Sentenza 25 ottobre 2023
Massime • 1
E' configurabile il delitto di associazione per delinquere nel caso di condotte sistematicamente tese all'arricchimento degli agenti, attuate nell'ambito di un programma illecito, temporalmente indeterminato, anche quando la vittima sia sempre un unico soggetto, laddove il progetto delittuoso perseguito, realizzato pur con comportamenti non costituenti reato, sia espressione dell'evoluzione dell'originario "modus operandi". (Fattispecie in cui la Corte ha valutato corretta la decisione che aveva ritenuto sussistente un'associazione per delinquere, e non il mero concorso di persone nel reato continuato, in presenza di un gruppo di individui, organizzato prevalentemente su base familiare, il cui programma illecito non era limitato alla spoliazione del patrimonio di un'azienda sottoposta ad amministrazione giudiziaria, unica parte offesa, ma si estendeva al procacciamento di fonti continuative e indeterminate di futuri guadagni illeciti).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/10/2023, n. 47768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47768 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2023 |
Testo completo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che è stata avanzata rituale richiesta dalle parti di trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art.
5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del dl. 22 giugno 2023, n. 75; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, Paola Mastroberardino, riportandosi alla memoria scritta in data 21/09/2023, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47768 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 25/10/2023 udita la discussione della difesa del ricorrente, avv. Giuseppe Belcastro, comparso in sostituzione dell'avv. Emilio Nicola Buccico, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 13/04/2023, il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del riesame, pronunciando sul ricorso ex art. 309 cod. proc. pen. proposto nell'interesse di NT ZE, nel confermare nei confronti della stessa la misura della custodia cautelare in carcere, così decideva: -riteneva assorbita la condotta di cui al capo 2 (artt. 81, 110, 512-bis, 416-bis, 61 n. 2 cod. pen.) in quella di cui al capo 1, come riqualificata (artt. 314, 648-ter.1, cod. pen.); -riqualificava le condotte di cui ai capi 4 e 6 nei delitti di cui agli artt. 110, 648- bis, 61 n. 2 cod. pen.; -riqualificava la condotta di cui al capo 7 nella fattispecie di cui agli artt. 110, 61 n. 2, 7 e 9, 640, comma 2, n. 1 cod. pen.; -escludeva l'incolpazione di cui al capo 8 (artt. 110, 61 n. 2, 81 cpv., 416-bis.1, 648-ter.1, commi 1 e 4 cod. pen.); -confermava il capo 9 (artt. 416, 61 n. 2 cod.. pen.). La ZE, insieme ad altri indagati, è accusata di aver depauperato il compendio aziendale riferibile ad LD De PA posto sotto amministrazione giudiziaria nell'ambito di altro procedimento, beni oggetto di sequestro preventivo sul presupposto che facessero capo ad attività utilizzata per riciclare e reinvestire sia capitali appartenenti all'organizzazione criminale facente capo a Filippo Solimando che proventi ricavati dal traffico di sostanze stupefacenti ed altri delitti. La ZE, moglie del De PA, ha ricoperto, fino alle dimissioni, un preciso ruolo nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria preposta dal giudice a seguito del sequestro dell'azienda del marito, essendo coadiutrice di fatto degli amministratori giudiziari, impegnata soprattutto nella gestione dei rapporti commerciali dell'azienda in sequestro. Secondo l'Accusa, l'ampiezza dei poteri esercitati è stata alla base delle contestate condotte delittuose, avendo avuto la ZE, nella veste ricoperta, libero accesso al denaro ed ai beni di pertinenza dell'azienda in sequestro, sviando i controlli e i riscontri al suo operato. 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di NT ZE, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2 2.1. Primo motivo: violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in relazione ai capi 1, 4, 6, 7 (come riqualificati) e 9 per insussistenza della gravità indiziaria nonché mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. 