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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 02/12/2025, n. 1863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1863 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4243/2025 RGAC
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. PAOLO Parte_1
ST
ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. GIOVANNI
SARNATARO resistente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_2 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato il Sig. conveniva in Parte_1 giudizio l' e l' , esponendo di aver CP_2 Controparte_1 ricevuto in data 25.09.2025 la notifica di una intimazione di pagamento (n.
03420259005250979000) relativa, anche, a crediti azionati nell'interesse dell con i seguenti avvisi di addebito: n. 33420160001399632000, CP_2 assertivamente notificato in data 12.05.2016; n. 3342016000427100900,
1 assertivamente notificato in data 18.11.2016; n. 33420180005616134000, assertivamente notificato in data 17.01.2019; n. 33420190002418735000, assertivamente notificato in data 30.07.2019.
Eccepiva in via preliminare la prescrizione delle pretese, assumendo di non aver mai ricevuto la notifica dei titoli indicati nell'intimazione di pagamento.
Nel merito deduceva di non essere obbligato al versamento dei contributi.
Chiedeva, quindi, dichiararsi non dovuta la somma complessiva risultante dai citati avvisi di addebito.
Si costituivano l' e l' chiedendo il CP_2 Controparte_1 rigetto del ricorso per infondatezza.
L in via preliminare sollevava eccezione Controparte_1 di difetto di legittimazione passiva.
Veniva fissata per la decisione l'udienza del 01.12.2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti istanze, conclusioni ed argomenti di difesa.
La parte ricorrente depositava le note di trattazione scritta in data
28.11.2025, l' il 29.11.2025, l' il CP_2 Controparte_1
24.11.2025.
È fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da
. Controparte_1
Il ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti azionati nell'interesse dell sul presupposto dell'omessa notifica degli avvisi di addebito. CP_2
Trattandosi un'eccezione attinente al merito della pretesa la domanda deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione.
“…la differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione risiede in ciò: la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice.
La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa
2 prodromici; ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso di specie va osservato che l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito)” (cfr. Cass.,
Sez. L. n. 16425 del 19.06.2019, parte motiva).
L'orientamento è stato confermato dalle S.U. con n. 7514/2022 che hanno dettato il seguente principio di diritto: “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere
l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.” (nella parte motiva si precisa, a conferma della soluzione che qui si propugna:
“…considerato che nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario (così come nel caso di specie) la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 cod. civ., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua
3 qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412). L.
Ancora: “L'agente per la riscossione non è litisconsorte necessario nella controversia avente ad oggetto esclusivamente il diritto di credito contributivo
(nella specie, decadenza per tardiva iscrizione a ruolo, sussistenza del credito e sua estinzione per avvenuto pagamento), perché l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti "ultra partes" verso l'esattore, senza necessità che questi abbia partecipato al processo” (Sez. L. ordinanza n.
5625/2019).
Tanto premesso, deve dichiararsi parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente.
Com'è noto, il termine prescrizionale per la riscossione dei contributi dovuti per l'assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, inizialmente era fissato dalla legge in 10 anni (legge 153/69 art. 41) e tale termine era stato sospeso per un triennio a norma della legge 638 del 1983.
La legge n. 335 del 1995 ha poi introdotto una nuova disciplina in materia di prescrizione dei contributi.
In precedenza, come visto, la normativa era caratterizzata da una maggior tutela nei confronti degli enti previdenziali con una progressiva elevazione dei termini vigenti in materia a 10 anni.
In particolare, sin dal 1969 con l'art. 41 l. n. 153/69 era stato elevato ad un decennio il termine di prescrizione relativo ai contributi per l'assicurazione obbligatoria.
Inoltre, con l'art. 2 comma 19 D.L. n. 463/83 conv. l. n. 638/83 era stata eccezionalmente sospesa per oltre un triennio la prescrizione dei contributi
"dovuti o la cui riscossione sia affidata a qualsiasi titolo" all' ed all'Inail. CP_2
La nuova disciplina – legge 335 del 1995 – ha introdotto un generalizzato termine breve quinquennale per tutti i crediti che al pari dei contributi devono "pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi".
Egualmente si è assistito ad un allineamento con la disciplina delle sanzioni amministrative (ex art. 28 l. n. 689/81) mentre non può dubitarsi, stante il
4 carattere generale della nuova disciplina, dell'applicabilità del termine suddetto alle sanzioni civili.
