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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/12/2025, n. 3585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3585 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14016/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall' Avv. Morena GRANDI ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio a Imola (BO), piazzale Leonardo Da Vinci, n. 1; RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentato e difeso dall' Avv. Giovanni MARCHI ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio a Imola (BO), via San Pier Grisologo, n. 38; RESITENTE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
***** CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 28 novembre 2025. Il P.M. ha concluso “Visto.”
***** MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in OM (RG) il Parte_1 Controparte_1
16 giugno 2003.
pagina 1 di 5 Dalla loro unione sono nate il 29 novembre 2003, e , l'11 maggio Per_1 Parte_2
2009. Con sentenza n. 2056/2022 pubblicata il 28 luglio 2022 il Tribunale di Bologna ha pronunciato la separazione personale dei coniugi. Con il provvedimento n. 2352/23 pubblicato il 10 novembre 2023 il Giudice ha: a) affidato in forma condivisa ai genitori;
b) ha collocato la minore presso la Parte_2 madre;
c) ha disposto un ampio diritto di visita del padre;
d) ha stabilito a carico del signor un contributo al mantenimento ordinario delle figlie di 300,00 euro per CP_1 ciascuna, oltre al 50% delle spese straordinarie.
*** Con ricorso depositato il 9 ottobre 2024 la NO ha domandato che: a) Pt_1
le sia affidata in forma esclusiva;
b) sia collocata presso di sé; c) il signor Parte_2
la possa vedere solo qualora la stessa lo desideri e previo accordo con la CP_1 madre;
d) il padre le corrisponda 500,00 euro mensili per il mantenimento di ciascuna figlia, oltre al 75% delle spese straordinarie;
e) sia previsto che ella incassi integralmente l'assegno unico. Si è costituito il signor , il quale ha integralmente contestato le allegazioni CP_1 di controparte e ha chiesto che: a) sia affidata ai due genitori in via condivisa;
Parte_2
b) la minore sia collocata presso la madre;
c) sia previsto che egli la possa vedere solo qualora la figlia lo desideri e previo accordo con la NO;
d) sia stabilito che Pt_1 egli corrisponda alla madre per il mantenimento della sola secondogenita la somma mensile di 250,00 euro, oltre alla metà delle spese straordinarie, e) sia disposto che la ricorrente incassi per intero l'assegno unico. Nell'udienza del 28 febbraio 2025 sono comparse entrambe le parti, le quali hanno confermato e puntualizzato il contenuto dei rispettivi atti. A scioglimento della riserva assunta, la Giudice con ordinanza avente pari data ha: a) ha affidato a entrambi i genitori in forma condivisa e l'ha collocata presso Parte_2 la madre;
b) ha disposto che il padre veda la figlia solo qualora la stessa lo desideri e previo accordo con la NO;
c) ha confermato il contributo disposto in sede Pt_1 di separazione per il mantenimento ordinario e straordinario delle due figlie;
d) ha preso atto del consenso del padre e che la madre percepisca integralmente l'assegno unico;
e) si è pronunciata sulle istanze istruttorie. Nell'udienza del 18 settembre 2025 sono state liberamente interrogate le parti e la Giudice ha formulato una proposta conciliativa che le parti hanno accettato nell'udienza del 28 novembre 2025. In quest'ultima data la Giudice ha rimesso al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero è intervenuto.
*** La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è divenuta procedibile, stante il passaggio in giudicato della predetta sentenza di separazione e la decorrenza del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni.
pagina 2 di 5 Nell'udienza di comparizione del 18 settembre 2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, come pure le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti nell'udienza del 18 settembre 2025. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Il contenuto dell'accordo, intervenuto su proposta della Giudice, può essere recepito. Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì costituiscono l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M
Il Tribunale, decidendo definitivamente: A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nata a Parte_1
OM (RG) il 6 novembre 1980 e , nato a [...] il 15 aprile Controparte_1
1972, unitisi in matrimonio a OM (RG) il 16 giugno 2003, atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune al numero 35, parte II, serie A anno 2003; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) affida a entrambi i genitori i quali eserciteranno la responsabilità Parte_2 genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse della figlia tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative alla sua crescita, istruzione, educazione, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
2) colloca la minore presso la madre;
3) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé liberamente, previo Parte_2 accordo tra il signor e la figlia minorenne;
CP_1
4) a far data dal deposito della domanda pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario delle minori versando alla madre la somma di 350,00 euro per ciascuna figlia, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita delle figlie (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
pagina 3 di 5 5) a decorrere dalla data del ricorso dispone che i genitori si facciano carico al 50% ciascuno delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse delle figlie: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alle figlie ai fini della corretta deducibilità della stessa.
