TRIB
Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2844 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nata a [...] il18/08/1980, Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Annalisa CARLI
e
EN SA, C.F. , nato a [...] il C.F._2
14/02/1981, rappresentato e difeso dall'avvocato Annalisa CARLI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: i ricorrenti congiuntamente chiedono che l'Ecc.mo
Tribunale di Vicenza voglia pronunciare la sentenza al fine di omologare la separazione consensuale alle seguenti:
CONDIZIONI
1) Autorizzarsi i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I figli ed sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori Per_1 Per_2
con collocazione prevalente presso la madre;
i tempi di permanenza del padre con i figli saranno i seguenti:
• un fine settimana ogni quindici giorni dalle ore 19.00 del venerdì alle ore
20.00 della domenica sera;
• una o due sere alla settimana, previ accordi che interverranno di volta in volta tra i genitori, indicativamente dalle 18.30 alle 21.00, riaccompagnandoli il signor EN presso l'abitazione materna;
• sette giorni nel corso delle vacanze natalizie comprendendo ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Capodanno, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i coniugi;
• tre giorni nel corso delle vacanze pasquali, comprendendo ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il lunedì in Albis;
• quindici giorni anche non continuativi nel corso del periodo feriale estivo, in lassi temporali da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
• i c.d. ponti scolastici alternati tra i genitori;
• i compleanni dei bambini saranno festeggiati insieme dai coniugi;
in caso di
2 disaccordo, saranno alternati di anno in anno tra i coniugi, fermo restando che al genitore che non trascorrerà quel giorno con il figlio, sarà consentito di consegnargli il regalo di compleanno.
• Stante la tenera età del figlio , che ha compiuto un anno il 31 gennaio Per_2
2024, i coniugi concordano che i tempi di permanenza di cui sopra, saranno posti in essere gradualmente e compatibilmente alle esigenze del minore.
• Darsi atto che per il mese di agosto 2024, i coniugi concordano che la IG
permanga per l'intero mese in Sicilia unitamente ai figli presso Parte_2
la casa dei suoi genitori, fermo restando che l'ultima settimana di agosto, i minori potranno permanere con il padre in Sicilia.
3) L'abitazione sita a OL IN (Vi) via Zardo 17 di proprietà di entrambi i coniugi, con gli arredi compresi, resta assegnata alla IG Pt_2
che continuerà ad abitarvi unitamente ai figli;
4) I ratei del mutuo ipotecario gravante sulla casa familiare continueranno ad essere corrisposti da ciascuno dei coniugi nella misura del 50%;
5) Il signor EN SA verserà in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese alla IG a titolo di contributo al mantenimento dei due figli Pt_2
l'importo pari ad euro 800,00 (euro 400,00 cadauno) con la rivalutazione Istat
a far data dal deposito della sentenza di separazione, tramite bonifico bancario oltre al 50% delle spese straordinarie relative ai figli e di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza. I coniugi concordano altresì che la IG
trattenga il 100% del c.d. assegno unico universale erogato dall'Inps; Pt_2
6) Le detrazioni ex lege saranno suddivisi al 50% tra i coniugi così come gli
3 eventuali rimborsi o c.d.“bonus” previsti per legge ( ad es. bonus asilo,etc..);
7) Nell'ambito delle pattuizioni patrimoniali, premesso che i coniugi sono comproprietari della casa familiare acquistata il 10 febbraio 2011 con atto a mezzo Notaio concordano quanto segue: Persona_3
• il signor EN promette sin d'ora di cedere alla IG , che Pt_2
promette di accettare, una volta estinto il predetto mutuo ipotecario gravante sulla casa familiare (9 febbraio 2031), la quota di sua proprietà della casa familiare sita a OL IN via Zardo 17 e così identificata:
in Comune di OL IN – Catasto Fabbricati – Foglio 7, Mappale 893
sub 32 – via Zardo – piano 2 – Cat. A/2 – cl. 2 – vani 3,5 – R.C. euro 343,44;
Mappale 893 sub 10- Via Zardo – piano S1 – Cat. C/6 – cl. 2 – mq. 16- R.C.
