Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 29/04/2026, n. 1294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1294 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01294/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00008/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8 del 2026, proposto da
Terra Verde Solar S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Rosignoli, Simona Emanuela Anna Viola e Fernanda Schininà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità, Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Energia, Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;
Comune di Nicosia non costituito in giudizio;
per la declaratoria
- dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana – Dipartimento dell'Energia rispetto all’istanza di AU ex art. 12 del d. lgs. 387/2003, presentata il 14 maggio 2024, per la costruzione e l’esercizio di un impianto agrivoltaico di potenza nominale pari a 17.615,85 kWp, denominato “Terra Verde” e relative opere connesse da realizzarsi nel Comune di Nicosia (EN) e conseguentemente condannarlo a concludere il suddetto procedimento entro un breve termine perentorio;
- in quanto occorra, dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Commissione Tecnico Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali di Competenza Regionale e dall’Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana – Dipartimento dell'Ambiente rispetto all’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale presentata il 17 maggio 2024 per il suddetto progetto e per la conseguente condanna della Commissione Tecnico Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali di Competenza Regionale a emettere il parere tecnico conclusivo di sua competenza e l’Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana – Dipartimento dell'Ambiente a concludere il procedimento di VIA entro un breve termine perentorio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità, dell’Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Energia e dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 la dott.ssa TA IE LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IT
1. La società ricorrente espone:
- di aver presentato all’Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana – Dipartimento dell'Energia, in data 14 maggio 2024, istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. n. 387/2003, per la realizzazione e l’esercizio di un impianto agrivoltaico denominato “Terra Verde”, con potenza nominale di 17.615,85 kWp, e delle relative opere di connessione, da realizzarsi nel Comune di Nicosia (EN), località contrada Parrizzo;
- di aver presentato, altresì all’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana – Dipartimento dell’Ambiente (ARTA) istanza di Valutazione di Impatto Ambientale e di Valutazione di Incidenza Ambientale;
- con nota del 24 maggio 2024, l’ARTA, verificata la completezza della documentazione, ha dichiarato la procedibilità dell’istanza di VIA, comunicando, altresì, l’avvenuta pubblicazione della documentazione di progetto sul Portale Regionale;
- la Società ha depositato documentazione integrativa il 9 agosto e il 4 settembre 2024 e il successivo 23 ottobre, considerato che l’Assessorato dell’Energia non aveva ancora indetto la conferenza di servizi (che avrebbe dovuto essere convocata entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza di autorizzazione unica), ha presentato apposito sollecito, reiterato il 18 dicembre 2024;
- solo il 10 gennaio 2025 l’ARTA ha trasmesso il Parere interlocutorio intermedio della CT del 19 dicembre 2024, con il quale venivano assegnati alla proponente 30 giorni per presentare integrazioni documentali e chiarimenti che la società ha prontamente prodotto, previa richiesta di una proroga di 15 giorni;
- preso atto delle controdeduzioni, l’ARTA ha ritenuto necessario provvedere ad una nuova pubblicazione e consultazione del pubblico, fissando in 30 giorni dalla pubblicazione il termine per la presentazione di osservazioni del pubblico e per la trasmissione di pareri, con ulteriore termine di 10 giorni assegnato alla società per le proprie controdeduzioni;
- il 13 maggio 2025 – dopo aver presentato ulteriore documentazione integrativa – la società ha diffidato sia l’ARTA sia l’Assessorato dell’Energia, rispettivamente, a esprimere il giudizio di compatibilità ambientale e a concludere il procedimento autorizzativo unico;
- oltre i termini perentori previsti dalla legge, con nota del 3 settembre 2025, la Soprintendenza di Enna ha infine espresso tardivamente parere (negativo) sul progetto;
- anche su tale parere la società ha presentato le proprie controdeduzioni;
- tuttavia, pur essendo ampiamente decorsi tutti i termini previsti dalle disposizioni vigenti, la CT non ha emesso il parere istruttorio conclusivo, l’ARTA non ha emesso il provvedimento di VIA e il procedimento di autorizzazione unica è in una fase di stallo non avendo l’Assessorato dell’Energia neppure convocato la prima conferenza di servizi.
