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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 20/02/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
UFFICIO LAVORO
Il Giudice Onorario di Pace, avv. SIMONE COPPOLA, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 20.02.2025, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A con contestuale motivazione, nella causa previdenziale iscritta al n. 2976/2023 R.G. tra:
, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Pennetta;
Ricorrente Parte_1
e
in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Fabiola Leone e dall'avv. Marcella Mattia Resistente
Oggetto: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c. e depositato in data
02.08.2024, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, chiedeva che, previo rinnovo della CTU, fosse accertata la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento del diritto alla pensione ordinaria di inabilità o in subordine all'assegno ordinario di invalidità ex art.
2-1 L. 222/84, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (29.09.21) contestando le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c..
Specificamente, evidenziava che le conclusioni del CTU fossero in contrasto con le risultanze della documentazione medica versata in atti che attestava un quadro clinico legittimante il riconoscimento della prestazione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l' , chiedendo CP_1 confermarsi le conclusioni formulate dal CTU, difettando il requisito sanitario necessario all'erogazione della prestazione assistenziale.
Rinnovate le operazioni peritali, sulla base delle contestazioni formulate nell'atto introduttivo, all'udienza odierna, fissata per la discussione, il contenzioso è stato definito in virtù delle seguenti osservazioni. ***
L'opposizione deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Invero, tenuto conto delle contestazioni formulate nell'atto introduttivo e della nuova documentazione prodotta è stato disposto il rinnovo della CTU al fine di accertare se le patologie da cui è affetto il ricorrente siano di entità tale da ridurre in misura totale e/o a meno di un terzo la sua capacità la lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini ai fini della concessione della pensione di inabilità e/o assegno di invalidità determinando eventualmente il grado di riduzione della capacità stessa.
Preliminarmente va ritenuta l'integrità del contraddittorio tenuto conto del fatto che - ai sensi dell'art.10, comma 6, del d.l. n.203/2005 (conv. in legge n.248/05), della circolare ministeriale prot. n.38935 del 29.03.2007 e del successivo DPCM – nei giudizi instaurati successivamente all'1/4/2007 la legittimazione passiva spetta unicamente all , al CP_1 quale sono state trasferite le competenze in materia di invalidità civile.
Nello specifico, il ricorso di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 5, avvia un giudizio ordinario, come si evince dalla lettera della norma, secondo cui “la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del c.t.u. (…) deve depositare (…) il ricorso introduttivo del giudizio specificando a pena di inammissibilità i motivi della contestazione”.
Ebbene, l'ausiliario nominato, Dott. , nella sua relazione depositata in Persona_1 data 13.07.2024, ha diagnosticato a carico della sig.ra :“ Nel complesso, Parte_1 valutata la media disfunzione a carico del rachide lombo-sacrale con risentimento radicolare periferico, la riduzione della forza contro resistenza dei quattro arti, la parzialità e difficoltà nella manovra dell'accosciamento e della marcia sulla punta dei piedi e sui talloni, è da ritenersi estremamente probabile che l'assicurata si trovi in una situazione di invalidità in misura superiore ai 2/3 previsti dalla legge. Questo, in quanto, le ricordate patologie e le associata disfunzioni sono particolarmente ostative dell'espletamento delle mansioni specifiche e confacenti alle attitudini di una bracciante agricola. Da considerare tuttavia che il prosieguo dell'attività lavorativa, valutata la modesta riserva funzionale e riadattativa del soggetto che ha principalmente svolto attività manuali e le sue specifiche e concrete mansioni lavorative, nella specie riveste un particolare carattere di usura e di aggravamento sulle condizioni di salute dell'assicurato, fino al punto di rafforzare nell'istante la situazione di invalidità in misura superiore ai limiti di legge. Al riguardo, il rapporto fra usura e carico lavorativo, a parità di danno organofunzionale, mostra che all'aumento del carico aumenta l'usura anche nelle attività confacenti: è CTU per opposizione ad ATP sul caso relativo a Parte_1 - Pagina 6 di 8 Firmato Da: Emesso Da: NG CA 3
[...] Persona_1 Controparte_2
Serial#: questa l'usura fisiologica di ogni CodiceFiscale_1 lavoro. Aumentando progressivamente il carico, l'usura assume un andamento parabolico e diviene eccessiva per le capacità di recupero dell'organismo ed il lavoro diventa francamente usurante, poi controindicato e pericoloso. (…) Si ritiene, pertanto, che l'attuale situazione anatomodisfunzionale aggravata dal carattere usurante dell'attività lavorativa svolta o di quelle confacenti alle attitudini, con elevata probabilità, era già presente alla data della domanda amministrativa (29.09.2021).”.
