il luogo di trasferimento dei tre lavoratori, a parità di anzianità di servizio, essendo tutti stati assunti l'1.01.2016, utilizzando il criterio dell'anzianità anagrafica e destinando il più anziano nella località più vicina e via dicendo.
La resistente ha allegato che la drastica riduzione dei servizi appaltati, risultava provata in modo documentale dalle stesse comunicazioni (e dai relativi allegati) di e, in ordine a Pt_2
tali decisioni, la resistente non aveva potuto che limitarsi a prenderne atto e ad adeguare la propria organizzazione del lavoro alle richieste della committente.
Ha poi specificato la resistente che la riduzione richiesta da nel 2024 aveva Pt_2 riguardato diverse categorie di ambienti, quali “servizi igienici e spogliatori”, “uffici e sale riunioni”, “laboratori”, “magazzini”, “auditorium e sale corsi”, e che l'organico dell'appalto di
Giugliano è diminuito da 13 a 7 unità.
Sulla base di tali considerazioni la resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.
La domanda è infondata e deve essere respinta.
Incombe sul datore di lavoro la prova delle ragioni del trasferimento (Cass. n. 5434 del 2015, rinviando alle motivazioni di Cassazione n. 11984 del 2010).
In tema di mutamento della sede di lavoro del lavoratore, sebbene il provvedimento di trasferimento non sia soggetto ad alcun onere di forma e non debba necessariamente contenere l'indicazione dei motivi, né il datore di lavoro abbia l'obbligo di rispondere al lavoratore che li richieda, ove sia contestata la legittimità del trasferimento, il datore di lavoro ha l'onere di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che lo hanno determinato e, se può integrare o modificare la motivazione eventualmente enunciata nel provvedimento, non può limitarsi a negare la sussistenza dei motivi di illegittimità oggetto di allegazione e richiesta probatoria della controparte, ma deve comunque provare le reali ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificano il provvedimento. Orbene la prova delle regioni del trasferimento non possono essere limitate alla situazione organizzativa in relazione al posto di lavoro dal quale il lavoratore viene trasferito, ma deve essere esteso alle circostanze che hanno determinato il datore di lavoro a trasferire il lavoratore nella sede di destinazione. Tanto è indispensabile per consentire al giudice di valutare la sussistenza effettiva di un messo di causalità tra le ragioni organizzative dell'azienda ed il trasferimento stesso. Questo, infatti, rientra nei poteri del provato datore di lavoro e costituisce l'esercizio di una potestà fronteggiata, dal lato passivo, dalla soggezione del lavoratore. Così come nel diritto pubblico l'esercizio del potere deve rispondere a canoni di legalità, nonché di correttezza e buona fede, pena l'integrazione dell'eccesso o dello sviamento di potere, così nel diritto privato i poteri del datore di lavoro devono rispondere a canoni di buona fede e correttezza. L'insussistenza del nesso di causalità tra il trasferimento e le esigenze organizzative del datore è sintomatica dell'esercizio abusivo della potestà datoriale e della violazione, quindi, dei criteri di correttezza e buona fede.
Nel caso di specie, i motivi di censura mossi dal ricorrente all'atto di trasferimento investono profili sostanziali inerenti l'assenza di cause di giustificazione del trasferimento stesso e la sua illegittimità.
Per quanto concerne le ragioni del trasferimento, si premette che rientra nella discrezionalità dell'imprenditore, insindacabile dal Giudice, la organizzazione della impresa, nella specie sotto il profilo della distribuzione delle risorse umane sul territorio. Alla Autorità giudiziaria non è dato verificare la opportunità della scelta imprenditoriale, ma unicamente la sua effettività. Ex plurimis: Cassazione civile sez. lav. 02 marzo 2011 n. 5099: “Il controllo giurisdizionale delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato deve essere diretto ad accertare che vi sia corrispondenza tra il provvedimento adottato dal datore di lavoro e le finalità tipiche dell'impresa, non può essere dilatato fino a comprendere il merito della scelta operata dall'imprenditore; quest'ultima, inoltre, non deve presentare necessariamente i caratteri dell'inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento concreti una delle possibili scelte, tutte ragionevoli, che il datore di lavoro può adottare sul piano tecnico, organizzativo e produttivo”. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che, ritenendo insussistenti le esigenze organizzative e produttive poste a base del trasferimento di un dipendente bancario, aveva sottolineato l'assenza di esperienza del lavoratore nelle nuove mansioni e la ripartizione dei suoi originari compiti tra più dipendenti e, quindi, aveva valutato il merito delle scelte organizzative).