La nuova disciplina è entrata in vigore in data 17.8.1995 ma, con riferimento alla disciplina transitoria, l'art. 3 comma 10 ha disposto l'applicazione dei nuovi termini anche “alle contribuzioni relative a periodi precedenti l'entrata in vigore della presente legge”, senza però prevedere alcun meccanismo di salvaguardia delle situazioni giuridiche in corso.
È stata inoltre eliminata l'operatività della sospensione triennale di cui all'art.2 citato.
In tal modo la l. n. 335/1995 dispone l'automatica estinzione dei crediti contributivi pregressi.
La legge ha introdotto unicamente un meccanismo di temperamento per le sole gestioni pensionistiche (comma 9 lett. a) l. n. 335/1995): la previsione di un periodo intermedio (17 agosto-31 dicembre) con termine decennale ha dato la possibilità agli enti di interrompere la prescrizione e far salvo almeno il decennio precedente la data di entrata in vigore della l. n.
335/1995 ovvero il decennio precedente la data in cui l'interruzione ha effetto.
Deve pertanto ritenersi che con l'entrata in vigore della l. n. 335/1995 si sono automaticamente prescritti:
1) i contributi afferenti ai regimi pensionistici relativi ai periodi anteriori al
17 agosto 1985;
2) ogni altro tipo di contribuzione relativa a periodi anteriori al 17 agosto
1990, salvi gli effetti prodotti da atti interruttivi intervenuti medio tempore.
Per tutti gli altri contributi si applica il termine quinquennale di cui alla l. n.
335/1995.
Il termine di prescrizione rimane quinquennale anche dopo la notifica dei titoli ed in assenza di tempestiva opposizione.
“La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza
5 determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la CP_2 cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 CP_3 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” (S.U. sentenza n. 23397/2016).
Deve, inoltre, tenersi conto della sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale.
A norma dell'art. 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, il termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale “è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprende
a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”.
È poi intervenuta un'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni.
Invero, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021,
n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Complessivamente, pertanto, il termine di prescrizione è rimasto sospeso per 311 giorni.
Ebbene, acquisendo al giudizio la documentazione prodotta dall
[...]
(non legittimata) in accoglimento della richiesta in Controparte_1 tal senso avanzata dall'istituto previdenziale (“Si chiede che il Giudice adito voglia ordinare al Concessionario di riscossione, ex art t. 210/213 c.p.c. e/o art. 421
6 II comma c.p.c., la produzione di ogni ulteriore atto conservativo/interruttivo concernente la posizione per cui è giudizio, ad integrazione, dei riscontri già versati in atti dall ) si osserva in primo luogo che l' ha offerto prova CP_2 CP_3 idonea dell'avvenuta notifica degli avvisi di addebito nelle date del
12.05.2016, 18.11.2016, 17.01.2029, 30.07.2019; notifica eseguita a mani del destinatario o di familiari conviventi presso l'indirizzo di residenza (Via
Umberto Boccioni n. 8, Casole Bruzio, oggi Casali del Manco, ove è stata notificata anche l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio).
Tenuto conto della documentazione prodotta da rileva il Tribunale CP_4 che all'atto della notifica eseguita il 25.09.2025 dell'intimazione di pagamento n. 03420259005250979000, non erano prescritti i crediti portati negli avvisi di addebito n. 3342016000427100900, n. 33420180005616134000 e n. 33420190002418735000.
Quanto al primo, notificato il 18.11.2016, tenuto conto della sospensione di
311 giorni prevista dalla normativa emergenziale, il termine si sarebbe compiuto in data 25.09.2022, ma è stato interrotto con la notifica di una pregressa intimazione di pagamento (n. 03420229006014244000) eseguita in data 23.08.2022 a mani del destinatario.
Anche senza considerare altri atti interruttivi medio tempore notificati, va da sé che al momento della notifica il 25.09.2025 dell'intimazione di pagamento n. 03420259005250979000, non era con tutta evidenza decorso un ulteriore termine di cinque anni.
Con riferimento agli avvisi di addebito n. 33420180005616134000 e n.
33420190002418735000, notificati il 17.01.2019 e il 30.07.2019, tenuto conto ancora una volta della sospensione di 311 giorni prevista dalla normativa emergenziale, il termine si sarebbe compiuto il 23.11.2024 ed il 06.05.2025, ma è stato interrotto con la notifica di un'altra intimazione di pagamento (n.
