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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 06/03/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3428/2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3428/2023
Oggi 6 marzo 2025, all e ore 10,43 i nnanzi all a dott .ssa Lorell a S celli, s ono com parsi:
L'avv. Walter Pettinella per l'attrice il quale si riporta alle memorie conclusive insistendo per l'ammissione della ctu medico -legale. L'avv. Capobianco Antonio per la convenuta si riporta alle memorie conclusive insistendo per l'accoglimento delle concl usioni i vi rass egnate e chi ede che l a causa venga assunt a a deci sione.
Il Giudice fa presente che si ritirerà in camera di consiglio per la decisione all'esito della trattazione delle ulteriori cause dell'odierna udienza e autorizza i predetti difensori ad allontanarsi, evidenziando che sarà data lettura della sentenza anche in loro assenza;
alle ore 18,30 all'esito della camera di consiglio il Giudice dott.ssa Lorella Scelli pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3428/2023 r.g., vertente
TRA
nata a [...] il [...], residente in [...]
n. 6, (Cod. Fisc. ) rappresentata e difesa dall' Avv. Walter Pettinella con studio C.F._1
in Pescara alla Via Falcone e Borsellino n. 38 dove elegge domicilio
ATTRICE
E
(p.iva ) con sede in Pescara alla Controparte_1 P.IVA_1
Piazza Italia n. 1, in persona del Sindaco pro-tempore Avv. Carlo Masci, rappresentato e difeso pagina 1 di 5 dall'avv. Antonio Capobianco con studio in Pescara alla Via Venezia n.7 dove elegge domicilio
CONVENUTO
oggetto: Risarcimento danni.
Premesso:
Con atto di citazione del 10.10.2023 notificato in pari data, la sig.ra –premesso che il Parte_1
giorno 13.06.2022, alle ore 21,00 nel percorrere la Piazza Duca degli Abruzzi in Pescara rimaneva coinvolta in un evento infortunistico, occorso in Pescara, alla Piazza Duca degli Abruzzi a causa delle caratteristiche deficitarie presenti sulla pavimentazione della indicata piazza, in alcun modo segnalate né tantomeno visibili, a causa delle quali la sig.ra ha subito una rovinosa caduta a terra, Parte_1
con conseguenti lesioni personali accertate, dapprima dal proprio medico curante e, successivamente, per il persistere del dolore presso il Pronto soccorso dell'Ospedale Civile di Pescara presso cui le è stata
CP diagnosticata la “Frattura capitello radiale gomito sinistro”, con prognosi di gg. 30 e per l'effetto in seguito a visita medico-legale è stata riconosciuta una invalidità temporanea totale di gg. 30, parziale al 75% di gg. 20, e parziale al 50% di gg. 20, con postumi permanenti invalidanti di natura biologica nella misura del 6% (sei per cento)- qui conveniva il per sentirne dichiarare Controparte_1
l'esclusiva responsabilità e, dunque, sentirla altresì condannare al risarcimento, in proprio favore, dell'importo complessivo di € 12.371,00 di cui euro 300,00 per spese mediche sostenute.
Si costituiva in giudizio l'Ente convenuto deducendo l'infondatezza della domanda attorea ed invocandone pertanto, il rigetto.
Istruita la causa per tabulas e per testi, la stessa era avviata a decisione, in seguito a discussione orale, previo deposito, da parte di ambo i procuratori delle parti, di note conclusive autorizzate.
Considerato:
La disciplina di cui all'art. 2051 cod. civ. è applicabile agli enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito con riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua pagina 2 di 5 responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità
(Cass. 13.7.2011 n.15389).
Il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. può rinvenirsi anche nella condotta del terzo, o dello stesso danneggiato, quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo. (Cass. 18/09/2015 n.18317); anche nell'ipotesi in cui il custode non abbia attuato sulla cosa tutte le precauzioni astrattamente ipotizzabili, la causa sufficiente, sopravvenuta con i tratti del casus ed idonea da sola a provocare l'evento, interrompe il nesso eziologico e produce gli effetti liberatori, pur quando si concreti, appunto, nel fatto del danneggiato (Cass. 19.12.2006 n.27168).
Se ciò vale per la responsabilità presunta, a più forte ragione può dirsi per la fattispecie aquiliana ordinaria, dove l'attore è gravato di onere probatorio pieno. Pure la responsabilità contrattuale da inadempimento dell'obbligo di sicurezza resta esclusa qualora l'evento di danno sia causalmente ascrivibile ad un fortuito esterno al sinallagma, anche se concernente la condotta del creditore di protezione (Cass.
6.2.2007 n. 2563).
Il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 cod. civ. (Cass.