2.1.1. In relazione al capo 1), evidenzia la ricorrente come il provvedimento impugnato abbia riconosciuto come la stessa avesse operato quale responsabile dei rapporti commerciali dell'azienda in sequestro con i compratori/intermediari (cd. posteggianti) dei vari mercati nazionali, con il compito di verificare ogni mattina i prezzi dei mercati interagendo con gli stessi e ad organizzare le spedizioni per il mercato del giorno successivo, con poteri anche di proposta alla conduzione degli affari ordinari, con facoltà di rappresentare anche verso l'esterno l'azienda sequestrata, tanto da avere anche un potere di rappresentanza e di firma presso le banche. Conseguentemente, la stessa, pur rivestendo la qualifica di "fattore" e senza assumere alcuna veste formale all'interno della procedura, avrebbe svolto di fatto all'interno della società amministrata un ruolo quanto meno equiparabile a quello di coadiutore dell'amministratore giudiziario formalmente nominato, essendo impegnata nella gestione dei rapporti commerciali ed avendo libero accesso al denaro e ai beni dell'azienda in sequestro. Orbene, è pacifico che gli amministratori giudiziari non sono stati autorizzati dal giudice delegato alla stipula di contratti di coadiutori in nome e per conto degli amministrati e, dunque, al conferimento di incarichi professionali: ora, l'incontestata insussistenza di un simile rapporto contrattuale, di per sé, esclude che la ricorrente possa essere ritenuta investita di tale qualifica e destinataria del conseguente regime. Inoltre, nessuna delega gli amministratori giudiziari hanno conferito alla ZE per operare sui conti correnti, avendo avuto solo l'incarico di interloquire con i piazzisti per la vendita giornaliera della frutta, il cui ricavato veniva riscosso tramite bonifici bancari. Che la ZE non potesse rivestire la qualifica di coadiutrice, anche di fatto, degli amministratori, si ricava altresì dall'art. 35 d.lgs. 159/2011 che prevede che "non possono assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, né quelli di coadiutore o diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario, il coniuge, i parenti fino al quarto grado, gli affini entro il secondo grado ...": la ZE viene inquadrata con la qualifica di fattore, già di per sé incompatibile con le funzioni tipiche del coadiutore ed anche con una c.d. gestione di fatto, sia pure incomprensibilmente tollerata dagli amministratori giudiziari. Inoltre, il conto corrente da cui sono stati effettuati i prelievi non risultava vincolato ad alcun titolo cautelare;
a ciò si aggiunga che le somme prelevate sono state utilizzate per l'acquisto di un fondo agricolo avvenuto nel maggio 2022, ossia in un periodo in cui delle successive, presunte, attività illegali non vi era traccia. Da qui l'inesistenza del reato di peculato e dell'ancillare reato di cui all'art. 648- ter.1 cod. pen. 3 2.1.2. In relazione ai capi 4) e 6), si evidenzia la mancanza dell'altruità della cosa per consentire di ritenere integrato il reato di riciclaggio. 2.1.3. In relazione al capo 7), si evidenzia come, a fronte di una contestazione che indugia sulla sistematica appropriazione dei ricavi delle vendite dei prodotti ortofrutticoli, non si offrono argomenti ulteriori rispetto al ruolo specifico che il capo 7) riserva alla ricorrente, al di là dei riferimenti ai contatti con i posteggianti. Inoltre, non v'è alcun passo dell'ordinanza relativa all'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. 2.1.4. In relazione al capo 9), si evidenzia come, pur volendo trascurare la mancanza di motivazione sul perché la ZE venga considerata come capo promotore e coordinatore dell'associazione, il Tribunale passa in rassegna episodi asintomatici della partecipazione ad un sodalizio criminoso, comunque insussistente. La limitata pluralità dei reati addebitati agli indagati non mette in chiaro un programma destinato a durare nel tempo né offre elementi ulteriori rispetto alle singole ed estemporanee condotte delittuose, elementi cioè idonei ad integrare i diversi presupposti costitutivi del delitto di cui all'art. 416 cod. pen. Con riferimento poi al "fattore tempo", utile a comprendere il carattere perdurante dell'accordo tra le persone a vario titolo intervenute, il Tribunale ritiene che gli indagati perseguissero l'obiettivo di riconquistare il (perduto) monopolio del mercato ortofrutticolo, sì da poter fungere, come già accaduto in passato, da macchina dedita alla ripulitura degli illeciti denari: il rilievo, di natura congetturale, non coglie nel segno. Quello che viene definito come "automatismo criminale rodato" sconta, però, un dato oggettivo: i supposti furti sono i reati più "prossimi" ad oggi, mentre l'appropriazione supposta del denaro dal conto corrente n. 1000/998 è precedente, così come gli altri reati (riciclaggio ed autoriciclaggio), complessivamente considerati, tengono conto dei delitti precedentemente commessi. 