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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/02/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
4188/2024
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di AN in funzione di Giudice del Lavoro , in persona del giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo , sostituita l'udienza del 10.02.2025 dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., come da precedente decreto , ha la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 4188/2024 R.G. Lavoro , promosso
DA
, c.f. nata a [...] l'11 .06.1979 Parte_1 C.F._1
residente in [...], col patrocinio dell'avv. Nicola De Luca , come da pro-
cura alle liti depositata in atti di giudizio, domiciliata presso lo studio del suo procuratore di fiducia in AN , via Guardia della Carvana n. 37 ;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p.t., c.f. , con sede Centrale in Roma , via Ciro il grande 21 , in giudizio rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avv. Valeria Salvati e dall'avv. Pier Luigi Tomaselli, come da procura in atti deposi –
tata, domiciliato in AN Piazza Della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale;
CP_1
Resistente
Oggetto : indebito assistenziale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 26.04.2024 parte attrice impugnava il provvedimento ricevuto il 20.
03.2024 in cui veniva comunicato il recupero di somme indebitamente percepite per un importo pa ri ad € 758,64 , afferente somme non dovute , riferite al periodo intercorso dal 01.02.2013 al 30/
04/2013, evidenziando di non avere ricevuti alcun atto interruttivo della prescrizione decennale di cui eccepiva il decorso .
Precisava di non avere mai ricevuto la lettera del 12.5.2017 indicata in atto impugnato ed in ogni caso deduceva l'illegittimità del provvedimento per la violazione dell'art. 52 Legge n. 88/1989
e art. 13 L. n. 412/1991 nonché art. 2033 c.c.
Richiamava la sopra indicata norma di cui all'art. 52 L. n. 88/1989 che in riferimento alle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per invalidità , vecchiaia , per i superstiti dei lavo ratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o comunque integrative della medesima,
della gestione speciale commercianti, artigiani , coltivatori diretti , mezzadri e coloni nonché per la pensione sociale, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori , in caso di errori di qualsiasi natura, commessi in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della presta zione. Richiamava quanto disposto dal comma 2 del citato articolo ove prevede testualmente che
“non si fa luogo a recupero di somme corrisposte , salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato “.
Richiamava altresì l'interpretazione della norma sopra richiamata offerta dall'art. 13 Legge n. 412/
1991 , evidenziando il disposto normativo che recita testualmente : “ la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale , definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore , salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
Richiamava l'intero testo dell'art. 13 Legge 421/1991 e richiamava la fattispecie sottoposta all'esa me del Tribunale intestato .
Precisava che la ricorrente odierna era titolare di assegno assistenziale n. 044210007156452 per accertata invalidità civile, successivamente tale assegno assistenziale veniva revocato per assenza del requisito sanitario con provvedimento emanato , secondo la prospettazione della ricorrente ,
solo dopo l'erogazione delle somme oggetto di causa. Deduceva pertanto che “ Non può ritenersi che l'indebita percezione della somma pari ad €758,64
sia frutto del dolo della ricorrente “.
CP_ Chiedeva pertanto che fosse accertato il decorso di prescrizione del credito in capo ad per la somma di euro 758,64 richiesta a titolo di indebito , risalente al periodo intercorso dal 01.02.2013 al
30.4.13.
Chiedeva che fosse dichiarato illegittimo il provvedimento impugnato , ovverosia la richiesta di recupero di somme pervenuta alla ricorrente in data 20.03.2024, per violazione dell'art. 52 l. 88/
1989 e art. 13 L. 412/1991 ed art. 2033 c.c. per non essere tale erogazione addebitabile alla ricor –
rente, ed essendo la situazione a quel tempo sussistente idonea a generare l'affidamento della ricor-
rente medesima a percepire come dovute a lei le somme erogate dall' . CP_1
Chiedeva che fosse accertato e dichiarato l'obbligo negativo alla restituzione di somma alcuna, con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva l' che chiedeva il rigetto del ricorso , contestava la ricostruzione Controparte_2
fattuale offerta in atti da parte ricorrente , chiedeva il rigetto di tutte le domande proposte in ricorso per infondatezza , accertando l'obbligo di restituzione della somma di € 758,64 a titolo di indebita percezione dei ratei di invalidità civile per il periodo intercorso dal febbraio all'aprile 2013 , con vit toria di spese di giudizio.
