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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 09/12/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Locri, Sezione Unica, in persona dei magistrati: dott. Andrea Amadei Presidente dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice relatore dott.ssa Lilia Marra Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 821/2024 r.g avente ad oggetto: divorzio contenzioso pendente tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. MARIA STELLA CHIERA, domiciliatario, giusta procura in atti;
ricorrente e
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
03.10.1983 rappresentato e difeso dall'Avv. ALESSANDRO CILENTO, domiciliatario, giusta procura in atti;
resistente nonché avv. , n.q. di curatrice speciale del minore Controparte_2 Per_1
nato a [...] il [...] residente in [...](Rc), alla via
[...]
Nuova n.56/A (cod. fisc. ; C.F._3
intervenuto e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
CONCLUSIONI: come da note scritte per l'udienza scritta del 27.11.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione innanzi al Collegio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.
1- Con ricorso depositato in data 28.8.2024 Parte_1
premettendo di essersi unita in matrimonio in data 11.12.2012 con CP_1
e che dalla loro unione era nato il [...] il loro unico figlio,
[...]
ha domandato – sussistendone i presupposti – lo scioglimento civile Pt_2
del matrimonio avendo il Tribunale di Cosenza pronunciato con sentenza n.
661/23 del 12.4.2023 la loro separazione nell'ambito di un procedimento nato contenzioso e trasformatosi in consensuale.
Ha esposto di aver – successivamente alla predetta sentenza - trasferito la propria residenza in Camini e che il non aveva mai adempiuto alle CP_1
prescrizioni ivi contenute, per essere, a proprio avviso, un padre assente e indifferente alle esigenze e ai bisogni del figlio non versando il mantenimento dal mese di febbraio 2024 e non contribuendo al pagamento delle spese straordinarie, né al pagamento degli arretrati per la misura di euro 550,00 per come stabilito dal Tribunale di Cosenza né al risarcimento del danno di euro 300 come statuito con sentenza del Tribunale di Locri nel procedimento R.G 927/2021 confermata dalla Corte di Appello di Reggio
Calabra in data 04.07.2023; che le denunce sporte per ottenere il pagamento delle somme dovute non avevano sortito alcun effetto e che, non avendo mezzi per vivere (non avendo trovato lavoro nonostante
2 l'impegno profuso) era aiutata economicamente dai suoi genitori. Ha dedotto che il svolgeva lavoro in nero e che con i relativi guadagni CP_1
manteneva la nuova compagna e la di lei figlia;
che, a fronte dell'inadempimento del padre, avrebbero dovuto provvedere i nonni paterni ai sensi dell'art. 316 bis c.c.; che, la condotta di totale disinteresse del nei confronti del figlio sotto il profilo sia morale che CP_1 Pt_2
materiale, era idonea a integrare il danno da illecito endofamiliare ed a giustificare la richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Ha concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni:
“a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre
1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la
Sig.ra e il Signor ordinando Parte_3 CP_1
all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza, con pronuncia immediata di una sentenza parziale di divorzio con decisione sulle questioni non controverse;
b) Ascolto del minore (...); c) pronunciare la decadenza della Persona_1
responsabilità genitoriale in capo al sig. con affidamento esclusivo CP_1
alla madre del figlio per totale disinteresse verso il minore da parte Per_1
del genitore sia economicamente che affettivamente e collocamento presso la genitrice alla nota via in Camini come già avviene;
d) esperire CTU psicologica sul minore;
e) ingiungere l'immediata restituzione al sig.
dei mobili e gli arredi acquistati dalla sig.ra da parte del CP_1 Pt_1
padre, o l'equivalente in denaro per il quale pende una querela;
f) confermare come in separazione il mantenimento del minore di euro
250.00 mensili a carico del con la previsione di adeguamento CP_1
automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre
3 il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate;
g) confermare ed intimare il pagamento a favore della sig.ra
[...]
degli arretrati come deciso dal Tribunale di Cosenza di 550 Parte_1
euro rivalutabili in sede di separazione consensuale;
h) autorizzazione ex art.316 comma I cc la chiamata in causa dei sigg. e Controparte_3
a presentarsi in giudizio e sostenere il mantenimento del CP_4
nipote fino a quando non vi sarà disponibilità economica da parte Pt_2
del proprio figlio se così dovesse risultare dagli atti e CP_1
accertamenti. Vinte le spese di giudizio.”
I.
2- Si è costituito in giudizio impugnando e contestando le CP_1
avverse deduzioni sostenendo che, in costanza di matrimonio, si dedicava interamente al lavoro per non far mancare nulla al figlio al quale era profondamente legato mentre, in seguito alla separazione, anche in considerazione della distanza dal luogo di residenza del minore, il rapporto si era inevitabilmente raffreddato per motivi a lui non imputabili ma che aveva sempre cercato di organizzare gli incontri;
che, in ogni caso, solo con l'atto introduttivo del giudizio aveva appreso delle difficoltà del figlio nell'accettare la separazione – per essere stata tale circostanza sempre taciuta dalla – e che era disponibile a trovare una soluzione. Ha Pt_1
dedotto che, nei primi mesi aveva sempre versato il contributo per il mantenimento ma che già nel 2015 aveva perso il lavoro e che era in condizioni economiche tali da non poter far fronte alle esigenze di vita quotidiana in quanto non più percettore del reddito di cittadinanza. Ha infine precisato, rispetto alla richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dei propri genitori, che il padre era venuto a mancare e che la madre percepiva una pensione a mala pena bastevole solo per le sue
4 esigenze. Ha chiesto l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “ -
Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n.2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970
n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il Sig.
e la Sig.ra , ordinando CP_1 Parte_1
all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza, con pronuncia immediata di una sentenza parziale di divorzio con decisione sulle questioni controverse;
- Rigettare le richieste avanzate dalla Sig.ra di decadenza della responsabilità genitoriale Pt_1
in capo al Sig. con affidamento esclusivo alla madre del CP_1
figlio per le ragioni meglio spiegate in narrativa (punto a) Persona_1
della presente memoria); Rigettare la richiesta di ascolto del minore (art.
473 bis 4, comma 2, c.p.c.) nonché l'esperimento della CTU psicologica sullo stesso al fine di evitare altre ed ulteriori turbative alla serenità del piccolo per le motivazioni suesposte;
- Rimodulare la somma a Per_1
titolo di mantenimento del figlio come stabilito in sede di Per_1
separazione ed ammontante alla somma di €. 250,00 mensili, sulla base dell'attuale situazione economica-patrimoniale in cui versa il Sig. CP_1
a seguito della perdita oltre che del posto di lavoro anche della corresponsione del Reddito di Cittadinanza;
- Pronunciarsi in merito ad un accordo relativo agli arretrati da versare a titolo di mantenimento della prole data la comprovata difficoltà economica in cui versa il Sig. ; - CP_1
Rigettare la chiamata in causa dei Sigg.ri e Controparte_3 CP_4
ex art. 316, comma 1, c.c., per le motivazioni esposte al punto c)
[...]
della presente Memoria;
Rigettare la richiesta di restituzione del mobilio o di compensazione dello stesso con il versamento di una somma di denaro, in quanto, come da prove documentali, tali beni appartengono al Sig.
5 ; - Rigettare la richiesta di pagamento di €. 300,00 a titolo di CP_1
risarcimento danni, a seguito di condanna del Tribunale di Locri nel procedimento R.G. N. 927/2021, confermata dalla Corte di Appello di
Reggio Calabria in data 04.07.2023, sulla circostanza che il Giudice adito non ha competenza per decidere, oltre che tale evento esula dal procedimento in atto;
Rigettare la richiesta di ricerca economico- patrimoniale, ex art. 155 c.c. Con vittoria di spese di competenze e giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario” (cfr. comparsa di costituzione depositata in data 04.11.2024).
I.