2. Con ricorso notificato il 19 dicembre 2025 la società ricorrente ha agito, pertanto, per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato:
- dall’Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana – Dipartimento dell'Energia rispetto all’istanza di AU ex art. 12 del d. lgs. 387/2003, presentata il 14 maggio 2024, per la costruzione e l’esercizio di un impianto agrivoltaico di potenza nominale pari a 17.615,85 kWp, denominato “Terra Verde” e relative opere connesse da realizzarsi nel Comune di Nicosia (EN);
- dalla Commissione Tecnico Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali di Competenza Regionale e dall’Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana – Dipartimento dell'Ambiente sull’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale presentata il 17 maggio 2024 in riferimento al suddetto progetto.
Il ricorso è affidato alle seguenti censure:
I. Illegittimità del ritardo dell’Assessorato dell’Energia nella conclusione del procedimento di autorizzazione unica.
Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 della legge 241/1990 e dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003, dell’art. 5 del D. Lgs. 28/2011, degli articoli 23, 24 e 25 del d.lgs. 152/2006 e dell’art. 20 della legge 241/1990. Violazione dei parr. 14.1, 14.4, 14.6, 14.13 e 14.16, parte III, Allegato al D.M. 10 settembre 2010. Violazione dell’art. 1 della direttiva 2011/92/UE e del Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022. Violazione dei principi di buon andamento, efficienza dell’Amministrazione e del principio di certezza del diritto.
L’Assessorato dell’Energia strumentalizza l’inerzia dell’ARTA per non pervenire alla conclusione del procedimento autorizzatorio con provvedimento espresso che, ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. n. 387/2003, vigente al tempo di presentazione dell’istanza, avrebbe dovuto essere concluso entro “sessanta giorni al netto dei tempi previsti per le procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se occorrenti” , t ermine che deve essere ridotto di un terzo ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b= dl D.lgs. n. 199/2001, considerato che il progetto è localizzato in un’area idonea.
Di conseguenza, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non avrebbe potuto essere superiore a quaranta giorni, incrementato del tempo necessario per concludere il subprocedimento ambientale, di competenza dell’ARTA, che occorre pertanto calcolare.
Non esistendo una normativa regionale che disciplina la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, deve farsi riferimento agli artt. 23 e ss del Codice dell’Ambiente che, così dispongono:
- entro quindici giorni l’autorità competente verifica la completezza formale dell’istanza (art. 23, c. 3), che, in caso di esito positivo, deve essere immediatamente pubblicata, dando così inizio alla fase di consultazione pubblica (art. 23, c. 4 e 24, c. 1 e 3);
- “dalla data di pubblicazione sul sito web dell'avviso al pubblico decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA” (art. 24, c. 1);
- la consultazione ha durata di sessanta giorni (art. 24, c. 3), oltre a 20 giorni per la presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente;
- nell’ipotesi di pubblicazione di un nuovo avviso al pubblico, la fase di consultazione avrà invece durata dimezzata (pari a 30 giorni), oltre a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni da parte del proponente (art. 24, comma 5);
- infine, l’Autorità competente, “entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24, adotta il provvedimento di VIA”.
Il giudizio di compatibilità ambientale avrebbe dovuto, dunque, essere emesso dall’Assessorato entro sessanta giorni dalla conclusione della seconda consultazione del pubblico, avviata il 18 febbraio 2025 e conclusa il successivo 30 marzo 2025.
Il procedimento di VIA avrebbe dovuto, pertanto, concludersi il 29 maggio 2025 e, dunque, il procedimento di Autorizzazione Unica avrebbe dovuto essere concluso l’8 luglio 2025 (ovvero nei 40 giorni successivi) o, al più, il 28 luglio 2025 (nei sessanta giorni successivi al rilascio della VIA).
II. Illegittimità del ritardo nella conclusione del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale
Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 della legge 241/1990 degli articoli 23, 24 e 25 del d.lgs. 152/2006; dell’art. 1 della direttiva 2011/92/UE; dell’art. 5 del d.lgs. 152/2006, dell’art. 20 della legge 241/1990 e del Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022.
Come chiarito, il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale avrebbe dovuto concludersi entro il 29 maggio 2025.
