Decreto presidenziale 1 agosto 2023
Ordinanza collegiale 19 giugno 2025
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 18/02/2026, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01193/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00523/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 523 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Di Costanzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Barano d'Ischia, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza di demolizione del Comune di Barano d'Ischia n. 22/2021 del 28 ottobre 2021 notificata in data 8 novembre 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa NA TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è proprietario di in fondo agricolo sito in Barano d’Ischia, alla località Finestra, allibrato in catasto al foglio n. 30, p.lle 1325, 1326, 1328, 1327, 712, 713, 714 e 1243.
All’esito di sopralluogo assunto al prot. comunale n. 4718 del 7 luglio 2021, è stata accertata l’esecuzione di alcune opere difformi dalla SCIA del 27 maggio 2020 e di altre, di vecchia fattura, realizzate in assenza di titolo edilizio.
Premesso che le opere abusive “ sono soggette al regime di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 380/01, nonché alle norme specifiche che subordinano il rilascio del titolo edilizio al parere di compatibilità con il vincolo paesaggistico ex D. Lgs. n. 42/04, essendo l’intero territorio comunale sottoposto a tale vincolo…; che il Comune di Barano d’Ischia è sprovvisto di Piano Regolatore Generale; …che l’intero territorio comunale è stato dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. dell’art. 1 lettera d) della legge n. 1497/1939 sin dal DM del 19.06.1958… e che in quanto tale è sottoposto a tutte le disposizioni contenute… nel D. Lgs. n. 42/04; …che il Comune è sottoposto a regime vincolistico disciplinato dal Piano Territoriale Paesistico dell’Isola d’Ischia approvato con Decreto Ministeriale dell’8 febbraio 1999… la cui normativa esclude la realizzazione di nuove costruzioni ”, con ordinanza n. 22 del 28 ottobre 2021 il Comune ha ingiunto la demolizione delle opere ivi descritte.
Avverso il predetto atto insorge la parte ricorrente, deducendone l’illegittimità a mezzo di tre motivi di ricorso.
Premesso di aver provveduto alla demolizione di alcune delle opere oggetto dell’ingiunzione gravata, dopo la notifica della stessa (e segnatamente di quelle realizzate sine titulo sulla particella 1243), assume parte ricorrente che:
- le strutture edilizie indicate al punto n. 1 della lett. A) della premessa del provvedimento di demolizione impugnato (manufatto di mq. 80 ed un locale wc di mq. 5,50 e un piccolo manufatto adiacente di mq. 12, con altezza di mt. 2,80, indicato al primo periodo del punto n. 2 della richiamata lett. A), sono oggetto della domanda di condono edilizio ex lege n. 47/85, prot. n. 5907 del 30.09.1986 ancora pendente, ragion per cui l’ingiunzione sarebbe illegittima per violazione degli artt. artt. 38 e 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ai sensi dei quali la presentazione della domanda di condono sospende il procedimento per l’applicazione di sanzioni amministrative (primo e secondo motivo);
- le opere indicate al punto A, primo periodo, del provvedimento impugnato, ovvero quelle eseguite in difformità dalla SCIA prot. n. 2901 del 27 maggio 2020, potrebbero essere sanzionate unicamente in via pecuniaria, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del d.p.r. n. 380/2001, a norma del quale « la realizzazione di interventi edilizi di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro » (terzo motivo).
Il Comune intimato, ancorché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
Previo deposito di ulteriori memorie e documenti, la causa viene ritenuta per la decisione all’udienza straordinaria di riduzione dell’arretrato del 25 novembre 2025.
2. Il ricorso è parzialmente fondato.
2.1 Colgono nel segno il primo e il secondo motivo di ricorso.
Consolidata giurisprudenza, dalla quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, ha chiarito, infatti, che “ è illegittima l'ordinanza di demolizione di opere abusive emessa in pendenza del termine o in presenza della già avvenuta presentazione della istanza di condono edilizio, poiché l'art. 44, comma primo, l. 28 febbraio 1985, n. 47 prevede che, in pendenza del termine per la presentazione di tali domande, tutti i procedimenti sanzionatori in materia edilizia sono sospesi ” ( ex multis , Consiglio di Stato sez. VI, 09/06/2022, n. 4720).
L’ordinanza gravata, pertanto, va annullata in parte qua .
2.2 Il terzo motivo, invece, non è suscettibile di favorevole apprezzamento.
Premesso che con l’ultima memoria, depositata il 14 ottobre 2025, il ricorrente ha documentato di aver presentato SCIA in sanatoria in data 14 ottobre 2025, rileva il Collegio che “ i procedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica (art. 167 D.Lgs. n. 42/2004), così come quelli di accertamento di conformità (art. 37 D.P.R. 380/2001), non possono incidere sull'efficacia e sulla legittimità dell'impugnato provvedimento demolitorio, la cui legittimità resta intonsa, potendo, al più, essere condizionata, entro i limiti temporali di legge, la possibilità di portarla ad esecuzione (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 5/5/2016, n. 2241).
Peraltro, premesso che le opere sono state realizzate in area vincolata ai sensi del d.lgs. 42/2004, ad abundantiam il Collegio richiama l'orientamento secondo cui "Ai sensi dell'art. 27, co. 2, del D.P.R. 380/2001 e dell'art. 167, co. 1, del D. Lgs. 42/2004, gli interventi edilizi effettuati in assenza o in difformità dalla D.I.A. (o s.c.i.a.), qualora siano stati eseguiti in zone paesaggisticamente vincolate, non sfuggono alla misura demolitorio-ripristinatoria" (T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 11/12/2018, n. 1789 ”: ex multis , da ultimo, sentenza n. 2782 dell’8 maggio 2023 della VII sezione di questo Tribunale).
3. Alla parziale fondatezza del ricorso consegue la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla in parte qua l’ordinanza impugnata nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL SE, Presidente
NA TE, Consigliere, Estensore
NI Ciconte, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA TE | OL SE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.