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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 12/11/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. 2591 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
LG LG IU
Sara Pozzetti IU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 2591/2025 avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da:
nato il [...] a [...] Parte_1
e nata il [...] a [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti VACCHETTA MANUELE e BRACCINI LORENZO ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) i coniugi vivranno separati con il mutuo rispetto;
2) alla sig.ra viene assegnata l'abitazione coniugale di sua proprietà, sita in Cherasco via Pt_2
Oreste Badellino n. 9, unitamente a tutti i mobili, arredi, elettrodomestici e suppellettili in essa contenuti (che rimarranno di sua proprietà) ove ella convivrà stabilmente con i figli, mentre il marito si trasferirà nell'appartamento di sua proprietà posto al piano inferiore dell'edificio bifamiliare;
3) la figlia minore viene affidata ad entrambe i genitori, i quali eserciteranno la potestà Per_1 genitoriale congiuntamente. Limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore, durante i periodi in cui terrà la figlia presso di sé, eserciterà in via esclusiva la potestà genitoriale. Relativamente alla collocazione della figlia minore e dei figli maggiorenni/studenti si conviene, che gli stessi risiederanno con la madre sig.ra . Parte_2
Il sig. potrà vedere e tenere liberamente con sé la figlia minore, con le più ampie modalità Pt_1
e facoltà, prendendo accordi con la madre, e ciò compatibilmente con le esigenze e gli impegni lavorativi di ciascun genitore. In ogni caso, nella denegata ipotesi di disaccordo tra i coniugi, gli stessi convengono già sin da ora le seguenti modalità di visita: - il padre avrà la facoltà di vedere e tenere con sé la figlia dal venerdì sera alla domenica sera a week-end alternati;
- il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore, compatibilmente con le proprie esigenze lavorative: durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro e non oltre il
31 maggio di ogni anno;
durante le vacanze natalizie per un periodo di 5 giorni comprendenti il giorno di Natale ad anni alterni;
durante le vacanze pasquali per un periodo di 3 giorni comprendenti il giorno di Pasqua o di pasquetta ad anni alterni;
4) il sig. provvederà a versare, entro il giorno 10 di ogni mese, alla moglie a titolo di Pt_1 contributo per il mantenimento della figlia minore e dei figli maggiorenni/studenti, la somma mensile di € 450,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), somma che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici
Istat; 5) L'assegno unico e/o eventuali altri sussidi e/o benefici a tutela della famiglia verranno divisi al
50% tra i coniugi;
a tale fine i coniugi provvederanno ad effettuare le dovute comunicazioni all'INPS
e/o agli altri enti di competenza;
6) i genitori concorreranno in parti uguali (50%) alle spese straordinarie sopportate per i figli e ciò nel rispetto del protocollo di intesa stipulato in data 07/07/2017 presso il Tribunale di Asti tra magistrati e avvocati in ordine all'individuazione delle spese straordinarie, così come relativamente a termini e modalità di rimborso di dette spese;
7) le spese sostenute da ciascuno dei coniugi e da intendersi come regalie a favore dei figli non daranno ragione e titolo alcuno a pretendere di effettuare compensazioni od accrescimenti dell'assegno di mantenimento in favore dei figli;
8) i coniugi dichiarano di rinunziare reciprocamente a richiedere ed ottenere l'uno nei confronti dell'altro assegno di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti”.
La domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da: , nato a [...] il [...] e da , nata Parte_1 Parte_2
a CUNEO (CN) il 26/10/1976, celebrato in VICOFORTE (CN) in data 26/05/2001, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 11, Parte II, Serie A, Anno 2001, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 05/11/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
LG LG IU
Sara Pozzetti IU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 2591/2025 avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da:
nato il [...] a [...] Parte_1
e nata il [...] a [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti VACCHETTA MANUELE e BRACCINI LORENZO ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) i coniugi vivranno separati con il mutuo rispetto;
2) alla sig.ra viene assegnata l'abitazione coniugale di sua proprietà, sita in Cherasco via Pt_2
Oreste Badellino n. 9, unitamente a tutti i mobili, arredi, elettrodomestici e suppellettili in essa contenuti (che rimarranno di sua proprietà) ove ella convivrà stabilmente con i figli, mentre il marito si trasferirà nell'appartamento di sua proprietà posto al piano inferiore dell'edificio bifamiliare;
3) la figlia minore viene affidata ad entrambe i genitori, i quali eserciteranno la potestà Per_1 genitoriale congiuntamente. Limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore, durante i periodi in cui terrà la figlia presso di sé, eserciterà in via esclusiva la potestà genitoriale. Relativamente alla collocazione della figlia minore e dei figli maggiorenni/studenti si conviene, che gli stessi risiederanno con la madre sig.ra . Parte_2
Il sig. potrà vedere e tenere liberamente con sé la figlia minore, con le più ampie modalità Pt_1
e facoltà, prendendo accordi con la madre, e ciò compatibilmente con le esigenze e gli impegni lavorativi di ciascun genitore. In ogni caso, nella denegata ipotesi di disaccordo tra i coniugi, gli stessi convengono già sin da ora le seguenti modalità di visita: - il padre avrà la facoltà di vedere e tenere con sé la figlia dal venerdì sera alla domenica sera a week-end alternati;
- il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore, compatibilmente con le proprie esigenze lavorative: durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro e non oltre il
31 maggio di ogni anno;
durante le vacanze natalizie per un periodo di 5 giorni comprendenti il giorno di Natale ad anni alterni;
durante le vacanze pasquali per un periodo di 3 giorni comprendenti il giorno di Pasqua o di pasquetta ad anni alterni;
4) il sig. provvederà a versare, entro il giorno 10 di ogni mese, alla moglie a titolo di Pt_1 contributo per il mantenimento della figlia minore e dei figli maggiorenni/studenti, la somma mensile di € 450,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), somma che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici
Istat; 5) L'assegno unico e/o eventuali altri sussidi e/o benefici a tutela della famiglia verranno divisi al
50% tra i coniugi;
a tale fine i coniugi provvederanno ad effettuare le dovute comunicazioni all'INPS
e/o agli altri enti di competenza;
6) i genitori concorreranno in parti uguali (50%) alle spese straordinarie sopportate per i figli e ciò nel rispetto del protocollo di intesa stipulato in data 07/07/2017 presso il Tribunale di Asti tra magistrati e avvocati in ordine all'individuazione delle spese straordinarie, così come relativamente a termini e modalità di rimborso di dette spese;
7) le spese sostenute da ciascuno dei coniugi e da intendersi come regalie a favore dei figli non daranno ragione e titolo alcuno a pretendere di effettuare compensazioni od accrescimenti dell'assegno di mantenimento in favore dei figli;
8) i coniugi dichiarano di rinunziare reciprocamente a richiedere ed ottenere l'uno nei confronti dell'altro assegno di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti”.
La domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da: , nato a [...] il [...] e da , nata Parte_1 Parte_2
a CUNEO (CN) il 26/10/1976, celebrato in VICOFORTE (CN) in data 26/05/2001, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 11, Parte II, Serie A, Anno 2001, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 05/11/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.