3- Si è costituita in giudizio l'avv. , n.q di curatrice Controparte_2
speciale del minore la quale, dopo aver preso contatti con i Persona_2
Servizi sociali – dai quali apprendeva che si erano avvicinati al nucleo familiare in conseguenza della denuncia per maltrattamenti sporta dalla nel biennio precedente nei confronti dell'odierno resistente - sentito Pt_1
il minore, ha chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “
1. demandare ai Servizi Sociali territorialmente competenti il compito di effettuare una indagine socio -ambientale e psico-sociale relativa alle attuali condizioni di vita e di salute del minore nonché al Persona_1
rapporto esistente tra il medesimo ed il padre e con il nucleo familiare paterno;
2. disporre l'attivazione di un percorso di supporto, vigilanza e controllo dell'esercizio della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori oltre che di specifici interventi di supporto in favore del minore e di ogni ulteriore intervento ritenuto opportuno dall'Ill.mo Tribunale adito nell'interesse preminente del minorenne prefato;
3. All'esito delle suddette attività condannare il Sig. al risarcimento del danno CP_1
endofamigliare in favore del minore da liquidarsi in via Persona_1
6 equitativa (Cassazione civile, sez. I, 27/05/2024, (ud. 09/04/2024, dep.
27/05/2024), n.14770). Con riserva di aggiornare ulteriormente il
Tribunale e di integrare le istanze di merito ed istruttorie anche alla luce delle risultanze istruttorie” (cfr. comparsa di costituzione depositata in data
19.11.2024).
I.
4- Alla prima udienza del 05.12.2025, avendo il giustificato CP_1
l'impossibilità a comparire e ritenendo che non vi fosse la necessità di adottare provvedimenti di sostegno economico ulteriori - per essere vigenti le condizioni della separazione – la causa è stata differita alla udienza del
13.2.2025. In quella sede non è comparso il e, all'esito della CP_1
audizione della sono stati adottati i provvedimenti di cui all'art. Pt_1
473 bis.21 c.p.c. e disposto l'affido esclusivo del minore alla madre, prevedendo che gli incontri padre-figlio fossero vigilati ed organizzati dai servizi sociali con regolare frequenza settimanale, alla presenza di un educatore con il compito di favorire, mediare e supportare le modalità relazionali del con il figlio;
è stato inoltre confermato il regime CP_1
patrimoniale stabilito in sede di separazione ed è stato conferito mandato ai
Servizi sociali al fine di attuare un programma di sostegno delle capacità genitoriali del ed ogni altro strumento di sostegno utile in relazione CP_1
alle capacità genitoriali dello stesso e di vigilare sull'effettuazione da parte del minore di un percorso di neuropsichiatria infantile per Per_1
rielaborare i vissuti e il rapporto con la figura paterna;
sono state inoltre rigettate le istanze istruttorie delle parti, anche con riferimento alla richiesta di CTU psicologica sul minore e la causa è stata differita al fine di consentire la integrazione della documentazione reddituale in atti e il deposito di una relazione di aggiornamento da parte dei Servizi sociali.
7 Con ordinanza del 30.6.2025, resa a scioglimento della riserva assunta alla udienza del 26.6.2025, svoltasi con modalità cartolari, esaminata la documentazione integrativa depositata unicamente dalla difesa della ricorrente nonché le relazioni depositate dall'ATS di Caulonia e dal
Responsabile dell'UOS di NPI, la causa è stata rinviata alla udienza del
27.11.2025 per la decisione concedendo i termini per la precisazione delle conclusioni, il deposito di comparse conclusionali e repliche;
è stata altresì disposta la prosecuzione dei percorsi attivati in favore di Persona_1
con conferimento di specifico mandato al SST territorialmente competente per il supporto psicologico in favore del prefato minore. Con ordinanza dell'01.12.2025 resa a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza la causa è stata riservata in decisione innanzi al Collegio sulle conclusioni delle parti.
II.- In primo luogo va evidenziato che nulla osta all'accoglimento della domanda di divorzio.
Invero, nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 così come modificata dalla L. 6 marzo
1987 n.74, nonché ulteriormente modificata dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, applicabile ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore ai sensi dell'art. 3) per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio civile, in quanto è ormai decorso il termine di sei mesi prescritto dalla legge, a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Cosenza trattandosi di caso di procedura di separazione giudiziale trasformata in consensuale in corso di causa, senza che sia intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi e/o interruzione della separazione;
infatti, dalla data fissata per la comparizione
8 dei coniugi davanti al Presidente nella procedura di separazione personale, ossia il 23.09.2022, e fino alla proposizione del ricorso divorzile la convivenza, pacificamente, non è mai ripresa.
Tale obiettiva situazione, le allegazioni fornite da entrambe le parti,
l'elevata conflittualità, rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, per cui va dichiarata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso tra i coniugi de quibus.
III.- Si passa ad esaminare le questioni sollevate dalle parti precisando, sin da ora, che non sussistono i presupposti per revocare l'ordinanza del
17.2.2025 nella parte in cui sono state rigettate le istanze di prova per le ragioni già evidenziate e che saranno meglio esplicate nel prosieguo.
III.
1- Sull'affido del figlio minore e sulla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale per il . CP_1
III.1.1- Prima di procedere alla disamina del caso di specie si rendono necessarie alcune considerazioni in diritto.
Sebbene nell'attuale contesto normativo, come modificato dalla L. n.
54/2006, al giudice sia imposto di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori – essendo tale modalità di affidamento quella maggiormente rispondente al superiore interesse del minore a coltivare con entrambe le figure genitoriali una proficua relazione
– non può trascurarsi che, nel nostro ordinamento, è comunque consentita la possibilità di derogare a tale regime ordinario laddove nel corso del giudizio emergano elementi tali da far ritenere superata la presunzione di una sua maggiore rispondenza all'interesse della prole.
9 Ai sensi dell'art. 337 quater c.c., infatti, l'affidamento esclusivo del figlio ad uno solo dei genitori può essere disposto nei soli casi in cui vi siano elementi concreti che consentano di ritenere che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore. Ed invero, sebbene di norma si tenda a privilegiare una gestione del rapporto tra genitori e figli fondato sul principio dell'accordo tra i genitori - quali, tendenzialmente, i migliori garanti della posizione giuridica di un soggetto meritevole di particolare attenzione quale è il minore - il nostro ordinamento contempla poteri di intervento dell'autorità giurisdizionale qualora si ravvisino circostanze anche solo potenzialmente pregiudizievoli per la prole, che possono anche consistere nel mero disimpegno di uno dei genitori rispetto agli interessi del figlio minore ed al mantenimento con lui di un'effettiva relazione personale ed affettiva. Tanto premesso, nel valutare la fondatezza della richiesta di affido esclusivo avanzata dal ricorrente, deve tenersi presente che, secondo un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità – a cui questo Collegio intende dare continuità –, “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di
10 educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (cfr. Cass. civ.,
Sez.
6-1 n. 28244/2019).
In coerenza con tale orientamento, “la regola dell'affidamento condiviso si rivela, perciò, la scelta tendenzialmente preferenziale (cfr. Cass. n. 6535 del 2019) onde garantire il diritto del minore "di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori", tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia (cfr. Cass. n. 1777 del 2012), la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori (cfr. Cass. n. 5108 del 2012), risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti
"pregiudizievole per l'interesse del minore" (cfr. Cass. n. 977 del 2017)”
(cfr. Cass. civ. Sez. 1, n. 26796/2023).
Non avendo il legislatore ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione resta rimessa alla decisione del giudice, tenuto conto delle peculiarità del caso concreto, che giustifichino, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 26587/2009).
La Suprema Corte ha altresì chiarito che, laddove si debba vagliare la possibilità di derogare all'ordinaria modalità di esercizio della responsabilità genitoriale in favore dell'eccezionale regime dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, “l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo
11 sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore»
(cfr. Cass. n. 6535 del 2019 e Cass. n. 24526 del 2010, entrambe richiamate, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 21425 del 2022)”
(cfr. Cass. civ. Sez. 1, n. 26796/2023, cit.).
La scelta dell'affidamento dei figli minori ad uno solo dei genitori deve essere nondimeno sostenuta dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. Pertanto,
l'individuazione di tale genitore deve essere effettuata sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (cfr.
Cass. civ. Sez. 1, n. 26796/2023, cit.).
III.1.2- Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso in esame la condotta tenuta dal resistente appare idonea a giustificare la deroga al regime dell'affido condiviso. Invero il , non solo ha ritenuto di non CP_1
comparire personalmente alla udienza fissata per tale incombente ma, soprattutto, ha dichiarato di voler interrompere il percorso di sostegno alla genitorialità suggerito con l'ordinanza del 17.2.2025 (cfr. documentazione allegata alla relazione depositata in data 19.6.2025 dai Servizi sociali
12 incaricati); ebbene, tale circostanza, pur non inficiando la sua capacità genitoriale, per come sarà meglio chiarito nel prosieguo, appare comunque sintomatica di un distacco morale e materiale del padre dal figlio minore, nonché di un evidente disimpegno rispetto ai doveri genitoriali nei riguardi del predetto e delle sue esigenze, nonché al mantenimento con costui di un'effettiva relazione personale e affettiva.