2.2. Secondo motivo: violazione dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. per insussistenza della ritenuta esigenza cautelare nonché mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il pericolo della recidivazione poggia essenzialmente sul rilievo della mancanza di soluzione di continuità tra le condotte oggetto del precedente titolo cautelare e quelle odierne, con ingiustificata marginalizzazione del suo stato di incensuratezza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di cui in dispositivo. 4 2. Va premesso che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Suprema Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828- 01). 3. Fermo quanto precede, il primo quesito da affrontare, in quanto precede logicamente gli altri, è quello relativo all'attribuibilità a NT ZE della qualità di coadiutore di fatto dell'Amministratore giudiziario e, in quanto tale, depositaria della qualità di pubblico ufficiale. Il Tribunale risolve il quesito in senso positivo e a tale proposito osserva che «... la ricorrente ha pacificamente assunto per fatti concludenti tale carica, continuando a gestire l'attività dell'amministrata. Come riferito dallo stesso coadiutore LL, la ZE ha operato quale responsabile dei rapporti commerciali della azienda in sequestro con i compratori/intermediari (cd. "posteggianti") dei vari mercati nazionali, con il compito di verificare ogni mattina i prezzi dei mercati interagendo con i compratori/ intermediari ed organizzare, quindi, le spedizioni per il mercato del giorno successivo, con poteri anche di preposta alla conduzione degli affari ordinari, con facoltà di rappresentare anche verso l'esterno l'azienda sequestrata, tanto da avere anche un potere di rappresentanza e di firma presso le banche (come nel caso della delega relativa al conto 1000/998). L'indagata, dunque, pur rivestendo la qualifica di "fattore" e senza assumere alcuna veste formale all'interno della procedura, ha svolto di fatto all'interno della società amministrata un ruolo quanto meno equiparabile a quello di coadiutore dell'amministratore giudiziario formalmente nominato, essendo impegnata nella gestione dei rapporti commerciali e avendo libero accesso al denaro e ai beni dell'azienda in sequestro. Tale gestione di fatto è proseguita con la sostanziale tolleranza degli amministratori giudiziari, consapevoli della situazione venutasi a creare, come desumibile dalle dichiarazioni del LL e dalle denunce sporte dagli stessi, che tuttavia non l'hanno rimossa dal contesto aziendale». 3.1. Secondo il Tribunale, quindi, la gestione di fatto di alcuni affari è sufficiente ad attribuire ad alcuno il ruolo di pubblico ufficiale di fatto, ancorchè tale attività sia svolta in violazione di legge. 5 3.1.1. A tale proposito, invero, va evidenziato che NT ZE è la moglie e la madre dei soggetti nei cui confronti è stato disposto il sequestro dell'azienda in amministrazione giudiziaria e che l'art. 35, comma 3, d.lgs. 9 settembre 2011, n. 159 stabilisce che non possono essere nominate amministratori giudiziari o coadiutori le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti fino al quarto grado, gli affini fino al secondo grado, e le persone con esse conviventi. A parte questa preliminare ragione che è certamente ostativa all'attribuzione in via di fatto di ruoli vietati dalla legge, va precisato come non sia sufficiente la realizzazione di attività latamente gestorie per ric:onoscere il ruolo di coadiutore, essendo -invece- necessario che tali attività siano altresì vestite dalle caratteristiche che connotano tale figura. A tale riguardo, occorre fare riferimento all'art. 35, cornma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011, che prevede e regolamenta la posizione dei coadiutori. Si tratta di soggetti dotati di particolari competenze tecniche che l'amministratore giudiziario - in caso di gestioni complesse - può porre al suo servizio, organizzando - sotto la propria responsabilità - un ufficio di coadiuzione. La legge vigente prevede che detta scelta venga comunicata al giudice procedente con «autorizzazione» da parte del medesimo e prevede il regime di incompatibilità già in parte richiamato (art. 35, comma 4-bis, cit.) anche per i coadiutori. Da tale disposizione normativa si evince che il «coadiutore» è un soggetto che collabora in via diretta con l'amministratore giudiziario al fine di contribuire a realizzare gli scopi del pubblico ufficio di gestione giudiziaria. 