All'esito dell'udienza del 25.10.2024 questo giudice veniva delegato per la decisione del procedi -
mento all'esame . Sostituita l'udienza del 10 Febbraio 2025 dal deposito di note scritte , scaduti i termini ed esaminate le istanze e conclusioni delle parti come in atti versate , il giudizio viene defi nito, ex art. 127 ter c.p.c., col presente provvedimento.
∗∗∗∗∗∗∗∗
CP_ L'oggetto della controversia attiene alla ripetibilità o meno delle somme richieste dall' con prov vedimento comunicato in data 20.03.2024, erogate quale prestazione assistenziale di assegno n. 044
210007156452 per accertata invalidità civile. La ricorrente odierna riconosce in ricorso che detto assegno le era stato revocato per insufficienza del requisito sanitario.
Occorre anzitutto evidenziare che dalla documentazione offerta in giudizio dall'Ente resistente si evince che il provvedimento del 20 .03.2024 , impugnato in questa sede , non rappresenta il primo CP_ atto con cui la ricorrente conosce l'indebita percezione di somme contestata da
L'indebito originario era di importo superiore pari ad euro 827,61 , attualmente il residuo è pari ad euro 758,64, e deriva da una ricostituzione della pensione di invalidità civile n. eseguita Numer_1
da in data 02.07.2014 per il cambio di fascia dell'invalidità a seguito di verifica straordinaria CP_1
ai sensi dell'art. 80 l. 133/2008. Tale circostanza viene documentata dalla resistente odierna, con allegato 1) alla memoria di costituzione .
La prima richiesta di restituzione di indebito risale alla raccomandata con avviso di ricevimento
CP_ recante data 02.07.2014 , recapitata alla ricorrente il giorno 01. 8.2014( allegati 2,2a fasc. .
Sono stati altresì notificati alla ricorrente odierna i bollettini precompilati per il piano di recupero che la ricorrente ha versato sino al 26.04.2016 , in tale data ha pagato , come risulta in atti , n. 3
bollettini dell'importo di euro 22,99 ciascuno, successivamente ha cessato i versamenti ed i succes sivi bollettini sono stati inviati sino al maggio 2017 e sono stati tutti comunicati per compiuta
CP_ giacenza ( allegato 3, 4 fascicolo ).
Un successivo sollecito di pagamento è stato inviato alla ricorrente in data febbraio 2024 con rac-
CP_ comandata recapitata il data 20.03.2024 ( allegato 4-4a fascicolo ).
Pertanto , documentata la nascita dell'indebito dalla ricostruzione di prestazione , come in atti , dal numero di atti interruttivi prodotti , nessun decorso di prescrizione si è realizzato.
Sotto il profilo della irripetibilità dell'indebito in quanto la prestazione è stata percepita in buona fede , si osserva quanto segue .
La Corte di Cassazione ha avuto modo di osservare in svariate pronunce che la particolare discipli na della ripetibilità delle prestazioni erogate agli invalidi va ricercata nella normativa di settore afferente alle prestazioni assistenziali agli invalidi civili. ( si cfr. Cass. Lav. n. 1446/2008 ; Cass.
Lav. 20 maggio 2021 n. 13915). E' stata evidenziata la ragione di questa individuazione della fonte regolatrice , nel fatto che le prestazioni agli invalidi civili sono oggetto di obbligazioni pubbliche per volontà di legge e tali obbligazioni sorgono al verificarsi dei presupposti e fatti previsti dalle norme.
Pertanto i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare tali fatti , quindi l'esistenza o inesistenza dell'obbligazione, sia originaria che sopravvenuta , ancorché detti fatti siano complessi ed il relativo accertamento abbia natura critica , cioè di giudizio , rivestono natura meramente rico-
gnitiva , funzionale all'attuazione dei rapporti obbligatori, vanno esclusi pertanto poteri amministra tivi e provvedimenti costitutivi di effetti ( Cass. SS. UU. 08.04.1975 n. 1261; 24.10.1991n. 11329 ).
Pertanto il diritto alla prestazione assistenziale nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti di legge , la revoca non è altro che la ricognizione in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non è certo un provvedimento che esprime l'autotutela amministrativa , che è
potere discrezionale di apprezzamento della conformità della fattispecie all'interesse pubblico.
( si cfr. Cass. 256/2001, 8713/1999; Cass.5138/1994).