Se la condotta di sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura del minore, avevano già indotto nelle fasi preliminari del giudizio a preferire il regime dell'affido esclusivo in favore della madre, la condotta processuale – per così come sopra descritta – ha portato il Collegio a ritenere che, nel caso di specie, sussistano non solo gli estremi per derogare al regime ordinario dell'affido condiviso ma anche per disporre, allo stato degli atti e salva l'evoluzione di rapporti familiari, nell'esclusivo e superiore interesse del minore, l'affido cd. super esclusivo, alla madre.
Tale modello di affidamento monogenitoriale cd. "super-esclusivo" o esclusivo "rafforzato" appare preferibile nella misura in cui appare idoneo ad evitare che, pure per questioni fondamentali nell'interesse del figlio, il meccanismo di rappresentanza sia inibito nel suo funzionamento in ragione del sostanziale disinteresse mostrato dal padre e della lontananza del suo attuale domicilio. In altri termini, si rimette al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, così modificando l'esercizio delle potestà senza, tuttavia, incidere sulla titolarità della responsabilità genitoriale. Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro
13 interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.)., ritenendo - allo stato degli atti - l'inidoneità del ad affrontare quelle maggiori responsabilità CP_1
che un affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale i figli non stiano stabilmente (nello stesso senso cfr. Cass. civ., Sez. 1, n.
26587/2009), dovendo quest'ultimo coordinarsi e collaborare con l'altro genitore, anche al fine di assumere le più importanti decisioni nell'interesse del minore.
Tale soluzione appare, ad avviso del Collegio, la scelta preferibile nella misura in cui la condotta paterna – di rifiuto del percorso del sostegno alla genitorialità, sebbene trattasi di incombente rimesso al diritto di autodeterminazione della parti e solo 'o dal Tribunale, è dimostrativa della circostanza che non si è portato a compimento il percorso di maturazione personale ed è indicativo di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale oltre che ad oggi, non ci sia nel la volontà di riallacciare alcun tipo di rapporto CP_1
con il minore. Ciò può giustificare una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore, quali salute, educazione, istruzione, residenza abituale, dando luogo al cosiddetto affido super esclusivo che, in ipotesi del genere, ben può essere disposto anche d'ufficio. Aggiungasi che tale regime appare tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali, la macchina di rappresentanza degli interessi del minore sia inibita nel funzionamento, a causa del completo e grave disinteresse del padre per la propria famiglia.
III.
2- Al contrario, ritiene il Collegio che l'assoluto disinteresse mostrato dal non possa giustificare una pronunzia di decadenza dalla CP_1
14 responsabilità genitoriale. Invero, la pronunzia di decadenza trovava una sua giustificazione in casi come questo oggetto del presente giudizio, ovvero di assoluto disinteresse da parte del genitore, sotto a vigenza della precedente disciplina, la quale non prevedeva altro strumento. Al contrario, nella vigenza delle nuove norme, si ritiene che adeguata tutela del minore possa essere raggiunta - a fronte del pregiudizio derivante dalla assoluta indifferenza del padre – con l'istituto dell'affido super esclusivo che, seppur non priva il genitore della titolarità della responsabilità genitoriale, consente all'altro di assumere da solo anche le questioni di maggiore importanza. Per completezza, si osserva che l'art. 330 c.c. attribuisce al giudice il potere di pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale qualora il genitore violi ovvero trascuri i doveri a essa inerenti o abusi dei relativi poteri con grave pregiudizio per il figlio;
il fondamento della norma è ravvisabile nell'esigenza di assicurare al figlio adeguata protezione nel caso in cui chi è chiamato alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'assistenza morale dello stesso, trascuri siffatti doveri cagionando al minore un grave danno e ledendo il diritto dello stesso alla famiglia;
il secondo comma dell'art. 330 c.c., dispone inoltre che qualora si verifichino siffatti inadempimenti, attribuisce al giudice il potere di ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare, ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore. La pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale e i relativi provvedimenti hanno pertanto la funzione di impedire che la prole possa subire una lesione dei suoi interessi a causa della condotta posta in essere dai genitori che, mediante condotte positive o negative, non esercitando la propria funzione ovvero la esercitano in modo non conforme
15 all'interesse del figlio, in considerazione della sua personalità. Ebbene, come sopra evidenziato, premesso che nei confronti del minore non sono state poste in essere condotte penalmente rilevanti, quali maltrattamenti o lesioni, a fronte delle gravi violazioni dei doveri derivanti dalla responsabilità genitoriale, la adozione del regime di affido superesclusivo, appare idonea a tutelare il minore e nessun vantaggio ulteriore avrebbe questi da una pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale.
IV.- Sulla regolamentazione degli incontri padre-figlio
L'assoluto disinteresse e la mancanza di rapporti (che giustifica la mancata audizione del minore, ritenendosi la stessa del tutto superflua) impedisce di dare una regolamentazione del diritto di visita dettagliata, poiché l'assenza del padre e la mancata prosecuzione del percorso impedisce in questa sede di verificare se la ripresa degli incontri possa essere lesiva per il minore ove non adeguatamente preceduta da un rafforzamento delle competenze.
V.- Sull'assegno di mantenimento in favore del minore.
Sotto il profilo economico può essere confermata la previsione – contenuta nell'ordinanza del 17.2.2025 – che onera il di provvedere al CP_1
mantenimento con un contributo di euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Deve darsi atto che il , non comparendo alla udienza del 13.2.2025 CP_1
e, soprattutto, non provvedendo ad integrare la documentazione reddituale per come richiesto non ha provato la propria condizione economica e la dedotta impossibilità di provvedere anche alle proprie esigenze di vita quotidiana. Aggiungasi che in sede di comparsa di costituzione non si è opposto alla richiesta avversa di pagamento del contributo nella misura
16 sopra indicata sulla quale vi era stato l'accordo delle parti in sede di separazione.
E' appena il caso di evidenziare che è del tutto irrituale la richiesta avanzata dalla ricorrente con l'atto introduttivo contenente la autorizzazione alla chiamata in causa dei genitori del affinchè CP_1
versino il mantenimento nei confronti del minore luogo di quest'ultimo in quanto vi avrebbe dovuto provvedere la parte interessata non sussistendo una ipotesi di litisconsorzio necessario tale da richiedere l'integrazione del contraddittorio d'ufficio; ad buon conto, il procedimento di cui all'art. 316 bis c.c. è autonomo e distinto rispetto a quello di separazione/divorzio, può essere promosso da chiunque vi abbia interesse e presuppone l'audizione dell'obbligato e la acquisizione di sommarie informazioni per concludersi con decreto avverso il quale è possibile proporre opposizione.
VI.- Sulla domanda di risarcimento del danno per cd. illecito endofamiliare.
Sul punto, giova evidenziare che – secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità alla quale si dichiara di aderire - “l'illecito endofamiliare, concretamente ravvisabile in tutte quei casi in cui all'interno delle dinamiche relazionali che hanno come teatro la famiglia si consumi una lesione dei diritti della persona costituzionalmente garantiti in conseguenza di una violazione dei doveri familiari, in quanto ricadente nell'area dell'illecito extracontrattuale, non si sottrae alle ordinarie regole probatorie che sovrintendono all'accertamento della responsabilità ad esso correlata. È affermazione perciò di scuola che si ricava dallo stesso paradigma normativo dell'art. 2043 c.c. che, oltre alla prova del danno e del nesso di causalità, il danneggiato che agisca a fini risarcitori debba anche provare che il pregiudizio da esso allegato è conseguenza di una condotta
17 illecita del danneggiante, non essendo per vero configurabile una responsabilità risarcitoria da fatto illecito se, nel concorso degli altri due elementi che definiscono lo statuto giuridico della responsabilità extracontrattuale non sia provato anche il concorso del terzo ovvero una condotta colposa o dolosa del soggetto obbligato” (cfr. Cassazione n.