03420239009212619000) eseguita il 28.09.2023 a mani del destinatario.
Anche senza tener conto di altri atti interruttivi medio tempore notificati, va da sé che al momento della notifica il 25.09.2025 dell'intimazione di pagamento n. 03420259005250979000, non era con tutta evidenza decorso un ulteriore termine di cinque anni anche con riferimento ai crediti portati
7 negli avvisi di addebito n. 33420180005616134000 e n.
33420190002418735000.
Quanto al disconoscimento (formalizzato nelle note scritte depositate il
28.11.2025 dalla parte ricorrente) delle sottoscrizioni poste in calce alle relazioni di notifica in atti, si osserva che le notifiche sono state eseguite a mezzo posta e, pertanto, il mero disconoscimento delle firme non ha alcun rilievo ai fini della prova costituita dai relativi documenti, non essendo stata proposta querela di falso (cfr. ex multis Cass., Sez. II, n. 18427/2013).
Tanto si afferma anche in riferimento all'eccezione di “invalidità ed inutilizzabilità ai fini istruttori dei file pdf/a versati in atti da i quali CP_5 sembrerebbero essere copie semplici degli atti originali cartacei-analogici a cui gli stessi si riferiscono privi di valenza probatoria nella misura in cui ripropongono in formato digitale postumo/successivo documenti nativi cartacei di cui si disconosce in toto il contenuto, la notifica e la ricezione”, rilevato, inoltre, quanto alle copie degli atti interruttivi della prescrizione (pregresse intimazioni di pagamento) che la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui in tema di prova documentale, l'onere, stabilito dall'art. 2719 cod. civ., di disconoscere “espressamente” la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale, che alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia. Pertanto, la relativa eccezione non può essere formulata in maniera solo generica, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato (cfr. ex multis, Sez. V
n. 16557/2019; Sez. V n. 16232/2004).
Rileva, inoltre, il Tribunale l'infondatezza dell'eccezione di nullità delle notifiche eseguite a mani di familiari del destinatario (anch'essa formulata nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate il 28.11.2025) perché non seguite dall'invio e dalla ricezione di una raccomandata informativa, atteso che tale adempimento è richiesto per le sole ipotesi di irreperibilità relativa, vale a dire di notifica eseguita in assenza non solo del
8 destinatario ma anche delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c., richiamate nell'art. 140 c.p.c.
Sul punto le Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 10012 del
15.04.2021 hanno sancito il principio secondo il quale “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso
l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima”.
Ancora, “Ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale;
avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario” (Sez. V. n. 25351/2020).
Improprio, infine, è il richiamo alla recente ordinanza n. 26069/2025 della
Sezione Tributaria della Corte di cassazione, pronunciata in relazione ad una notifica eseguita ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (“…è consolidato l'orientamento della Corte che ha superato la pronuncia invocata dall'Ufficio controricorrente e afferma la necessità, in ragione delle norme citate, e per la notifica effettuata dal messo a persona diversa dal destinatario, dell'invio della successiva raccomandata informativa.
4.3. Si è affermato, in particolare, che:
«in tema di avviso di accertamento, l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur
9 rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte» (già in questi termini Cass.
03/02/2017, n. 2868”).
Devono, per contro, ritenersi prescritti i crediti portati nell'avviso di addebito n. 33420160001399632000, notificato il 12.05.2016.
Tenuto conto della sospensione di 311 giorni prevista dalla normativa emergenziale, il termine si è compiuto in data 19.03.2022.
Non sono, infatti, documentati atti interruttivi ritualmente notificati. ha prodotto un sollecito di pagamento datato 27.01.2017, senza CP_4 tuttavia fornire prova della notifica al ricorrente.
Ha poi prodotto le copie di due intimazioni di pagamento (n.
03420199011446816000 e n. 03420209002882711000) che non risultano tuttavia notificate (le relative relazioni di notifica non sono compilate).
Ha, infine, prodotto, un'ulteriore intimazione di pagamento (n.
03420219001090420000) la cui notifica (indipendentemente da ogni valutazione circa la sua validità) è stata eseguita in data 21.03.2022, data riportata sulla raccomandata informativa. Sia pure per soli due giorni il termine di prescrizione dei crediti portati nell'avviso di addebito n.
33420160001399632000 era ormai compiuto all'atto della notifica dell'intimazione di pagamento da ultimo citata.