20.01.2014 n.999).
Nella specie, parte attrice ritiene di poter imputare il verificarsi del sinistro oggetto di causa, da caratteristiche deficitarie presenti sulla pavimentazione della piazza, sulla quale si sarebbe imbattuta la medesima in assenza di qualsivoglia ulteriore dettaglio.
La scarna ricostruzione operata da parte attrice risulta assolutamente inidonea a determinare il punto esatto in cui si sarebbe verificato il sinistro cosicchè la domanda risulta generica con conseguente impossibilità di accertare la reale dinamica del sinistro in parola.
Nella fattispecie parte attorea ha prodotto delle riproduzioni fotografiche nelle quali si possono vedere delle betonelle di porfido che presentano una sorta di gradino e pertanto presumibilmente seppur non pagina 3 di 5 espressamente indicato il punto esatto, si dovrebbe desumere l'avvenuto sinistro nella zona in cui sono presenti tali anomalie, mentre la parte restante del manto stradale appare integra. (cfr. doc. 5).
Dalle stesse fotografie non vengono ritratti i lampioni né l'attrice indica, peraltro, la presenza o meno degli stessi certo è che se la pavimentazione fosse stata illuminata l'attrice ben avrebbe potuto evitare il danno percorrendo la parte idonea, mentre in caso di assenza di illuminazione la danneggiata avrebbe dovuto evitare di inoltrarsi in un piazzale privo di visibilità.
Sul punto la giurisprudenza è unanime nel ritenere che qualora l'insidia stradale sia ben visibile e quindi evitabile dal danneggiato adottando una condotta diligente e cauta, può ben dirsi integrato il caso fortuito, rappresentato dunque dal fatto colposo dello stesso danneggiato. In particolare, opera il caso fortuito quando il danno sia eziologicamente riconducibile alla condotta colposa del danneggiato, per essere il sinistro accaduto in condizioni di piena visibilità, a causa di un'insidia stradale facilmente percepibile come nel caso di specie.
Esaminando poi l'interrogatorio formale reso dall'attrice e la prova testimoniale resa dal figlio all'udienza del 17 maggio 2024 - nel corso della quale dichiarano rispettivamente testualmente la prima: ….”Non ricordo se nel punto di caduta ci fosse un lampione della pubblica illuminazione. Non ricordo se nel momento la piazza fosse illuminata. Le foto mostratemi rappresentano lo stato dei luoghi”; il secondo: “…Non ho visto il punto preciso dove mia madre mise il piede, posso dire che cadde in prossimità di mattonelle traballanti. Riconosco nelle foto mostratemi lo stato dei luoghi;
c'erano dei pali di illuminazione ma non ricordo se fossero accesi”- le stesse deposizioni non consentono in alcun modo di circostanziare i fatti.
Analizzando la perizia redatta dal perito della Compagnia, la stessa indica la presenza di più betonelle sollevate ed innalzate in modo irregolare, con la conseguente esposizione dei bordi netti e frastagliati che formano un gradino di circa 2,5 cm. nonché la sussistenza di idonea e sufficiente illuminazione artificiale, in quanto in quel punto insiste, come da fotografia allegata, un lampione a led anche in orari notturni cosicchè non appaiono ravvisabili i requisiti di non visibilità ed imprevedibilità dell'ostacolo al passaggio dei pedoni.
Alla luce di tali affermazioni e delle predette circostanze, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa attorea, sembrerebbe dunque difettare proprio il nesso causale tra la “res” ed il presunto danno, ravvisandosi, al contrario, che la causa dell'occorso sia da ascrivere proprio al comportamento imprudente dell'attrice la quale, non si è avveduta della presenza delle betonelle dissestate e che erano sicuramente visibili attesa anche la presenza in loco della luce artificiale. pagina 4 di 5 Nel mentre dunque è evidente, che parte attrice non ha fornito la prova tra la cosa in custodia e il danno
CP_
-circostanza questa che, già di per sé, vale a dispensare l' convenuto da qualsivoglia responsabilità
- il ad ogni modo, ha invece, dal canto suo, fornito la prova contraria alla Controparte_1
presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, così come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
Ne deriva che la domanda proposta da deve essere, quindi, senz'altro respinta;
il regime Parte_1
delle spese segue la soccombenza, ai sensi ai sensi del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, così definitivamente pronunziando, sulla domanda proposta da nei confronti del respinge la domanda e Parte_1 Controparte_1
condanna l'attrice alla refusione delle spese processuali, in favore dell'Ente convenuto, nella misura di
€ 5.077,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cap come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Pescara li, 06.03.2025
Il Giudice
dr.ssa Lorella Scelli
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3428/2023
Oggi 6 marzo 2025, all e ore 10,43 i nnanzi all a dott .ssa Lorell a S celli, s ono com parsi:
L'avv. Walter Pettinella per l'attrice il quale si riporta alle memorie conclusive insistendo per l'ammissione della ctu medico -legale. L'avv. Capobianco Antonio per la convenuta si riporta alle memorie conclusive insistendo per l'accoglimento delle concl usioni i vi rass egnate e chi ede che l a causa venga assunt a a deci sione.
