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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 26/07/2025, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3809/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 24 giugno 2025, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
17/05/1982, rappresentata e difesa dell'avv. REDAELLI SIMONA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
attrice contro
C.F. ), nato a [...]_1 C.F._2
il 27/02/1983, rappresentato e difeso dall'avv. FERRARI ELISA ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni: per , come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 24 giugno 2025; Parte_1
1 per come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 24 giugno 2025; Controparte_1
per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza di comparizione del 24 giugno 2025, dopo ampia discussione, le parti raggiungevano il seguente accordo: Per_
“- Affido condiviso di a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la OR
; Pt_1
- Frequentazioni padre-figlio regolate direttamente previo accordo con il minore;
- Obbligo del GN di versare alla OR un contributo per il mantenimento di CP_1 Pt_1
Per_ pari all'importo di euro 400,00 al mese (importo annualmente rivalutato con indici Istat), importo da versare alla madre entro il giorno 18 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie per il minore, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo che si riporta:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES o DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g)
2 trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori o enti analoghi – da contenersi entro una somma pari a euro 200,00 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola; d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensive di corso e lezioni pratiche); e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi;
- Le parti stabiliscono che le comunicazioni relative alle spese straordinarie avverranno tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica: per la OR e per il Email_1 GN;
Email_2
- Il GN rinuncia alla propria quota di Assegno Unico Universale per il minore, che sarà CP_1 pertanto percepito per intero dalla OR;
Pt_1
- Il GN si obbliga a rifondere le spese di lite sostenute dalla OR per la fase CP_1 Pt_1 introduttiva del presente giudizio, mediante il versamento alla stessa dell'importo di euro 850,00, importo da versarsi in 4 rate di pari importo, con decorrenza dalla mensilità di settembre 2025, con compensazione tra le parti delle spese di lite relative alle altre fasi processuali”.
Le parti precisavano pertanto le conclusioni in udienza come da accordo sopra riportato e chiedevano che la causa venisse immediatamente rimessa in decisione.
3 Il Giudice pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti recependo integralmente le condizioni dell'accordo delle parti e tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio.
Ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati a garantire al figlio minore nato dalla relazione di convivenza more uxorio delle parti in data 31 Persona_2 gennaio 2009, l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal D.lgs. 154/2013.
Ritiene, altresì, il Collegio che anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione.
Ritiene il Collegio che l'ascolto della prole minorenne deve valutarsi manifestamente superfluo alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei termini dell'accordo raggiunto.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto che il GN mediante il raggiungimento del predetto CP_1
accordo, si è obbligato a rifondere le spese di lite sostenute dalla OR per la fase introduttiva Pt_1 del presente giudizio, mediante il versamento alla stessa dell'importo di euro 850,00 (importo da versarsi in 4 rate di pari importo, con decorrenza dalla mensilità di settembre 2025), il Collegio non può che prendere atto dell'accordo delle parti per le spese della fase introduttiva, restando le spese relative alle altre fasi processuali compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede: provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto:
Per_
“- Affido condiviso di a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la OR
; Pt_1
- Frequentazioni padre-figlio regolate direttamente previo accordo con il minore;
- Obbligo del GN di versare alla OR un contributo per il mantenimento di CP_1 Pt_1
Per_ pari all'importo di euro 400,00 al mese (importo annualmente rivalutato con indici Istat), importo da versare alla madre entro il giorno 18 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie per il minore, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo che si riporta:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
4 Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES o DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori o enti analoghi – da contenersi entro una somma pari a euro 200,00 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola; d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive
5 dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensive di corso e lezioni pratiche); e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi;
- Le parti stabiliscono che le comunicazioni relative alle spese straordinarie avverranno tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica: per la OR e per il Email_1
GN ; Email_2
- Il GN rinuncia alla propria quota di Assegno Unico Universale per il minore, che sarà CP_1
pertanto percepito per intero dalla OR;
Pt_1
- Il GN si obbliga a rifondere le spese di lite sostenute dalla OR per la fase CP_1 Pt_1 introduttiva del presente giudizio, mediante il versamento alla stessa dell'importo di euro 850,00, importo da versarsi in 4 rate di pari importo, con decorrenza dalla mensilità di settembre 2025, con compensazione tra le parti delle spese di lite relative alle altre fasi processuali”; prede atto dell'accordo delle parti per le spese di lite relative alla fase introduttiva, restando le spese di lite relative alle altre fasi processuali compensate fra le parti.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 18 luglio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 24 giugno 2025, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
