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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 11/04/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Sezione prima civile
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessia Zucconi Giudice onorario, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 12678 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da nato a [...] il [...] (c.f. ), in Parte_1 C.F._1
proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale dei figli nata a [...] Per_1
il 31 marzo 2009 e , nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Pt_2
dagli avv. Sara Dori e Martine Menna del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori - ricorrente contro
, nata in [...] il [...] (c.f. ), CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dagli avv. Benedetto Bevilacqua e Rosalia Antonella Santamaria del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori
- resistente e con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto
1 avente ad oggetto: “modifica delle condizioni di divorzio”.
Conclusioni congiunte del ricorrente e della resistente: precisano “le conclusioni come da accordo raggiunto e ratificato nel verbale di udienza in pari data e che qui si riportano come segue:
- i figli minori restano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori. Gli stessi sono collocati in via paritaria presso entrambi i genitori con residenza presso la madre nella casa familiare. I figli resteranno presso il padre a settimane alterne, la prima dal lunedì al giovedì e la seconda dal venerdì alla domenica;
quanto alle vacanze estive ed invernali, restano ferme le attuali condizioni stabilite nella sentenza di divorzio;
- Il ricorrente si impegna a soddisfare ogni bisogno ed esigenza dei figli minori durante i tempi di permanenza degli stessi presso di lui. Il contributo al mantenimento dei due figli viene ridotto da € 400,00 a € 250,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese. Le spese straordinarie relative ai figli minori saranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50% per ciascuno, secondo quanto stabilito dal Protocollo vigente presso il
Tribunale di Bologna;
- La casa familiare sita a Loiano (Bologna), via Cà de Romagnolo n. 37 continuerà a rimanere nella disponibilità della resistente, che la abiterà unitamente ai figli. Il ricorrente si impegna a curare a proprie spese la manutenzione straordinaria del predetto immobile. Spese di lite interamente compensate tra le parti”.
Con atto in data 22 settembre 2024, il Pubblico Ministero ha così dedotto:
“dichiara di intervenire e riserva le conclusioni”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 10 settembre 2024, premesso che il Parte_1
ricorrente aveva contratto matrimonio con il 12 gennaio 2009 a Loiano CP_1
(Bologna), che dall'unione erano nati il 31 marzo 2009 e il 16 aprile 2011 Per_1
, che con decreto in data 30 novembre 2022 il Tribunale di Bologna aveva Pt_2
2 omologato le condizioni della separazione fra il ricorrente e e che CP_1
successivamente il Tribunale di Bologna, con sentenza emessa in data 25 ottobre
2023, aveva disposto lo scioglimento del vincolo matrimoniale, alle stesse condizioni previste con l'accordo di separazione, ad eccezione dell'impegno del di Pt_1
trasferire a titolo gratuito l'immobile ex casa familiare ai figli una volta divenuti maggiorenni, ha chiesto, a parziale modifica delle condizioni del divorzio, in via principale, di disporre l'assegnazione a sé e ai figli minori e Per_1 Pt_2
dell'abitazione sita a Loiano, via Cà Romagnolo, n. 17, con contestuale revoca dell'assegnazione dell'immobile ex casa familiare alla signora e con CP_1
l'obbligo a carico di quest'ultima di contribuire al mantenimento dei figli attraverso il versamento della somma di euro 200,00 per ognuno di loro e del 50% delle spese straordinarie nonché con diversa regolamentazione del diritto di visita. In via subordinata, il ricorrente ha chiesto il collocamento paritario presso i genitori dei minori e , con mantenimento dell'assegnazione della casa ex familiare Per_1 Pt_2
alla e revoca dell'obbligo di mantenimento a carico del medesimo ricorrente, CP_1
eccettuate le spese straordinarie.
A fondamento della domanda, ha sostenuto che, rispetto ai Parte_1
precedenti accordi come risultanti dai provvedimenti di separazione consensuale e di divorzio congiunto, è avvenuto che i figli e hanno manifestato il Per_1 Pt_2
desiderio di trascorrere più tempo con il padre e che i minori non vedono più nella madre una figura di riferimento, avendo la convenuta tenuto una condotta gravemente strumentale e non corrispondente all'interesse dei minori, ed hanno invece un buon rapporto con il padre, tanto che gli è stato consentito di stare con i figli tre giorni (e non i due concordati) alla settimana, oltre ai fine settimana alternati. Il ricorrente ha aggiunto di avere proposto all'ex moglie, in via stragiudiziale, il collocamento paritario dei figli, che tuttavia è stato ingiustificatamente rifiutato. Sempre secondo il la Pt_1
revoca dell'assegnazione della casa ex familiare alla , assegnazione che ha CP_1
3 finalità di protezione dei minori e non del coniuge più debole, comporterebbe l'ulteriore vantaggio per il ricorrente di ritornare in possesso dell'immobile di proprietà
e di curarne la manutenzione, che sarebbe invece stata trascurata dall'ex moglie, in violazione degli accordi giudiziali.