20,66; Mappale 893 sub 16 – Via Zardo – piano S1 – Cat. C/6 – cl. 4 – mq. 31
– R.C. Euro 57,64. L'area su cui sorge il fabbricato confina con i mappali 851,
850, 873 ed 856, salvo altri. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 comma 1
bis della Legge 27 febbraio 1985 n. 52: i dati di identificazione catastale predetti riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie depositate in catasto, che le parti dichiarano di ben conoscere;
la parte cedente dichiara fin d'ora che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto in base alla vigente normativa catastale;
l'intestazione catastale delle unità
immobiliari in oggetto è conforme alle risultanze dei Registri Immobiliari.
Nella vendita è compresa la quota di comproprietà in ragione di 79,9/1000
(settantanove virgola nove millesimi) sulle parti comuni del fabbricato ai sensi dell'articolo 1117 del Codice Civile ed in particolare sul:
4 mappale 893 sub 1 bene comune non censibile ai subalterni dal 27 al 38
(corte);
mappale 893 sub 2 bene comune non censibile ai subalterni dal 27 al 33
(portico);
mappale 893 sub 3 bene comune non censibile ai subalterni sal 27 al 33 (vano scala, ascensore, corridoio);
mappale 893 sub 6 bene comune non censibile ai subalterni dal 9 al 26 (vano scala, ascensore, locale motori, corridoio);
mappale 893 sub 7 bene comune non censibile ai subalterni dal 9 al 26 ed al
30 (vano scala, ascensore, locale motori, corridoio);
mappale 893 sub 8 bene comune non censibile ai subalterni dal 9 al 26 (rampa e spazio manovra).
Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia urbanistica ed edilizia il signor EN dichiara fin d'ora che il fabbricato di cui fa parte quanto venduto con il presente atto è stato edificato in forza dei seguenti provvedimenti rilasciati dal Comune di OL IN:
- concessione edilizia n. 63/97 – Protocollo n. 9418 e n. 96/155 di pratica, in data 16 giugno 1997; - variante in corso d'opera n. 46 – Protocollo n. 874 e n.
10/98 di pratica, in data 10 giugno 1998. Il suddetto Comune ha rilasciato il certificato di abitabilità in data 25 ottobre 1999 n. 44/99, Protocollo n. 5958/98
e che successivamente a tale data non sono stati effettuati interventi che avrebbero reso necessario il rilascio di provvedimenti autorizzativi.
• il signor EN si impegna sin d'ora a versare alla moglie il Parte_2
5 40% del suo fondo pensione acceso presso “Fondo pensione BCC” ed in particolare il 40% dell'importo pari ad euro 97.213,37 lordi, oltre al rendimento nel frattempo maturato, nel momento in cui tale fondo pensione sarà liquidato;
• I rispettivi fondi pensione accesi rispettivamente per ciascun figlio
(versamento pari ad euro 100,00 complessivi ogni due mesi) saranno corrisposti al 50% dai coniugi;
• Il signor EN si impegna altresì a versare euro 150,00 mensilmente per il fondo pensione già acceso a nome della IG presso Parte_2
l'istituto BCC risparmio e previdenza;
• Darsi atto che il signor EN ha sostenuto la spesa pari ad euro 240,00
mensili, per mesi quattro e ciò a partire dal mese di giugno 2024,
corrispondente al costo della psicoterapia che la IG sta Pt_2
effettuando;
• Il signor EN SA cede la proprietà dell'autovettura Dacia Duster tg
CG 943 GN alla moglie;
Parte_2
8) I coniugi danno atto di essere entrambi economicamente autosufficienti e pertanto nulla viene previsto a favore di uno e a carico dell'altro;
9) I coniugi si prestano il reciproco assenso alla richiesta di rilascio o al rinnovo del passaporto individuale e di ogni documento valido;
10) Le spese dell'odierno procedimento suddivise al 50% tra i coniugi.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
6 Con ricorso congiunto depositato in data 29/07/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Messina in data
16/09/2011, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 29/10/2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori ed , alla prevalente Per_1 Per_2
collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
7 -le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale,
sita in OL IN (VI), via Zardo n. 17, in favore di Parte_1
quale genitore convivente con i figli minori ed;
Per_1 Per_2
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso alla richiesta di rilascio o al rinnovo del passaporto individuale e di ogni documento valido;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