17/05/1982, rappresentata e difesa dell'avv. REDAELLI SIMONA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
attrice contro
C.F. ), nato a [...]_1 C.F._2
il 27/02/1983, rappresentato e difeso dall'avv. FERRARI ELISA ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni: per , come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 24 giugno 2025; Parte_1
1 per come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 24 giugno 2025; Controparte_1
per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza di comparizione del 24 giugno 2025, dopo ampia discussione, le parti raggiungevano il seguente accordo: Per_
“- Affido condiviso di a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la OR
; Pt_1
- Frequentazioni padre-figlio regolate direttamente previo accordo con il minore;
- Obbligo del GN di versare alla OR un contributo per il mantenimento di CP_1 Pt_1
Per_ pari all'importo di euro 400,00 al mese (importo annualmente rivalutato con indici Istat), importo da versare alla madre entro il giorno 18 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie per il minore, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo che si riporta:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES o DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g)
2 trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori o enti analoghi – da contenersi entro una somma pari a euro 200,00 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola; d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensive di corso e lezioni pratiche); e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi;
- Le parti stabiliscono che le comunicazioni relative alle spese straordinarie avverranno tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica: per la OR e per il Email_1 GN;
Email_2
- Il GN rinuncia alla propria quota di Assegno Unico Universale per il minore, che sarà CP_1 pertanto percepito per intero dalla OR;
Pt_1
- Il GN si obbliga a rifondere le spese di lite sostenute dalla OR per la fase CP_1 Pt_1 introduttiva del presente giudizio, mediante il versamento alla stessa dell'importo di euro 850,00, importo da versarsi in 4 rate di pari importo, con decorrenza dalla mensilità di settembre 2025, con compensazione tra le parti delle spese di lite relative alle altre fasi processuali”.
Le parti precisavano pertanto le conclusioni in udienza come da accordo sopra riportato e chiedevano che la causa venisse immediatamente rimessa in decisione.
3 Il Giudice pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti recependo integralmente le condizioni dell'accordo delle parti e tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio.
Ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati a garantire al figlio minore nato dalla relazione di convivenza more uxorio delle parti in data 31 Persona_2 gennaio 2009, l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal D.lgs. 154/2013.
Ritiene, altresì, il Collegio che anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione.
Ritiene il Collegio che l'ascolto della prole minorenne deve valutarsi manifestamente superfluo alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei termini dell'accordo raggiunto.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto che il GN mediante il raggiungimento del predetto CP_1
accordo, si è obbligato a rifondere le spese di lite sostenute dalla OR per la fase introduttiva Pt_1 del presente giudizio, mediante il versamento alla stessa dell'importo di euro 850,00 (importo da versarsi in 4 rate di pari importo, con decorrenza dalla mensilità di settembre 2025), il Collegio non può che prendere atto dell'accordo delle parti per le spese della fase introduttiva, restando le spese relative alle altre fasi processuali compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede: provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto:
Per_
“- Affido condiviso di a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la OR
; Pt_1
- Frequentazioni padre-figlio regolate direttamente previo accordo con il minore;
- Obbligo del GN di versare alla OR un contributo per il mantenimento di CP_1 Pt_1
Per_ pari all'importo di euro 400,00 al mese (importo annualmente rivalutato con indici Istat), importo da versare alla madre entro il giorno 18 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie per il minore, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo che si riporta:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
4 Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES o DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori o enti analoghi – da contenersi entro una somma pari a euro 200,00 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola; d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive
5 dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensive di corso e lezioni pratiche); e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi;
- Le parti stabiliscono che le comunicazioni relative alle spese straordinarie avverranno tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica: per la OR e per il Email_1
GN ; Email_2
- Il GN rinuncia alla propria quota di Assegno Unico Universale per il minore, che sarà CP_1
pertanto percepito per intero dalla OR;
Pt_1
- Il GN si obbliga a rifondere le spese di lite sostenute dalla OR per la fase CP_1 Pt_1 introduttiva del presente giudizio, mediante il versamento alla stessa dell'importo di euro 850,00, importo da versarsi in 4 rate di pari importo, con decorrenza dalla mensilità di settembre 2025, con compensazione tra le parti delle spese di lite relative alle altre fasi processuali”; prede atto dell'accordo delle parti per le spese di lite relative alla fase introduttiva, restando le spese di lite relative alle altre fasi processuali compensate fra le parti.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 18 luglio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
6