Si è costituita la resistente, eccependo l'inammissibilità e/o comunque la manifesta infondatezza della domanda avversaria, non essendo indicato, nel ricorso introduttivo, alcun concreto elemento a supporto dell'asserita e contestata volontà dei figli di stare più tempo con il padre, che dovrebbe addirittura portare anche ad estromettere dalla casa familiare la convenuta, in quanto asseritamente inidonea a svolgere il proprio ruolo, e a rivedere conseguentemente le attuali condizioni economiche.
Ina ha chiesto dunque, in via principale, che il Tribunale accerti e CP_1
dichiari “l'inammissibilità e/o l'infondatezza e/o la carenza del ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio proposto dal signor nei confronti della signora Pt_1
” e che rigetti quindi la domanda avanzata dal ricorrente. In via subordinata, CP_1
la convenuta ha chiesto che sia accertato e dichiarato, in caso di accoglimento totale della domanda principale proposta dal che “si verrebbero a modificare Pt_1
sensibilmente le condizioni di divorzio e conseguentemente vi sarebbe una modifica in pejus delle sue condizioni economiche in quanto dovrebbe trasferire la propria residenza dall'attuale casa familare presso altra abitazione in locazione”, che sia ordinato pertanto al ricorrente di “versare alla signora euro 800,00, CP_1
annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, a titolo di assegno di mantenimento e quale importo necessario per la locazione di un appartamento ove pure accogliere i propri figli al fine del soddisfacimento del diritto di visita o, in ogni caso, l'altro importo, maggiore o minore, che risulterà dovuto o che sarà stabilito in via equitativa”. In via ulteriormente subordinata, la resistente ha chiesto che sia accertato e dichiarato che, “in caso di accoglimento totale della domanda subordinata proposta
4 dal signor non si verrebbero a modificare sensibilmente le condizioni di Pt_1
divorzio e conseguentemente vi sarebbe sempre la necessità di conservare il medesimo contributo di mantenimento stabilito nella sentenza di divorzio”, con conferma della
“statuizione relativa all'assegno di mantenimento per i figli stabilita nella sentenza di divorzio, pari ad euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ogni figlio), annualmente rivalutabili secondo gli Indici ISTAT”. La stessa convenuta ha chiesto inoltre, in ogni caso, che sia accertato e dichiarato “che il signor ha agito in mala fede e/o Pt_1
comunque senza la normale prudenza processuale” e che lo stesso sia pertanto condannato, ai sensi dell'art. 96, co. 1 e 3, c.p.c., “al risarcimento dei danni”, quantificati “in euro 3.000,00, o nella diversa misura, maggiore o minore”, ritenuta equa “ed inoltre al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della signora ”. CP_1
Depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., il ricorrente e la resistente sono stati sentiti di persona dal Presidente di sezione relatore alla prima udienza, nel corso della quale è stato esperito un tentativo di conciliazione, che, dopo ampia discussione e confronto fra le parti e i loro difensori, ha portato alla formulazione di conclusioni comuni, le quali sono state successivamente formalizzate dai difensori nelle note scritte depositate in sostituzione della successiva udienza del 18 febbraio 2025. Sulle conclusioni rassegnate dalle parti e sopra riportate, la causa è stata infine rimessa al
Collegio per la decisione.
Ciò posto, nel merito, ritiene il Tribunale che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate dai difensori non presenti elementi di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni ed essendo conforme agli interessi morali e materiali dei due figli minori. L'accordo raggiunto dal ricorrente e dalla resistente in ordine alla parziale modifica delle condizioni del divorzio può quindi essere omologato dal Tribunale.
5 Le spese processuali si compensano integralmente, così come richiesto concordemente dal ricorrente e dalla convenuta.
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
a) omologa l'accordo raggiunto dalle parti in ordine alla parziale modifica delle condizioni del divorzio contenute nella sentenza resa dal Tribunale di Bologna il 25 ottobre 2023, dando atto che tali condizioni vengono modificate come segue:
“- i figli minori restano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori. Gli stessi sono collocati in via paritaria presso entrambi i genitori con residenza presso la madre nella casa familiare. I figli resteranno presso il padre a settimane alterne, la prima dal lunedì al giovedì e la seconda dal venerdì alla domenica;
quanto alle vacanze estive ed invernali, restano ferme le attuali condizioni stabilite nella sentenza di divorzio;
- Il ricorrente si impegna a soddisfare ogni bisogno ed esigenza dei figli minori durante i tempi di permanenza degli stessi presso di lui. Il contributo al mantenimento dei due figli viene ridotto da € 400,00 a € 250,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese. Le spese straordinarie relative ai figli minori saranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50% per ciascuno, secondo quanto stabilito dal Protocollo vigente presso il
Tribunale di Bologna;
- La casa familiare sita a Loiano (Bologna), via Cà de Romagnolo n. 37 continuerà a rimanere nella disponibilità della resistente, che la abiterà unitamente ai figli. Il ricorrente si impegna a curare a proprie spese la manutenzione straordinaria del predetto immobile”;
b) compensa integralmente fra le parti le spese processuali.
6 Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 25 marzo 2025.
Il Presidente est.
dott. Stefano Giusberti
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