Gli altri documenti prodotti da sono tutti successivi allo spirare del CP_4 termine di prescrizione, compiutosi, come detto, in data 19.03.2022.
Rileva, inoltre, il Tribunale che non può trovare applicazione nel caso di specie l'art. 68 del D.L. 18/2020, invocato dall' CP_2
L'art. 68, co. 1, del DL n. 18/20 ha disposto: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e
30 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge
10 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato”. L'articolo 12 del D. Lgs. n.
159/2015 sancisce: “
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione…”.
Per le cartelle affidate al concessionario, nel periodo dal 28 Febbraio 2020 al
31 dicembre 2021, l'articolo 4 del DL 22 marzo 2021 n. 41, ha modificato l'articolo 68 del DL n. 18/20, secondo cui al comma 4 bis: “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché', anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
L'avviso di addebito n. 33420160001399632000 riguarda crediti contributivi relativi al periodo 2015/2016, estranei all'applicazione dell'art. 68 comma 1, del decreto-legge n. 18/2020 che sospende i termini dei versamenti “in
11 scadenza nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020”, con conseguente sospensione dei termini di prescrizione per il corrispondente periodo di tempo (art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015).
Nemmeno si applica l'art. 68 comma 4 bis - la proroga di 24 mesi dei termini di prescrizione - non trattandosi, per l'avviso di addebito in questione, di carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo dal 28 febbraio 2020 al 31 dicembre 2021.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto limitatamente ai crediti azionati con l'avviso di addebito n. 33420160001399632000, notificato il 12.05.2016.
Le spese di lite, compensate al 20% atteso l'esito del giudizio, seguono la soccombenza come di norma e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
.
[...]
Dichiara che il ricorrente non è tenuto al pagamento dell'importo richiesto con l'intimazione di pagamento n. 03420259005250979000, limitatamente ai crediti portati nell'avviso di addebito n. 33420160001399632000, notificato il
12.05.2016; crediti che dichiara prescritti.
Rigetta nel resto il ricorso.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che, già compensate al 20%, liquida in favore di ciascuna parte convenuta in euro 2.157,60, oltre accessori dovuti.
Cosenza, 02/12/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4243/2025 RGAC
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. PAOLO Parte_1
ST
ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. GIOVANNI
SARNATARO resistente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_2 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato il Sig. conveniva in Parte_1 giudizio l' e l' , esponendo di aver CP_2 Controparte_1 ricevuto in data 25.09.2025 la notifica di una intimazione di pagamento (n.
03420259005250979000) relativa, anche, a crediti azionati nell'interesse dell con i seguenti avvisi di addebito: n. 33420160001399632000, CP_2 assertivamente notificato in data 12.05.2016; n. 3342016000427100900,
1 assertivamente notificato in data 18.11.2016; n. 33420180005616134000, assertivamente notificato in data 17.01.2019; n. 33420190002418735000, assertivamente notificato in data 30.07.2019.
Eccepiva in via preliminare la prescrizione delle pretese, assumendo di non aver mai ricevuto la notifica dei titoli indicati nell'intimazione di pagamento.
Nel merito deduceva di non essere obbligato al versamento dei contributi.
Chiedeva, quindi, dichiararsi non dovuta la somma complessiva risultante dai citati avvisi di addebito.
Si costituivano l' e l' chiedendo il CP_2 Controparte_1 rigetto del ricorso per infondatezza.
L in via preliminare sollevava eccezione Controparte_1 di difetto di legittimazione passiva.
Veniva fissata per la decisione l'udienza del 01.12.2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti istanze, conclusioni ed argomenti di difesa.
La parte ricorrente depositava le note di trattazione scritta in data
28.11.2025, l' il 29.11.2025, l' il CP_2 Controparte_1
24.11.2025.
È fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da
. Controparte_1
Il ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti azionati nell'interesse dell sul presupposto dell'omessa notifica degli avvisi di addebito. CP_2
Trattandosi un'eccezione attinente al merito della pretesa la domanda deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione.
“…la differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione risiede in ciò: la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice.
La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa
2 prodromici; ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso di specie va osservato che l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito)” (cfr. Cass.,
Sez. L. n. 16425 del 19.06.2019, parte motiva).