3.1.2. Sono così estrapolabili due requisiti per individuare la figura del coadiutore, sia pure in via di fatto: ossia che operi in via di diretta collaborazione con l'amministratore giudiziario;
che la sua attività sia intesa al perseguimento degli scopi dell'amministrazione giudiziaria. Entrambi i requisiti mancano nel caso in esame, dato che è lo stesso Tribunale che evidenzia come la ZE operasse in via autonoma, al di fuori di ogni collaborazione con gli altri amministratori, anzi contro la loro volontà che, invero, la denunciavano. Ed è lo stesso Tribunale che definisce l'attività della ZE quale "indebita interferenza", ovvero come "illecita ingerenza" della stessa. In ogni caso, risulta in maniera evidente come difetti, nella fattispecie in esame, il perseguimento delle finalità proprie dell'amministrazione giudiziaria, visto che tutta la vicenda in contestazione e le stesse incolpazioni del capo 1) e del capo 7) indicano che le condotte sono state contestate in danno dell'amministrazione giudiziaria, in quanto intese al depauperamento dell'azienda, mentre l'amministrazione giudiziaria ha il compito di provvedere alla gestione, alla custodia e alla conservazione dei beni sequestrati al fine di incrementare se possibile la redditività dei beni medesimi. La finalità di salvaguardare il valore del bene sequestra•:o è il criterio guida trattandosi di un'amministrazione "per conto di chi spetta". Tanto viene espresso a chiare lettere dal Tribunale che, invero, osserva che «la menzionata opera di illecita ingerenza [...] si dimostrava finalizzata a perseguire un unico scopo, ossia quello di depauperare la società amministrata a vantaggio di nuovi soggetti giuridici [...]». La ricorrente, dunque, ha fondatamente eccepito il vizio di violazione di legge in relazione all'attribuzione alla stessa della veste di coadiutore di fatto. Ne consegue il venir meno, in relazione al capo 1), del reato di cui all'art. 314 cod. pen. e la conseguente caducazione del titolo cautelare, potendo la fattispecie, al più, inquadrarsi nell'ipotesi di cui all'art. 646 cod. pen. Assume, al riguardo, il Tribunale come la ZE «si sia appropriata delle somme di denaro di cui aveva la disponibilità nella qualità di ausiliaria degli amministratori giudiziari: infatti, la ZE, agevolata dal rapporto di parentela con il De PA, accedeva ai conti correnti dell'amministrata sottoposti a sequestro, in forza di una delega ad operare rilasciatale fin dal 2008. E così [...] ha distratto il denaro proveniente dai finanziamenti AGEA — un ente statale pagatore nell'ambito dell'erogazione dei fondi dell'Unione Europea ai produttori agricoli — per un importo di euro 140.000,00. I contributi incassati non sono mai stati utilizzati per le finalità per cui sono stati concessi (migliorie, spese di conduzione) ma appunto girati su un conto corrente aperto per la gestione delle necessità familiari correnti e cointestato ai coniugi De PA, ormai estromessi dalla gestione dell'azienda agricola De IS LD». 3.2. Ulteriore tema da affrontare riguarda la disponibilità del conto corrente n. 1000/998 intestato ad LD De PA e sul quale la ZE aveva una delega di firma. Il Tribunale, ad onta delle doglianze avanzate dalla difesa, ha ritenuto che anche il predetto conto corrente risultava attratto dal provvedimento di sequestro emesso dal Giudice per le indagini preliminari in data 12/05/2021. A conferma di tale statuizione, il Tribunale del riesame spiegava che il successivo provvedimento del 05/05/2022 - con il quale il Giudice per le indagini preliminari precisava che il provvedimento ablativo dovesse coprire anche il rapporto bancario - aveva natura meramente ricognitiva di un vincolo già sussistente alla data di emissione dell'originario provvedimento di sequestro che, pertanto, deve ritenersi l'unica fonte del sequestro, avvenuto, contrariamente alla prospettazione difensiva, in data antecedente la distrazione delle somme da parte dell'indagata, avvenuta il 28/09/2021. 