Alla luce di ciò ha concluso:”• La IG , allo stato attuale, è da Parte_1 considerare soggetto che presenta riduzione a meno di un terzo della sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle proprie attitudini lavorative. Quindi, sono presenti
i requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità
(Legge n. 222/1984). • Alla luce, inoltre, della documentazione presente agli atti, della natura delle infermità diagnosticate e del riscontro obiettivo diretto, si ritiene che sussista l'elevata probabilità che la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini lavorative della ricorrente era già ridotta a meno di un terzo dalla data della domanda amministrativa (29.09.2021). • Inoltre, non sussiste l'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (ex art.2 co.2 L.222/84) ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione ordinaria di inabilità.”.
Le conclusioni a cui è giunto il CTU risultano essere rese all'esito di una completa ed ineccepibile disamina della documentazione in atti e dell'esame obiettivo del periziando e sono sorrette da una corretta e congrua motivazione nonché sono immuni da vizi logici o metodologici, sicché possono senz'altro condividersi, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5)
- con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza” (così, in motivazione, Cass. Lav.
27 luglio 2006 n.17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn. 125/2003, 12466,
3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n.9929/94).
Va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (in sostanza, non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del
20/02/2009).
L'elaborato peritale appare, pertanto, motivato e non suscettibile di censure per tutte le anzidette motivazioni.
Alla luce di ciò ritiene il giudicante che non sussistano ragioni per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal CTU essendo le stesse supportate da una rigorosa e completa disamina della documentazione in atti e dall'esame obiettivo, stante altresì l'assenza di contestazioni delle parti (non formulate né nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. né in occasione dell'odierna udienza) idonee ad infirmarne la valenza.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve trovare accoglimento. In ragione del riconoscimento del diritto fin dalla data della domanda amministrativa le spese legali dovranno essere a carico della parte resistente in modo integrale e liquidate come per Legge, mentre le spese di CTU devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi, l'avv. Simone Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 02.08.23 da Parte_1 contro così provvede:
[...] CP_1 accoglie il ricorso e per l'effetto conferma le conclusioni di cui all'elaborato peritale depositato in data 13.07.24; condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Vincenzo Pennetta, CP_1 dichiaratosi anticipatario, che liquida nella somma complessiva di €.2.600,00 oltre rimborso forfettario, IVA e Cap come per legge, se dovuti;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate con separato CP_1 decreto.
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale.
Brindisi, 20.02.2025
Il Giudice Onorario di Pace
Avv. SIMONE COPPOLA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
UFFICIO LAVORO
Il Giudice Onorario di Pace, avv. SIMONE COPPOLA, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 20.02.2025, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A con contestuale motivazione, nella causa previdenziale iscritta al n. 2976/2023 R.G. tra:
, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Pennetta;
Ricorrente Parte_1
e
in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Fabiola Leone e dall'avv. Marcella Mattia Resistente
Oggetto: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c. e depositato in data
02.08.2024, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, chiedeva che, previo rinnovo della CTU, fosse accertata la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento del diritto alla pensione ordinaria di inabilità o in subordine all'assegno ordinario di invalidità ex art.
2-1 L. 222/84, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (29.09.21) contestando le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c..
Specificamente, evidenziava che le conclusioni del CTU fossero in contrasto con le risultanze della documentazione medica versata in atti che attestava un quadro clinico legittimante il riconoscimento della prestazione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l' , chiedendo CP_1 confermarsi le conclusioni formulate dal CTU, difettando il requisito sanitario necessario all'erogazione della prestazione assistenziale.
Rinnovate le operazioni peritali, sulla base delle contestazioni formulate nell'atto introduttivo, all'udienza odierna, fissata per la discussione, il contenzioso è stato definito in virtù delle seguenti osservazioni. ***
L'opposizione deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Invero, tenuto conto delle contestazioni formulate nell'atto introduttivo e della nuova documentazione prodotta è stato disposto il rinnovo della CTU al fine di accertare se le patologie da cui è affetto il ricorrente siano di entità tale da ridurre in misura totale e/o a meno di un terzo la sua capacità la lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini ai fini della concessione della pensione di inabilità e/o assegno di invalidità determinando eventualmente il grado di riduzione della capacità stessa.
Preliminarmente va ritenuta l'integrità del contraddittorio tenuto conto del fatto che - ai sensi dell'art.10, comma 6, del d.l. n.203/2005 (conv. in legge n.248/05), della circolare ministeriale prot. n.38935 del 29.03.2007 e del successivo DPCM – nei giudizi instaurati successivamente all'1/4/2007 la legittimazione passiva spetta unicamente all , al CP_1 quale sono state trasferite le competenze in materia di invalidità civile.
Nello specifico, il ricorso di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 5, avvia un giudizio ordinario, come si evince dalla lettera della norma, secondo cui “la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del c.t.u. (…) deve depositare (…) il ricorso introduttivo del giudizio specificando a pena di inammissibilità i motivi della contestazione”.