Il descritto assetto ordinamentale si pone in diretta derivazione dai principi espressi dall'art. 38
Cost. attributivi del diritto al mantenimento e all'assistenza sociale spettante ai cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere , nonché del diritto alla previdenza dei lavoratori.
Nel settore specifico della previdenza ed assistenza obbligatorie si è consolidato un principio di settore secondo il quale, in luogo della regola generale codicistica di incondizionata ripetibilità
dell'indebito, trova applicazione la regola che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, aventi come minimo denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost. rappresenta una garanzia in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita da parte del soggetto più debole del rapporto obbligatorio , che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata re-
stituzione di prestazioni per loro natura già consumate in correlazione della loro destinazione ali-
mentare ( Corte Cost. 39/1993 ; n. 431/1993).
La Cassazione ha precisato in svariate pronunce i seguenti principi : “Vanno richiamati i principi già espressi da questa Corte ( cfr. Cass. 28771/2018, n. 10642/2019) con cui si è affermato “ che il
regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola del
la ripetibilità propria del sistema civilistico e dall'art. 2033 c.c. , in ragione dell'affidamento dei
pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede “ in
cui le prestazioni pensionistiche , pur indebite, sono normalmente destinate “ al soddisfacimento di
bisogni alimentari propri e della famiglia” ( corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1 ) con disciplina derogatoria che individua alla luce dell'art. 38 Cost. un principio di settore che esclude
la ripetizione[….]se l'erogazione non sia[ …]addebitabile al percettore( Corte Costituzionale 14
dicembre 1993 n. 431)[…]l'indebito assistenziale , quale quello in esame, in mancanza di norme
specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui in-
tervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non
ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione
di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né abbia mai fatto richiesta (
cass. 23 agosto 2003 n. 12406 ) , nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio e esigenze assi-
stenziali ( Cass. 5 marzo 2018 n. 5059 , riguardante il caso di erogazione dell'indennità di accom-
pagnamento in difetto del requisito di mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico
dell'erario)o in caso di dolo comprovato dall'accipiens.”
Richiamati tali principi di settore , propri delle prestazioni assistenziali ed elaborati dalla giurispru-
denza in ipotesi di recupero di indebito, occorre esaminare il caso a mano. La ricorrente , pur conoscendo la revoca dei precedenti benefici ovverosia le prestazioni legate al grado di invalidità
accertato e poi mutato , sostiene di avere ricevuto in quella situazione le somme in buona fede.
Tale prospettazione non può trovare accoglimento.
Non può essere ravvisabile buona fede nel comportamento della ricorrente alla quale era stato notificato il verbale sanitario di visita di revisione , pertanto la stessa sapeva di percepire una prestazione che non le toccava più. Tale consapevolezza si evince dal tenore stesso del ricorso laddove fa esplicito riferimento alla visita di revisione e laddove cerca di negare propria respon-
sabilità dalla protratta erogazione della prestazione.
In caso di assenza di requisito sanitario la normativa di riferimento è quella dettata dall'art. 25
comma 6 bis D.L. 90/2014 , convertito con modificazioni nella legge 114/2014 in forza del
CP_ quale , con le visite di revisione “l' accerta la permanenza dei requisiti sanitari nei con-
fronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile , sordità civile , handicap e disabilità”.
Pertanto dalla normativa richiamata e dal quadro giurisprudenziale di riferimento emerge che le erogazioni assistenziali indebite eseguite dopo l'accertamento della mancanza dei requisiti di legge non sono sottratte alla regola generale del recupero di indebito di cui all'art. 2033 c.c. Secondo la linea seguita dalla giurisprudenza di legittimità è ragionevole ritenere che “la data
dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca , segna la fine
dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta”( cfr. Cass
6091/2002; Cass. 14590/2002; Cass.18299/2002; Cass. 16260/2003; Cass. 2056/2004).
E' necessario comunque evidenziare che per gli invalidi civili non opera la previsione di cui all'art. 13 L. 412/1991 richiamata dal ricorrente per le prestazioni pensionistiche poiché l'istituto è tenuto al recupero per il solo rilievo dell'esborso economico in difetto dei requisiti di legge ( nella fattispe cie requisito sanitario ), a prescindere dallo stato soggettivo di buona o mala fede del percipiente.
