CA
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/11/2025, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Claudia De Martin presidente rel. dr.ssa Anna Maria Raschellà consigliere dr.ssa Adele Foresta consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 28 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 12/11/2025 sostituta ex art. 127 ter cpc con il deposito di note scritte e vertente
TRA
(c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Alfonso Guaragna in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di appello notificato in rinnovazione ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore, in Praia a Mare (CS), via F. Turati n. 16;
APPELLANTE
E
quale erede di Controparte_1 Persona_1
1 APPELLATO-CONTUMACE
OGGETTO: appello contro sentenza n. 659/2023 del Tribunale di Paola pubblicata in data 31/08/2023
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << Con atto di citazione ritualmente notificato ha evocato in giudizio Parte_1 Controparte_2
sostenendo di essere proprietario di un appezzamento di terreno di complessivi mq. 350, riportato in catasto al NCT del Comune di Praia a Mare al foglio n. 27 particella n. 310/C, derivata dalla originaria particella n. 310 del medesimo foglio di mappa n. 27, acquistato per atto pubblico di compravendita per Notar dr. Rep. n. 25517 – Racc. n. 8478 Persona_2
del 26.10.1992, registrato in Lauria in data 5.11.1992 al n. 679, trascritto in
Cosenza in data 21.11.1992 ai numeri 25797 R.G. e 22128 R.S. L'attore lamenta che parte di detta particella, rappresentata da una piccola area di sosta ubicata in Via G. Galilei (ex località Laccata) di Praia a Mare, è stata delimitata illegittimamente con paletti in ferro e catena in plastica, senza il suo consenso, ed è occupata senza titolo alcuno da , che Controparte_2
abita nella zona, quale posteggio di proprie autovetture. Sostiene che
[...]
, nonostante diffidato, non ha rilasciato la suddetta area CP_2
illegittimamente occupata e che, per tale ragione, si è reso necessario agire in giudizio a tutela del suo diritto di proprietà una volta esperita con esito negativo la procedura di mediazione. Ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare l'esclusiva proprietà in capo al sig. del fondo di cui alla part.lla n.310/c del foglio Parte_1
n.27 in catasto al N.C.T. del Comune di Praia a Mare, di are 3,50 (mq. 350)
e con essa della porzione illegittimamente occupata come innanzi delimitata senza consenso alcuno del legittimo proprietario;
2) per l'effetto di quanto
2 sopra, condannare il sig. a provvedere alla immediata Controparte_2
restituzione in favore del sig. , libera e sgombera da persone Parte_1
e cose, della porzione di terreno di cui alla predetta part.lla, previa rimozione di tutte le opere ivi abusivamente eseguite, ordinando alla parte convenuta la cessazione di qualsiasi turbativa nei confronti dell'istante per quanto concerne la suddetta proprietà immobiliare dell;
3) Parte_1
condannare, altresì, il sig. al risarcimento di tutti i danni Controparte_2
subiti e subendi dall'istante in conseguenza della privazione del fondo a causa dell'illegittima occupazione da parte del convenuto per l'intera durata dell'occupazione abusiva e sino all'effettivo rilascio della parte del predetto fondo illegittimamente occupata nella misura che sarà accertata o altrimenti stabilita equitativamente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino all'effettivo ed integrale soddisfo;
4) condannare, altresì, il convenuto al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio, ivi compresa ed in ogni caso la fase di mediazione;
il tutto da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. , pur regolarmente citato, non si è costituito Controparte_2
in giudizio restando contumace. Il processo è stato istruito soltanto in via documentale. In sede di precisazione delle conclusioni l'attore ha insistito nella propria domanda e nelle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, sopra trascritte.>>
§ 2. – Il Tribunale di Paola con sentenza n. 659/2023 così statuiva: << rigetta la domanda;
- nulla per le spese.>>
§ 3. – il Tribunale a sostegno della decisione osservava:< La domanda spiegata da non può trovare accoglimento. L'azione Parte_1
esercitata dall'attore è quella di rivendicazione prevista dall'art. 948 c.c., in quanto lo stesso ha chiesto l'accertamento della proprietà su un determinato bene, cioè sulla porzione di terreno sopra indicata nella parte che risulta, a suo dire, occupata dal convenuto, con condanna di questi alla sua restituzione
3 al legittimo proprietario. Secondo il costante orientamento della Suprema
Corte, “nel giudizio di revindica, l'attore è onerato della prova dell'asserito diritto dominicale mediante la rigorosa dimostrazione del titolo originario
d'acquisto del bene, in ragione o della progressione risalente dei titoli derivativi sino all'originario costitutivo, o del possesso ad usucapionem, anche per accessione, sino al compimento del ventennio” (Cass. civ., Sez. 2,
10.9.2002 n. 13186; nello stesso senso, ex multis¸ Sez. 2, 12.4.2001 n. 5472;
21.11.1997 n. 11605). Nella specie, la sussistenza del diritto di proprietà in capo all'attore sui beni oggetto di rivendicazione non appare dubbia. A tale esito è possibile pervenire mediante la disamina della documentazione versata in atti, ovvero l'atto pubblico di compravendita del 26.10.1992, con il quale ha acquistato i beni da tale , e l'atto Parte_1 Persona_3
pubblico del 29.1.1985, che documenta invece l'acquisto del dante causa. Da tali atti, in relazione ai quali non è stata eccepita e/o rilevata alcuna invalidità, si ricava che è proprietario unico ed esclusivo del bene per Parte_1
cui è causa, in virtù di titoli di proprietà incontestabili, idonei a comprovare l'esistenza di un diritto dominicale acquisito per il tempo utile all'acquisto a titolo originario. Cionondimeno, il Tribunale ritiene che non sia stata fornita adeguata evidenza della situazione di possesso o di detenzione in capo al convenuto del bene oggetto di rivendica, ciò che rappresenta altro requisito necessario perché sia integrata la fattispecie di cui all'art. 948 c.c. In proposito, va in primo luogo rilevata l'inutilizzabilità della relazione di consulenza tecnica depositata dall'attore in data 31.10.2020 poiché la produzione è avvenuta quando ormai erano maturate le preclusioni istruttorie.