6518/2020; in tal senso, si richiamano altresì, Cassazione nn. 11200,
28989, 2788/2019, nn. 9385, 7513/2018).
Ed ancora la Suprema Corte ha affermato che “nel dare rilievo ai danni causati al figlio dalla assenza del genitore non si afferma la sussistenza del danno in re ipsa, ma si accerta, anche ricorrendo a presunzioni, il danno conseguenza…; ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, al fine di valutare distintamente le conseguenze subite dal danneggiato sotto i profili indicati
(Cass. 23469 23469/2018, Cass. 901/2018)”. Pertanto, occorre che la parte evidenzi tutti gli elementi di fatto dai quali poter desumere che il figlio abbia subito, a causa di tale atteggiamento di indifferenza e disinteresse del genitore, danni morali e materiali nel corso degli anni, salvo poi, non potendo gli stessi essere provati nel loro preciso ammontare, liquidarli il giudice equitativamente dando conto dei dati di fatto emersi nel processo come fattori costitutivi dell'ammontare dei danni liquidati (Cass. n.
8213/2013; cfr. Cass. 14770/2024 in motivazione).
Ebbene, nella specie, non solo manca la prova (anche solo presuntiva), ma manca anche l'allegazione di fatti specifici da cui dedurre la sussistenza del
18 danno non patrimoniale lamentato dal minore e il suo nesso causale Pt_2
rispetto al comportamento del padre
La difesa di parte ricorrente si è limitata in sede di ricorso a generiche affermazioni, comunque disancorate dagli effettivi (presunti) lamentati pregiudizi subiti sul presupposto che il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di un figlio e la protratta mancanza della figura paterna, privando di per sé il figlio stesso dell'assistenza morale e materiale del padre e del di lui contributo all'educazione ed all'istruzione, determinano inevitabili conseguenze sul piano emotivo e psicologico. Tuttavia, ad avviso del Collegio, la privazione del rapporto genitoriale e la mera relazione di consanguineità non è da sola bastevole ad integrare un danno risarcibile. Aggiungasi che nemmeno in sede di memorie istruttorie vi è stato un approfondimento sul punto con allegazione di documentazione medica con la conseguenza che la richiesta di ammissione di ctu medica sul punto deve considerarsi inammissibile poiché del tutto esplorativa. La relazione redatta dalla U.O.S di Neuropschiatria Infantile – su impulso del
Giudice istruttore – all'esito di una valutazione clinica delle condizioni psichiche del minore mediante il colloquio individuale e l'utilizzo di alcune prove psicodiagnostiche ha sì accertato l'esistenza di alcune aree di fragilità emotiva e comportamentale con “importanti indicatori d'ansia con una tendenza alla somatizzazione del disagio emotivo” (cfr. relazione Prot.
659 del 17.06.2025 depositata nel fascicolo telematico in data 19.6.2025) e la “scissione tra vissuto reale e quello immaginato” in relazione alla famiglia, tuttavia non sono stati allegati, né tanto meno provati, elementi per ritenere che lo stato d'ansia di sia conseguenza diretta ed Pt_2
immediata della condotta del padre o piuttosto, della separazione in
19 generale, cui si è accompagnato il cambio della residenza e, dunque l'allontanamento dal contesto sociale in cui era inserito in un soggetto già fragile e incapace di esprimere le proprie emozioni. Sicuramente la madre costituisce l'unico punto di riferimento del minore in questo momento ed è altrettanto indubbio che ci sia reciprocità (ossia che anche il minore lo sia per la madre) con la conseguenza che spesso il è soggetto (anche se Pt_2
involontariamente) alle paure, alle pressioni ed alle lamentele (anche fondate) della madre nei confronti del padre (di tale circostanza ne è riprova quanto riportato dal curatore speciale nella propria comparsa di costituzione laddove si da' atto del colloquio preliminare intercorso tra i due e viene riportata la risposta fornita dal minore alla domanda del Per_1
curatore “cosa vorresti da papà”? Lui risponde seccamente “il mantenimento ed i mobili”!”).
Risulta pertanto utile, ad avviso del Collegio, per come suggerito nella medesima relazione far intraprendere a un percorso psicologico Per_1
mirato al potenziamento delle abilità di riconoscimento e espressione funzionale dei propri pensieri ed emozioni che risulterebbe maggiormente proficuo ove vi fosse il coinvolgimento contesto familiare nel suo complesso.
VII.- Sulle altre domande.
Sono infine inammissibili tutte le ulteriori domande avanzate dalla ricorrente aventi ad oggetto la richiesta di restituzione dei beni mobili, sia la condanna al pagamento degli arretrati sul mantenimento ordinario poiché esulano dal thema decidendum del presente giudizio di divorzio e non risultano dunque connesse alla materia del contendere.
20 Su tale aspetto, in effetti giova ribadire che - con riferimento alla materia sia di divorzio e dunque necessariamente anche di separazione personale -, la giurisprudenza di legittimità e di merito (orientamento ritenuto pienamente condivisibile tra l'altro anche da codesto Tribunale) ha osservato che "l'art. 40 c.p.c, novellato dalla legge n. 353/90, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione, così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 103 c.p.c. soggette a riti diversi. Conseguentemente è esclusa la possibilità del simultaneus processus nell'ambito dell'azione di divorzio e separazione personale, soggetta al rito della camera di consiglio, con quello di scioglimento della comunione dei beni immobili, di restituzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate al vincolo di connessione ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di divorzio e anche di separazione personale" (cfr. Trib. Milano, Sez. IX, sent. 26.07.2011; ex pluribus Cass.
22,10.2004, n. 20638; Cass. 15.05.2001, n. 6660 e Cass. 30.08.2004, n.
17404).
Infatti, il giudizio di divorzio/separazione si caratterizza per un suo tipico thema decidendum, il cui contenuto è normativamente indicato negli artt. 5
e 6 L. n. 898 del 1970 e si sostanzia nella pronuncia sul vincolo matrimoniale, nell'attribuzione o meno dell'assegno di divorzio e/o sul contributo al mantenimento dei figli e nell'assegnazione (in godimento) della casa coniugale. L'introduzione di qualsiasi altra domanda risulta estranea a tale contenuto decisorio ed è conseguentemente inammissibile.
21 Resta, peraltro, da notare come neppure abbia la parte su tali istanze espresso motivazioni sul piano del diritto articolate e funzionali a superare i riferiti preliminari rilievi in rito, di guisa che assorbente deve intendersi la declaratoria di loro inammissibilità nell'ambito del presente giudizio.
Parimenti inammissibile è la richiesta di condanna in questa sede al pagamento della somma di euro 300,00 a titolo di danni liquidati in altro giudizio, sicché la parte ha già un titolo esecutivo.
VIII.-Sulle spese Stante l'accoglimento solo parziale della domanda e avendo la difesa di parte ricorrente avanzato in questa sede richieste palesemente inammissibili, così gravando il giudizio di questioni che esulano da questa sede, sussistono i presupposti per la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da con ricorso Parte_1
del 28.8.2024 nei confronti di e con l'intervento del CP_1
curatore speciale nominato nell'interesse del figlio minore, Persona_1
e del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Luzzi
(CS) l'11.12.2012 tra e trascritto nel Parte_1
Registro degli Atti di matrimonio del detto comune al n. 4, parte I, serie A, anno 2012;
2) dispone l'affido cd. super esclusivo del minore in Persona_2
favore della madre presso la quale è stabilmente collocato;
3) nulla dispone in ordine alla regolamentazione degli incontri con la figura paterna;
22 4) rigetta la domanda di decadenza del dalla responsabilità CP_1
genitoriale;
5) conferma l'ordinanza del 17.2.2025 in ordine alle condizioni economiche;
6) rigetta la domanda di risarcimento del danno da cd. illecito endofamiliare;
7) dichiara inammissibili le altre domande proposte da parte ricorrente;
8) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
9) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Luzzi (CS) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
10) invita parte ricorrente a far intraprendere a un percorso Per_1
psicologico mirato al potenziamento delle abilità di riconoscimento e espressione funzionale dei propri pensieri ed emozioni nonché entrambe le parti ad effettuare un percorso di sostegno alla genitorialità funzionale alle esigenze del minore;
11) dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 3 Codice Privacy, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del 05.12.2025 effettuata mediante Microsoft Teams.