8 EN SA, uniti in matrimonio in Messina in data 16/09/2011 con atto trascritto al n. 553, Parte II, Serie A, Anno 2011, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Messina perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 19.12.2024
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2844 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nata a [...] il18/08/1980, Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Annalisa CARLI
e
EN SA, C.F. , nato a [...] il C.F._2
14/02/1981, rappresentato e difeso dall'avvocato Annalisa CARLI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: i ricorrenti congiuntamente chiedono che l'Ecc.mo
Tribunale di Vicenza voglia pronunciare la sentenza al fine di omologare la separazione consensuale alle seguenti:
CONDIZIONI
1) Autorizzarsi i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I figli ed sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori Per_1 Per_2
con collocazione prevalente presso la madre;
i tempi di permanenza del padre con i figli saranno i seguenti:
• un fine settimana ogni quindici giorni dalle ore 19.00 del venerdì alle ore
20.00 della domenica sera;
• una o due sere alla settimana, previ accordi che interverranno di volta in volta tra i genitori, indicativamente dalle 18.30 alle 21.00, riaccompagnandoli il signor EN presso l'abitazione materna;
• sette giorni nel corso delle vacanze natalizie comprendendo ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Capodanno, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i coniugi;
• tre giorni nel corso delle vacanze pasquali, comprendendo ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il lunedì in Albis;
• quindici giorni anche non continuativi nel corso del periodo feriale estivo, in lassi temporali da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
• i c.d. ponti scolastici alternati tra i genitori;
• i compleanni dei bambini saranno festeggiati insieme dai coniugi;
in caso di
2 disaccordo, saranno alternati di anno in anno tra i coniugi, fermo restando che al genitore che non trascorrerà quel giorno con il figlio, sarà consentito di consegnargli il regalo di compleanno.
• Stante la tenera età del figlio , che ha compiuto un anno il 31 gennaio Per_2
2024, i coniugi concordano che i tempi di permanenza di cui sopra, saranno posti in essere gradualmente e compatibilmente alle esigenze del minore.
• Darsi atto che per il mese di agosto 2024, i coniugi concordano che la IG
permanga per l'intero mese in Sicilia unitamente ai figli presso Parte_2
la casa dei suoi genitori, fermo restando che l'ultima settimana di agosto, i minori potranno permanere con il padre in Sicilia.
3) L'abitazione sita a OL IN (Vi) via Zardo 17 di proprietà di entrambi i coniugi, con gli arredi compresi, resta assegnata alla IG Pt_2
che continuerà ad abitarvi unitamente ai figli;
4) I ratei del mutuo ipotecario gravante sulla casa familiare continueranno ad essere corrisposti da ciascuno dei coniugi nella misura del 50%;
5) Il signor EN SA verserà in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese alla IG a titolo di contributo al mantenimento dei due figli Pt_2
l'importo pari ad euro 800,00 (euro 400,00 cadauno) con la rivalutazione Istat
a far data dal deposito della sentenza di separazione, tramite bonifico bancario oltre al 50% delle spese straordinarie relative ai figli e di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza. I coniugi concordano altresì che la IG
trattenga il 100% del c.d. assegno unico universale erogato dall'Inps; Pt_2
6) Le detrazioni ex lege saranno suddivisi al 50% tra i coniugi così come gli
3 eventuali rimborsi o c.d.“bonus” previsti per legge ( ad es. bonus asilo,etc..);
7) Nell'ambito delle pattuizioni patrimoniali, premesso che i coniugi sono comproprietari della casa familiare acquistata il 10 febbraio 2011 con atto a mezzo Notaio concordano quanto segue: Persona_3
• il signor EN promette sin d'ora di cedere alla IG , che Pt_2
promette di accettare, una volta estinto il predetto mutuo ipotecario gravante sulla casa familiare (9 febbraio 2031), la quota di sua proprietà della casa familiare sita a OL IN via Zardo 17 e così identificata:
in Comune di OL IN – Catasto Fabbricati – Foglio 7, Mappale 893
sub 32 – via Zardo – piano 2 – Cat. A/2 – cl. 2 – vani 3,5 – R.C. euro 343,44;
Mappale 893 sub 10- Via Zardo – piano S1 – Cat. C/6 – cl. 2 – mq. 16- R.C.