L'attore si è limitato a produrre dei rilievi fotografici (v. doc. 10, doc. 11 e doc. 12 del fascicolo di parte) che però, di per sé soli, sono del tutto inidonei a dimostrare che l'area ritratta è quella in questione, che le autovetture ivi presenti sono state lì posteggiate da e che i paletti e la Controparte_2
4 catena sono stati apposti dal convenuto. Alcun testimone invero è stato ascoltato sui fatti prospettati a sostegno della domanda, né alcun altro elemento probatorio è stato offerto dall'attore. Né, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, la fondatezza della pretesa e dei fatti posti a sostegno della domanda può ricavarsi dalla mancata contestazione degli assunti attorei da parte del convenuto che è rimasto contumace, poiché il principio di non contestazione, stante il dato normativo e tenuto conto del costante orientamento della giurisprudenza, necessita di un comportamento concludente della parte costituita. Alla luce di quanto precede, la domanda proposta da deve essere rigettata. Nulla deve essere disposto Parte_1
per le spese poiché il convenuto è contumace e dunque, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (v., per tutte, Cass. n. 7361/2023.>>
§ 4. – Ha proposto appello formulando un motivo di gravame, Parte_1
di seguito illustrato. Rassegnava le seguenti conclusioni:< “Voglia
l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento del proposto gravame, statuire come di seguito: a) dichiarare nulla ed illegittima e, per l'effetto, annullare l'impugnata sentenza n.659/2023 (n.749/2018 R.G. – n.694/2023
Rep.), emessa dal Tribunale di Paola, G.U. Dott.ssa Maria Grazia Elia, il
29.8.2023, depositata e resa pubblica in data 31.8.2023, non notificata e, in ogni caso, riformare la stessa in tutti i suoi capi e statuizioni poiché ingiusta ed infondata ed emessa in violazione di norme di diritto e di procedura;
b) per l'effetto di quanto sopra, previa riforma dell'appellata sentenza, ad integrale accoglimento dell'appello proposto e delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado: 1) accertare e dichiarare l'esclusiva proprietà in capo al sig. del fondo di cui alla Parte_1
part.lla n.310/c del foglio n.27 in catasto al N.C.T. del Comune di Praia a
Mare, di are 3,50 (mq. 350) e con essa della porzione illegittimamente occupata come innanzi delimitata senza consenso alcuno del legittimo
5 proprietario;
2) per l'effetto di quanto sopra, condannare il sig.
[...]
a provvedere alla immediata restituzione in favore del sig. CP_2 [...]
, libera e sgombera da persone e cose, della porzione di terreno di Pt_1
cui alla predetta part.lla, previa rimozione di tutte le opere ivi abusivamente eseguite, ordinando alla parte convenuta la cessazione di qualsiasi turbativa nei confronti dell'istante per quanto concerne la suddetta proprietà immobiliare dell 3) condannare, altresì, il sig. Parte_1 [...]
al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'istante in CP_2
conseguenza della privazione del fondo a causa dell'illegittima occupazione da parte del convenuto per l'intera durata dell'occupazione abusiva e sino all'effettivo rilascio della parte del predetto fondo illegittimamente occupata nella misura che sarà accertata o altrimenti stabilita equitativamente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino all'effettivo ed integrale soddisfo;
4) condannare l'appellato al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario quanto alle spese e compensi del giudizio di primo grado, ivi comprese le spese della fase di mediazione, e da liquidarsi in favore dell'Erario ai sensi del D.P.R. n.115/02 quanto alle spese e compensi del giudizio di secondo grado.>>
§ 4. 1– L'atto di citazione in appello veniva notificato dapprima a
[...]
e, successivamente, essendo emerso che lo stesso era deceduto in CP_2
data 06.11.2018, al figlio , quale unico erede. Risulta depositato il CP_1
certificato storico di famiglia dal quale emerge che oltre all'intestatario, figurano la moglie deceduta il 9 gennaio 2020 ed il figlio Persona_4
. CP_1
§ 4.2 – non si costituiva in giudizio. Parte_2
§ 4.3 – Il consigliere istruttore all'udienza di prima comparizione, provvedendo ai sensi dell'art. 352 c.p.c., dichiarava la contumacia di
[...]
evocato in giudizio quale erede di;
rinviava la Pt_2 Controparte_2
6 causa all'udienza dell'11 novembre 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i seguenti termini perentori: 1) termine di 60 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
2) termine di 30 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3) termine di 15 giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica.