L'orientamento è stato confermato dalle S.U. con n. 7514/2022 che hanno dettato il seguente principio di diritto: “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere
l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.” (nella parte motiva si precisa, a conferma della soluzione che qui si propugna:
“…considerato che nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario (così come nel caso di specie) la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 cod. civ., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua
3 qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412). L.
Ancora: “L'agente per la riscossione non è litisconsorte necessario nella controversia avente ad oggetto esclusivamente il diritto di credito contributivo
(nella specie, decadenza per tardiva iscrizione a ruolo, sussistenza del credito e sua estinzione per avvenuto pagamento), perché l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti "ultra partes" verso l'esattore, senza necessità che questi abbia partecipato al processo” (Sez. L. ordinanza n.
5625/2019).
Tanto premesso, deve dichiararsi parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente.
Com'è noto, il termine prescrizionale per la riscossione dei contributi dovuti per l'assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, inizialmente era fissato dalla legge in 10 anni (legge 153/69 art. 41) e tale termine era stato sospeso per un triennio a norma della legge 638 del 1983.
La legge n. 335 del 1995 ha poi introdotto una nuova disciplina in materia di prescrizione dei contributi.
In precedenza, come visto, la normativa era caratterizzata da una maggior tutela nei confronti degli enti previdenziali con una progressiva elevazione dei termini vigenti in materia a 10 anni.
In particolare, sin dal 1969 con l'art. 41 l. n. 153/69 era stato elevato ad un decennio il termine di prescrizione relativo ai contributi per l'assicurazione obbligatoria.
Inoltre, con l'art. 2 comma 19 D.L. n. 463/83 conv. l. n. 638/83 era stata eccezionalmente sospesa per oltre un triennio la prescrizione dei contributi
"dovuti o la cui riscossione sia affidata a qualsiasi titolo" all' ed all'Inail. CP_2
La nuova disciplina – legge 335 del 1995 – ha introdotto un generalizzato termine breve quinquennale per tutti i crediti che al pari dei contributi devono "pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi".
Egualmente si è assistito ad un allineamento con la disciplina delle sanzioni amministrative (ex art. 28 l. n. 689/81) mentre non può dubitarsi, stante il
4 carattere generale della nuova disciplina, dell'applicabilità del termine suddetto alle sanzioni civili.
La nuova disciplina è entrata in vigore in data 17.8.1995 ma, con riferimento alla disciplina transitoria, l'art. 3 comma 10 ha disposto l'applicazione dei nuovi termini anche “alle contribuzioni relative a periodi precedenti l'entrata in vigore della presente legge”, senza però prevedere alcun meccanismo di salvaguardia delle situazioni giuridiche in corso.
È stata inoltre eliminata l'operatività della sospensione triennale di cui all'art.2 citato.
In tal modo la l. n. 335/1995 dispone l'automatica estinzione dei crediti contributivi pregressi.
La legge ha introdotto unicamente un meccanismo di temperamento per le sole gestioni pensionistiche (comma 9 lett. a) l. n. 335/1995): la previsione di un periodo intermedio (17 agosto-31 dicembre) con termine decennale ha dato la possibilità agli enti di interrompere la prescrizione e far salvo almeno il decennio precedente la data di entrata in vigore della l. n.
335/1995 ovvero il decennio precedente la data in cui l'interruzione ha effetto.
Deve pertanto ritenersi che con l'entrata in vigore della l. n. 335/1995 si sono automaticamente prescritti:
1) i contributi afferenti ai regimi pensionistici relativi ai periodi anteriori al
17 agosto 1985;
2) ogni altro tipo di contribuzione relativa a periodi anteriori al 17 agosto
1990, salvi gli effetti prodotti da atti interruttivi intervenuti medio tempore.
Per tutti gli altri contributi si applica il termine quinquennale di cui alla l. n.
335/1995.
Il termine di prescrizione rimane quinquennale anche dopo la notifica dei titoli ed in assenza di tempestiva opposizione.
“La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza
5 determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la CP_2 cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 CP_3 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” (S.U. sentenza n. 23397/2016).
Deve, inoltre, tenersi conto della sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale.
A norma dell'art. 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, il termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale “è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprende
a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”.
È poi intervenuta un'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni.
Invero, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021,
n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Complessivamente, pertanto, il termine di prescrizione è rimasto sospeso per 311 giorni.
Ebbene, acquisendo al giudizio la documentazione prodotta dall
[...]