Secondo costante orientamento di giurisprudenza in caso di accertamento dei requisiti di legge , tra i quali “in primis” i requisiti sanitari, per l'ottenimento delle prestazioni assistenziali di invalidità
civile , gli accertamenti “rivestono natura meramente ricognitiva, funzionale all'attuazione dei
rapporti obbligatori, perciò escludendo la configurabilità di poteri amministrativi e di provvedi-
mentii costitutivi degli effetti”( cfr. Cass. SS.UU.1261/1975 , Cass. sez. Lav. 11329/1991).
La Suprema Corte ha sostanzialmente ribadito che il diritto ai benefici di natura assistenziale , come nel caso all'esame , nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti e non certo per effetto di atti di “ concessione “, come talora denominati dalle norme;
i cosiddetti atti di revoca non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non cer to provvedimenti espressione di autotutela amministrativa , che è potere discrezionale di valutazio ne della conformità della situazione all'interesse pubblico. ( cfr. Cass Sez. Lav. 256/2001, 8713/
1999; Cass. 5158/1994).
Venendo al caso all'esame l'ente ha notificato il provvedimento di indebito in data 01 agosto
2014, la ricorrente dimostra di conoscerlo .
Le somme richieste in ripetizione sono quelle per il periodo intercorso dal febbraio 2013 ad apri le 2013. I pagamenti eseguiti in parte sul piano di recupero dimostrano l'effettiva conoscenza da parte della ricorrente odierna della sussistenza del credito vantato dall'Istituto.
Nessuna prescrizione del credito è ravvisabile nella fattispecie, come sopra già specificato.
Dalla documentazione in atti versata che consente la ricostruzione degli avvenimenti e dai principi sopra evidenziati espressi in giurisprudenza, il recupero pertanto delle somme residue di cui rimane creditore l'Ente, appare legittimo.
Il ricorso pertanto non può trovare accoglimento. Le spese di giudizio sono irripetibili tra le parti poiché la ricorrente ha depositato la dichiarazione reddituale , resa ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di AN in funzione di giudice del Lavoro , definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4188/2024 R.G. Lavoro, promossa da Parte_1
, così provvede :
[...]
CP_ Rigetta il ricorso e dichiara legittima la pretesa restitutoria dell' con provvedimento recante data 20 marzo 2024 ;
Dichiara irripetibili tra le parti le spese di giudizio.
AN 10. 02. 2025 Il giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di AN in funzione di Giudice del Lavoro , in persona del giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo , sostituita l'udienza del 10.02.2025 dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., come da precedente decreto , ha la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 4188/2024 R.G. Lavoro , promosso
DA
, c.f. nata a [...] l'11 .06.1979 Parte_1 C.F._1
residente in [...], col patrocinio dell'avv. Nicola De Luca , come da pro-
cura alle liti depositata in atti di giudizio, domiciliata presso lo studio del suo procuratore di fiducia in AN , via Guardia della Carvana n. 37 ;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p.t., c.f. , con sede Centrale in Roma , via Ciro il grande 21 , in giudizio rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avv. Valeria Salvati e dall'avv. Pier Luigi Tomaselli, come da procura in atti deposi –
tata, domiciliato in AN Piazza Della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale;
CP_1
Resistente
Oggetto : indebito assistenziale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 26.04.2024 parte attrice impugnava il provvedimento ricevuto il 20.
03.2024 in cui veniva comunicato il recupero di somme indebitamente percepite per un importo pa ri ad € 758,64 , afferente somme non dovute , riferite al periodo intercorso dal 01.02.2013 al 30/
04/2013, evidenziando di non avere ricevuti alcun atto interruttivo della prescrizione decennale di cui eccepiva il decorso .
Precisava di non avere mai ricevuto la lettera del 12.5.2017 indicata in atto impugnato ed in ogni caso deduceva l'illegittimità del provvedimento per la violazione dell'art. 52 Legge n. 88/1989
e art. 13 L. n. 412/1991 nonché art. 2033 c.c.
Richiamava la sopra indicata norma di cui all'art. 52 L. n. 88/1989 che in riferimento alle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per invalidità , vecchiaia , per i superstiti dei lavo ratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o comunque integrative della medesima,
della gestione speciale commercianti, artigiani , coltivatori diretti , mezzadri e coloni nonché per la pensione sociale, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori , in caso di errori di qualsiasi natura, commessi in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della presta zione. Richiamava quanto disposto dal comma 2 del citato articolo ove prevede testualmente che
“non si fa luogo a recupero di somme corrisposte , salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato “.