§ 4.4 – Parte appellante ha depositato le note autorizzate nelle date acquisite al fascicolo telematico.
§ 4.5 – Con decreto presidenziale del 6 ottobre 2025 veniva disposta la riassegnazione della causa, il differimento della stessa all'udienza del 12 novembre 2025 e la sostituzione dell'udienza predetta ex art. 127 ter c.p.c.
Ha depositato note scritte il difensore di parte appellante.
§ 4.6 – La causa veniva trattenuta in decisione.
§ 5. – i motivi di gravame
§ 5.1 – Con il primo motivo titolato: << Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. ed omessa valutazione degli elementi istruttori acquisiti.
Violazione e falsa applicazione dell'art.102 c.p.c. in relazione all'art.948 c.c.
Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Motivazione contradditoria, illogica, lacunosa, insufficiente e meramente apparente.>> l'appellante lamenta l'omessa pronuncia sulla domanda con cui esso attore chiedeva accertarsi e dichiararsi l'esclusiva proprietà in capo ad esso del fondo di cui alla particella n. 310/c del foglio n. 27 Parte_1
in catasto al NCT del Comune di Praia a Mare di are 3,50. Significava che la stessa andava accolta avendo il tribunale affermato che esso attore aveva proposto domanda di rivendica della proprietà e dimostrato di essere proprietario unico ed esclusivo del bene per cui è causa in base al titolo di acquisto prodotto, ovvero l'atto pubblico di compravendita del 26.10.1992 da
(venditore), oltre all'atto pubblico di acquisto da parte di Persona_3 [...]
risalente al 29 gennaio 1985. Censurava di contraddittorietà la Per_3
7 sentenza nella parte in cui il primo giudice, dopo aver accertato che esso Pt_1
fosse proprietario e che quindi sussistessero i presupposti di cui all'art. 948 cod. civ., aveva rigettato detta domanda, con ciò contraddicendosi ed essendovi così contrasto tra motivazione e dispositivo. Con ulteriore profilo evidenziava che il Tribunale era incorso in errore allorché aveva ritenuto che esso attore non avesse dato prova che ad occupare parte della particella oggetto di causa fosse il convenuto , tanto più che il Controparte_2
giudicante stesso aveva dato evidenza che il convenuto nulla aveva contestato. Rimproverava al tribunale di non aver adeguatamente valutato gli atti di causa ovvero che esso avesse inviato in data 21 febbraio 2018 Pt_1
una raccomandata a.r. al per contestargli (all. 13) di aver CP_2
illegittimamente delimitato con paletti in ferro e catena in plastica un'area della particella 310 del fg. 27 e di occupare l'area così delimitata con le autovetture di sua proprietà; che detta diffida era rimasta priva di riscontro così come non aveva potuto sortire esito la procedura di mediazione, attivata da esso in data 7 marzo 2018, stante la mancata comparizione del Pt_1
Che il convenuto era rimasto contumace anche nel giudizio CP_2
dimostrando così il disinteresse alle sorti del processo. Lamentava che il
Tribunale non avesse valutato il comportamento processuale del ed il CP_2
contegno tenuto di mancata contestazione degli specifici fatti dedotti di esso attore. Evidenziava (pag. 9 atto di appello) che per effetto della mancata contestazione dell'assunto attoreo era rimasta del tutto incontestata l'occupazione da parte del della parte di fondo per cui è causa. nonché CP_2
le modalità di detta occupazione così come puntualmente specificate, ossia la delimitazione della piccola area di sosta con paletti in ferro e catena di plastica, per come rappresentato dalla documentazione fotografica in atti, anch'essa incontestata.
§ 6 – L'analisi del motivo
8 § 6.1 – Il motivo è manifestamente infondato.
L'appellante si confronta solo in parte con la motivazione di prime cure, trascurandone il punto dirimente.
Il tribunale ha osservato che << diversamente da quanto sostenuto da parte attrice >> la fondatezza dei fatti posti a fondamento della domanda non può ricavarsi dal principio di non contestazione dal momento che il convenuto è rimasto contumace. Il tribunale ha, conformemente alla prospettazione attorea < risalente ad un periodo temporale utile ai fini dell'acquisto della proprietà a titolo originario, nonché per l'idoneità del titolo di provenienza del dante causa (…)>> qualificato l'azione come di rivendica, finalizzata ad ottenere dal convenuto la restituzione dell'area limitata da paletti Controparte_2
in ferro e catena di plastica che lo stesso – secondo la tesi attorea- aveva adibito a parcheggio per le sue autovetture.