20,66; Mappale 893 sub 16 – Via Zardo – piano S1 – Cat. C/6 – cl. 4 – mq. 31
– R.C. Euro 57,64. L'area su cui sorge il fabbricato confina con i mappali 851,
850, 873 ed 856, salvo altri. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 comma 1
bis della Legge 27 febbraio 1985 n. 52: i dati di identificazione catastale predetti riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie depositate in catasto, che le parti dichiarano di ben conoscere;
la parte cedente dichiara fin d'ora che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto in base alla vigente normativa catastale;
l'intestazione catastale delle unità
immobiliari in oggetto è conforme alle risultanze dei Registri Immobiliari.
Nella vendita è compresa la quota di comproprietà in ragione di 79,9/1000
(settantanove virgola nove millesimi) sulle parti comuni del fabbricato ai sensi dell'articolo 1117 del Codice Civile ed in particolare sul:
4 mappale 893 sub 1 bene comune non censibile ai subalterni dal 27 al 38
(corte);
mappale 893 sub 2 bene comune non censibile ai subalterni dal 27 al 33
(portico);
mappale 893 sub 3 bene comune non censibile ai subalterni sal 27 al 33 (vano scala, ascensore, corridoio);
mappale 893 sub 6 bene comune non censibile ai subalterni dal 9 al 26 (vano scala, ascensore, locale motori, corridoio);
mappale 893 sub 7 bene comune non censibile ai subalterni dal 9 al 26 ed al
30 (vano scala, ascensore, locale motori, corridoio);
mappale 893 sub 8 bene comune non censibile ai subalterni dal 9 al 26 (rampa e spazio manovra).
Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia urbanistica ed edilizia il signor EN dichiara fin d'ora che il fabbricato di cui fa parte quanto venduto con il presente atto è stato edificato in forza dei seguenti provvedimenti rilasciati dal Comune di OL IN:
- concessione edilizia n. 63/97 – Protocollo n. 9418 e n. 96/155 di pratica, in data 16 giugno 1997; - variante in corso d'opera n. 46 – Protocollo n. 874 e n.
10/98 di pratica, in data 10 giugno 1998. Il suddetto Comune ha rilasciato il certificato di abitabilità in data 25 ottobre 1999 n. 44/99, Protocollo n. 5958/98
e che successivamente a tale data non sono stati effettuati interventi che avrebbero reso necessario il rilascio di provvedimenti autorizzativi.
• il signor EN si impegna sin d'ora a versare alla moglie il Parte_2
5 40% del suo fondo pensione acceso presso “Fondo pensione BCC” ed in particolare il 40% dell'importo pari ad euro 97.213,37 lordi, oltre al rendimento nel frattempo maturato, nel momento in cui tale fondo pensione sarà liquidato;
• I rispettivi fondi pensione accesi rispettivamente per ciascun figlio
(versamento pari ad euro 100,00 complessivi ogni due mesi) saranno corrisposti al 50% dai coniugi;
• Il signor EN si impegna altresì a versare euro 150,00 mensilmente per il fondo pensione già acceso a nome della IG presso Parte_2
l'istituto BCC risparmio e previdenza;
• Darsi atto che il signor EN ha sostenuto la spesa pari ad euro 240,00
mensili, per mesi quattro e ciò a partire dal mese di giugno 2024,
corrispondente al costo della psicoterapia che la IG sta Pt_2
effettuando;
• Il signor EN SA cede la proprietà dell'autovettura Dacia Duster tg
CG 943 GN alla moglie;
Parte_2
8) I coniugi danno atto di essere entrambi economicamente autosufficienti e pertanto nulla viene previsto a favore di uno e a carico dell'altro;
9) I coniugi si prestano il reciproco assenso alla richiesta di rilascio o al rinnovo del passaporto individuale e di ogni documento valido;
10) Le spese dell'odierno procedimento suddivise al 50% tra i coniugi.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
6 Con ricorso congiunto depositato in data 29/07/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Messina in data
16/09/2011, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 29/10/2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori ed , alla prevalente Per_1 Per_2
collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
7 -le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale,
sita in OL IN (VI), via Zardo n. 17, in favore di Parte_1
quale genitore convivente con i figli minori ed;
Per_1 Per_2
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso alla richiesta di rilascio o al rinnovo del passaporto individuale e di ogni documento valido;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
8 EN SA, uniti in matrimonio in Messina in data 16/09/2011 con atto trascritto al n. 553, Parte II, Serie A, Anno 2011, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Messina perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 19.12.2024
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
9