Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00317/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00324/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 324 del 2024, proposto da
SE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Scuderi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
Comune di Centola, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 1 del 30 novembre 2023: cessazione dell’attività di rimessa di autoveicoli a cielo aperto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il dott. IN Di PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- col ricorso in epigrafe, la SE s.r.l. (in appresso, S.) impugnava, chiedendone l’annullamento, l’ordinanza n. 1 del 30 novembre 2023 (prot. n. 16951), con la quale il Responsabile dell'Area Provveditorato – Servizio Commercio del Comune di Centola, sulla scorta dei verbali di sopralluogo del 9 agosto 2023 e del 25 agosto 2023, a cura dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro, nonché previe comunicazioni di avvio del procedimento prot. n. 14328 del 10 ottobre 2023 e prot. n. 15502 del 2 novembre 2023, aveva disposto la cessazione dell’attività di rimessa di autoveicoli a cielo aperto in prossimità dello stabilimento balneare (denominato “Marinella – Il Lido”) e dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande insediato in Centola, frazione Palinuro, località Marinella;
- l’impugnata misura interdittiva era stata, segnatamente, adottata in base al rilievo dell’insussistenza, in capo alla S., di idoneo titolo di legittimazione (SCIA) all’attività di rimessa di autoveicoli a cielo aperto;
- nell’avversare siffatta determinazione, la ricorrente lamentava, in estrema sintesi, che: a) allorquando la S. era subentrata a VE SE (in appresso, T. G.) nella gestione dello stabilimento balneare e dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande de quibus, sarebbe subentrata anche nella gestione dell’annessa area di parcheggio, pertinenziale alle attività anzidette e, quindi, riservata ai soli utenti di queste ultime; b) l’attività di gestione della menzionata area di parcheggio avrebbe trovato la propria fonte di legittimazione nei titoli formatisi a favore del T. e non avrebbe potuto essere interdetta alla sua avente causa in assenza delle condizioni applicative dell’autotutela decisoria; c) la cessazione dell’attività in parola sarebbe stata disposta allorquando il relativo periodo stagionale di durata si sarebbe concluso; d) ai sensi dell’art. 2 del d.p.r. n. 160/2010, competente all’adozione di tale misura sarebbe stato non già l’organo comunale promanante, bensì lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP);
- l’intimato Comune di Centola non si costituiva in giudizio;
- si costituiva, invece, in resistenza il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, oltre all’infondatezza del gravame esperito ex adverso;
- all’udienza pubblica del 13 gennaio 2026, la causa era trattenuta in decisione;
Considerato, innanzitutto, che:
- né negli esibiti titoli abilitativi emessi sia in favore del T. sia in favore della S. (autorizzazioni n. 2086 del 16 marzo 2009 e del 26 giugno 2012, avente per oggetto l’attività di somministrazione di alimenti e bevande; autorizzazione n. 2189 del 6 aprile 2011, avente per oggetto la gestione dello stabilimento balneare “Marinella – Il Lido”; provvedimenti del 16 luglio 2015, prot. n. 1795, e del 28 maggio 2021, prot. n. 4011, legittimanti l’installazione di manufatti a supporto dell’attività turistico-balneare) né nelle esibite SCIA del 16 aprile 2020, prot. n. 20210 (avente per oggetto il subingresso della S. al T.) e del 17 marzo 2023, cod. 10657 (avente per oggetto l’estensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande), figura contemplata l’attività di parcheggio a servizio di quelle esercitate in via principale dalla S.;
- ciò induce ad avvalorare il rilievo formulato dall’amministrazione comunale intimata, secondo cui detta attività di parcheggio non sarebbe assistita da qualsivoglia titolo abilitativo;
- di qui, dunque, l’infondatezza degli ordini di doglianze rubricati in premessa, sub lett. a-b;
Considerato, poi, che la stagionalità dell’attività esercitata dalla S. non elideva la necessità di procurarsi i titoli di legittimazione all’uopo necessari, tenuto precipuamente conto che, con la nuova stagione, la contestata situazione di abusività si sarebbe riproposta;
Considerato, infine, che:
- in base all’assetto organizzativo del Comune di Centola, le funzioni annonarie di controllo e repressione devono intendersi demandate al Servizio Commercio, atteso che il SUAP Cilento è, invece, da intendersi deputato, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del d.p.r. n. 160/2010, «quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti», all’evidenza ad iniziativa dei privati, «che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività»;
- allorquando menziona la “cessazione delle attività”, la norma dianzi richiamata fa, cioè, riferimento all’ipotesi in cui quest’ultima sia richiesta dai privati, e non anche all’ipotesi di adozione della misura interdittivo-sanzionatoria, la quale esula dal perimetro di competenze riservate al SUAP dall’art. 4 del d.p.r. n. 160/2010 (il cui comma 1 stabilisce che l’organo in parola «assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità»);
Ritenuto, in conclusione, che:
- stante la sua acclarata infondatezza, il ricorso in epigrafe va respinto;
- quanto alle spese di lite, appare equo disporne l’integrale compensazione tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RL RU, Presidente
IN Di PO, Consigliere, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN Di PO | RL RU |
IL SEGRETARIO