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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 07/01/2026, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 148/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MAMONE ANTONIO, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1276/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di MA - Via Pionieri Aviatori D'Italia 111 16154 Genova GE
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401429746 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401429746 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401429746 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401429746 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401429746 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401429746 TARI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12519/2025 depositato il 09/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1L' proponeva ricorso nei confronti di MA TA e AM PA contestando l'Avviso di Accertamento Esecutivo n. 112401429746 emesso per omessa dichiarazione della Tassa Rifiuti (Ta.Ri.) e del Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione e Igiene dell'Ambiente (TEFA) relative agli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, Indirizzo_12023, per l'immobile sito in detenuto dal ricorrente in locazione non abitativa. L'ammontare complessivo della pretesa era di € 5.929,00. L'Istituto proponeva i seguenti motivi di ricorso.
1. Carenza di motivazione in quanto, a parere del ricorrente, l'Avviso di Accertamento doveva essere corredato di una planimetria catastale che avrebbe attestato l'effettiva Indirizzo_1superficie dell'immobile di . consentendo al ricorrente di verificare l'esattezza dei dati e l'esatta applicazione della norma prevista per le imposte TARI e TEFA e di conseguenza di esercitare adeguatamente il proprio diritto alla difesa contro la astratta pretesa tributaria contenuta nell'Avviso di Accertamento.
2. Avvenuto pagamento di quanto richiesto nell'Avviso di Accertamento n. 112401429746 come da pagamenti allegati al ricorso. Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
Non si costituiva in giudizio MA TA pur essendo stato regolarmente notificato il ricorso a mezzo pec.
Parte ricorrente presentava memorie con le quali richiamava i motivi di ricorso e confermava la richiesta di annullamento dell'atto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Con il primo motivo di ricorso l'Istituto contesta la legittimità dell'atto impugnato in quanto carente nella motivazione per la mancata produzione di una planimetria catastale che avrebbe attestato l'effettiva superficie dell'immobile. Tale argomento non può essere condiviso in quanto generico e privo di fondamento. Il Comune correttamente si limita a fare riferimento alla superficie che ritiene corretta senza la necessità di allegare documentazione al riguardo. Spetta al contribuente eccepire e motivare l'eventuale errata superficie considerata producendo documentazione idonea a superare quanto indicato nell'atto impugnato.
Al contrario, deve ritenersi fondato il secondo motivo di ricorso con il quale parte privata eccepisce l'intervenuto pagamento di quanto preteso con l'accertamento in contestazione. In particolare, sulla base della documentazione versata in atti dal ricorrente e non contestata dall'Ente impositore non costituitosi in giudizio, emerge che per il medesimo Cod_Ut_1 Numero_1immobile sono stati attivati due Codici Utente ( e ), due Codici Contratto (Cod_Contr_1 e Numero_2), due Codici Utenza (Cod_Ut_2 e Numero_3) e due differenti tipologie di attività (Cat 02 Musei, Biblioteche, scuole;
e Cat. 10 Uffici, agenzie, studi professionali). L'atto impugnato, infatti, faceva riferimento all'omesso pagamento dei tributi riferiti Indirizzo_1all'immobile sito in detenuto dal ricorrente in locazione non abitativa. Per tale immobile risulta versata in atti la documentazione attestante i versamenti eseguiti Ricorrente_1dall dal 2019 al 2023 sulla base dei Documenti Societa_1inviati da AM Spa intestati a odice fiscale/partita Iva piva_1 Indirizzo_1 int 4 Codice Utente Numero_1 Codice Contratto Numero_2 Numero_3 Indirizzo_1 Codice Utenza n. Ubicazione int 4 Cat. - 10 Uffici, agenzie, studi professionali metri quadrati 75. Risultando unico l'immobile unico immobile detenuto dal ricorrente in locazione non Indirizzo_1abitativa in MA, , deve concludersi nel senso della errata duplicazione della richiesta da parte di MA TA rispetto a tributi già versati sia pur con una utenza diversa.