Osserva la Corte che il Tribunale non si è contraddetto in quanto, sul lato attivo, ha riconosciuto che i titoli di proprietà versati in atti legittimavano l'attore a proporre l'azione di rivendica -e ne documentavano la fondatezza essendo effettivamente proprietario avendo dimostrato la serie di acquisti a titolo derivativo- ma ha rigettato la domanda sulla considerazione che non vi era prova adeguata che fosse il legittimato passivo, ovvero colui che CP_2
aveva recintato l'area ed occupato la stessa con autovetture di sua proprietà e che era quindi in grado di restituire l'area. Ciò sul duplice, concorrente rilievo che il convenuto era rimasto contumace e non poteva perciò applicarsi il principio di non contestazione e, per altro verso, che l' non aveva assolto Pt_1
al proprio onere probatorio in quanto la perizia tecnica risultava depositata oltre lo scadere delle preclusioni istruttorie e le fotografie in atti non potevano costituire prova del comportamento ascritto al Il primo giudice ha CP_2
rilevato che alcun testimone era stato ascoltato sui fatti posti a sostegno della
9 domanda, che la documentazione fotografica non dimostrava che l'area ritratta fosse quella in questione, né che le autovetture ivi presenti fossero state ivi posteggiate dal o che i paletti fossero stati apposti dal CP_2
convenuto.
Ciò premesso si osserva che il principio di non contestazione non è applicabile alla parte contumace nel giudizio di primo grado poiché l'art. 115 comma 1° c.p.c., nello stabilire che: < giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite”>> esclude in modo inequivoco l'applicabilità del principio di non contestazione al contumace.
Il motivo di gravame in esame è quindi manifestamente infondato dal momento che si discosta sia dalla previsione normativa, chiara e puntuale, che dai principi costanti e consolidati della Suprema Corte dai quali si trae l'insegnamento che la contumacia, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio (Cass. 11.7.2003 n. 10947; Cass. 9 dicembre
1994, n. 10554; Cass. 13 novembre 1989, n. 4800), dando luogo solo a quei particolari effetti ed incombenti che sono espressamente previsti dal legislatore, e mantenendo per il resto un carattere neutro (Cass.
7.12.1984 n.
6462; Cass. 28.1.1982, n.560). Non è quindi possibile considerare come non contestati dal convenuto contumace fatti costitutivi della domanda della cui sussistenza l'attore ha l'onere della prova (Cass. 11.7.2003 n. 10947; Cass.
6.2.1998 n. 1293; Cass. 20.7.1985 n. 4301; Cass. 11 aprile 1985, n. 2410), ed il giudice in presenza di un contumace ha il dovere di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine
10 ai medesimi, siano stati o meno proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni improprie (Cass. 11.7.2003 n.
10947; Cass. 9.3.1990, n.1898, da ultimo Cass. n 25/2025).
Orbene, nel caso in esame l'azione di rivendicazione risulta proposta contro uno specifico soggetto, il e tende al risultato pratico del recupero della CP_2
materiale disponibilità della piccola area, delimitata con paletti e catena, sulla quale – asseritamente - parcheggia le proprie autovetture. CP_2
Trattasi di azione di carattere reale, in cui l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chi, di fatto, ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà. Ne discende che legittimato passivamente nell'azione di rivendicazione prevista dall'art. 948 cod. civ. è chiunque di fatto possegga o detenga il bene rivendicato e sia in grado, quindi, di restituirlo (Cass. n. 9851/1997 e succ. conf.)
Il Tribunale ha evidenziato, con motivazione rispettosa degli insegnamenti della Suprema Corte, che l'attore non aveva assolto all'onere probatorio in quanto la relazione di perizia risultava prodotta quando le preclusioni istruttorie erano già maturate e dalle fotografie in atti non si poteva evincere che avesse materialmente recintato l'area ed avesse Controparte_2
parcheggiato le autovetture.
La motivazione di prime cure, contestata solo sotto il profilo della mancata applicazione del principio di non contestazione e della mancata valutazione del “contegno” processuale e stragiudiziale del (che si è disinteressato CP_2
della questione e del processo) è del tutto aderente alle risultanze istruttorie.
Nelle fotografie prodotte si nota l'area recintata e due autovetture su di essa parcheggiate. In alcuna fotografia risulta catturato l'autore della realizzazione della recinzione, intento ad impiantare i paletti ed a collegarli con la catena, né risulta immortalato alcuno intento a parcheggiare od a rimuovere la catena 11 per poter parcheggiare;
inoltre, in alcuna delle fotografie è leggibile il numero di targa in modo da collegare l'autovettura al CP_2
L'appello va quindi rigettato perché manifestamente infondato.
§ 8. – Nulla per le spese del grado non avendo l'appellato svolto attività defensionale
§ 9. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.
n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
Al riguardo si osserva che l'appellante ha prodotto documentazione afferente alla domanda di ammissione al gratuito patrocinio presentata al
Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Catanzaro, di cui non ha allegato gli esiti.
Va rammentato che la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: < integralmente, ovvero dichiarato inammissibile o improcedibile, il giudice attesta l'obbligo dell'appellante, ancorché ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del
2002 (cd. TUSG), rilevando a tal fine soltanto l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte vanno invece verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, a cura della cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo>> (così da ultimo Cass. n.