Il Giudice relatore/estensore Il Presidente
dott.ssa Mariagrazia Galati dott. Andrea Amadei
23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Locri, Sezione Unica, in persona dei magistrati: dott. Andrea Amadei Presidente dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice relatore dott.ssa Lilia Marra Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 821/2024 r.g avente ad oggetto: divorzio contenzioso pendente tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. MARIA STELLA CHIERA, domiciliatario, giusta procura in atti;
ricorrente e
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
03.10.1983 rappresentato e difeso dall'Avv. ALESSANDRO CILENTO, domiciliatario, giusta procura in atti;
resistente nonché avv. , n.q. di curatrice speciale del minore Controparte_2 Per_1
nato a [...] il [...] residente in [...](Rc), alla via
[...]
Nuova n.56/A (cod. fisc. ; C.F._3
intervenuto e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
CONCLUSIONI: come da note scritte per l'udienza scritta del 27.11.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione innanzi al Collegio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.
1- Con ricorso depositato in data 28.8.2024 Parte_1
premettendo di essersi unita in matrimonio in data 11.12.2012 con CP_1
e che dalla loro unione era nato il [...] il loro unico figlio,
[...]
ha domandato – sussistendone i presupposti – lo scioglimento civile Pt_2
del matrimonio avendo il Tribunale di Cosenza pronunciato con sentenza n.
661/23 del 12.4.2023 la loro separazione nell'ambito di un procedimento nato contenzioso e trasformatosi in consensuale.
Ha esposto di aver – successivamente alla predetta sentenza - trasferito la propria residenza in Camini e che il non aveva mai adempiuto alle CP_1
prescrizioni ivi contenute, per essere, a proprio avviso, un padre assente e indifferente alle esigenze e ai bisogni del figlio non versando il mantenimento dal mese di febbraio 2024 e non contribuendo al pagamento delle spese straordinarie, né al pagamento degli arretrati per la misura di euro 550,00 per come stabilito dal Tribunale di Cosenza né al risarcimento del danno di euro 300 come statuito con sentenza del Tribunale di Locri nel procedimento R.G 927/2021 confermata dalla Corte di Appello di Reggio
Calabra in data 04.07.2023; che le denunce sporte per ottenere il pagamento delle somme dovute non avevano sortito alcun effetto e che, non avendo mezzi per vivere (non avendo trovato lavoro nonostante
2 l'impegno profuso) era aiutata economicamente dai suoi genitori. Ha dedotto che il svolgeva lavoro in nero e che con i relativi guadagni CP_1
manteneva la nuova compagna e la di lei figlia;
che, a fronte dell'inadempimento del padre, avrebbero dovuto provvedere i nonni paterni ai sensi dell'art. 316 bis c.c.; che, la condotta di totale disinteresse del nei confronti del figlio sotto il profilo sia morale che CP_1 Pt_2
materiale, era idonea a integrare il danno da illecito endofamiliare ed a giustificare la richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Ha concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni:
“a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre
1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la
Sig.ra e il Signor ordinando Parte_3 CP_1
all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza, con pronuncia immediata di una sentenza parziale di divorzio con decisione sulle questioni non controverse;
b) Ascolto del minore (...); c) pronunciare la decadenza della Persona_1
responsabilità genitoriale in capo al sig. con affidamento esclusivo CP_1
alla madre del figlio per totale disinteresse verso il minore da parte Per_1
del genitore sia economicamente che affettivamente e collocamento presso la genitrice alla nota via in Camini come già avviene;
d) esperire CTU psicologica sul minore;
e) ingiungere l'immediata restituzione al sig.
dei mobili e gli arredi acquistati dalla sig.ra da parte del CP_1 Pt_1
padre, o l'equivalente in denaro per il quale pende una querela;
f) confermare come in separazione il mantenimento del minore di euro
250.00 mensili a carico del con la previsione di adeguamento CP_1
automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre
3 il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate;
g) confermare ed intimare il pagamento a favore della sig.ra
[...]
degli arretrati come deciso dal Tribunale di Cosenza di 550 Parte_1
euro rivalutabili in sede di separazione consensuale;
h) autorizzazione ex art.316 comma I cc la chiamata in causa dei sigg. e Controparte_3
a presentarsi in giudizio e sostenere il mantenimento del CP_4
nipote fino a quando non vi sarà disponibilità economica da parte Pt_2
del proprio figlio se così dovesse risultare dagli atti e CP_1
accertamenti. Vinte le spese di giudizio.”
I.
2- Si è costituito in giudizio impugnando e contestando le CP_1
avverse deduzioni sostenendo che, in costanza di matrimonio, si dedicava interamente al lavoro per non far mancare nulla al figlio al quale era profondamente legato mentre, in seguito alla separazione, anche in considerazione della distanza dal luogo di residenza del minore, il rapporto si era inevitabilmente raffreddato per motivi a lui non imputabili ma che aveva sempre cercato di organizzare gli incontri;
che, in ogni caso, solo con l'atto introduttivo del giudizio aveva appreso delle difficoltà del figlio nell'accettare la separazione – per essere stata tale circostanza sempre taciuta dalla – e che era disponibile a trovare una soluzione. Ha Pt_1
dedotto che, nei primi mesi aveva sempre versato il contributo per il mantenimento ma che già nel 2015 aveva perso il lavoro e che era in condizioni economiche tali da non poter far fronte alle esigenze di vita quotidiana in quanto non più percettore del reddito di cittadinanza. Ha infine precisato, rispetto alla richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dei propri genitori, che il padre era venuto a mancare e che la madre percepiva una pensione a mala pena bastevole solo per le sue
4 esigenze. Ha chiesto l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “ -
Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n.2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970
n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il Sig.
e la Sig.ra , ordinando CP_1 Parte_1
all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza, con pronuncia immediata di una sentenza parziale di divorzio con decisione sulle questioni controverse;
- Rigettare le richieste avanzate dalla Sig.ra di decadenza della responsabilità genitoriale Pt_1
in capo al Sig. con affidamento esclusivo alla madre del CP_1
figlio per le ragioni meglio spiegate in narrativa (punto a) Persona_1
della presente memoria); Rigettare la richiesta di ascolto del minore (art.
473 bis 4, comma 2, c.p.c.) nonché l'esperimento della CTU psicologica sullo stesso al fine di evitare altre ed ulteriori turbative alla serenità del piccolo per le motivazioni suesposte;
- Rimodulare la somma a Per_1
titolo di mantenimento del figlio come stabilito in sede di Per_1
separazione ed ammontante alla somma di €. 250,00 mensili, sulla base dell'attuale situazione economica-patrimoniale in cui versa il Sig. CP_1
a seguito della perdita oltre che del posto di lavoro anche della corresponsione del Reddito di Cittadinanza;
- Pronunciarsi in merito ad un accordo relativo agli arretrati da versare a titolo di mantenimento della prole data la comprovata difficoltà economica in cui versa il Sig. ; - CP_1
Rigettare la chiamata in causa dei Sigg.ri e Controparte_3 CP_4
ex art. 316, comma 1, c.c., per le motivazioni esposte al punto c)
[...]
della presente Memoria;
Rigettare la richiesta di restituzione del mobilio o di compensazione dello stesso con il versamento di una somma di denaro, in quanto, come da prove documentali, tali beni appartengono al Sig.
5 ; - Rigettare la richiesta di pagamento di €. 300,00 a titolo di CP_1
risarcimento danni, a seguito di condanna del Tribunale di Locri nel procedimento R.G. N. 927/2021, confermata dalla Corte di Appello di
Reggio Calabria in data 04.07.2023, sulla circostanza che il Giudice adito non ha competenza per decidere, oltre che tale evento esula dal procedimento in atto;
Rigettare la richiesta di ricerca economico- patrimoniale, ex art. 155 c.c. Con vittoria di spese di competenze e giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario” (cfr. comparsa di costituzione depositata in data 04.11.2024).
I.