(non legittimata) in accoglimento della richiesta in Controparte_1 tal senso avanzata dall'istituto previdenziale (“Si chiede che il Giudice adito voglia ordinare al Concessionario di riscossione, ex art t. 210/213 c.p.c. e/o art. 421
6 II comma c.p.c., la produzione di ogni ulteriore atto conservativo/interruttivo concernente la posizione per cui è giudizio, ad integrazione, dei riscontri già versati in atti dall ) si osserva in primo luogo che l' ha offerto prova CP_2 CP_3 idonea dell'avvenuta notifica degli avvisi di addebito nelle date del
12.05.2016, 18.11.2016, 17.01.2029, 30.07.2019; notifica eseguita a mani del destinatario o di familiari conviventi presso l'indirizzo di residenza (Via
Umberto Boccioni n. 8, Casole Bruzio, oggi Casali del Manco, ove è stata notificata anche l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio).
Tenuto conto della documentazione prodotta da rileva il Tribunale CP_4 che all'atto della notifica eseguita il 25.09.2025 dell'intimazione di pagamento n. 03420259005250979000, non erano prescritti i crediti portati negli avvisi di addebito n. 3342016000427100900, n. 33420180005616134000 e n. 33420190002418735000.
Quanto al primo, notificato il 18.11.2016, tenuto conto della sospensione di
311 giorni prevista dalla normativa emergenziale, il termine si sarebbe compiuto in data 25.09.2022, ma è stato interrotto con la notifica di una pregressa intimazione di pagamento (n. 03420229006014244000) eseguita in data 23.08.2022 a mani del destinatario.
Anche senza considerare altri atti interruttivi medio tempore notificati, va da sé che al momento della notifica il 25.09.2025 dell'intimazione di pagamento n. 03420259005250979000, non era con tutta evidenza decorso un ulteriore termine di cinque anni.
Con riferimento agli avvisi di addebito n. 33420180005616134000 e n.
33420190002418735000, notificati il 17.01.2019 e il 30.07.2019, tenuto conto ancora una volta della sospensione di 311 giorni prevista dalla normativa emergenziale, il termine si sarebbe compiuto il 23.11.2024 ed il 06.05.2025, ma è stato interrotto con la notifica di un'altra intimazione di pagamento (n.
03420239009212619000) eseguita il 28.09.2023 a mani del destinatario.
Anche senza tener conto di altri atti interruttivi medio tempore notificati, va da sé che al momento della notifica il 25.09.2025 dell'intimazione di pagamento n. 03420259005250979000, non era con tutta evidenza decorso un ulteriore termine di cinque anni anche con riferimento ai crediti portati
7 negli avvisi di addebito n. 33420180005616134000 e n.
33420190002418735000.
Quanto al disconoscimento (formalizzato nelle note scritte depositate il
28.11.2025 dalla parte ricorrente) delle sottoscrizioni poste in calce alle relazioni di notifica in atti, si osserva che le notifiche sono state eseguite a mezzo posta e, pertanto, il mero disconoscimento delle firme non ha alcun rilievo ai fini della prova costituita dai relativi documenti, non essendo stata proposta querela di falso (cfr. ex multis Cass., Sez. II, n. 18427/2013).
Tanto si afferma anche in riferimento all'eccezione di “invalidità ed inutilizzabilità ai fini istruttori dei file pdf/a versati in atti da i quali CP_5 sembrerebbero essere copie semplici degli atti originali cartacei-analogici a cui gli stessi si riferiscono privi di valenza probatoria nella misura in cui ripropongono in formato digitale postumo/successivo documenti nativi cartacei di cui si disconosce in toto il contenuto, la notifica e la ricezione”, rilevato, inoltre, quanto alle copie degli atti interruttivi della prescrizione (pregresse intimazioni di pagamento) che la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui in tema di prova documentale, l'onere, stabilito dall'art. 2719 cod. civ., di disconoscere “espressamente” la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale, che alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia. Pertanto, la relativa eccezione non può essere formulata in maniera solo generica, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato (cfr. ex multis, Sez. V
n. 16557/2019; Sez. V n. 16232/2004).
Rileva, inoltre, il Tribunale l'infondatezza dell'eccezione di nullità delle notifiche eseguite a mani di familiari del destinatario (anch'essa formulata nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate il 28.11.2025) perché non seguite dall'invio e dalla ricezione di una raccomandata informativa, atteso che tale adempimento è richiesto per le sole ipotesi di irreperibilità relativa, vale a dire di notifica eseguita in assenza non solo del
8 destinatario ma anche delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c., richiamate nell'art. 140 c.p.c.