7 A sostegno di tale ricostruzione, il Tribunale ha precisato, con motivazione che deve condividersi, che, secondo l'autorevole insegnamento di questa Suprema Corte, in tema di misure di prevenzione reali, la confisca avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto ai relativi beni costituiti in azienda, anche in mancanza di espresso ordine del tribunale, atteso che, sebbene l'art. 24, comma 1-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non contempli un'esplicita previsione in tal senso, trova applicazione il principio generale sancito espressamente all'art. 20, comma 1, penultimo periodo, del medesimo decreto, che sancisce "in ogni caso" siffatta estensione (Sez. 1, n. 13601 del 05/02/2021, Bonalumi, Rv. 281429-01). In motivazione, la Corte ha precisato che l'ultimo periodo delle due norme (art. 20: "nel decreto di sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali, il Tribunale indica in modo specifico i conti correnti e i beni costituiti in azienda ai sensi dell'art. 2555 e seguenti del codice civile ai quali si estende il sequestro"; art. 24: "Nel decreto di confisca avente ad oggetto partecipazioni sociali il tribunale indica in modo specifico i conti correnti e i beni costituiti in azIenda ai sensi degli artt. 2555 e seguente cod. civ. ai quali si estende la confisca") regola l'ipotesi di sequestro e confisca di partecipazioni sociali non totalitarie: quelle, cioè, per le quali sorge il problema di distinguere tra i beni o conti correnti non colpiti da sequestro e da confisca e quelli invece sequestrati e poi confiscati. Ciò considerato, a fronte dell'ampia persuasività della motivazione, le doglianze articolate devono ritenersi generiche e, come tali, non scrutinabili, posto che la ricorrente non sollecita alcuna contestazione circa la natura totalitaria dell'originario decreto di sequestro preventivo che deve ritenersi, come condivisibilmente argomentato dal Tribunale, unica fonte del provvedimento ablatorio, avvenuto, contrariamente alla prospettazione difensiva, in data antecedente - dalla lettura degli atti risulta che il provvedimento veniva emesso in data 12/05/2021 - la distrazione delle somme da parte dell'indagata, verificatasi in data 28/09/2021. 3.3. Infondata, e - come tale - inaccoglibile, è invece la censura in ordine alla ricorrenza del reato di cui all'art. 648-ter.1, cod. pen. Il Tribunale, dopo aver premesso che «dalla disamina della documentazione bancaria emerge come la provvista indebitamente sottratta dal conto corrente originario n. 1000/998 e di pertinenza dell'azienda amministrata, di fatto veniva destinata al funzionamento della rinnovata attività dei De PA e da questi reimpiegata già dalla costituzione della "Società Agricola Dea Frutta s.r.l.", intestata alla ZE ma sostanzialmente gestita dal marito e dalla figlia De PA Rossana», ha evidenziato come «... la ZE dal conto corrente n. 1000/1099 ha trasferito: -in data 22 marzo 2022, l'importo di C 10.000 con 8 assegno circolare n. 3206219982 emesso in favore della "Società Agricola De PA Fruit s.r.l.", ritirato in data successiva per evidente difformità dell'indicazione del beneficiario rispetto alla denominazione del soggetto giuridico cui invece è destinata quella provvista;
-in data 23 marzo 2022, l'importo di C 10.000 con assegno circolare n. 3206219983 emesso in favore della "Società Agricola De PA Fruit s.r.l." ... incassato in data 14 aprile 2022 ... Questa provvista sarà destinata dalla ZE all'apertura di quel conto corrente utilizzato per il funzionamento della "Società Agricola De PA Fruit s.r.l." (poi divenuta "Società Agricola Dea Frutta s.r.l.") ...; -in data 18 maggio 2022, l'importo di C 110.000 con assegni bancari n. 9331970226 (C 30.000) e n. 9331970227 (C 25.000) emessi in favore di Cacciapaglia Erasmo;
n. 9331970228 (C 30.000) e n. 9331970229 (C 25.000) emessi in favore di ZZ RI. Questa provvista sarà destinata da ZE NT all'acquisto di un compendio immobiliare in NO CO (MT), in prossimità dell'azienda agricola De PA, poi utilizzato da De PA LD per incontrare, al riparo da possibili monitoraggi, le maestranze infedeli;