3- Si è costituita in giudizio l'avv. , n.q di curatrice Controparte_2
speciale del minore la quale, dopo aver preso contatti con i Persona_2
Servizi sociali – dai quali apprendeva che si erano avvicinati al nucleo familiare in conseguenza della denuncia per maltrattamenti sporta dalla nel biennio precedente nei confronti dell'odierno resistente - sentito Pt_1
il minore, ha chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “
1. demandare ai Servizi Sociali territorialmente competenti il compito di effettuare una indagine socio -ambientale e psico-sociale relativa alle attuali condizioni di vita e di salute del minore nonché al Persona_1
rapporto esistente tra il medesimo ed il padre e con il nucleo familiare paterno;
2. disporre l'attivazione di un percorso di supporto, vigilanza e controllo dell'esercizio della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori oltre che di specifici interventi di supporto in favore del minore e di ogni ulteriore intervento ritenuto opportuno dall'Ill.mo Tribunale adito nell'interesse preminente del minorenne prefato;
3. All'esito delle suddette attività condannare il Sig. al risarcimento del danno CP_1
endofamigliare in favore del minore da liquidarsi in via Persona_1
6 equitativa (Cassazione civile, sez. I, 27/05/2024, (ud. 09/04/2024, dep.
27/05/2024), n.14770). Con riserva di aggiornare ulteriormente il
Tribunale e di integrare le istanze di merito ed istruttorie anche alla luce delle risultanze istruttorie” (cfr. comparsa di costituzione depositata in data
19.11.2024).
I.
4- Alla prima udienza del 05.12.2025, avendo il giustificato CP_1
l'impossibilità a comparire e ritenendo che non vi fosse la necessità di adottare provvedimenti di sostegno economico ulteriori - per essere vigenti le condizioni della separazione – la causa è stata differita alla udienza del
13.2.2025. In quella sede non è comparso il e, all'esito della CP_1
audizione della sono stati adottati i provvedimenti di cui all'art. Pt_1
473 bis.21 c.p.c. e disposto l'affido esclusivo del minore alla madre, prevedendo che gli incontri padre-figlio fossero vigilati ed organizzati dai servizi sociali con regolare frequenza settimanale, alla presenza di un educatore con il compito di favorire, mediare e supportare le modalità relazionali del con il figlio;
è stato inoltre confermato il regime CP_1
patrimoniale stabilito in sede di separazione ed è stato conferito mandato ai
Servizi sociali al fine di attuare un programma di sostegno delle capacità genitoriali del ed ogni altro strumento di sostegno utile in relazione CP_1
alle capacità genitoriali dello stesso e di vigilare sull'effettuazione da parte del minore di un percorso di neuropsichiatria infantile per Per_1
rielaborare i vissuti e il rapporto con la figura paterna;
sono state inoltre rigettate le istanze istruttorie delle parti, anche con riferimento alla richiesta di CTU psicologica sul minore e la causa è stata differita al fine di consentire la integrazione della documentazione reddituale in atti e il deposito di una relazione di aggiornamento da parte dei Servizi sociali.
7 Con ordinanza del 30.6.2025, resa a scioglimento della riserva assunta alla udienza del 26.6.2025, svoltasi con modalità cartolari, esaminata la documentazione integrativa depositata unicamente dalla difesa della ricorrente nonché le relazioni depositate dall'ATS di Caulonia e dal
Responsabile dell'UOS di NPI, la causa è stata rinviata alla udienza del
27.11.2025 per la decisione concedendo i termini per la precisazione delle conclusioni, il deposito di comparse conclusionali e repliche;
è stata altresì disposta la prosecuzione dei percorsi attivati in favore di Persona_1
con conferimento di specifico mandato al SST territorialmente competente per il supporto psicologico in favore del prefato minore. Con ordinanza dell'01.12.2025 resa a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza la causa è stata riservata in decisione innanzi al Collegio sulle conclusioni delle parti.
II.- In primo luogo va evidenziato che nulla osta all'accoglimento della domanda di divorzio.
Invero, nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 così come modificata dalla L. 6 marzo
1987 n.74, nonché ulteriormente modificata dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, applicabile ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore ai sensi dell'art. 3) per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio civile, in quanto è ormai decorso il termine di sei mesi prescritto dalla legge, a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Cosenza trattandosi di caso di procedura di separazione giudiziale trasformata in consensuale in corso di causa, senza che sia intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi e/o interruzione della separazione;
infatti, dalla data fissata per la comparizione
8 dei coniugi davanti al Presidente nella procedura di separazione personale, ossia il 23.09.2022, e fino alla proposizione del ricorso divorzile la convivenza, pacificamente, non è mai ripresa.
Tale obiettiva situazione, le allegazioni fornite da entrambe le parti,
l'elevata conflittualità, rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, per cui va dichiarata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso tra i coniugi de quibus.
III.- Si passa ad esaminare le questioni sollevate dalle parti precisando, sin da ora, che non sussistono i presupposti per revocare l'ordinanza del
17.2.2025 nella parte in cui sono state rigettate le istanze di prova per le ragioni già evidenziate e che saranno meglio esplicate nel prosieguo.
III.
1- Sull'affido del figlio minore e sulla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale per il . CP_1
III.1.1- Prima di procedere alla disamina del caso di specie si rendono necessarie alcune considerazioni in diritto.
Sebbene nell'attuale contesto normativo, come modificato dalla L. n.
54/2006, al giudice sia imposto di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori – essendo tale modalità di affidamento quella maggiormente rispondente al superiore interesse del minore a coltivare con entrambe le figure genitoriali una proficua relazione
– non può trascurarsi che, nel nostro ordinamento, è comunque consentita la possibilità di derogare a tale regime ordinario laddove nel corso del giudizio emergano elementi tali da far ritenere superata la presunzione di una sua maggiore rispondenza all'interesse della prole.
9 Ai sensi dell'art. 337 quater c.c., infatti, l'affidamento esclusivo del figlio ad uno solo dei genitori può essere disposto nei soli casi in cui vi siano elementi concreti che consentano di ritenere che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore. Ed invero, sebbene di norma si tenda a privilegiare una gestione del rapporto tra genitori e figli fondato sul principio dell'accordo tra i genitori - quali, tendenzialmente, i migliori garanti della posizione giuridica di un soggetto meritevole di particolare attenzione quale è il minore - il nostro ordinamento contempla poteri di intervento dell'autorità giurisdizionale qualora si ravvisino circostanze anche solo potenzialmente pregiudizievoli per la prole, che possono anche consistere nel mero disimpegno di uno dei genitori rispetto agli interessi del figlio minore ed al mantenimento con lui di un'effettiva relazione personale ed affettiva. Tanto premesso, nel valutare la fondatezza della richiesta di affido esclusivo avanzata dal ricorrente, deve tenersi presente che, secondo un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità – a cui questo Collegio intende dare continuità –, “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di
10 educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (cfr. Cass. civ.,
Sez.
6-1 n. 28244/2019).
In coerenza con tale orientamento, “la regola dell'affidamento condiviso si rivela, perciò, la scelta tendenzialmente preferenziale (cfr. Cass. n. 6535 del 2019) onde garantire il diritto del minore "di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori", tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia (cfr. Cass. n. 1777 del 2012), la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori (cfr. Cass. n. 5108 del 2012), risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti
"pregiudizievole per l'interesse del minore" (cfr. Cass. n. 977 del 2017)”
(cfr. Cass. civ. Sez. 1, n. 26796/2023).
Non avendo il legislatore ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione resta rimessa alla decisione del giudice, tenuto conto delle peculiarità del caso concreto, che giustifichino, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 26587/2009).
La Suprema Corte ha altresì chiarito che, laddove si debba vagliare la possibilità di derogare all'ordinaria modalità di esercizio della responsabilità genitoriale in favore dell'eccezionale regime dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, “l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo
11 sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore»
(cfr. Cass. n. 6535 del 2019 e Cass. n. 24526 del 2010, entrambe richiamate, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 21425 del 2022)”
(cfr. Cass. civ. Sez. 1, n. 26796/2023, cit.).
La scelta dell'affidamento dei figli minori ad uno solo dei genitori deve essere nondimeno sostenuta dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. Pertanto,
l'individuazione di tale genitore deve essere effettuata sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (cfr.
Cass. civ. Sez. 1, n. 26796/2023, cit.).
III.1.2- Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso in esame la condotta tenuta dal resistente appare idonea a giustificare la deroga al regime dell'affido condiviso. Invero il , non solo ha ritenuto di non CP_1
comparire personalmente alla udienza fissata per tale incombente ma, soprattutto, ha dichiarato di voler interrompere il percorso di sostegno alla genitorialità suggerito con l'ordinanza del 17.2.2025 (cfr. documentazione allegata alla relazione depositata in data 19.6.2025 dai Servizi sociali
12 incaricati); ebbene, tale circostanza, pur non inficiando la sua capacità genitoriale, per come sarà meglio chiarito nel prosieguo, appare comunque sintomatica di un distacco morale e materiale del padre dal figlio minore, nonché di un evidente disimpegno rispetto ai doveri genitoriali nei riguardi del predetto e delle sue esigenze, nonché al mantenimento con costui di un'effettiva relazione personale e affettiva.