La società ricorrente chiede, pertanto, che sia accertata:
- l’illegittimità del silenzio seguito all’istanza di autorizzazione unica presentata dalla ricorrente il 14 maggio 2024;
- l’illegittimità del silenzio serbato dalla Commissione Tecnico Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali di Competenza Regionale e dall’Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana – Dipartimento dell’Ambiente rispetto all’istanza di VIA presentata il 17 maggio 2024;
- che, conseguentemente, le suddette amministrazioni siano condannate ad adottare i provvedimenti di rispettiva competenza.
3. Le amministrazioni regionali intimate di sono costituite in giudizio con atto di mero stile e, in data 24 marzo 2026, hanno depositato il Decreto dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente n. 31 del 19 febbraio 2026, con il quale è stato espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. n. 152/2006, parere favorevole di Valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 357/1997 e parere favorevole di conformità del Piano Preliminare per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo.
4. Il Comune di Nicosia non si è costituito in giudizio.
5. Con memoria depositata il 1° aprile 2026 la società ricorrente ha rappresentato di aver preso atto del decreto dell’ARTA n. 31 del 19 febbraio 2026 e di aver sollecitato il Dipartimento dell’Energia a convocare la conferenza di servizi e a concludere il procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica.
Considerato che tale sollecito è rimasto privo di riscontro la ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso contro il silenzio con la condanna dell’Amministrazione alla conclusione del procedimento.
6. All’udienza in camera di consiglio del 22 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è fondato.
7.1. In via preliminare ed in termini generali, il Collegio osserva che secondo condiviso orientamento giurisprudenziale i procedimenti ex artt. 31 e 117 c.p.a. presuppongono un “silenzio” che è integrato – non da qualsiasi comportamento inerte dell’Amministrazione, bensì – dal comportamento inerte che si estrinseca nella mancata conclusione, nel termine dovuto, di un procedimento già avviato, ovvero nella mancata evasione di una istanza proveniente da un privato, che sollecita l’esercizio di pubblici poteri, e quindi l’avvio di un procedimento amministrativo: infatti non vi è dubbio che in linea generale il ricorso avverso il silenzio dell’Amministrazione deve essere diretto ad accertare la violazione dell’obbligo della stessa di provvedere su un’istanza del privato volta a sollecitare l’esercizio di un pubblico potere, ed esso risulta esperibile in presenza di un obbligo di provvedere nei confronti del richiedente rispetto al quale l’Amministrazione sia rimasta inerte; di conseguenza, si può configurare un silenzio inadempimento da parte della stessa tutte le volte in cui l’Amministrazione viola tale obbligo a prescindere dal contenuto discrezionale o meno del provvedimento (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. II, 23 gennaio 2023, n. 738; Cons. Stato, sez. VI, 5 settembre 2022, n. 7703).
Orbene, per consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale, perché possa sussistere silenzio-inadempimento dell’amministrazione non è sufficiente che questa, compulsata da un privato che presenta una istanza, non concluda il procedimento amministrativo entro il termine astrattamente previsto per il procedimento del genere evocato con l’istanza, ma è anche necessario che essa contravvenga ad un preciso obbligo di provvedere sulla istanza del privato; tale obbligo sussiste, secondo la giurisprudenza, non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche nelle ipotesi che discendono da principi generali, ovvero dalla peculiarità della fattispecie, e, ai sensi dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ed ii., allorché ragioni di giustizia e di equità ovvero rapporti esistenti tra Amministrazioni ed amministrati impongano l’adozione di un provvedimento e, quindi, tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell’Amministrazione, soprattutto al fine di consentire all’interessato di adire la giurisdizione per la tutela delle proprie ragioni (cfr., ex plurimis , T.a.r. per la Sicilia, sez. I, 3 settembre 2024, n. 2499; T.a.r. per la Calabria, sez. II, 10 maggio 2024, n. 742; T.a.r. per la Sardegna, sez. I, 27 aprile 2024, n. 342).
Inoltre, è stato condivisibilmente chiarito che in presenza di una formale istanza, l’Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento anche se ritiene che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere inerte: il Legislatore, infatti, ha imposto alla P.A. di rispondere in ogni caso alle istanze dei privati nel rispetto dei principi di correttezza, buon andamento, trasparenza, consentendo alle parti di difendersi in giudizio in caso di provvedimenti lesivi dei loro interessi giuridici; dunque anche in assenza di un formale procedimento e di una norma che espressamente lo preveda, l’amministrazione ha l’obbligo (quale che sia il contenuto della relativa decisione) di provvedere sulla istanza non pretestuosa né abnorme del privato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 maggio 2023, n. 4666).