-in data 2 agosto 2022, l'importo di C 10,000 con bonifico in favore di QU AL con causale pagamento per acquisto vostro autocarro Iveco Daily. Si tratta di un automezzo targato E3615RN intestato il 12 agosto 2022 a De PA LE. L'automezzo è risultato utilizzato per trasporti verso i mercati di merce/ortofrutta prelevata da De PA LE presso il magazzino di via Parisi 32 in uso alla "Società Agricola Dea Frutta s.r.l."; -in data 15 settembre 2022, l'importo di C 2.079 con bonifico in favore di "Tumyplant s.r.l." con causale saldo fattura. Presso la banca dati Anagrafe Tributaria - Cassetto Fiscale - fatture ricevute della "Società Agricola De PA Fruit s.r.l." risulta contabilizzata la fattura elettronica n. 352 del 20 giugno 2022 emessa dalla "Tunnyplant s.r.l." per un importo pari a C 2.079 (imp. 1.890 + iva 189), inerente la ''ornitura di prodotti per l'agricoltura destinati alla "Società Agricola De PA Fruit s.r.l."; -in data 8 ottobre 2022, l'importo di C 2.537,60 con bonifico in favore di Studio legale avv. RA RA di AT con causale competenza per ricorso amministrativo di De PA LD. In sostanza, LD De PA pagava nuovamente competenze del proprio collegio di difesa con risorse sottratte dall'azienda amministrata». Si tratta di precise e ben definite condotte autoriciclatorie. Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come l'affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione, di riciclaggio e cli autoriciclaggio e, prima ancora, la valutazione della gravità indiziaria di detti reati, non richiede l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, ne' dei suoi autori, ne' dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 42052 del 1.9/06/2019, MO Cuseri, Rv. 277609-02). 9 Non è, pertanto, necessario che la sussistenza del delitto presupposto sia stata accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato;
basta (come già chiarito dalla dottrina più autorevole e dalla giurisprudenza in relazione al delitto di ricettazione) che il fatto costitutivo di tale deltto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo, e che il giudice procedente (per la ricettazione, per il riciclaggio e per l'autoriciclaggio) abbia potuto riconoscere, per quanto interessa il giudizio attuale, la sussistenza del delitto stesso: verifica che il provvedimento impugnato compie, consentendo di far evincere le ragioni che inducono a ritenere il fumus del -eato alla base del contestato autoriciclaggio. 3.4. Le censure relative al difetto di integrazione dei presupposti applicativi dei reati contestati ai capi 4) e 6) sono proposte fuori dei casi previsti dalla legge, in quanto la ricorrente introduce, per la prima volta in sede di legittimità, un dato probatorio che non rientra tra il materiale cognitivo a disposizione del giudice di merito, intendendo, in tal modo, sostituire la valutazione effettuata dal Tribunale con riguardo all'integrazione del reato presupposto di furto di cui ai capi 3) e 5) dell'incolpazione provvisoria per sostenere il difetto di altruità delle res oggetto di indebita appropriazione da parte dei co-indagati. In ogni caso, la ricorrente, che ha concorso con LD De PA, Rossana De PA e LE De PA nelle condotte tese ad ostacolare l'accertamento sulla provenienza delittuosa dei prodotti ortofrutticoli, risponde qui di riciclaggio, non avendo commesso i delitti di furto presupposti. E' indubbia l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza anche in relazione a dette condotte alla luce delle evidenze investigative che hanno fatto emergere compiti e ruoli della ricorrente, adoperatasi in prima persona per depauperare la società amministrata con il chiaro coinvolgimento in primis dei suoi familiari, marito e figli, che, consapevoli del sequestro in atto, erano interessati a proseguire sotto altre sigle aziendali l'attività economica della società amministrata. Anche per queste fattispecie - ha riconosciuto il Tribunale - ricorre la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen., per aver commesso i fatti al fine di assicurarsi il prodotto ed il profitto dei reati di riciclaggio, traffico di stupefacenti, reimpiego di capitali illeciti contestati nel p.p. n. 402/2017 RGNR. 3.5. Fondata è, invece, la censura relativa al fatto descritto al capo 7) dell'incolpazione, che il pubblico ministero aveva qualificato quale peculato e che il Tribunale ha riqualificato quale truffa in danno dello Stato, ai sensi dell'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen. Il Tribunale perviene a tale conclusione sul presupposto che «ad essere danneggiata è stata l'azienda De PA, sottoposta da amministrazione giudiziaria e dunque destinata ad essere acquisita al patrimonio dello Stato». 