All'esito della prova tale circostanza è rimasta dimostrata, venendo confermata la riduzione dell'organico di pulizia presso la sede di Giugliano in Campania, rispettivamente da 13 unità ad
7 unità.
Il teste dipendente della resistente con mansioni di responsabile dell'ufficio Testimone_1
personale ha dichiarato: “ ha interloquito con chiedendo alla di CP_1 Pt_2 Pt_2
assumere i lavoratori che a seguito della riduzione del personale presso Giugliano erano in eccesso. I lavoratori non sarebbero stati assunti dalla bensì dalla società Pt_2 [...]
con il suo Amministratore delegato ho parlato personalmente. CP_2
L'amministratore delegato della si disse disponibile al passaggio dei 6 CP_2
lavoratori precedentemente utilizzati presso la Lucente di Giugliano. Premetto che prima del trasferimento [rectius assunzione presso abbiamo avuto un incontro con i CP_2
sindacati; le organizzazioni sindacali hanno promosso l'iniziativa. Tre dei sei lavoratori individuati quali destinatari dei trasferimenti [rectius assunzione presso hanno CP_2
accettato il medesimo”
Tra i 13 lavoratori, sette svolgevano anche mansioni di facchinaggio e giardinaggio Gli altri tre lavoratori sono stati trasferiti in altri siti secondo le regole dell'anzianità aziendale Tra i tre dipendenti trasferiti il ricorrente era il più giovane di età. Il ricorrente ha rifiutato la proposta di Le aree di si sono ridotte. Le stanze che CP_2 Parte_5
puliva il ricorrente non sono più oggetto del servizio. Le unità che attualmente lavorano in
sono passate da sette a sei, per dimissione di un lavoratore…” Parte_5
Il teste di parte ricorrente, ha riferito delle mansioni svolte dall'Aprile, Testimone_2
ricomprendenti anche quelle di facchinaggio e ha affermato che spesso alcuni dei lavoratori risultati poi non trasferiti si chiudevano in una stanza con i dirigenti aziendali.
Pertanto appare provata la riduzione da 13 a 7 unità del personale di pulizie presso la sede di
Giugliano posta a fondamento del trasferimento. Altra questione è quella della individuazione del dipendente da trasferire.
A tale riguardo l'art. 2103 cc. non prevede criteri di scelta tra dipendenti di pari livello e con analoghe mansioni sicchè il limite alla discrezionalità dell'imprenditore è unicamente quello posto dai criteri generali di correttezza e buona fede oggettiva.
Resta dunque escluso che il datore di lavoro debba adottare criteri selettivi rigidi, quali quelli indicati dalla L. 223/91 per il licenziamento collettivo (e che la giurisprudenza ha ritenuto applicabili anche al licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, in quanto applicazione normativa del principio di correttezza e buona fede).
Nella fattispecie di causa la società ha dedotto in memoria di avere trasferito l'Aprile a
Pordenone in quanto a parità di anzianità di servizio era il più giovane di età.
Anche sotto questo aspetto la condotta della resistente appare dunque immune da censure.
All'esito dell'istruttoria, risulta, incontestato che a causa della riduzione delle aree di cui all'appalto di pulizia e altri servizi intercorrente tra la resistente e la con Parte_2
conseguente riduzione del corrispettivo per i servizi resi, la resistente ha posto in essere procedure di riduzione del personale presente presso il sito di Giugliano, provvedendo ad attuare il trasferimento ad altre sedi di lavoratori ivi presenti, la voratori non sostituiti nella sua posizione lavorativa da nuovi o altri dipendenti. Nella fattispecie in esame è indubitabile la soppressione della posizione di lavoro occupata dal ricorrente.
I fatti e documenti presenti agli atti ed in gran parte contenuti anche nella comunicazione al lavoratore del trasferimento consentono di ricondurre la determinazione aziendale di trasferimento del ricorrente alla esigenza di una riorganizzazione aziendale fondata su una ulteriore riduzione del personale considerato in eccedenza rispetto alle effettive e reali necessità organizzative e volume di affari riguardanti il contratto di appalto tra la resistente e Pt_2
inerente il sito di Giugliano.
