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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 24/11/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 670/2025 R.G., promossa
DA
, con l'avv. SOLINAS GIADA Parte_1
ATTORE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata dalla mandataria in persona del procuratore speciale Controparte_2
con l'avv. Controparte_3 CP_4
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
E
CP_5
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE CONTUMACE
Controparte_6
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE CONTUMACE Causa in punto di opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, decisa ex art. 281 sexies c.p.c. con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata esponeva di aver ricevuto in Parte_1
data 14 gennaio 2025 da procuratrice di Controparte_2 Controparte_1
(cessionaria del credito da , una diffida di pagamento dell'importo di Controparte_6
cui al decreto ingiuntivo n. 468/2015, titolo della cui esistenza solo in quella occasione era venuto a conoscenza e che era stato dichiarato esecutivo sulla scorta del giudizio di regolarità della notifica che, invece, contestava. Proponeva, infatti, opposizione tardiva al decreto, sostenendo la nullità della sua notifica, e nel merito eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito e la mancanza delle condizioni per l'emissione del provvedimento opposto, stante l'illiquidità del diritto avanzato e la mancanza di elementi atti a provare adeguatamente il quantum preteso. Evidenziava anche la difficoltà nell'individuare il soggetto legittimato ad avvalersi del decreto ingiuntivo e dunque da convenire in giudizio, atteso che il credito originario si riferiva al rapporto di conto corrente con che, ottenuto il decreto ingiuntivo, doveva averlo CP_6
ceduto a che poi lo aveva trasferito alla senza che CP_2 Controparte_1
tuttavia gli fosse stata notificata la cessione. Concludeva in conformità ai motivi di opposizione.
Con decreto del 24/03/2025 il Giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'esecutorietà del titolo opposto.
Delle convenute si costituiva unicamente rappresentata dalla Controparte_1
sua mandataria che contrastava l'assunto della nullità della notifica del CP_2
decreto ingiuntivo che, stante la sua validità, aveva anche interrotto la prescrizione del credito unitamente alla successiva diffida ad adempiere. Sosteneva, poi, che il decreto ingiuntivo fosse stato emesso in presenza di tutti i necessari presupposti e previo deposito di documentazione idonea a provare l'an e il quantum del credito. In punto di legittimazione passiva sempre , come rappresentata, evidenziava Controparte_1 come le avesse ceduto a decorrere dal giorno 14 luglio 2017 anche il Controparte_6
credito di causa, di cui dunque doveva riconoscersi titolare. Insisteva per il rigetto dell'opposizione.
Depositate le note di trattazione scritta, il Giudice riservava la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Previa declaratoria di contumacia di e di (questa, Controparte_6 Controparte_2
infatti, si è costituita ma solo come procuratrice di , si dà Controparte_1
corso all'accoglimento delle istanze congiunte delle parti che, avendo raggiunto un accordo, hanno chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere. A tale pronuncia non può che accedersi perché, a seguito del nuovo assetto di interessi definito convenzionalmente dalle parti, queste non hanno più interesse ad ottenere una pronuncia del Giudice. Da tanto deriva la revoca del decreto ingiuntivo 468/2015.
Le spese di lite vengono compensate, come da congiunta richiesta.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- revoca il decreto ingiuntivo 468/2015;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Sassari, 24/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Ada Gambardella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 670/2025 R.G., promossa
DA
, con l'avv. SOLINAS GIADA Parte_1
ATTORE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata dalla mandataria in persona del procuratore speciale Controparte_2
con l'avv. Controparte_3 CP_4
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
E
CP_5
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE CONTUMACE
Controparte_6
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE CONTUMACE Causa in punto di opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, decisa ex art. 281 sexies c.p.c. con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata esponeva di aver ricevuto in Parte_1
data 14 gennaio 2025 da procuratrice di Controparte_2 Controparte_1
(cessionaria del credito da , una diffida di pagamento dell'importo di Controparte_6
cui al decreto ingiuntivo n. 468/2015, titolo della cui esistenza solo in quella occasione era venuto a conoscenza e che era stato dichiarato esecutivo sulla scorta del giudizio di regolarità della notifica che, invece, contestava. Proponeva, infatti, opposizione tardiva al decreto, sostenendo la nullità della sua notifica, e nel merito eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito e la mancanza delle condizioni per l'emissione del provvedimento opposto, stante l'illiquidità del diritto avanzato e la mancanza di elementi atti a provare adeguatamente il quantum preteso. Evidenziava anche la difficoltà nell'individuare il soggetto legittimato ad avvalersi del decreto ingiuntivo e dunque da convenire in giudizio, atteso che il credito originario si riferiva al rapporto di conto corrente con che, ottenuto il decreto ingiuntivo, doveva averlo CP_6
ceduto a che poi lo aveva trasferito alla senza che CP_2 Controparte_1
tuttavia gli fosse stata notificata la cessione. Concludeva in conformità ai motivi di opposizione.
Con decreto del 24/03/2025 il Giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'esecutorietà del titolo opposto.
Delle convenute si costituiva unicamente rappresentata dalla Controparte_1
sua mandataria che contrastava l'assunto della nullità della notifica del CP_2
decreto ingiuntivo che, stante la sua validità, aveva anche interrotto la prescrizione del credito unitamente alla successiva diffida ad adempiere. Sosteneva, poi, che il decreto ingiuntivo fosse stato emesso in presenza di tutti i necessari presupposti e previo deposito di documentazione idonea a provare l'an e il quantum del credito. In punto di legittimazione passiva sempre , come rappresentata, evidenziava Controparte_1 come le avesse ceduto a decorrere dal giorno 14 luglio 2017 anche il Controparte_6
credito di causa, di cui dunque doveva riconoscersi titolare. Insisteva per il rigetto dell'opposizione.
Depositate le note di trattazione scritta, il Giudice riservava la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Previa declaratoria di contumacia di e di (questa, Controparte_6 Controparte_2
infatti, si è costituita ma solo come procuratrice di , si dà Controparte_1
corso all'accoglimento delle istanze congiunte delle parti che, avendo raggiunto un accordo, hanno chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere. A tale pronuncia non può che accedersi perché, a seguito del nuovo assetto di interessi definito convenzionalmente dalle parti, queste non hanno più interesse ad ottenere una pronuncia del Giudice. Da tanto deriva la revoca del decreto ingiuntivo 468/2015.
Le spese di lite vengono compensate, come da congiunta richiesta.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- revoca il decreto ingiuntivo 468/2015;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Sassari, 24/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Ada Gambardella