Il Giudice fa presente che si ritirerà in camera di consiglio per la decisione all'esito della trattazione delle ulteriori cause dell'odierna udienza e autorizza i predetti difensori ad allontanarsi, evidenziando che sarà data lettura della sentenza anche in loro assenza;
alle ore 18,30 all'esito della camera di consiglio il Giudice dott.ssa Lorella Scelli pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3428/2023 r.g., vertente
TRA
nata a [...] il [...], residente in [...]
n. 6, (Cod. Fisc. ) rappresentata e difesa dall' Avv. Walter Pettinella con studio C.F._1
in Pescara alla Via Falcone e Borsellino n. 38 dove elegge domicilio
ATTRICE
E
(p.iva ) con sede in Pescara alla Controparte_1 P.IVA_1
Piazza Italia n. 1, in persona del Sindaco pro-tempore Avv. Carlo Masci, rappresentato e difeso pagina 1 di 5 dall'avv. Antonio Capobianco con studio in Pescara alla Via Venezia n.7 dove elegge domicilio
CONVENUTO
oggetto: Risarcimento danni.
Premesso:
Con atto di citazione del 10.10.2023 notificato in pari data, la sig.ra –premesso che il Parte_1
giorno 13.06.2022, alle ore 21,00 nel percorrere la Piazza Duca degli Abruzzi in Pescara rimaneva coinvolta in un evento infortunistico, occorso in Pescara, alla Piazza Duca degli Abruzzi a causa delle caratteristiche deficitarie presenti sulla pavimentazione della indicata piazza, in alcun modo segnalate né tantomeno visibili, a causa delle quali la sig.ra ha subito una rovinosa caduta a terra, Parte_1
con conseguenti lesioni personali accertate, dapprima dal proprio medico curante e, successivamente, per il persistere del dolore presso il Pronto soccorso dell'Ospedale Civile di Pescara presso cui le è stata
CP diagnosticata la “Frattura capitello radiale gomito sinistro”, con prognosi di gg. 30 e per l'effetto in seguito a visita medico-legale è stata riconosciuta una invalidità temporanea totale di gg. 30, parziale al 75% di gg. 20, e parziale al 50% di gg. 20, con postumi permanenti invalidanti di natura biologica nella misura del 6% (sei per cento)- qui conveniva il per sentirne dichiarare Controparte_1
l'esclusiva responsabilità e, dunque, sentirla altresì condannare al risarcimento, in proprio favore, dell'importo complessivo di € 12.371,00 di cui euro 300,00 per spese mediche sostenute.
Si costituiva in giudizio l'Ente convenuto deducendo l'infondatezza della domanda attorea ed invocandone pertanto, il rigetto.
Istruita la causa per tabulas e per testi, la stessa era avviata a decisione, in seguito a discussione orale, previo deposito, da parte di ambo i procuratori delle parti, di note conclusive autorizzate.
Considerato:
La disciplina di cui all'art. 2051 cod. civ. è applicabile agli enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito con riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua pagina 2 di 5 responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità
(Cass. 13.7.2011 n.15389).
Il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. può rinvenirsi anche nella condotta del terzo, o dello stesso danneggiato, quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo. (Cass. 18/09/2015 n.18317); anche nell'ipotesi in cui il custode non abbia attuato sulla cosa tutte le precauzioni astrattamente ipotizzabili, la causa sufficiente, sopravvenuta con i tratti del casus ed idonea da sola a provocare l'evento, interrompe il nesso eziologico e produce gli effetti liberatori, pur quando si concreti, appunto, nel fatto del danneggiato (Cass. 19.12.2006 n.27168).
Se ciò vale per la responsabilità presunta, a più forte ragione può dirsi per la fattispecie aquiliana ordinaria, dove l'attore è gravato di onere probatorio pieno. Pure la responsabilità contrattuale da inadempimento dell'obbligo di sicurezza resta esclusa qualora l'evento di danno sia causalmente ascrivibile ad un fortuito esterno al sinallagma, anche se concernente la condotta del creditore di protezione (Cass.
6.2.2007 n. 2563).
Il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 cod. civ. (Cass.