Se la condotta di sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura del minore, avevano già indotto nelle fasi preliminari del giudizio a preferire il regime dell'affido esclusivo in favore della madre, la condotta processuale – per così come sopra descritta – ha portato il Collegio a ritenere che, nel caso di specie, sussistano non solo gli estremi per derogare al regime ordinario dell'affido condiviso ma anche per disporre, allo stato degli atti e salva l'evoluzione di rapporti familiari, nell'esclusivo e superiore interesse del minore, l'affido cd. super esclusivo, alla madre.
Tale modello di affidamento monogenitoriale cd. "super-esclusivo" o esclusivo "rafforzato" appare preferibile nella misura in cui appare idoneo ad evitare che, pure per questioni fondamentali nell'interesse del figlio, il meccanismo di rappresentanza sia inibito nel suo funzionamento in ragione del sostanziale disinteresse mostrato dal padre e della lontananza del suo attuale domicilio. In altri termini, si rimette al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, così modificando l'esercizio delle potestà senza, tuttavia, incidere sulla titolarità della responsabilità genitoriale. Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro
13 interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.)., ritenendo - allo stato degli atti - l'inidoneità del ad affrontare quelle maggiori responsabilità CP_1
che un affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale i figli non stiano stabilmente (nello stesso senso cfr. Cass. civ., Sez. 1, n.
26587/2009), dovendo quest'ultimo coordinarsi e collaborare con l'altro genitore, anche al fine di assumere le più importanti decisioni nell'interesse del minore.
Tale soluzione appare, ad avviso del Collegio, la scelta preferibile nella misura in cui la condotta paterna – di rifiuto del percorso del sostegno alla genitorialità, sebbene trattasi di incombente rimesso al diritto di autodeterminazione della parti e solo 'o dal Tribunale, è dimostrativa della circostanza che non si è portato a compimento il percorso di maturazione personale ed è indicativo di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale oltre che ad oggi, non ci sia nel la volontà di riallacciare alcun tipo di rapporto CP_1
con il minore. Ciò può giustificare una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore, quali salute, educazione, istruzione, residenza abituale, dando luogo al cosiddetto affido super esclusivo che, in ipotesi del genere, ben può essere disposto anche d'ufficio. Aggiungasi che tale regime appare tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali, la macchina di rappresentanza degli interessi del minore sia inibita nel funzionamento, a causa del completo e grave disinteresse del padre per la propria famiglia.
III.
2- Al contrario, ritiene il Collegio che l'assoluto disinteresse mostrato dal non possa giustificare una pronunzia di decadenza dalla CP_1
14 responsabilità genitoriale. Invero, la pronunzia di decadenza trovava una sua giustificazione in casi come questo oggetto del presente giudizio, ovvero di assoluto disinteresse da parte del genitore, sotto a vigenza della precedente disciplina, la quale non prevedeva altro strumento. Al contrario, nella vigenza delle nuove norme, si ritiene che adeguata tutela del minore possa essere raggiunta - a fronte del pregiudizio derivante dalla assoluta indifferenza del padre – con l'istituto dell'affido super esclusivo che, seppur non priva il genitore della titolarità della responsabilità genitoriale, consente all'altro di assumere da solo anche le questioni di maggiore importanza. Per completezza, si osserva che l'art. 330 c.c. attribuisce al giudice il potere di pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale qualora il genitore violi ovvero trascuri i doveri a essa inerenti o abusi dei relativi poteri con grave pregiudizio per il figlio;
il fondamento della norma è ravvisabile nell'esigenza di assicurare al figlio adeguata protezione nel caso in cui chi è chiamato alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'assistenza morale dello stesso, trascuri siffatti doveri cagionando al minore un grave danno e ledendo il diritto dello stesso alla famiglia;
il secondo comma dell'art. 330 c.c., dispone inoltre che qualora si verifichino siffatti inadempimenti, attribuisce al giudice il potere di ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare, ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore. La pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale e i relativi provvedimenti hanno pertanto la funzione di impedire che la prole possa subire una lesione dei suoi interessi a causa della condotta posta in essere dai genitori che, mediante condotte positive o negative, non esercitando la propria funzione ovvero la esercitano in modo non conforme
15 all'interesse del figlio, in considerazione della sua personalità. Ebbene, come sopra evidenziato, premesso che nei confronti del minore non sono state poste in essere condotte penalmente rilevanti, quali maltrattamenti o lesioni, a fronte delle gravi violazioni dei doveri derivanti dalla responsabilità genitoriale, la adozione del regime di affido superesclusivo, appare idonea a tutelare il minore e nessun vantaggio ulteriore avrebbe questi da una pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale.
IV.- Sulla regolamentazione degli incontri padre-figlio
L'assoluto disinteresse e la mancanza di rapporti (che giustifica la mancata audizione del minore, ritenendosi la stessa del tutto superflua) impedisce di dare una regolamentazione del diritto di visita dettagliata, poiché l'assenza del padre e la mancata prosecuzione del percorso impedisce in questa sede di verificare se la ripresa degli incontri possa essere lesiva per il minore ove non adeguatamente preceduta da un rafforzamento delle competenze.
V.- Sull'assegno di mantenimento in favore del minore.
Sotto il profilo economico può essere confermata la previsione – contenuta nell'ordinanza del 17.2.2025 – che onera il di provvedere al CP_1
mantenimento con un contributo di euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Deve darsi atto che il , non comparendo alla udienza del 13.2.2025 CP_1
e, soprattutto, non provvedendo ad integrare la documentazione reddituale per come richiesto non ha provato la propria condizione economica e la dedotta impossibilità di provvedere anche alle proprie esigenze di vita quotidiana. Aggiungasi che in sede di comparsa di costituzione non si è opposto alla richiesta avversa di pagamento del contributo nella misura
16 sopra indicata sulla quale vi era stato l'accordo delle parti in sede di separazione.
E' appena il caso di evidenziare che è del tutto irrituale la richiesta avanzata dalla ricorrente con l'atto introduttivo contenente la autorizzazione alla chiamata in causa dei genitori del affinchè CP_1
versino il mantenimento nei confronti del minore luogo di quest'ultimo in quanto vi avrebbe dovuto provvedere la parte interessata non sussistendo una ipotesi di litisconsorzio necessario tale da richiedere l'integrazione del contraddittorio d'ufficio; ad buon conto, il procedimento di cui all'art. 316 bis c.c. è autonomo e distinto rispetto a quello di separazione/divorzio, può essere promosso da chiunque vi abbia interesse e presuppone l'audizione dell'obbligato e la acquisizione di sommarie informazioni per concludersi con decreto avverso il quale è possibile proporre opposizione.
VI.- Sulla domanda di risarcimento del danno per cd. illecito endofamiliare.
Sul punto, giova evidenziare che – secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità alla quale si dichiara di aderire - “l'illecito endofamiliare, concretamente ravvisabile in tutte quei casi in cui all'interno delle dinamiche relazionali che hanno come teatro la famiglia si consumi una lesione dei diritti della persona costituzionalmente garantiti in conseguenza di una violazione dei doveri familiari, in quanto ricadente nell'area dell'illecito extracontrattuale, non si sottrae alle ordinarie regole probatorie che sovrintendono all'accertamento della responsabilità ad esso correlata. È affermazione perciò di scuola che si ricava dallo stesso paradigma normativo dell'art. 2043 c.c. che, oltre alla prova del danno e del nesso di causalità, il danneggiato che agisca a fini risarcitori debba anche provare che il pregiudizio da esso allegato è conseguenza di una condotta
17 illecita del danneggiante, non essendo per vero configurabile una responsabilità risarcitoria da fatto illecito se, nel concorso degli altri due elementi che definiscono lo statuto giuridico della responsabilità extracontrattuale non sia provato anche il concorso del terzo ovvero una condotta colposa o dolosa del soggetto obbligato” (cfr. Cassazione n.
6518/2020; in tal senso, si richiamano altresì, Cassazione nn. 11200,
28989, 2788/2019, nn. 9385, 7513/2018).