Né è configurabile un comportamento ritorsivo. Già in punto di allegazioni non emergono fatti tali da integrare la fattispecie. Parte ricorrente, cioè, non si è offerta in alcun modo di provare singoli e specifici fatti inseriti nel preteso contesto ambientale ostile volto ad ostacolarla all'interno dell'organizzazione aziendale, tali da indurre a ritenere che il preteso motivo ritorsivo o discriminatorio (e per ciò stesso illecito) sia stato l'unica e determinante ragione del provvedimento adottato da parte datoriale (cfr., per tutte, Cass. n. 17087/2011 e Cass.
n.6282/2011).
Per questi motivi
la domanda non può essere accolta.
Quanto al regime delle spese è equo compensare integralmente le stesse.
P.Q.M.
Rigetta la domanda;
spese compensate.
Aversa, 24.4.25
Il giudice dott. Marco Bottino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice monocratico, in funzione di giudice del lavoro, dott. Marco Bottino, lette le note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc depositate dalle parti e sostitutive dell'udienza del 4.4.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N. 3452/2024 R.G.L vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv.to Gaetani Piero Parte_1
RICORRENTE
CONTRO in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Marco Controparte_1
Guasco
RESISTENTE
OGGETTO: trasferimento del lavoratore
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.3.24 il ricorrente in epigrafe indicato ha premesso di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal gennaio 2016 quale operaio addetto alle pulizie, svolgendo il proprio servizio presso l'appalto che la resistente aveva con la committente Parte_2
presso la sede di quest'ultima sita in Giugliano In Campania.
Ha allegato che in data 31.1.24, in assenza di alcuna circostanza giustificativa e senza addurre motivazioni plausibili, al ricorrente veniva proposto oralmente il trasferimento presso altro appalto che la resistente svolgeva, sempre per la società al Fusaro (Bacoli). Parte_2
Tenuto conto del fatto che l'organico presso il sito di Giugliano non aveva subito variazioni, il ricorrente aveva rifiutato il trasferimento e la resistente aveva desistito dal suo intendimento. Tuttavia, in data 28.2.24, la società resistente gli aveva comunicato il proprio trasferimento in
Pordenone presso la sede Atap del predetto comune, in considerazione della chiusura delle aree ove lo stesso era occupato presso lo stabilimento di Giugliano.
Il ricorrente ha contestato tale circostanza evidenziando che le aree dello stabilimento della nelle quali il ricorrente effettuava le pulizie erano aree ove si trovavano Parte_3
gli uffici di portineria, il centralino gli uffici magazzino ed altri uffici costituenti servizi essenziali per il funzionamento del sito e dunque ineliminabili.
Ha dunque evidenziato il ricorrente, la carenza di motivazione e l'illegittimità del trasferimento sottolineando che l'onere della prova circa l'esistenza delle ragioni del trasferimento sarebbe spettato alla resistente.
Ha contestato la necessità di trasferire il ricorrente a Pordenone e non al Fusaro come oralmente proposto.
Ha eccepito la carenza di buona fede e correttezza della convenuta perché non avrebbe tenuto conto della situazione economica del ricorrente e della impossibilità per lo stesso lavorando in part-time di reperire un alloggio a causa dei prezzi delle locazioni superiori all'importo del proprio stipendio.
Ha concluso chiedendo il ripristino della posizione di lavoro precedentemente occupata stante l'assenza di ragioni giustificative del trasferimento stante la mancata prova delle necessità del trasferimento e della soppressione del posto di lavoro.
Si è costituita la società convenuta allegando che la committente aveva ridotto gli Pt_2
spazi dello stabilimento di Giugliano, essendo intenzionata a trasferire parte delle attività già svolte presso lo stabilimento di Giugliano, nel sito di Fusaro-Bacoli, ove è già presente uno stabilimento in fase di ampliamento.
Ciò aveva comportato una drastica riduzione dell'attività di pulizia affidata alla resistente, in quanto numerosi servizi di cui si occupavano gli addetti pulizie della convenuta venivano dismessi e spostati presso lo stabilimento di Bacoli.