Ebbene, l'ausiliario nominato, Dott. , nella sua relazione depositata in Persona_1 data 13.07.2024, ha diagnosticato a carico della sig.ra :“ Nel complesso, Parte_1 valutata la media disfunzione a carico del rachide lombo-sacrale con risentimento radicolare periferico, la riduzione della forza contro resistenza dei quattro arti, la parzialità e difficoltà nella manovra dell'accosciamento e della marcia sulla punta dei piedi e sui talloni, è da ritenersi estremamente probabile che l'assicurata si trovi in una situazione di invalidità in misura superiore ai 2/3 previsti dalla legge. Questo, in quanto, le ricordate patologie e le associata disfunzioni sono particolarmente ostative dell'espletamento delle mansioni specifiche e confacenti alle attitudini di una bracciante agricola. Da considerare tuttavia che il prosieguo dell'attività lavorativa, valutata la modesta riserva funzionale e riadattativa del soggetto che ha principalmente svolto attività manuali e le sue specifiche e concrete mansioni lavorative, nella specie riveste un particolare carattere di usura e di aggravamento sulle condizioni di salute dell'assicurato, fino al punto di rafforzare nell'istante la situazione di invalidità in misura superiore ai limiti di legge. Al riguardo, il rapporto fra usura e carico lavorativo, a parità di danno organofunzionale, mostra che all'aumento del carico aumenta l'usura anche nelle attività confacenti: è CTU per opposizione ad ATP sul caso relativo a Parte_1 - Pagina 6 di 8 Firmato Da: Emesso Da: NG CA 3
[...] Persona_1 Controparte_2
Serial#: questa l'usura fisiologica di ogni CodiceFiscale_1 lavoro. Aumentando progressivamente il carico, l'usura assume un andamento parabolico e diviene eccessiva per le capacità di recupero dell'organismo ed il lavoro diventa francamente usurante, poi controindicato e pericoloso. (…) Si ritiene, pertanto, che l'attuale situazione anatomodisfunzionale aggravata dal carattere usurante dell'attività lavorativa svolta o di quelle confacenti alle attitudini, con elevata probabilità, era già presente alla data della domanda amministrativa (29.09.2021).”.
Alla luce di ciò ha concluso:”• La IG , allo stato attuale, è da Parte_1 considerare soggetto che presenta riduzione a meno di un terzo della sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle proprie attitudini lavorative. Quindi, sono presenti
i requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità
(Legge n. 222/1984). • Alla luce, inoltre, della documentazione presente agli atti, della natura delle infermità diagnosticate e del riscontro obiettivo diretto, si ritiene che sussista l'elevata probabilità che la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini lavorative della ricorrente era già ridotta a meno di un terzo dalla data della domanda amministrativa (29.09.2021). • Inoltre, non sussiste l'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (ex art.2 co.2 L.222/84) ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione ordinaria di inabilità.”.
Le conclusioni a cui è giunto il CTU risultano essere rese all'esito di una completa ed ineccepibile disamina della documentazione in atti e dell'esame obiettivo del periziando e sono sorrette da una corretta e congrua motivazione nonché sono immuni da vizi logici o metodologici, sicché possono senz'altro condividersi, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5)
- con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza” (così, in motivazione, Cass. Lav.
27 luglio 2006 n.17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn. 125/2003, 12466,
3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n.9929/94).
Va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (in sostanza, non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del
20/02/2009).
L'elaborato peritale appare, pertanto, motivato e non suscettibile di censure per tutte le anzidette motivazioni.
Alla luce di ciò ritiene il giudicante che non sussistano ragioni per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal CTU essendo le stesse supportate da una rigorosa e completa disamina della documentazione in atti e dall'esame obiettivo, stante altresì l'assenza di contestazioni delle parti (non formulate né nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. né in occasione dell'odierna udienza) idonee ad infirmarne la valenza.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve trovare accoglimento. In ragione del riconoscimento del diritto fin dalla data della domanda amministrativa le spese legali dovranno essere a carico della parte resistente in modo integrale e liquidate come per Legge, mentre le spese di CTU devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi, l'avv. Simone Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 02.08.23 da Parte_1 contro così provvede:
[...] CP_1 accoglie il ricorso e per l'effetto conferma le conclusioni di cui all'elaborato peritale depositato in data 13.07.24; condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Vincenzo Pennetta, CP_1 dichiaratosi anticipatario, che liquida nella somma complessiva di €.2.600,00 oltre rimborso forfettario, IVA e Cap come per legge, se dovuti;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate con separato CP_1 decreto.
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale.
Brindisi, 20.02.2025
Il Giudice Onorario di Pace
Avv. SIMONE COPPOLA