Versione
5 gennaio 1986
5 gennaio 1986
Art. 14.
E' vietato porre in commercio tartufi conservati in recipienti senza etichetta, o immaturi, o non sani, o non ben puliti, o di specie diversa da quelle indicate nell'articolo 2, o di qualita' o caratteristiche diverse da quelle indicate nell'etichetta o nella corrispondente classifica riportata nell'allegato 2, annesso alla presente legge.
E' vietato porre in commercio tartufi conservati in recipienti senza etichetta, o immaturi, o non sani, o non ben puliti, o di specie diversa da quelle indicate nell'articolo 2, o di qualita' o caratteristiche diverse da quelle indicate nell'etichetta o nella corrispondente classifica riportata nell'allegato 2, annesso alla presente legge.
Giurisprudenza • 1
- 1. CGARS, sez. I, parere definitivo 03/08/2023, n. 385Provvedimento: N. 00092/2023 AFFARE Numero 00385/2023 e data 03/08/2023 Spedizione REPUBBLICA ITALIANA CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA Adunanza di Sezione del 18 luglio 2023 NUMERO AFFARE 00092/2023 OGGETTO: Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale. Schema di « regolamento di attuazione della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 35, concernente le norme in materia di raccolta, coltivazione, commercio e tutela del consumo dei tartufi freschi o conservati – tutela degli ecosistemi tartufigeni». LA SEZIONE Vista la nota di trasmissione dello schema di regolamento prot. n. 14141/362.4 in data 7 luglio 2023, con la quale la …Leggi di più...