Ordinanza presidenziale 28 ottobre 2024
Ordinanza collegiale 20 novembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 3704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3704 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03704/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02032/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2032 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Giorgianni, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Venetico Marina, Via Siracusano, 30 e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC avvpietrogiorgianni@puntopec.it;
contro
Comune di Lipari, in persona del legale rappresentante pro tempore , già rappresentato e difeso dall'avvocato Milena Sindoni, con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del III Settore: Tecnico – Urbanistico - Sviluppo e Tutela del Territorio Servizio: Illeciti e Sanatoria, emesso dal Capo Servizio Geom. -OMISSIS-, comunicato a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. -OMISSIS-, con il quale è stato comunicato che la pratica di sanatoria edilizia presentata dalla Sig.ra -OMISSIS- è stata istruita negativamente in quanto l’opera ricade in zona F4,vincolo imposto dalla Legge Regionale n 078/76 e conseguenzialmente rigettata, nonché avverso tutti gli atti e provvedimenti ad esso presupposti, connessi e/o consequenziali e, in particolare, avverso l’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-mai comunicata all’istante -OMISSIS-, atti e provvedimenti, tutti, relativi “a un fabbricato a due elevazioni in località -OMISSIS-”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Lipari;
Vista l’ordinanza 28 ottobre 2024, n. 572;
Visto l’atto di riassunzione notificato in data 25 gennaio 2025 e depositato in data 27 gennaio 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. GI GI NI TO;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 15 novembre 2021 e depositato in data 14 dicembre 2021 la deducente ha rappresentato quanto segue.
I coniugi -OMISSIS- e -OMISSIS- nel 1980 hanno realizzato un fabbricato sul terreno di proprietà sito in Lipari, -OMISSIS-, nel N.C.E.U. del Comune di Lipari rappresentato dalla part.-OMISSIS-, in assenza di concessione edilizia.
I coniugi, in data 3 ottobre 1986, hanno presentato al Comune di Lipari istanza di sanatoria ai sensi della legge n. 47/1985 (prot. n.-OMISSIS-), allegando l’attestazione sindacale del 9 agosto-19 settembre 1990 di avvenuto versamento dell'intera oblazione prevista dalla legge, oltre a un certificato rilasciato dal Sindaco del Comune di Lipari il 6 agosto 1990 n. prot. -OMISSIS-- nel quale, vista la domanda di condono e visto l'art. 32 L.r. n. 37/85 recante l’attestazione “ che l'immobile ricadente sulla particella n. -OMISSIS- del foglio n. 1 del N.C. Comune di Lipari sezione di -OMISSIS- ricade in parte in zona non vincolata ”.
In seguito alla richiesta del 27 ottobre 1995, gli interessati hanno trasmesso al Comune, in data 4 gennaio 1996, cinque copie di progetto e relazione tecnica, certificato catastale e copie conformi delle planimetrie catastali, ricevuta del versamento di £. 30.000 per istruzione pratica, copia del certificato di idoneità sismica depositato all'Ufficio del Genio Civile di Messina il 30 dicembre 1995, copia del titolo di proprietà e copia della richiesta per il nulla osta del vincolo idrogeologico già inoltrata all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina.
La ricorrente, con la nota prot. n. -OMISSIS- in epigrafe, ha appreso che l'istanza di condono è stata respinta sotto il nome del sig.-OMISSIS- (acquirente dell’immobile per atto del 18 dicembre 1991).
Con l’atto introduttivo del giudizio, dunque, la ricorrente ha avanzato la domanda in epigrafe.
1.1. Si è costituito in giudizio il Comune di Lipari chiedendo di dichiarare inammissibile e/o improponibile il ricorso e, in subordine, rigettarlo per infondatezza.
1.2. Con ordinanza 28 ottobre 2024, n. 572 è stata dichiarata l’interruzione del processo.
Con atto di riassunzione, notificato in data 25 gennaio 2025 e depositato in data 27 gennaio 2025, la parte ricorrente ha rappresentato l’interesse alla prosecuzione del giudizio e ha chiesto l’accoglimento integrale del ricorso e delle domande formulate.