Per quanto detto, quindi, il ricorso deve essere accolto con applicazione del principio della soccombenza in tema di spese di lite che vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso. Condanna MA TA al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 400,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
MA, 9 dicembre 2025. Il giudice monocratico
AN NE
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MAMONE ANTONIO, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1276/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di MA - Via Pionieri Aviatori D'Italia 111 16154 Genova GE
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401429746 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401429746 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401429746 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401429746 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401429746 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401429746 TARI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12519/2025 depositato il 09/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1L' proponeva ricorso nei confronti di MA TA e AM PA contestando l'Avviso di Accertamento Esecutivo n. 112401429746 emesso per omessa dichiarazione della Tassa Rifiuti (Ta.Ri.) e del Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione e Igiene dell'Ambiente (TEFA) relative agli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, Indirizzo_12023, per l'immobile sito in detenuto dal ricorrente in locazione non abitativa. L'ammontare complessivo della pretesa era di € 5.929,00. L'Istituto proponeva i seguenti motivi di ricorso.
1. Carenza di motivazione in quanto, a parere del ricorrente, l'Avviso di Accertamento doveva essere corredato di una planimetria catastale che avrebbe attestato l'effettiva Indirizzo_1superficie dell'immobile di . consentendo al ricorrente di verificare l'esattezza dei dati e l'esatta applicazione della norma prevista per le imposte TARI e TEFA e di conseguenza di esercitare adeguatamente il proprio diritto alla difesa contro la astratta pretesa tributaria contenuta nell'Avviso di Accertamento.
2. Avvenuto pagamento di quanto richiesto nell'Avviso di Accertamento n. 112401429746 come da pagamenti allegati al ricorso. Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
Non si costituiva in giudizio MA TA pur essendo stato regolarmente notificato il ricorso a mezzo pec.
Parte ricorrente presentava memorie con le quali richiamava i motivi di ricorso e confermava la richiesta di annullamento dell'atto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Con il primo motivo di ricorso l'Istituto contesta la legittimità dell'atto impugnato in quanto carente nella motivazione per la mancata produzione di una planimetria catastale che avrebbe attestato l'effettiva superficie dell'immobile. Tale argomento non può essere condiviso in quanto generico e privo di fondamento. Il Comune correttamente si limita a fare riferimento alla superficie che ritiene corretta senza la necessità di allegare documentazione al riguardo. Spetta al contribuente eccepire e motivare l'eventuale errata superficie considerata producendo documentazione idonea a superare quanto indicato nell'atto impugnato.
Al contrario, deve ritenersi fondato il secondo motivo di ricorso con il quale parte privata eccepisce l'intervenuto pagamento di quanto preteso con l'accertamento in contestazione. In particolare, sulla base della documentazione versata in atti dal ricorrente e non contestata dall'Ente impositore non costituitosi in giudizio, emerge che per il medesimo Cod_Ut_1 Numero_1immobile sono stati attivati due Codici Utente ( e ), due Codici Contratto (Cod_Contr_1 e Numero_2), due Codici Utenza (Cod_Ut_2 e Numero_3) e due differenti tipologie di attività (Cat 02 Musei, Biblioteche, scuole;
e Cat. 10 Uffici, agenzie, studi professionali). L'atto impugnato, infatti, faceva riferimento all'omesso pagamento dei tributi riferiti Indirizzo_1all'immobile sito in detenuto dal ricorrente in locazione non abitativa. Per tale immobile risulta versata in atti la documentazione attestante i versamenti eseguiti Ricorrente_1dall dal 2019 al 2023 sulla base dei Documenti Societa_1inviati da AM Spa intestati a odice fiscale/partita Iva piva_1 Indirizzo_1 int 4 Codice Utente Numero_1 Codice Contratto Numero_2 Numero_3 Indirizzo_1 Codice Utenza n. Ubicazione int 4 Cat. - 10 Uffici, agenzie, studi professionali metri quadrati 75. Risultando unico l'immobile unico immobile detenuto dal ricorrente in locazione non Indirizzo_1abitativa in MA, , deve concludersi nel senso della errata duplicazione della richiesta da parte di MA TA rispetto a tributi già versati sia pur con una utenza diversa.
Per quanto detto, quindi, il ricorso deve essere accolto con applicazione del principio della soccombenza in tema di spese di lite che vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso. Condanna MA TA al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 400,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
MA, 9 dicembre 2025. Il giudice monocratico
AN NE