Articolo 14 della Legge 16 dicembre 1985, n. 752
Articolo 13Articolo 15
Versione
5 gennaio 1986
Art. 14.
E' vietato porre in commercio tartufi conservati in recipienti senza etichetta, o immaturi, o non sani, o non ben puliti, o di specie diversa da quelle indicate nell'articolo 2, o di qualita' o caratteristiche diverse da quelle indicate nell'etichetta o nella corrispondente classifica riportata nell'allegato 2, annesso alla presente legge.
Entrata in vigore il 5 gennaio 1986
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