1.3. Con istanza depositata in data 17 novembre 2025 la parte ricorrente ha chiesto di disporre il rinvio dell’udienza del 19 novembre 2025 ad altra data utile, al fine di consentire la piena tutela delle ragioni della ricorrente mediante la produzione di perizia giurata in corso di perfezionamento - con consequenziale istanza di autorizzazione al deposito di memoria difensiva - e nell’attesa, anche, del riesame della pratica da parte del Comune di Lipari sull’istanza depositata (unitamente all’allegata relazione tecnica).
1.4. All’esito dell’udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025, con ordinanza 20 novembre 2025, n. 3280 è stata rilevata - ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. - la sussistenza di possibili profili di inammissibilità del ricorso ed è stato assegnato il termine ivi fissato per presentare memorie vertenti sulle rilevate questioni, riservando la decisione a successiva camera di consiglio riconvocata senza la presenza delle parti.
DIRITTO
1. In via preliminare, deve essere disattesa la richiesta di rinvio dell’udienza avanzata dalla parte ricorrente.
Ai sensi dell’art. 73, comma 1- bis , cod. proc. amm. “[…] Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali […]”.
La domanda di rinvio deve fondarsi quindi su situazioni eccezionali e la decisione, in ordine al differimento, spetta al giudice, che ha la disponibilità dell’organizzazione e dei tempi del processo, dovendo rispettare il principio del giusto processo e della ragionevole durata del medesimo, tanto più nel processo amministrativo, in cui non vengono in rilievo esclusivamente interessi privati, ma trovano composizione e soddisfazione anche gli interessi pubblici che vi sono coinvolti. In tale prospettiva le parti hanno la facoltà di illustrare e dimostrare le ragioni che potrebbero giustificare un eventuale differimento dell'udienza e i motivi che consentono di qualificare la situazione come eccezionale. Inoltre, tali situazioni eccezionali possono essere integrate solo da gravi ragioni idonee a incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. V, 27 giugno 2025, n. 5596).
Nel caso di specie non si rinvengono dette situazioni eccezionali, idonee ad incidere sul diritto di difesa; ed invero:
- a fronte di un giudizio (quello introdotto con il ricorso in epigrafe) risalente al 2021, la parte ricorrente ha evocato la produzione di una perizia giurata (ancora) “ in corso di perfezionamento ”;
- sempre a fronte di un giudizio (quello introdotto con il ricorso in epigrafe) risalente al 2021, la richiesta di riesame è stata avanzata al Comune di Lipari solo con nota del maggio 2025, e non è noto se e quando l’Ente comunale fornirà un riscontro alla stessa.
In conclusione, non si rinviene la ragione eccezionale che giustifichi il differimento dell’udienza, a maggior ragione in quanto - lo si anticipa - il ricorso in epigrafe deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni che saranno specificate infra .
2. La parte ricorrente ha affidato il gravame ai seguenti motivi (in sintesi):
- con il primo sono stati dedotti i vizi di Violazione dei principi in materia di comunicazione degli atti amministrativi. Violazione degli artt. 2, 7 e 10 bis I. n. 241/1990 .
La ricorrente lamenta che non è stato mai comunicato alla stessa, se non con la suddetta nota n. -OMISSIS- (dietro sollecito), l’esito della pratica di sanatoria; inoltre, la nota non contiene alcuna indicazione dei termini e dell’autorità cui potere ricorrere e, anche per questo verso, è affetta da nullità per violazione dell’art. 3, comma 4, L. 241/1990.
Inoltre, non risulta assolto l'obbligo di consentire la partecipazione al procedimento amministrativo, né il provvedimento di rigetto è stato oggetto del preavviso ex art. 10-bis L. 241/1990.
Infine, tutti i provvedimenti emessi dal Comune di Lipari con riferimento al fabbricato de quo - ivi compresa l’ordinanza di demolizione - sono affetti da nullità ex art. 21-septies L. n. 241/1990;
- con il secondo sono stati dedotti i vizi di Eccesso di potere per contraddittorietà. Violazione della I. n. 47 del 28.12.1985, come recepita dalla I.r. n. 37 del 10.08.1985, nonché delle norme sul procedimento amministrativo .
L’istanza di sanatoria avanzata, argomenta la deducente, è da ritenersi accolta a norma del comma 15 dell'art. 26 L.r. n. 37/1985, sostanzialmente riproduttivo dell'art. 35 L. n. 47/1985, per il decorso di 24 mesi dalla presentazione, ove l'interessato abbia pagato tutte le somme dovute e abbia esibito la documentazione della presentazione della domanda di accatastamento, come nel caso in esame.