10 Secondo il Tribunale, dunque, la truffa in questione deve considerarsi commessa in danno dello Stato in ragione della finalità di confisca del sequestro. 3.5.1. La motivazione del Tribunale evoca la sussistenza di un sequestro disposto ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., ossia di un sequestro con finalità di confisca. Epperò, nel caso in esame, il sequestro non è stato disposto con finalità di confisca, ma con finalità impeclitive, ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. Al riguardo, occorre evidenziare come tale tipologia di sequestro differisca da quello con finalità di confisca, atteso che la sua finalità è quella di evitare il pericolo che la libera disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero che possa agevolare la commissione di altri reati, ma non anche la finalità di preservare il bene o l'azienda in attesa della confisca: finalità quest'ultima, propria del sequestro di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. Questa prima notazione è sufficiente a risaltare l'illogicità della motivazione, che pone a fondamento della decisione un presupposto insussistente. 3.5.2. Bisogna tuttavia ulteriormente rimarcare quanto già espresso da questa Suprema Corte in tema della possibile configurabilità della truffa pure in presenza di un sequestro finalizzato alla confisca. Invero, si è affermato in giurisprudenza che, non integra il delitto di truffa, la condotta del soggetto che, subito dopo avere appreso l'esito dell'alcoltest al quale era stato sottoposto, venda simulatamente il proprio autoveicolo al fine di sottrarlo alla confisca conseguente all'accertamento del reato di cui all'art. 186 cod. strada, in ragione dell'assenza di un danno patrimoniale per la pubblica amministrazione costituente conseguenza immediata e diretta della condotta decettiva, attesa la necessità di emanazione di un ulteriore provvedimento avente natura sanzionatoria (cfr., Sez. 2, n. 8795 del 21/06/1985, Iala, Rv. 170630-01; Sez. 2, n. 5489 del 24/09/2019, dep. 2020, D'Antonio, Rv. 278370-01). In sostanza, gli artifizi e raggiri indubbiamente posti in essere non hanno determinato ex se un danno patrimoniale allo Stato in quanto per essere acquisito al patrimonio è comunque necessario un ulteriore provvedimento, ossia la confisca avente - fra l'altro - natura sanzionatoria. In tal senso, va ribadito il principio per cui, nell'ipotesi di truffa, il "danno patrimoniale" che può essere preso in considerazione è solo quello che è conseguenza immediata e diretta del reato, con esclusione di ogni altro elemento, pregiudizio o circostanza successiva al reato medesimo. Anche in questo caso, dunque, manca la possibilità strutturale di configurare una truffa in danno dello Stato. 11 Ne consegue che, eliminata la circostanza aggravante dei cui all'art. 640, secondo comma, n. 1 cod. pen., ritenuta nell'ordinanza impugnata a seguito della riqualificazione del capo 7), deve essere dichiarata la cessazione dell'efficacia della misura cautelare per tale titolo, non rilevando ex art. 278 cod. proc. pen. le altre aggravanti comuni contestate. 3.6. Infondata è anche la censura in merito alla ritenuta insussistenza del reato di cui al capo 9). Il Tribunale ha ritenuto l'esistenza di un'associazione a delinquere tra componenti della stessa compagine familiare avente un programma delittuoso indeterminato in ragione del profilo di operatività delle attività di amministrazione giudiziaria ed ha poi collocato all'interno di detta struttura organizzativa ciascuno dei partecipanti individuandone il ruolo diretto alla commissione di una indeterminata serie di reati-fine. Come è noto, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza, si ha concorso di persone nel reato continuato allorquando l'accordo criminoso sia occasionale e limitato, in quanto volto alla sola commissione di più reati ispirati da un medesimo disegno criminoso, mentre le condotte di partecipazione e promozione dell'associazione per delinquere presentano i requisiti della stabilità del vincolo associativo e dell'indeterminatezza del programma