8982/2024)
PQM
12 La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di quale erede di Pt_1 Parte_2 Controparte_2
contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Paola n. 659/2023 pubblicata in data 31/08/2023, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. nulla per le spese di lite;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Corte d'Appello di
Catanzaro sezione Prima civile in data 13 novembre 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Claudia De Martin
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Claudia De Martin presidente rel. dr.ssa Anna Maria Raschellà consigliere dr.ssa Adele Foresta consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 28 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 12/11/2025 sostituta ex art. 127 ter cpc con il deposito di note scritte e vertente
TRA
(c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Alfonso Guaragna in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di appello notificato in rinnovazione ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore, in Praia a Mare (CS), via F. Turati n. 16;
APPELLANTE
E
quale erede di Controparte_1 Persona_1
1 APPELLATO-CONTUMACE
OGGETTO: appello contro sentenza n. 659/2023 del Tribunale di Paola pubblicata in data 31/08/2023
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << Con atto di citazione ritualmente notificato ha evocato in giudizio Parte_1 Controparte_2
sostenendo di essere proprietario di un appezzamento di terreno di complessivi mq. 350, riportato in catasto al NCT del Comune di Praia a Mare al foglio n. 27 particella n. 310/C, derivata dalla originaria particella n. 310 del medesimo foglio di mappa n. 27, acquistato per atto pubblico di compravendita per Notar dr. Rep. n. 25517 – Racc. n. 8478 Persona_2
del 26.10.1992, registrato in Lauria in data 5.11.1992 al n. 679, trascritto in
Cosenza in data 21.11.1992 ai numeri 25797 R.G. e 22128 R.S. L'attore lamenta che parte di detta particella, rappresentata da una piccola area di sosta ubicata in Via G. Galilei (ex località Laccata) di Praia a Mare, è stata delimitata illegittimamente con paletti in ferro e catena in plastica, senza il suo consenso, ed è occupata senza titolo alcuno da , che Controparte_2
abita nella zona, quale posteggio di proprie autovetture. Sostiene che
[...]
, nonostante diffidato, non ha rilasciato la suddetta area CP_2
illegittimamente occupata e che, per tale ragione, si è reso necessario agire in giudizio a tutela del suo diritto di proprietà una volta esperita con esito negativo la procedura di mediazione. Ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare l'esclusiva proprietà in capo al sig. del fondo di cui alla part.lla n.310/c del foglio Parte_1
n.27 in catasto al N.C.T. del Comune di Praia a Mare, di are 3,50 (mq. 350)
e con essa della porzione illegittimamente occupata come innanzi delimitata senza consenso alcuno del legittimo proprietario;
2) per l'effetto di quanto
2 sopra, condannare il sig. a provvedere alla immediata Controparte_2
restituzione in favore del sig. , libera e sgombera da persone Parte_1
e cose, della porzione di terreno di cui alla predetta part.lla, previa rimozione di tutte le opere ivi abusivamente eseguite, ordinando alla parte convenuta la cessazione di qualsiasi turbativa nei confronti dell'istante per quanto concerne la suddetta proprietà immobiliare dell;
3) Parte_1
condannare, altresì, il sig. al risarcimento di tutti i danni Controparte_2
subiti e subendi dall'istante in conseguenza della privazione del fondo a causa dell'illegittima occupazione da parte del convenuto per l'intera durata dell'occupazione abusiva e sino all'effettivo rilascio della parte del predetto fondo illegittimamente occupata nella misura che sarà accertata o altrimenti stabilita equitativamente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino all'effettivo ed integrale soddisfo;
4) condannare, altresì, il convenuto al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio, ivi compresa ed in ogni caso la fase di mediazione;
il tutto da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. , pur regolarmente citato, non si è costituito Controparte_2
in giudizio restando contumace. Il processo è stato istruito soltanto in via documentale. In sede di precisazione delle conclusioni l'attore ha insistito nella propria domanda e nelle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, sopra trascritte.>>
§ 2. – Il Tribunale di Paola con sentenza n. 659/2023 così statuiva: << rigetta la domanda;
- nulla per le spese.>>
§ 3. – il Tribunale a sostegno della decisione osservava:< La domanda spiegata da non può trovare accoglimento. L'azione Parte_1
esercitata dall'attore è quella di rivendicazione prevista dall'art. 948 c.c., in quanto lo stesso ha chiesto l'accertamento della proprietà su un determinato bene, cioè sulla porzione di terreno sopra indicata nella parte che risulta, a suo dire, occupata dal convenuto, con condanna di questi alla sua restituzione
3 al legittimo proprietario. Secondo il costante orientamento della Suprema
Corte, “nel giudizio di revindica, l'attore è onerato della prova dell'asserito diritto dominicale mediante la rigorosa dimostrazione del titolo originario
d'acquisto del bene, in ragione o della progressione risalente dei titoli derivativi sino all'originario costitutivo, o del possesso ad usucapionem, anche per accessione, sino al compimento del ventennio” (Cass. civ., Sez. 2,
10.9.2002 n. 13186; nello stesso senso, ex multis¸ Sez. 2, 12.4.2001 n. 5472;
21.11.1997 n. 11605). Nella specie, la sussistenza del diritto di proprietà in capo all'attore sui beni oggetto di rivendicazione non appare dubbia. A tale esito è possibile pervenire mediante la disamina della documentazione versata in atti, ovvero l'atto pubblico di compravendita del 26.10.1992, con il quale ha acquistato i beni da tale , e l'atto Parte_1 Persona_3
pubblico del 29.1.1985, che documenta invece l'acquisto del dante causa. Da tali atti, in relazione ai quali non è stata eccepita e/o rilevata alcuna invalidità, si ricava che è proprietario unico ed esclusivo del bene per Parte_1
cui è causa, in virtù di titoli di proprietà incontestabili, idonei a comprovare l'esistenza di un diritto dominicale acquisito per il tempo utile all'acquisto a titolo originario. Cionondimeno, il Tribunale ritiene che non sia stata fornita adeguata evidenza della situazione di possesso o di detenzione in capo al convenuto del bene oggetto di rivendica, ciò che rappresenta altro requisito necessario perché sia integrata la fattispecie di cui all'art. 948 c.c. In proposito, va in primo luogo rilevata l'inutilizzabilità della relazione di consulenza tecnica depositata dall'attore in data 31.10.2020 poiché la produzione è avvenuta quando ormai erano maturate le preclusioni istruttorie.