In conclusione, dal tempo della presentazione dell'istanza alla comunicazione del provvedimento impugnato sono trascorsi ben 35 anni, donde la nullità dei provvedimenti di rigetto ivi compreso quello prot. n. -OMISSIS- che, peraltro, non espone alcuna comparazione dell'interesse pubblico tale da motivare il provvedimento ablativo moltissimi anni dopo la realizzazione dell'opera;
- con il terzo è stato dedotto il vizio di Difetto di motivazione.
Lamenta l’esponente che non costituisce motivazione sufficiente e idonea il mero richiamo contenuto nella nota impugnata, prot. n. -OMISSIS-, del rigetto avvenuto nei confronti di altro soggetto (sig.-OMISSIS-, cointeressato alla sanatoria in quanto acquirente dell’immobile), mai comunicato alla ricorrente e l’accenno alla ricadenza del fabbricato in zona F, peraltro in contrasto con la nota del Sindaco del Comune di Lipari del 6 agosto 1990 n. prot. -OMISSIS-attestante “ che l'immobile ricadente sulla particella n. -OMISSIS- del foglio n. 1 del N.C. Comune di Lipari sezione di -OMISSIS- ricade in parte in zona non vincolata ”;
- con il quarto sono stati dedotti i vizi di Eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, insufficienza, contraddittorietà e perplessità della motivazione .
Secondo la deducente il provvedimento impugnato non reca alcuna traccia di passaggi procedimentali (sopralluoghi, indagini tecniche, partecipazione dell'interessata al procedimento) e, per di più, i presupposti dell’ordinanza sono in fatto carenti essendo stata l'opera realizzata in una zona al tempo non sottoposta né a speciale autorizzazione del Genio Civile, né al vincolo della Soprintendenza e, soprattutto, non ricadente entro i 150 metri dalla battigia.
Al riguardo, osserva l’esponente, già nel 1986, a corrosione avanzata della costa, la ricorrente aveva avuto conferma dal Comune di Lipari, come successivamente ribadito dalla suddetta nota del Sindaco di Lipari del 6 agosto 1990 n.-OMISSIS-. Per la deducente è evidente che prima del fenomeno erosivo l’opera ricadeva interamente in zona non vincolata, essendo collocata al di fuori dei 150 mt. dalla costa.
Lamenta l’esponente, altresì, che i provvedimenti impugnati sono contraddittori, in contrasto con la suddetta nota del 6 agosto 1990 n. -OMISSIS-del Comune di Lipari.
Inoltre, l'accertamento della distanza dalla linea di costa andava fatto con riferimento all’epoca della costruzione - anno 1980 - perché successivamente la linea costiera antistante il fabbricato ha subito una notevole e sistematica erosione.
In conclusione, per la deducente la domanda di sanatoria edilizia, presentata in data 3 ottobre 1986 (prot. n.-OMISSIS-), doveva essere esplicitamente accolta, essendo l’immobile in oggetto collocato al di fuori della fascia d’inedificabilità prevista dall’art. 15, lett. a), L.R.S. n. 78/1976 che risulta falsamente applicato;
- con il quinto sono stati dedotti i vizi di Mancanza di un interesse concreto ed attuale della pubblica amministrazione per l’adozione dei provvedimenti impugnati - Eccesso di potere - Sviamento di potere.
Per l’esponente è evidente la mancanza d’un interesse concreto ed attuale della pubblica amministrazione ad intervenire - con un provvedimento di demolizione - a distanza di parecchi anni dall’asserito abuso edilizio, da ritenersi sanato anche per decorso del termine.
3. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito specificate.
3.1. Innanzitutto, l’avversata nota prot. n. -OMISSIS- del Comune di Lipari ha contenuto meramente informativo, limitandosi, con la stessa, l’Amministrazione comunale ad informare la ricorrente - su espressa richiesta - che, per quanto concerne lo stato della pratica:
- l’acquirente dell’immobile, sig.-OMISSIS-, ha volturato a proprio nome la sanatoria di che trattasi, inviando il titolo che lo rendeva proprietario e, successivamente, la documentazione prodromica al rilascio della concessione in sanatoria;
- la pratica è stata istruita negativamente in quanto l’opera ricade in zona “F4” vincolo imposto dalla Legge Regionale n. 78/1976 e, conseguenzialmente, rigettata;
- l’acquirente sig.-OMISSIS- ha partecipato, ricorrendo avverso allo stesso provvedimento di rigetto e conseguenziale demolizione (ordinanza n. -OMISSIS-).