Ed ancora la Suprema Corte ha affermato che “nel dare rilievo ai danni causati al figlio dalla assenza del genitore non si afferma la sussistenza del danno in re ipsa, ma si accerta, anche ricorrendo a presunzioni, il danno conseguenza…; ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, al fine di valutare distintamente le conseguenze subite dal danneggiato sotto i profili indicati
(Cass. 23469 23469/2018, Cass. 901/2018)”. Pertanto, occorre che la parte evidenzi tutti gli elementi di fatto dai quali poter desumere che il figlio abbia subito, a causa di tale atteggiamento di indifferenza e disinteresse del genitore, danni morali e materiali nel corso degli anni, salvo poi, non potendo gli stessi essere provati nel loro preciso ammontare, liquidarli il giudice equitativamente dando conto dei dati di fatto emersi nel processo come fattori costitutivi dell'ammontare dei danni liquidati (Cass. n.
8213/2013; cfr. Cass. 14770/2024 in motivazione).
Ebbene, nella specie, non solo manca la prova (anche solo presuntiva), ma manca anche l'allegazione di fatti specifici da cui dedurre la sussistenza del
18 danno non patrimoniale lamentato dal minore e il suo nesso causale Pt_2
rispetto al comportamento del padre
La difesa di parte ricorrente si è limitata in sede di ricorso a generiche affermazioni, comunque disancorate dagli effettivi (presunti) lamentati pregiudizi subiti sul presupposto che il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di un figlio e la protratta mancanza della figura paterna, privando di per sé il figlio stesso dell'assistenza morale e materiale del padre e del di lui contributo all'educazione ed all'istruzione, determinano inevitabili conseguenze sul piano emotivo e psicologico. Tuttavia, ad avviso del Collegio, la privazione del rapporto genitoriale e la mera relazione di consanguineità non è da sola bastevole ad integrare un danno risarcibile. Aggiungasi che nemmeno in sede di memorie istruttorie vi è stato un approfondimento sul punto con allegazione di documentazione medica con la conseguenza che la richiesta di ammissione di ctu medica sul punto deve considerarsi inammissibile poiché del tutto esplorativa. La relazione redatta dalla U.O.S di Neuropschiatria Infantile – su impulso del
Giudice istruttore – all'esito di una valutazione clinica delle condizioni psichiche del minore mediante il colloquio individuale e l'utilizzo di alcune prove psicodiagnostiche ha sì accertato l'esistenza di alcune aree di fragilità emotiva e comportamentale con “importanti indicatori d'ansia con una tendenza alla somatizzazione del disagio emotivo” (cfr. relazione Prot.
659 del 17.06.2025 depositata nel fascicolo telematico in data 19.6.2025) e la “scissione tra vissuto reale e quello immaginato” in relazione alla famiglia, tuttavia non sono stati allegati, né tanto meno provati, elementi per ritenere che lo stato d'ansia di sia conseguenza diretta ed Pt_2
immediata della condotta del padre o piuttosto, della separazione in
19 generale, cui si è accompagnato il cambio della residenza e, dunque l'allontanamento dal contesto sociale in cui era inserito in un soggetto già fragile e incapace di esprimere le proprie emozioni. Sicuramente la madre costituisce l'unico punto di riferimento del minore in questo momento ed è altrettanto indubbio che ci sia reciprocità (ossia che anche il minore lo sia per la madre) con la conseguenza che spesso il è soggetto (anche se Pt_2
involontariamente) alle paure, alle pressioni ed alle lamentele (anche fondate) della madre nei confronti del padre (di tale circostanza ne è riprova quanto riportato dal curatore speciale nella propria comparsa di costituzione laddove si da' atto del colloquio preliminare intercorso tra i due e viene riportata la risposta fornita dal minore alla domanda del Per_1
curatore “cosa vorresti da papà”? Lui risponde seccamente “il mantenimento ed i mobili”!”).
Risulta pertanto utile, ad avviso del Collegio, per come suggerito nella medesima relazione far intraprendere a un percorso psicologico Per_1
mirato al potenziamento delle abilità di riconoscimento e espressione funzionale dei propri pensieri ed emozioni che risulterebbe maggiormente proficuo ove vi fosse il coinvolgimento contesto familiare nel suo complesso.
VII.- Sulle altre domande.
Sono infine inammissibili tutte le ulteriori domande avanzate dalla ricorrente aventi ad oggetto la richiesta di restituzione dei beni mobili, sia la condanna al pagamento degli arretrati sul mantenimento ordinario poiché esulano dal thema decidendum del presente giudizio di divorzio e non risultano dunque connesse alla materia del contendere.
20 Su tale aspetto, in effetti giova ribadire che - con riferimento alla materia sia di divorzio e dunque necessariamente anche di separazione personale -, la giurisprudenza di legittimità e di merito (orientamento ritenuto pienamente condivisibile tra l'altro anche da codesto Tribunale) ha osservato che "l'art. 40 c.p.c, novellato dalla legge n. 353/90, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione, così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 103 c.p.c. soggette a riti diversi. Conseguentemente è esclusa la possibilità del simultaneus processus nell'ambito dell'azione di divorzio e separazione personale, soggetta al rito della camera di consiglio, con quello di scioglimento della comunione dei beni immobili, di restituzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate al vincolo di connessione ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di divorzio e anche di separazione personale" (cfr. Trib. Milano, Sez. IX, sent. 26.07.2011; ex pluribus Cass.
22,10.2004, n. 20638; Cass. 15.05.2001, n. 6660 e Cass. 30.08.2004, n.
17404).
Infatti, il giudizio di divorzio/separazione si caratterizza per un suo tipico thema decidendum, il cui contenuto è normativamente indicato negli artt. 5
e 6 L. n. 898 del 1970 e si sostanzia nella pronuncia sul vincolo matrimoniale, nell'attribuzione o meno dell'assegno di divorzio e/o sul contributo al mantenimento dei figli e nell'assegnazione (in godimento) della casa coniugale. L'introduzione di qualsiasi altra domanda risulta estranea a tale contenuto decisorio ed è conseguentemente inammissibile.
21 Resta, peraltro, da notare come neppure abbia la parte su tali istanze espresso motivazioni sul piano del diritto articolate e funzionali a superare i riferiti preliminari rilievi in rito, di guisa che assorbente deve intendersi la declaratoria di loro inammissibilità nell'ambito del presente giudizio.
Parimenti inammissibile è la richiesta di condanna in questa sede al pagamento della somma di euro 300,00 a titolo di danni liquidati in altro giudizio, sicché la parte ha già un titolo esecutivo.
VIII.-Sulle spese Stante l'accoglimento solo parziale della domanda e avendo la difesa di parte ricorrente avanzato in questa sede richieste palesemente inammissibili, così gravando il giudizio di questioni che esulano da questa sede, sussistono i presupposti per la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da con ricorso Parte_1
del 28.8.2024 nei confronti di e con l'intervento del CP_1
curatore speciale nominato nell'interesse del figlio minore, Persona_1
e del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Luzzi
(CS) l'11.12.2012 tra e trascritto nel Parte_1
Registro degli Atti di matrimonio del detto comune al n. 4, parte I, serie A, anno 2012;
2) dispone l'affido cd. super esclusivo del minore in Persona_2
favore della madre presso la quale è stabilmente collocato;
3) nulla dispone in ordine alla regolamentazione degli incontri con la figura paterna;
22 4) rigetta la domanda di decadenza del dalla responsabilità CP_1
genitoriale;
5) conferma l'ordinanza del 17.2.2025 in ordine alle condizioni economiche;
6) rigetta la domanda di risarcimento del danno da cd. illecito endofamiliare;
7) dichiara inammissibili le altre domande proposte da parte ricorrente;
8) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
9) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Luzzi (CS) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
10) invita parte ricorrente a far intraprendere a un percorso Per_1
psicologico mirato al potenziamento delle abilità di riconoscimento e espressione funzionale dei propri pensieri ed emozioni nonché entrambe le parti ad effettuare un percorso di sostegno alla genitorialità funzionale alle esigenze del minore;
11) dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 3 Codice Privacy, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del 05.12.2025 effettuata mediante Microsoft Teams.
Il Giudice relatore/estensore Il Presidente
dott.ssa Mariagrazia Galati dott. Andrea Amadei
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