L'attore si è limitato a produrre dei rilievi fotografici (v. doc. 10, doc. 11 e doc. 12 del fascicolo di parte) che però, di per sé soli, sono del tutto inidonei a dimostrare che l'area ritratta è quella in questione, che le autovetture ivi presenti sono state lì posteggiate da e che i paletti e la Controparte_2
4 catena sono stati apposti dal convenuto. Alcun testimone invero è stato ascoltato sui fatti prospettati a sostegno della domanda, né alcun altro elemento probatorio è stato offerto dall'attore. Né, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, la fondatezza della pretesa e dei fatti posti a sostegno della domanda può ricavarsi dalla mancata contestazione degli assunti attorei da parte del convenuto che è rimasto contumace, poiché il principio di non contestazione, stante il dato normativo e tenuto conto del costante orientamento della giurisprudenza, necessita di un comportamento concludente della parte costituita. Alla luce di quanto precede, la domanda proposta da deve essere rigettata. Nulla deve essere disposto Parte_1
per le spese poiché il convenuto è contumace e dunque, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (v., per tutte, Cass. n. 7361/2023.>>
§ 4. – Ha proposto appello formulando un motivo di gravame, Parte_1
di seguito illustrato. Rassegnava le seguenti conclusioni:< “Voglia
l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento del proposto gravame, statuire come di seguito: a) dichiarare nulla ed illegittima e, per l'effetto, annullare l'impugnata sentenza n.659/2023 (n.749/2018 R.G. – n.694/2023
Rep.), emessa dal Tribunale di Paola, G.U. Dott.ssa Maria Grazia Elia, il
29.8.2023, depositata e resa pubblica in data 31.8.2023, non notificata e, in ogni caso, riformare la stessa in tutti i suoi capi e statuizioni poiché ingiusta ed infondata ed emessa in violazione di norme di diritto e di procedura;
b) per l'effetto di quanto sopra, previa riforma dell'appellata sentenza, ad integrale accoglimento dell'appello proposto e delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado: 1) accertare e dichiarare l'esclusiva proprietà in capo al sig. del fondo di cui alla Parte_1
part.lla n.310/c del foglio n.27 in catasto al N.C.T. del Comune di Praia a
Mare, di are 3,50 (mq. 350) e con essa della porzione illegittimamente occupata come innanzi delimitata senza consenso alcuno del legittimo
5 proprietario;
2) per l'effetto di quanto sopra, condannare il sig.
[...]
a provvedere alla immediata restituzione in favore del sig. CP_2 [...]
, libera e sgombera da persone e cose, della porzione di terreno di Pt_1
cui alla predetta part.lla, previa rimozione di tutte le opere ivi abusivamente eseguite, ordinando alla parte convenuta la cessazione di qualsiasi turbativa nei confronti dell'istante per quanto concerne la suddetta proprietà immobiliare dell 3) condannare, altresì, il sig. Parte_1 [...]
al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'istante in CP_2
conseguenza della privazione del fondo a causa dell'illegittima occupazione da parte del convenuto per l'intera durata dell'occupazione abusiva e sino all'effettivo rilascio della parte del predetto fondo illegittimamente occupata nella misura che sarà accertata o altrimenti stabilita equitativamente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino all'effettivo ed integrale soddisfo;
4) condannare l'appellato al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario quanto alle spese e compensi del giudizio di primo grado, ivi comprese le spese della fase di mediazione, e da liquidarsi in favore dell'Erario ai sensi del D.P.R. n.115/02 quanto alle spese e compensi del giudizio di secondo grado.>>
§ 4. 1– L'atto di citazione in appello veniva notificato dapprima a
[...]
e, successivamente, essendo emerso che lo stesso era deceduto in CP_2
data 06.11.2018, al figlio , quale unico erede. Risulta depositato il CP_1
certificato storico di famiglia dal quale emerge che oltre all'intestatario, figurano la moglie deceduta il 9 gennaio 2020 ed il figlio Persona_4
. CP_1
§ 4.2 – non si costituiva in giudizio. Parte_2
§ 4.3 – Il consigliere istruttore all'udienza di prima comparizione, provvedendo ai sensi dell'art. 352 c.p.c., dichiarava la contumacia di
[...]
evocato in giudizio quale erede di;
rinviava la Pt_2 Controparte_2
6 causa all'udienza dell'11 novembre 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i seguenti termini perentori: 1) termine di 60 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
2) termine di 30 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3) termine di 15 giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica.