Sul punto le Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 10012 del
15.04.2021 hanno sancito il principio secondo il quale “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso
l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima”.
Ancora, “Ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale;
avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario” (Sez. V. n. 25351/2020).
Improprio, infine, è il richiamo alla recente ordinanza n. 26069/2025 della
Sezione Tributaria della Corte di cassazione, pronunciata in relazione ad una notifica eseguita ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (“…è consolidato l'orientamento della Corte che ha superato la pronuncia invocata dall'Ufficio controricorrente e afferma la necessità, in ragione delle norme citate, e per la notifica effettuata dal messo a persona diversa dal destinatario, dell'invio della successiva raccomandata informativa.
4.3. Si è affermato, in particolare, che:
«in tema di avviso di accertamento, l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur
9 rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte» (già in questi termini Cass.
03/02/2017, n. 2868”).
Devono, per contro, ritenersi prescritti i crediti portati nell'avviso di addebito n. 33420160001399632000, notificato il 12.05.2016.
Tenuto conto della sospensione di 311 giorni prevista dalla normativa emergenziale, il termine si è compiuto in data 19.03.2022.
Non sono, infatti, documentati atti interruttivi ritualmente notificati. ha prodotto un sollecito di pagamento datato 27.01.2017, senza CP_4 tuttavia fornire prova della notifica al ricorrente.
Ha poi prodotto le copie di due intimazioni di pagamento (n.
03420199011446816000 e n. 03420209002882711000) che non risultano tuttavia notificate (le relative relazioni di notifica non sono compilate).
Ha, infine, prodotto, un'ulteriore intimazione di pagamento (n.
03420219001090420000) la cui notifica (indipendentemente da ogni valutazione circa la sua validità) è stata eseguita in data 21.03.2022, data riportata sulla raccomandata informativa. Sia pure per soli due giorni il termine di prescrizione dei crediti portati nell'avviso di addebito n.
33420160001399632000 era ormai compiuto all'atto della notifica dell'intimazione di pagamento da ultimo citata.
Gli altri documenti prodotti da sono tutti successivi allo spirare del CP_4 termine di prescrizione, compiutosi, come detto, in data 19.03.2022.
Rileva, inoltre, il Tribunale che non può trovare applicazione nel caso di specie l'art. 68 del D.L. 18/2020, invocato dall' CP_2
L'art. 68, co. 1, del DL n. 18/20 ha disposto: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e
30 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge
10 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato”. L'articolo 12 del D. Lgs. n.
159/2015 sancisce: “
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione…”.
Per le cartelle affidate al concessionario, nel periodo dal 28 Febbraio 2020 al
31 dicembre 2021, l'articolo 4 del DL 22 marzo 2021 n. 41, ha modificato l'articolo 68 del DL n. 18/20, secondo cui al comma 4 bis: “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché', anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
L'avviso di addebito n. 33420160001399632000 riguarda crediti contributivi relativi al periodo 2015/2016, estranei all'applicazione dell'art. 68 comma 1, del decreto-legge n. 18/2020 che sospende i termini dei versamenti “in
11 scadenza nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020”, con conseguente sospensione dei termini di prescrizione per il corrispondente periodo di tempo (art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015).
Nemmeno si applica l'art. 68 comma 4 bis - la proroga di 24 mesi dei termini di prescrizione - non trattandosi, per l'avviso di addebito in questione, di carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo dal 28 febbraio 2020 al 31 dicembre 2021.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto limitatamente ai crediti azionati con l'avviso di addebito n. 33420160001399632000, notificato il 12.05.2016.
Le spese di lite, compensate al 20% atteso l'esito del giudizio, seguono la soccombenza come di norma e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
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[...]
Dichiara che il ricorrente non è tenuto al pagamento dell'importo richiesto con l'intimazione di pagamento n. 03420259005250979000, limitatamente ai crediti portati nell'avviso di addebito n. 33420160001399632000, notificato il
12.05.2016; crediti che dichiara prescritti.
Rigetta nel resto il ricorso.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che, già compensate al 20%, liquida in favore di ciascuna parte convenuta in euro 2.157,60, oltre accessori dovuti.
Cosenza, 02/12/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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