pagina 4 di 5 Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa le spese del presente procedimento. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 3 dicembre 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall' Avv. Morena GRANDI ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio a Imola (BO), piazzale Leonardo Da Vinci, n. 1; RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentato e difeso dall' Avv. Giovanni MARCHI ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio a Imola (BO), via San Pier Grisologo, n. 38; RESITENTE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
***** CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 28 novembre 2025. Il P.M. ha concluso “Visto.”
***** MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in OM (RG) il Parte_1 Controparte_1
16 giugno 2003.
pagina 1 di 5 Dalla loro unione sono nate il 29 novembre 2003, e , l'11 maggio Per_1 Parte_2
2009. Con sentenza n. 2056/2022 pubblicata il 28 luglio 2022 il Tribunale di Bologna ha pronunciato la separazione personale dei coniugi. Con il provvedimento n. 2352/23 pubblicato il 10 novembre 2023 il Giudice ha: a) affidato in forma condivisa ai genitori;
b) ha collocato la minore presso la Parte_2 madre;
c) ha disposto un ampio diritto di visita del padre;
d) ha stabilito a carico del signor un contributo al mantenimento ordinario delle figlie di 300,00 euro per CP_1 ciascuna, oltre al 50% delle spese straordinarie.
*** Con ricorso depositato il 9 ottobre 2024 la NO ha domandato che: a) Pt_1
le sia affidata in forma esclusiva;
b) sia collocata presso di sé; c) il signor Parte_2
la possa vedere solo qualora la stessa lo desideri e previo accordo con la CP_1 madre;
d) il padre le corrisponda 500,00 euro mensili per il mantenimento di ciascuna figlia, oltre al 75% delle spese straordinarie;
e) sia previsto che ella incassi integralmente l'assegno unico. Si è costituito il signor , il quale ha integralmente contestato le allegazioni CP_1 di controparte e ha chiesto che: a) sia affidata ai due genitori in via condivisa;
Parte_2
b) la minore sia collocata presso la madre;
c) sia previsto che egli la possa vedere solo qualora la figlia lo desideri e previo accordo con la NO;
d) sia stabilito che Pt_1 egli corrisponda alla madre per il mantenimento della sola secondogenita la somma mensile di 250,00 euro, oltre alla metà delle spese straordinarie, e) sia disposto che la ricorrente incassi per intero l'assegno unico. Nell'udienza del 28 febbraio 2025 sono comparse entrambe le parti, le quali hanno confermato e puntualizzato il contenuto dei rispettivi atti. A scioglimento della riserva assunta, la Giudice con ordinanza avente pari data ha: a) ha affidato a entrambi i genitori in forma condivisa e l'ha collocata presso Parte_2 la madre;
b) ha disposto che il padre veda la figlia solo qualora la stessa lo desideri e previo accordo con la NO;
c) ha confermato il contributo disposto in sede Pt_1 di separazione per il mantenimento ordinario e straordinario delle due figlie;
d) ha preso atto del consenso del padre e che la madre percepisca integralmente l'assegno unico;
e) si è pronunciata sulle istanze istruttorie. Nell'udienza del 18 settembre 2025 sono state liberamente interrogate le parti e la Giudice ha formulato una proposta conciliativa che le parti hanno accettato nell'udienza del 28 novembre 2025. In quest'ultima data la Giudice ha rimesso al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero è intervenuto.
*** La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è divenuta procedibile, stante il passaggio in giudicato della predetta sentenza di separazione e la decorrenza del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni.
pagina 2 di 5 Nell'udienza di comparizione del 18 settembre 2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, come pure le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti nell'udienza del 18 settembre 2025. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Il contenuto dell'accordo, intervenuto su proposta della Giudice, può essere recepito. Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì costituiscono l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M
Il Tribunale, decidendo definitivamente: A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nata a Parte_1
OM (RG) il 6 novembre 1980 e , nato a [...] il 15 aprile Controparte_1
1972, unitisi in matrimonio a OM (RG) il 16 giugno 2003, atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune al numero 35, parte II, serie A anno 2003; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) affida a entrambi i genitori i quali eserciteranno la responsabilità Parte_2 genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse della figlia tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative alla sua crescita, istruzione, educazione, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
2) colloca la minore presso la madre;
3) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé liberamente, previo Parte_2 accordo tra il signor e la figlia minorenne;
CP_1
4) a far data dal deposito della domanda pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario delle minori versando alla madre la somma di 350,00 euro per ciascuna figlia, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita delle figlie (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
pagina 3 di 5 5) a decorrere dalla data del ricorso dispone che i genitori si facciano carico al 50% ciascuno delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse delle figlie: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alle figlie ai fini della corretta deducibilità della stessa.
pagina 4 di 5 Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa le spese del presente procedimento. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 3 dicembre 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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