§ 4.4 – Parte appellante ha depositato le note autorizzate nelle date acquisite al fascicolo telematico.
§ 4.5 – Con decreto presidenziale del 6 ottobre 2025 veniva disposta la riassegnazione della causa, il differimento della stessa all'udienza del 12 novembre 2025 e la sostituzione dell'udienza predetta ex art. 127 ter c.p.c.
Ha depositato note scritte il difensore di parte appellante.
§ 4.6 – La causa veniva trattenuta in decisione.
§ 5. – i motivi di gravame
§ 5.1 – Con il primo motivo titolato: << Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. ed omessa valutazione degli elementi istruttori acquisiti.
Violazione e falsa applicazione dell'art.102 c.p.c. in relazione all'art.948 c.c.
Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Motivazione contradditoria, illogica, lacunosa, insufficiente e meramente apparente.>> l'appellante lamenta l'omessa pronuncia sulla domanda con cui esso attore chiedeva accertarsi e dichiararsi l'esclusiva proprietà in capo ad esso del fondo di cui alla particella n. 310/c del foglio n. 27 Parte_1
in catasto al NCT del Comune di Praia a Mare di are 3,50. Significava che la stessa andava accolta avendo il tribunale affermato che esso attore aveva proposto domanda di rivendica della proprietà e dimostrato di essere proprietario unico ed esclusivo del bene per cui è causa in base al titolo di acquisto prodotto, ovvero l'atto pubblico di compravendita del 26.10.1992 da
(venditore), oltre all'atto pubblico di acquisto da parte di Persona_3 [...]
risalente al 29 gennaio 1985. Censurava di contraddittorietà la Per_3
7 sentenza nella parte in cui il primo giudice, dopo aver accertato che esso Pt_1
fosse proprietario e che quindi sussistessero i presupposti di cui all'art. 948 cod. civ., aveva rigettato detta domanda, con ciò contraddicendosi ed essendovi così contrasto tra motivazione e dispositivo. Con ulteriore profilo evidenziava che il Tribunale era incorso in errore allorché aveva ritenuto che esso attore non avesse dato prova che ad occupare parte della particella oggetto di causa fosse il convenuto , tanto più che il Controparte_2
giudicante stesso aveva dato evidenza che il convenuto nulla aveva contestato. Rimproverava al tribunale di non aver adeguatamente valutato gli atti di causa ovvero che esso avesse inviato in data 21 febbraio 2018 Pt_1
una raccomandata a.r. al per contestargli (all. 13) di aver CP_2
illegittimamente delimitato con paletti in ferro e catena in plastica un'area della particella 310 del fg. 27 e di occupare l'area così delimitata con le autovetture di sua proprietà; che detta diffida era rimasta priva di riscontro così come non aveva potuto sortire esito la procedura di mediazione, attivata da esso in data 7 marzo 2018, stante la mancata comparizione del Pt_1
Che il convenuto era rimasto contumace anche nel giudizio CP_2
dimostrando così il disinteresse alle sorti del processo. Lamentava che il
Tribunale non avesse valutato il comportamento processuale del ed il CP_2
contegno tenuto di mancata contestazione degli specifici fatti dedotti di esso attore. Evidenziava (pag. 9 atto di appello) che per effetto della mancata contestazione dell'assunto attoreo era rimasta del tutto incontestata l'occupazione da parte del della parte di fondo per cui è causa. nonché CP_2
le modalità di detta occupazione così come puntualmente specificate, ossia la delimitazione della piccola area di sosta con paletti in ferro e catena di plastica, per come rappresentato dalla documentazione fotografica in atti, anch'essa incontestata.
§ 6 – L'analisi del motivo
8 § 6.1 – Il motivo è manifestamente infondato.
L'appellante si confronta solo in parte con la motivazione di prime cure, trascurandone il punto dirimente.
Il tribunale ha osservato che << diversamente da quanto sostenuto da parte attrice >> la fondatezza dei fatti posti a fondamento della domanda non può ricavarsi dal principio di non contestazione dal momento che il convenuto è rimasto contumace. Il tribunale ha, conformemente alla prospettazione attorea < risalente ad un periodo temporale utile ai fini dell'acquisto della proprietà a titolo originario, nonché per l'idoneità del titolo di provenienza del dante causa (…)>> qualificato l'azione come di rivendica, finalizzata ad ottenere dal convenuto la restituzione dell'area limitata da paletti Controparte_2
in ferro e catena di plastica che lo stesso – secondo la tesi attorea- aveva adibito a parcheggio per le sue autovetture.