La resistente ha poi allegato che nel mese di aprile 2024 aveva comunicato alla Pt_2
la intenzione di procedere ad una ulteriore riduzione dei servizi di pulizia svolti presso CP_1
il sito di Giugliano. La riduzione delle aree interessate dall'appalto aveva conseguentemente comportato una riduzione del canone mensile per i servizi resi da a da euro 23.824,00 del CP_1 Pt_2
gennaio 2023 ad euro 16.700,00 nel gennaio 2024, con ulteriore previsione di riduzione a settembre 2024 a euro 12.000,00 mensili.
La convenuta ha allegato che la riduzione dei servizi appaltati da , aveva generato un Pt_2
esubero, presso il cantiere di Giugliano, di 6 lavoratori sui 13 lavoratori facenti parte dell'appalto.
La scelta dei lavoratori da trasferire era ricaduta sulle 6 unità addette in via esclusiva ad attività di pulizie, lasciando sul sito i restanti 7 lavoratori addetti all'appalto, i quali erano invece polifunzionali, occupandosi oltre che del servizio di pulizia, anche dell'attività di facchinaggio
(non interessata dalla riduzione).
A dimostrazione della propria buona fede, parte resistente ha allegato di essersi attivata, sin dal momento in cui aveva comunicato la drastica riduzione dei servizi, al fine di Pt_2
risolvere la situazione dei 6 lavoratori in esubero riuscendo ad ottenere l'impegno della
[...]
, la società che ha in appalto i servizi di pulizia presso lo stabilimento CP_2 Pt_2
di Fusaro-Bacoli, ad assumere, a parità di condizioni contrattuali, i 6 dipendenti della CP_1 addetti a mansioni di pulitori in esubero presso l'appalto di Giugliano.
Pertanto, a fine gennaio 2024 con l'assenso di aveva offerto CP_1 Controparte_2
al ricorrente e ad altri cinque colleghi addetti pulizie il passaggio alle Parte_1
dipendenze di per svolgere analoghe mansioni di pulizia presso l'appalto Controparte_2
gestito da questa società nello stabilimento di Fusaro-Bacoli. Pt_2
La ha precisato, contestando le allegazioni di cui al ricorso, che non avrebbe potuto CP_1
proporre a parte avversa alcun trasferimento diretto presso lo stabilimento Parte_4 atteso che l'appalto presso tale stabilimento era condotto da altra società, la
[...] CP_2
.
[...]
La resistente ha evidenziato che la proposta di assunzione alle dipendenze dell'azienda
[...]
veniva accettata da 3 lavoratori e rifiutata dagli altri tre, tra cui il ricorrente. A CP_2
fronte della non disponibilità del ricorrente, e degli altri due colleghi, ad essere assunti alle dipendenze di aveva trasferito i 3 lavoratori in posizioni Controparte_2 CP_1 disponibili presso altri appalti gestiti dalla società, individuando tre posizioni con orario part time a 20 ore settimanali disponibili, una presso l'appalto Primark di Marcianise, una presso l'appalto EUR di Roma ed una presso l'appalto ATAP di Pordenone, presso cui venivano rispettivamente destinati i lavoratori e . Per_1 Per_2 Pt_1
La convenuta, ha allegato di aver agito nel rispetto di un generale principio di buona fede, al fine di individuare il luogo di trasferimento dei tre lavoratori, a parità di anzianità di servizio, essendo tutti stati assunti l'1.01.2016, utilizzando il criterio dell'anzianità anagrafica e destinando il più anziano nella località più vicina e via dicendo.
La resistente ha allegato che la drastica riduzione dei servizi appaltati, risultava provata in modo documentale dalle stesse comunicazioni (e dai relativi allegati) di e, in ordine a Pt_2
tali decisioni, la resistente non aveva potuto che limitarsi a prenderne atto e ad adeguare la propria organizzazione del lavoro alle richieste della committente.
Ha poi specificato la resistente che la riduzione richiesta da nel 2024 aveva Pt_2 riguardato diverse categorie di ambienti, quali “servizi igienici e spogliatori”, “uffici e sale riunioni”, “laboratori”, “magazzini”, “auditorium e sale corsi”, e che l'organico dell'appalto di
Giugliano è diminuito da 13 a 7 unità.
Sulla base di tali considerazioni la resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.
La domanda è infondata e deve essere respinta.