Tanto chiarito, l’avversata nota prot. n. -OMISSIS- è una mera “comunicazione”, id est un atto di natura puramente informativa, di semplice resoconto di vicende già definite; dal contenuto della stessa, in particolare, non emerge alcuna volontà provvedimentale.
In conclusione, l’interesse a ricorrere non sussiste, con conseguente inammissibilità della domanda di annullamento della detta nota prot. n. -OMISSIS- del Comune di Lipari, posto che l’atto impugnato non ha natura provvedimentale (ma, per l’appunto, meramente informativa).
3.2. Risulta parimenti inammissibile, per difetto di legittimazione attiva della deducente, la domanda di annullamento del provvedimento di rigetto della domanda di condono edilizio per il fabbricato in questione.
Ed invero, risulta in atti che con atto pubblico del 18 dicembre 1991 i coniugi -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno alienato ai coniugi e-OMISSIS- e -OMISSIS- il fabbricato con terreno di pertinenza in questione (espressamente dando atto - cfr. art. 6 - della presentazione dell’istanza di sanatoria in data 3 ottobre 1986, prot. n.-OMISSIS-).
Orbene, per condiviso orientamento giurisprudenziale la stretta connessione esistente fra la titolarità di un immobile e gli obblighi ed i benefici derivanti dalla concessione in sanatoria consente di affermare che il trasferimento del diritto reale sull’immobile comporti il trasferimento delle situazioni giuridico soggettive allo stesso inscindibilmente connesse; un’indiretta conferma di ciò si trae sul piano normativo dall’art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 laddove legittima, in presenza dei prescritti presupposti, la commercializzazione dell’immobile interessato all’abuso con subentro dell’acquirente, quanto ai connessi benefici e obblighi, nella posizione del proprio dante causa (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 21 agosto 2024, n. 7189).
Più esplicitamente si è pronunziata la Corte di Cassazione che, in presenza di una procedura di condono definita successivamente alla vendita dell’immobile interessato all’abuso, relativamente agli obblighi gravanti sul proprietario, ha affermato che la presentazione della domanda di sanatoria implica, in caso di vendita dell'immobile, il subentro del nuovo acquirente negli obblighi derivanti dalla sanatoria, a fronte del fatto che egli sarà anche beneficiario dei diritti conseguenti al rilascio della sanatoria, aggiungendo che l'alienazione dell'immobile comporta l'automatico subentro dell'acquirente nella posizione del venditore - richiedente la sanatoria, il quale, correlativamente, perde la disponibilità della relativa posizione (cfr. Cass. civ., sez. II, 28 aprile 2021, n. 11211).
3.3. Infine, quanto alla avversata ordinanza di demolizione, la domanda di annullamento articolata dalla parte ricorrente si rivela parimenti inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, non avendo la deducente neppure allegato che la detta ordinanza racchiuda un ordine di facere rivolto alla stessa ricorrente, tenuto conto che il contestato provvedimento ha ad oggetto un bene non più appartenente (appunto dal 1991) all’esponente medesima.
3.4. Peraltro, sia detto ad abundantiam , la parte ricorrente non ha rappresentato alcun personale interesse alla definizione in senso favorevole del detto procedimento di sanatoria e alla caducazione della adottata ordinanza di demolizione, come ad esempio l’interesse – riflesso, in ragione dei rapporti di natura civilistica con la parte acquirente – ad eliminare siffatti esiti procedimentali per il possibile insorgere di controversie con gli attuali proprietari del bene (ovvero per l’esito sfavorevole delle stesse).
4. In conclusione, per le ragioni sopra precisate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
5. Le spese di lite - stante l’esito in rito e la peculiarità della vicenda contenziosa - possono essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e tutte le persone menzionate.
Così deciso in Catania nelle camere di consiglio dei giorni 19 novembre 2025 e 17 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
AZ IA VA, Presidente
GI GI NI TO, Primo Referendario, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI GI NI TO | AZ IA VA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.