Richiamava altresì l'interpretazione della norma sopra richiamata offerta dall'art. 13 Legge n. 412/
1991 , evidenziando il disposto normativo che recita testualmente : “ la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale , definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore , salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
Richiamava l'intero testo dell'art. 13 Legge 421/1991 e richiamava la fattispecie sottoposta all'esa me del Tribunale intestato .
Precisava che la ricorrente odierna era titolare di assegno assistenziale n. 044210007156452 per accertata invalidità civile, successivamente tale assegno assistenziale veniva revocato per assenza del requisito sanitario con provvedimento emanato , secondo la prospettazione della ricorrente ,
solo dopo l'erogazione delle somme oggetto di causa. Deduceva pertanto che “ Non può ritenersi che l'indebita percezione della somma pari ad €758,64
sia frutto del dolo della ricorrente “.
CP_ Chiedeva pertanto che fosse accertato il decorso di prescrizione del credito in capo ad per la somma di euro 758,64 richiesta a titolo di indebito , risalente al periodo intercorso dal 01.02.2013 al
30.4.13.
Chiedeva che fosse dichiarato illegittimo il provvedimento impugnato , ovverosia la richiesta di recupero di somme pervenuta alla ricorrente in data 20.03.2024, per violazione dell'art. 52 l. 88/
1989 e art. 13 L. 412/1991 ed art. 2033 c.c. per non essere tale erogazione addebitabile alla ricor –
rente, ed essendo la situazione a quel tempo sussistente idonea a generare l'affidamento della ricor-
rente medesima a percepire come dovute a lei le somme erogate dall' . CP_1
Chiedeva che fosse accertato e dichiarato l'obbligo negativo alla restituzione di somma alcuna, con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva l' che chiedeva il rigetto del ricorso , contestava la ricostruzione Controparte_2
fattuale offerta in atti da parte ricorrente , chiedeva il rigetto di tutte le domande proposte in ricorso per infondatezza , accertando l'obbligo di restituzione della somma di € 758,64 a titolo di indebita percezione dei ratei di invalidità civile per il periodo intercorso dal febbraio all'aprile 2013 , con vit toria di spese di giudizio.
All'esito dell'udienza del 25.10.2024 questo giudice veniva delegato per la decisione del procedi -
mento all'esame . Sostituita l'udienza del 10 Febbraio 2025 dal deposito di note scritte , scaduti i termini ed esaminate le istanze e conclusioni delle parti come in atti versate , il giudizio viene defi nito, ex art. 127 ter c.p.c., col presente provvedimento.
∗∗∗∗∗∗∗∗
CP_ L'oggetto della controversia attiene alla ripetibilità o meno delle somme richieste dall' con prov vedimento comunicato in data 20.03.2024, erogate quale prestazione assistenziale di assegno n. 044
210007156452 per accertata invalidità civile. La ricorrente odierna riconosce in ricorso che detto assegno le era stato revocato per insufficienza del requisito sanitario.
Occorre anzitutto evidenziare che dalla documentazione offerta in giudizio dall'Ente resistente si evince che il provvedimento del 20 .03.2024 , impugnato in questa sede , non rappresenta il primo CP_ atto con cui la ricorrente conosce l'indebita percezione di somme contestata da
L'indebito originario era di importo superiore pari ad euro 827,61 , attualmente il residuo è pari ad euro 758,64, e deriva da una ricostituzione della pensione di invalidità civile n. eseguita Numer_1
da in data 02.07.2014 per il cambio di fascia dell'invalidità a seguito di verifica straordinaria CP_1
ai sensi dell'art. 80 l. 133/2008. Tale circostanza viene documentata dalla resistente odierna, con allegato 1) alla memoria di costituzione .
La prima richiesta di restituzione di indebito risale alla raccomandata con avviso di ricevimento
CP_ recante data 02.07.2014 , recapitata alla ricorrente il giorno 01. 8.2014( allegati 2,2a fasc. .
Sono stati altresì notificati alla ricorrente odierna i bollettini precompilati per il piano di recupero che la ricorrente ha versato sino al 26.04.2016 , in tale data ha pagato , come risulta in atti , n. 3
bollettini dell'importo di euro 22,99 ciascuno, successivamente ha cessato i versamenti ed i succes sivi bollettini sono stati inviati sino al maggio 2017 e sono stati tutti comunicati per compiuta
CP_ giacenza ( allegato 3, 4 fascicolo ).