Incombe sul datore di lavoro la prova delle ragioni del trasferimento (Cass. n. 5434 del 2015, rinviando alle motivazioni di Cassazione n. 11984 del 2010).
In tema di mutamento della sede di lavoro del lavoratore, sebbene il provvedimento di trasferimento non sia soggetto ad alcun onere di forma e non debba necessariamente contenere l'indicazione dei motivi, né il datore di lavoro abbia l'obbligo di rispondere al lavoratore che li richieda, ove sia contestata la legittimità del trasferimento, il datore di lavoro ha l'onere di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che lo hanno determinato e, se può integrare o modificare la motivazione eventualmente enunciata nel provvedimento, non può limitarsi a negare la sussistenza dei motivi di illegittimità oggetto di allegazione e richiesta probatoria della controparte, ma deve comunque provare le reali ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificano il provvedimento. Orbene la prova delle regioni del trasferimento non possono essere limitate alla situazione organizzativa in relazione al posto di lavoro dal quale il lavoratore viene trasferito, ma deve essere esteso alle circostanze che hanno determinato il datore di lavoro a trasferire il lavoratore nella sede di destinazione. Tanto è indispensabile per consentire al giudice di valutare la sussistenza effettiva di un messo di causalità tra le ragioni organizzative dell'azienda ed il trasferimento stesso. Questo, infatti, rientra nei poteri del provato datore di lavoro e costituisce l'esercizio di una potestà fronteggiata, dal lato passivo, dalla soggezione del lavoratore. Così come nel diritto pubblico l'esercizio del potere deve rispondere a canoni di legalità, nonché di correttezza e buona fede, pena l'integrazione dell'eccesso o dello sviamento di potere, così nel diritto privato i poteri del datore di lavoro devono rispondere a canoni di buona fede e correttezza. L'insussistenza del nesso di causalità tra il trasferimento e le esigenze organizzative del datore è sintomatica dell'esercizio abusivo della potestà datoriale e della violazione, quindi, dei criteri di correttezza e buona fede.
Nel caso di specie, i motivi di censura mossi dal ricorrente all'atto di trasferimento investono profili sostanziali inerenti l'assenza di cause di giustificazione del trasferimento stesso e la sua illegittimità.
Per quanto concerne le ragioni del trasferimento, si premette che rientra nella discrezionalità dell'imprenditore, insindacabile dal Giudice, la organizzazione della impresa, nella specie sotto il profilo della distribuzione delle risorse umane sul territorio. Alla Autorità giudiziaria non è dato verificare la opportunità della scelta imprenditoriale, ma unicamente la sua effettività. Ex plurimis: Cassazione civile sez. lav. 02 marzo 2011 n. 5099: “Il controllo giurisdizionale delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato deve essere diretto ad accertare che vi sia corrispondenza tra il provvedimento adottato dal datore di lavoro e le finalità tipiche dell'impresa, non può essere dilatato fino a comprendere il merito della scelta operata dall'imprenditore; quest'ultima, inoltre, non deve presentare necessariamente i caratteri dell'inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento concreti una delle possibili scelte, tutte ragionevoli, che il datore di lavoro può adottare sul piano tecnico, organizzativo e produttivo”. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che, ritenendo insussistenti le esigenze organizzative e produttive poste a base del trasferimento di un dipendente bancario, aveva sottolineato l'assenza di esperienza del lavoratore nelle nuove mansioni e la ripartizione dei suoi originari compiti tra più dipendenti e, quindi, aveva valutato il merito delle scelte organizzative).
All'esito della prova tale circostanza è rimasta dimostrata, venendo confermata la riduzione dell'organico di pulizia presso la sede di Giugliano in Campania, rispettivamente da 13 unità ad
7 unità.