7.1. Nel caso in esame, fermo l’obbligo giuridico di provvedere stabilito in termini generali dall’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ed ii., vengono in rilievo i termini di cui agli artt. 23 e ss. del D.lgs. n. 152/2006 nonché dell’art. 12 comma 4 del D.lgs. n. 387/2003.
Tali termini non sono stati rispettati dalle amministrazioni resistenti.
7.2. L’ARTA, infatti, ha concluso il procedimento di valutazione di impatto ambientale con l’adozione del decreto n. 31 del 19 febbraio 2026, ovvero ben oltre ben oltre i termini stabiliti dagli artt. 23 e ss. del D.lgs. n. 152/2006 (ovvero entro il 29 maggio 2025) e successivamente alla proposizione del ricorso.
7.3. L’Assessorato regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica, neanche a seguito di tale tardiva adozione del parere favorevole di valutazione di impatto ambientale, ha, tuttavia, adottato il provvedimento conclusivo del procedimento di autorizzazione unica, pur essendo decorso il termine previsto dall’art. 12 del D.lgs. n. 387/2003, sopra richiamato, né ha indetto l’apposita conferenza di servizi nell’ambito della quale acquisire i necessari pareri e nulla osta.
8. Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana sull’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale presentata il 17 maggio 2024, avendo il suddetto assessorato concluso il relativo procedimento con l’adozione del decreto n. 31 del 19 febbraio 2026.
9. In ragione dell’inerzia dell’Assessorato regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità contestata con l’atto introduttivo, deve essere, invece, dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dalla suddetta amministrazione, alla quale deve essere ordinato di definire il procedimento di autorizzazione unica ex art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 con provvedimento espresso entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza, ferma restando la natura discrezionale del potere in questione (cfr. T.a.r. per la Sicilia, sez. Catania, sez. I, n. 1077/2023).
10. Nel caso di perdurante inadempimento degli organi ordinariamente preposti alla conduzione e alla definizione del procedimento in questione, si nomina fin d’ora, quale Commissario ad acta , il Segretario Generale della Presidenza della Regione Siciliana, con facoltà di delega ad un altro dirigente o funzionario dell’Amministrazione dotato di adeguata professionalità e competenza, che provvederà, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di trenta giorni, ad assicurare la conclusione del procedimento.
Insediatosi, il Commissario ad acta designato ovvero il funzionario da questi delegato, dovrà dare tempestiva comunicazione dell’insediamento alla Segreteria della Sezione di questo Tribunale.
Si fa riserva, in caso di intervento del commissario ad acta , di liquidare il relativo compenso – a carico dell’Assessorato regionale energia e servizi di pubblica utilità e con segnalazione del conseguente danno all’Erario – in esito alla presentazione, da parte del ridetto commissario, di un’istanza che documenti l’attività espletata; la parcella andrà presentata, a pena di decadenza, ex art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico.
11. Le spese di lite – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza nei confronti delle amministrazioni regionali.
Sussistono giusti motivi per compensarle nei confronti del Comune di Nicosia, non costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana sull’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale presentata il 17 maggio 2024;
- lo accoglie per il resto e, per l’effetto:
a) dichiara illegittimo il silenzio serbato dall’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità;
b) assegna al detto Assessorato il termine di cui in motivazione per concludere il procedimento, e, nel caso di perdurante inerzia, nomina Commissario ad acta il Segretario generale della Presidenza della Regione Siciliana, con facoltà di delega ad un dirigente della Regione munito della necessaria competenza, che provvederà in via sostitutiva nell’ulteriore termine di giorni 30 (trenta) decorrente dalla scadenza del termine assegnato.
c) condanna l’Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente e l’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità al pagamento, in favore della parte ricorrente e in solido fra loro, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.500,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.P.A. e dell’I.V.A., nella misura di legge, se dovute, e al contributo unificato, se ed in quanto versato;
d) compensa le spese nei confronti del Comune di Nicosia non costituito in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
ZI RI ST, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
TA IE LO, Consigliere, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| TA IE LO | ZI RI ST |
IL SEGRETARIO