Osserva la Corte che il Tribunale non si è contraddetto in quanto, sul lato attivo, ha riconosciuto che i titoli di proprietà versati in atti legittimavano l'attore a proporre l'azione di rivendica -e ne documentavano la fondatezza essendo effettivamente proprietario avendo dimostrato la serie di acquisti a titolo derivativo- ma ha rigettato la domanda sulla considerazione che non vi era prova adeguata che fosse il legittimato passivo, ovvero colui che CP_2
aveva recintato l'area ed occupato la stessa con autovetture di sua proprietà e che era quindi in grado di restituire l'area. Ciò sul duplice, concorrente rilievo che il convenuto era rimasto contumace e non poteva perciò applicarsi il principio di non contestazione e, per altro verso, che l' non aveva assolto Pt_1
al proprio onere probatorio in quanto la perizia tecnica risultava depositata oltre lo scadere delle preclusioni istruttorie e le fotografie in atti non potevano costituire prova del comportamento ascritto al Il primo giudice ha CP_2
rilevato che alcun testimone era stato ascoltato sui fatti posti a sostegno della
9 domanda, che la documentazione fotografica non dimostrava che l'area ritratta fosse quella in questione, né che le autovetture ivi presenti fossero state ivi posteggiate dal o che i paletti fossero stati apposti dal CP_2
convenuto.
Ciò premesso si osserva che il principio di non contestazione non è applicabile alla parte contumace nel giudizio di primo grado poiché l'art. 115 comma 1° c.p.c., nello stabilire che: < giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite”>> esclude in modo inequivoco l'applicabilità del principio di non contestazione al contumace.
Il motivo di gravame in esame è quindi manifestamente infondato dal momento che si discosta sia dalla previsione normativa, chiara e puntuale, che dai principi costanti e consolidati della Suprema Corte dai quali si trae l'insegnamento che la contumacia, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio (Cass. 11.7.2003 n. 10947; Cass. 9 dicembre
1994, n. 10554; Cass. 13 novembre 1989, n. 4800), dando luogo solo a quei particolari effetti ed incombenti che sono espressamente previsti dal legislatore, e mantenendo per il resto un carattere neutro (Cass.
7.12.1984 n.
6462; Cass. 28.1.1982, n.560). Non è quindi possibile considerare come non contestati dal convenuto contumace fatti costitutivi della domanda della cui sussistenza l'attore ha l'onere della prova (Cass. 11.7.2003 n. 10947; Cass.
6.2.1998 n. 1293; Cass. 20.7.1985 n. 4301; Cass. 11 aprile 1985, n. 2410), ed il giudice in presenza di un contumace ha il dovere di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine
10 ai medesimi, siano stati o meno proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni improprie (Cass. 11.7.2003 n.
10947; Cass. 9.3.1990, n.1898, da ultimo Cass. n 25/2025).
Orbene, nel caso in esame l'azione di rivendicazione risulta proposta contro uno specifico soggetto, il e tende al risultato pratico del recupero della CP_2
materiale disponibilità della piccola area, delimitata con paletti e catena, sulla quale – asseritamente - parcheggia le proprie autovetture. CP_2
Trattasi di azione di carattere reale, in cui l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chi, di fatto, ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà. Ne discende che legittimato passivamente nell'azione di rivendicazione prevista dall'art. 948 cod. civ. è chiunque di fatto possegga o detenga il bene rivendicato e sia in grado, quindi, di restituirlo (Cass. n. 9851/1997 e succ. conf.)
Il Tribunale ha evidenziato, con motivazione rispettosa degli insegnamenti della Suprema Corte, che l'attore non aveva assolto all'onere probatorio in quanto la relazione di perizia risultava prodotta quando le preclusioni istruttorie erano già maturate e dalle fotografie in atti non si poteva evincere che avesse materialmente recintato l'area ed avesse Controparte_2
parcheggiato le autovetture.
La motivazione di prime cure, contestata solo sotto il profilo della mancata applicazione del principio di non contestazione e della mancata valutazione del “contegno” processuale e stragiudiziale del (che si è disinteressato CP_2
della questione e del processo) è del tutto aderente alle risultanze istruttorie.
Nelle fotografie prodotte si nota l'area recintata e due autovetture su di essa parcheggiate. In alcuna fotografia risulta catturato l'autore della realizzazione della recinzione, intento ad impiantare i paletti ed a collegarli con la catena, né risulta immortalato alcuno intento a parcheggiare od a rimuovere la catena 11 per poter parcheggiare;
inoltre, in alcuna delle fotografie è leggibile il numero di targa in modo da collegare l'autovettura al CP_2
L'appello va quindi rigettato perché manifestamente infondato.
§ 8. – Nulla per le spese del grado non avendo l'appellato svolto attività defensionale
§ 9. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.
n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
Al riguardo si osserva che l'appellante ha prodotto documentazione afferente alla domanda di ammissione al gratuito patrocinio presentata al
Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Catanzaro, di cui non ha allegato gli esiti.
Va rammentato che la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: < integralmente, ovvero dichiarato inammissibile o improcedibile, il giudice attesta l'obbligo dell'appellante, ancorché ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del
2002 (cd. TUSG), rilevando a tal fine soltanto l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte vanno invece verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, a cura della cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo>> (così da ultimo Cass. n.
8982/2024)
PQM
12 La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di quale erede di Pt_1 Parte_2 Controparte_2
contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Paola n. 659/2023 pubblicata in data 31/08/2023, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. nulla per le spese di lite;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Corte d'Appello di
Catanzaro sezione Prima civile in data 13 novembre 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Claudia De Martin
13