20.01.2014 n.999).
Nella specie, parte attrice ritiene di poter imputare il verificarsi del sinistro oggetto di causa, da caratteristiche deficitarie presenti sulla pavimentazione della piazza, sulla quale si sarebbe imbattuta la medesima in assenza di qualsivoglia ulteriore dettaglio.
La scarna ricostruzione operata da parte attrice risulta assolutamente inidonea a determinare il punto esatto in cui si sarebbe verificato il sinistro cosicchè la domanda risulta generica con conseguente impossibilità di accertare la reale dinamica del sinistro in parola.
Nella fattispecie parte attorea ha prodotto delle riproduzioni fotografiche nelle quali si possono vedere delle betonelle di porfido che presentano una sorta di gradino e pertanto presumibilmente seppur non pagina 3 di 5 espressamente indicato il punto esatto, si dovrebbe desumere l'avvenuto sinistro nella zona in cui sono presenti tali anomalie, mentre la parte restante del manto stradale appare integra. (cfr. doc. 5).
Dalle stesse fotografie non vengono ritratti i lampioni né l'attrice indica, peraltro, la presenza o meno degli stessi certo è che se la pavimentazione fosse stata illuminata l'attrice ben avrebbe potuto evitare il danno percorrendo la parte idonea, mentre in caso di assenza di illuminazione la danneggiata avrebbe dovuto evitare di inoltrarsi in un piazzale privo di visibilità.
Sul punto la giurisprudenza è unanime nel ritenere che qualora l'insidia stradale sia ben visibile e quindi evitabile dal danneggiato adottando una condotta diligente e cauta, può ben dirsi integrato il caso fortuito, rappresentato dunque dal fatto colposo dello stesso danneggiato. In particolare, opera il caso fortuito quando il danno sia eziologicamente riconducibile alla condotta colposa del danneggiato, per essere il sinistro accaduto in condizioni di piena visibilità, a causa di un'insidia stradale facilmente percepibile come nel caso di specie.
Esaminando poi l'interrogatorio formale reso dall'attrice e la prova testimoniale resa dal figlio all'udienza del 17 maggio 2024 - nel corso della quale dichiarano rispettivamente testualmente la prima: ….”Non ricordo se nel punto di caduta ci fosse un lampione della pubblica illuminazione. Non ricordo se nel momento la piazza fosse illuminata. Le foto mostratemi rappresentano lo stato dei luoghi”; il secondo: “…Non ho visto il punto preciso dove mia madre mise il piede, posso dire che cadde in prossimità di mattonelle traballanti. Riconosco nelle foto mostratemi lo stato dei luoghi;
c'erano dei pali di illuminazione ma non ricordo se fossero accesi”- le stesse deposizioni non consentono in alcun modo di circostanziare i fatti.
Analizzando la perizia redatta dal perito della Compagnia, la stessa indica la presenza di più betonelle sollevate ed innalzate in modo irregolare, con la conseguente esposizione dei bordi netti e frastagliati che formano un gradino di circa 2,5 cm. nonché la sussistenza di idonea e sufficiente illuminazione artificiale, in quanto in quel punto insiste, come da fotografia allegata, un lampione a led anche in orari notturni cosicchè non appaiono ravvisabili i requisiti di non visibilità ed imprevedibilità dell'ostacolo al passaggio dei pedoni.
Alla luce di tali affermazioni e delle predette circostanze, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa attorea, sembrerebbe dunque difettare proprio il nesso causale tra la “res” ed il presunto danno, ravvisandosi, al contrario, che la causa dell'occorso sia da ascrivere proprio al comportamento imprudente dell'attrice la quale, non si è avveduta della presenza delle betonelle dissestate e che erano sicuramente visibili attesa anche la presenza in loco della luce artificiale. pagina 4 di 5 Nel mentre dunque è evidente, che parte attrice non ha fornito la prova tra la cosa in custodia e il danno
CP_
-circostanza questa che, già di per sé, vale a dispensare l' convenuto da qualsivoglia responsabilità
- il ad ogni modo, ha invece, dal canto suo, fornito la prova contraria alla Controparte_1
presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, così come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
Ne deriva che la domanda proposta da deve essere, quindi, senz'altro respinta;
il regime Parte_1
delle spese segue la soccombenza, ai sensi ai sensi del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, così definitivamente pronunziando, sulla domanda proposta da nei confronti del respinge la domanda e Parte_1 Controparte_1
condanna l'attrice alla refusione delle spese processuali, in favore dell'Ente convenuto, nella misura di
€ 5.077,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cap come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Pescara li, 06.03.2025
Il Giudice
dr.ssa Lorella Scelli
pagina 5 di 5