Un successivo sollecito di pagamento è stato inviato alla ricorrente in data febbraio 2024 con rac-
CP_ comandata recapitata il data 20.03.2024 ( allegato 4-4a fascicolo ).
Pertanto , documentata la nascita dell'indebito dalla ricostruzione di prestazione , come in atti , dal numero di atti interruttivi prodotti , nessun decorso di prescrizione si è realizzato.
Sotto il profilo della irripetibilità dell'indebito in quanto la prestazione è stata percepita in buona fede , si osserva quanto segue .
La Corte di Cassazione ha avuto modo di osservare in svariate pronunce che la particolare discipli na della ripetibilità delle prestazioni erogate agli invalidi va ricercata nella normativa di settore afferente alle prestazioni assistenziali agli invalidi civili. ( si cfr. Cass. Lav. n. 1446/2008 ; Cass.
Lav. 20 maggio 2021 n. 13915). E' stata evidenziata la ragione di questa individuazione della fonte regolatrice , nel fatto che le prestazioni agli invalidi civili sono oggetto di obbligazioni pubbliche per volontà di legge e tali obbligazioni sorgono al verificarsi dei presupposti e fatti previsti dalle norme.
Pertanto i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare tali fatti , quindi l'esistenza o inesistenza dell'obbligazione, sia originaria che sopravvenuta , ancorché detti fatti siano complessi ed il relativo accertamento abbia natura critica , cioè di giudizio , rivestono natura meramente rico-
gnitiva , funzionale all'attuazione dei rapporti obbligatori, vanno esclusi pertanto poteri amministra tivi e provvedimenti costitutivi di effetti ( Cass. SS. UU. 08.04.1975 n. 1261; 24.10.1991n. 11329 ).
Pertanto il diritto alla prestazione assistenziale nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti di legge , la revoca non è altro che la ricognizione in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non è certo un provvedimento che esprime l'autotutela amministrativa , che è
potere discrezionale di apprezzamento della conformità della fattispecie all'interesse pubblico.
( si cfr. Cass. 256/2001, 8713/1999; Cass.5138/1994).
Il descritto assetto ordinamentale si pone in diretta derivazione dai principi espressi dall'art. 38
Cost. attributivi del diritto al mantenimento e all'assistenza sociale spettante ai cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere , nonché del diritto alla previdenza dei lavoratori.
Nel settore specifico della previdenza ed assistenza obbligatorie si è consolidato un principio di settore secondo il quale, in luogo della regola generale codicistica di incondizionata ripetibilità
dell'indebito, trova applicazione la regola che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, aventi come minimo denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost. rappresenta una garanzia in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita da parte del soggetto più debole del rapporto obbligatorio , che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata re-
stituzione di prestazioni per loro natura già consumate in correlazione della loro destinazione ali-
mentare ( Corte Cost. 39/1993 ; n. 431/1993).
La Cassazione ha precisato in svariate pronunce i seguenti principi : “Vanno richiamati i principi già espressi da questa Corte ( cfr. Cass. 28771/2018, n. 10642/2019) con cui si è affermato “ che il
regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola del
la ripetibilità propria del sistema civilistico e dall'art. 2033 c.c. , in ragione dell'affidamento dei
pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede “ in
cui le prestazioni pensionistiche , pur indebite, sono normalmente destinate “ al soddisfacimento di
bisogni alimentari propri e della famiglia” ( corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1 ) con disciplina derogatoria che individua alla luce dell'art. 38 Cost. un principio di settore che esclude
la ripetizione[….]se l'erogazione non sia[ …]addebitabile al percettore( Corte Costituzionale 14
dicembre 1993 n. 431)[…]l'indebito assistenziale , quale quello in esame, in mancanza di norme
specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui in-
tervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non
ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione
di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né abbia mai fatto richiesta (
cass. 23 agosto 2003 n. 12406 ) , nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio e esigenze assi-
stenziali ( Cass. 5 marzo 2018 n. 5059 , riguardante il caso di erogazione dell'indennità di accom-
pagnamento in difetto del requisito di mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico
dell'erario)o in caso di dolo comprovato dall'accipiens.”
Richiamati tali principi di settore , propri delle prestazioni assistenziali ed elaborati dalla giurispru-
denza in ipotesi di recupero di indebito, occorre esaminare il caso a mano. La ricorrente , pur conoscendo la revoca dei precedenti benefici ovverosia le prestazioni legate al grado di invalidità
accertato e poi mutato , sostiene di avere ricevuto in quella situazione le somme in buona fede.