Il teste dipendente della resistente con mansioni di responsabile dell'ufficio Testimone_1
personale ha dichiarato: “ ha interloquito con chiedendo alla di CP_1 Pt_2 Pt_2
assumere i lavoratori che a seguito della riduzione del personale presso Giugliano erano in eccesso. I lavoratori non sarebbero stati assunti dalla bensì dalla società Pt_2 [...]
con il suo Amministratore delegato ho parlato personalmente. CP_2
L'amministratore delegato della si disse disponibile al passaggio dei 6 CP_2
lavoratori precedentemente utilizzati presso la Lucente di Giugliano. Premetto che prima del trasferimento [rectius assunzione presso abbiamo avuto un incontro con i CP_2
sindacati; le organizzazioni sindacali hanno promosso l'iniziativa. Tre dei sei lavoratori individuati quali destinatari dei trasferimenti [rectius assunzione presso hanno CP_2
accettato il medesimo”
Tra i 13 lavoratori, sette svolgevano anche mansioni di facchinaggio e giardinaggio Gli altri tre lavoratori sono stati trasferiti in altri siti secondo le regole dell'anzianità aziendale Tra i tre dipendenti trasferiti il ricorrente era il più giovane di età. Il ricorrente ha rifiutato la proposta di Le aree di si sono ridotte. Le stanze che CP_2 Parte_5
puliva il ricorrente non sono più oggetto del servizio. Le unità che attualmente lavorano in
sono passate da sette a sei, per dimissione di un lavoratore…” Parte_5
Il teste di parte ricorrente, ha riferito delle mansioni svolte dall'Aprile, Testimone_2
ricomprendenti anche quelle di facchinaggio e ha affermato che spesso alcuni dei lavoratori risultati poi non trasferiti si chiudevano in una stanza con i dirigenti aziendali.
Pertanto appare provata la riduzione da 13 a 7 unità del personale di pulizie presso la sede di
Giugliano posta a fondamento del trasferimento. Altra questione è quella della individuazione del dipendente da trasferire.
A tale riguardo l'art. 2103 cc. non prevede criteri di scelta tra dipendenti di pari livello e con analoghe mansioni sicchè il limite alla discrezionalità dell'imprenditore è unicamente quello posto dai criteri generali di correttezza e buona fede oggettiva.
Resta dunque escluso che il datore di lavoro debba adottare criteri selettivi rigidi, quali quelli indicati dalla L. 223/91 per il licenziamento collettivo (e che la giurisprudenza ha ritenuto applicabili anche al licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, in quanto applicazione normativa del principio di correttezza e buona fede).
Nella fattispecie di causa la società ha dedotto in memoria di avere trasferito l'Aprile a
Pordenone in quanto a parità di anzianità di servizio era il più giovane di età.
Anche sotto questo aspetto la condotta della resistente appare dunque immune da censure.
All'esito dell'istruttoria, risulta, incontestato che a causa della riduzione delle aree di cui all'appalto di pulizia e altri servizi intercorrente tra la resistente e la con Parte_2
conseguente riduzione del corrispettivo per i servizi resi, la resistente ha posto in essere procedure di riduzione del personale presente presso il sito di Giugliano, provvedendo ad attuare il trasferimento ad altre sedi di lavoratori ivi presenti, la voratori non sostituiti nella sua posizione lavorativa da nuovi o altri dipendenti. Nella fattispecie in esame è indubitabile la soppressione della posizione di lavoro occupata dal ricorrente.
I fatti e documenti presenti agli atti ed in gran parte contenuti anche nella comunicazione al lavoratore del trasferimento consentono di ricondurre la determinazione aziendale di trasferimento del ricorrente alla esigenza di una riorganizzazione aziendale fondata su una ulteriore riduzione del personale considerato in eccedenza rispetto alle effettive e reali necessità organizzative e volume di affari riguardanti il contratto di appalto tra la resistente e Pt_2
inerente il sito di Giugliano.
Né è configurabile un comportamento ritorsivo. Già in punto di allegazioni non emergono fatti tali da integrare la fattispecie. Parte ricorrente, cioè, non si è offerta in alcun modo di provare singoli e specifici fatti inseriti nel preteso contesto ambientale ostile volto ad ostacolarla all'interno dell'organizzazione aziendale, tali da indurre a ritenere che il preteso motivo ritorsivo o discriminatorio (e per ciò stesso illecito) sia stato l'unica e determinante ragione del provvedimento adottato da parte datoriale (cfr., per tutte, Cass. n. 17087/2011 e Cass.
n.6282/2011).
Per questi motivi
la domanda non può essere accolta.
Quanto al regime delle spese è equo compensare integralmente le stesse.
P.Q.M.
Rigetta la domanda;
spese compensate.
Aversa, 24.4.25
Il giudice dott. Marco Bottino