criminoso, elementi che possono essere provati anche attraverso la valutazione dei reati scopo, ove indicativi di un'organizzazione stabile e autonoma, nonché di una capacità progettuale che si aggiunge e persiste oltre la consumazione dei medesimi (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 22906 del 08/03/2023, Bronzellino, Rv. 2134724-01). Detta distinzione non è stata affatto trascurata dal Tribunale che ne ha fatto corretta applicazione, laddove ha rimarcato la sistematicità del modus operandi dei compartecipi, che attraverso modalità perfezionatesi nel tempo, hanno provveduto regolarmente, secondo un preciso programma criminoso, alla sottrazione dei ricavi della società amministrata nei rapporti di conto-vendita sui mercati, trasferendo quote di ricavi a "Dea Frutta s.r.l.". 3.6.1. Ritiene il Collegio che il carattere della sistematicità delle condotte, tese all'arricchimento di tutti i partecipi ai danni dell'amministrata e volte alla realizzazione di un programma illecito che non contempli la predeterminazione del momento terminativo, depone inevitabilmente per la sussistenza del reato associativo anche quando la "vittima" (ovvero il danneggiato) preso di mira sia sempre e soltanto una sola persona (fisica o giuridica), ben potendo detto obiettivo costituire, come nella fattispecie, l'oggetto del programma criminoso comune, indeterminato quanto al numero di reati da commettere ed il tempo di loro commissione. 12 3.6.2. Invero, può dirsi che attraverso il sistema conc:ordato e messo a punto da tutti i compartecipi (membri della famiglia De PA;
maestranze infedeli, posteggiatori), lo scopo avuto di mira dagli indagati non sia stato quello di portare l'amministrata alla decozione - evento, al più, indiretto, probabile conseguenza dei reiterati saccheggi - bensì quello di procurarsi fonti continuative ed indeterminate di guadagni illeciti: per i De PA, la "cagnotta" e, in un futuro indefinito e più lontano, la riconquista del mercato ortofrutticolo attraverso altra e "pulita" società familiare e per gli altri, ricavi marginali maggiori ottenuti attraverso vendite a prezzi apparentemente ribassati, a scapito della reale venditrice, ossia l'amministrata. Queste conclusioni consentono di smentire l'assunto di essere al cospetto di un accordo "limitato" alla spoliazione del patrimonio ovvero alla determinazione dello stato di crisi dell'Azienda Agricola De PA LD, evocativo di un indimostrato accordo "a tempo", incompatibile con le previsioni di cui all'art. 416 cod. pen. Ne deriva infine - come, condivisibilmente concluso dalla Procura generale - che le singole condotte delittuose non realizzano reati singoli ancorché unificati dal medesimo disegno criminoso, ma fanno parte di un programma a lunga e indefinita scadenza, concordato a monte e perseguito attraverso una struttura organizzativa ad hoc, frutto dell'evoluzione dell'originario modus operandi della famiglia De PA. 4. La caducazione di ben due titoli di reato rispetto ai sei ritenuti dal Tribunale del riesame impone, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, di procedere, in sede di rinvio, alla rivalutazione della ricorrenza delle esigenze cautelari e dei correlativi giudizi di adeguatezza e proporzionalità della misura in atto. 5. Alla pronuncia consegue: -l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata in relazione all'art. 314 cod. pen. e al capo 7) quanto all'aggravante di cui all'art. 640, secondo comma, n. 1 cod. pen.; -la cessazione dell'efficacia della misura cautelare per tali titoli;
-l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio al Tribunale di Potenza - sezione per il riesame delle misure cautelari personali - per nuovo esame;
-il rigetto nel resto del ricorso;
-l'ordine alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'ari:. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. 13
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata in relazione all'art. 314 cod. pen. e al capo sette quanto all'aggravante di cui all'art. 640/2 n. 1 cod. pen. e, per l'effetto, dispone la cessazione dell'efficacia della misura cautelare per tali titoli;
annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio al Tribunale di Potenza - sezione per il riesame delle misure cautelari personali - per nuovo esame;
rigetta nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 25/10/2023.