Tale prospettazione non può trovare accoglimento.
Non può essere ravvisabile buona fede nel comportamento della ricorrente alla quale era stato notificato il verbale sanitario di visita di revisione , pertanto la stessa sapeva di percepire una prestazione che non le toccava più. Tale consapevolezza si evince dal tenore stesso del ricorso laddove fa esplicito riferimento alla visita di revisione e laddove cerca di negare propria respon-
sabilità dalla protratta erogazione della prestazione.
In caso di assenza di requisito sanitario la normativa di riferimento è quella dettata dall'art. 25
comma 6 bis D.L. 90/2014 , convertito con modificazioni nella legge 114/2014 in forza del
CP_ quale , con le visite di revisione “l' accerta la permanenza dei requisiti sanitari nei con-
fronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile , sordità civile , handicap e disabilità”.
Pertanto dalla normativa richiamata e dal quadro giurisprudenziale di riferimento emerge che le erogazioni assistenziali indebite eseguite dopo l'accertamento della mancanza dei requisiti di legge non sono sottratte alla regola generale del recupero di indebito di cui all'art. 2033 c.c. Secondo la linea seguita dalla giurisprudenza di legittimità è ragionevole ritenere che “la data
dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca , segna la fine
dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta”( cfr. Cass
6091/2002; Cass. 14590/2002; Cass.18299/2002; Cass. 16260/2003; Cass. 2056/2004).
E' necessario comunque evidenziare che per gli invalidi civili non opera la previsione di cui all'art. 13 L. 412/1991 richiamata dal ricorrente per le prestazioni pensionistiche poiché l'istituto è tenuto al recupero per il solo rilievo dell'esborso economico in difetto dei requisiti di legge ( nella fattispe cie requisito sanitario ), a prescindere dallo stato soggettivo di buona o mala fede del percipiente.
Secondo costante orientamento di giurisprudenza in caso di accertamento dei requisiti di legge , tra i quali “in primis” i requisiti sanitari, per l'ottenimento delle prestazioni assistenziali di invalidità
civile , gli accertamenti “rivestono natura meramente ricognitiva, funzionale all'attuazione dei
rapporti obbligatori, perciò escludendo la configurabilità di poteri amministrativi e di provvedi-
mentii costitutivi degli effetti”( cfr. Cass. SS.UU.1261/1975 , Cass. sez. Lav. 11329/1991).
La Suprema Corte ha sostanzialmente ribadito che il diritto ai benefici di natura assistenziale , come nel caso all'esame , nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti e non certo per effetto di atti di “ concessione “, come talora denominati dalle norme;
i cosiddetti atti di revoca non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non cer to provvedimenti espressione di autotutela amministrativa , che è potere discrezionale di valutazio ne della conformità della situazione all'interesse pubblico. ( cfr. Cass Sez. Lav. 256/2001, 8713/
1999; Cass. 5158/1994).
Venendo al caso all'esame l'ente ha notificato il provvedimento di indebito in data 01 agosto
2014, la ricorrente dimostra di conoscerlo .
Le somme richieste in ripetizione sono quelle per il periodo intercorso dal febbraio 2013 ad apri le 2013. I pagamenti eseguiti in parte sul piano di recupero dimostrano l'effettiva conoscenza da parte della ricorrente odierna della sussistenza del credito vantato dall'Istituto.
Nessuna prescrizione del credito è ravvisabile nella fattispecie, come sopra già specificato.
Dalla documentazione in atti versata che consente la ricostruzione degli avvenimenti e dai principi sopra evidenziati espressi in giurisprudenza, il recupero pertanto delle somme residue di cui rimane creditore l'Ente, appare legittimo.
Il ricorso pertanto non può trovare accoglimento. Le spese di giudizio sono irripetibili tra le parti poiché la ricorrente ha depositato la dichiarazione reddituale , resa ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di AN in funzione di giudice del Lavoro , definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4188/2024 R.G. Lavoro, promossa da Parte_1
, così provvede :
[...]
CP_ Rigetta il ricorso e dichiara legittima la pretesa restitutoria dell' con provvedimento recante data 20 marzo 2024 ;
Dichiara irripetibili tra le parti le spese di giudizio.
AN 10. 02. 2025 Il giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo