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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 56/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
CI RO, EL
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1890/2022 depositato il 28/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TVKIPCC00245 2022 SANZIONE UNICA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TVKIPCC00245 2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TVKIPCC00245 2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TVKIPCC00245 2022 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TVKIPCC00245 2022 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TVKIPCC00245 2022 IRAP 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato Ricorrente_1 impugnava –chiedendone l'annullamento con vittoria di spese- la intimazione di pagamento sopra specificata relativa ad un pregresso avviso di accertamento per imposte dirette ed IVA maturate nell'anno di imposta 2009, oggetto di una ordinanza della Corte di Cassazione.
Assumeva il ricorrente di aver aderito alla definizione delle controversie pendenti e chiedeva perciò dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
rilevava in ogni caso la nullità della notifica dell'atto impugnato, eseguita tramite PEC diversa da quella ufficiale registrata, il difetto di motivazione (per omessa allegazione degli atti sottesi, per erroneità della somma intimata, oltre che mancata illustrazione delle modalità di calcolo degli interessi) e le eccessive sanzioni comminate.
Agenzia delle Entrate, costituita, deduceva che l'istanza di definizione del ricorrente era stata rigettata e contestava le ulteriori doglianze concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'odierna udienza la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Va preliminarmente rigettata l'istanza di estinzione del giudizio per adesione alla definizione delle controversie pendenti, essendo la relativa istanza stata pacificamente rigettata dall'ufficio.
Deve poi ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo la nullità della notifica della comunicazione, impugnata tempestivamente dalla ricorrente, che non ha palesato alcuna sostanziale violazione del proprio diritto di difesa (cfr. Cass. Civ. n. 18684/2023).
Costituisce infatti indirizzo condivisibile in giurisprudenza quello secondo il quale (cfr. Cass. Civ. SU n.
15979/2022), se l'indirizzo di posta elettronica istituzionale è rinvenibile sul sito internet dell'Amministrazione, anche se non risultante in pubblici elenchi, la notifica non è nulla, ove abbia consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese e abbia quindi raggiunto lo scopo.
La motivazione della intimazione impugnata, peraltro di contenuto vincolato, ha inoltre consentito alla ricorrente un adeguato esercizio del proprio diritto di difesa, del resto articolatosi nelle plurime doglianze sopra riassunte.
Non può inoltre ipotizzarsi alcuna nullità della intimazione per la mancata allegazione degli atti ad essa sottesi, trattandosi di atto non solo richiamati, ma pure certamente noti alla ricorrente in quanto derivanti in forza di quanto deciso dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 29709/2022 depositata in data 11.10.2022, che ha definito il giudizio in favore dell'Ufficio su un pregresso avviso di accertamento per l'anno 2009, pure ovviamente noto al contribuente perché da questo impugnato.
Non costituendo la intimazione il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, poi, nessuno specifica motivazione avrebbe dovuto essere riportata nella intimazione, atteso che le misure percentuali di detti interessi sono stabilite da specifiche disposizioni di legge, senza quindi alcuna discrezionalità in capo all'ufficio della riscossione.
Il ricorrente, del resto, non ha articolato alcun calcolo dettagliato e alternativo degli interessi dovuti ai fini di far emergere un eventuale errore dell'Ufficio.
Essendo in ultimo la somma versata in pendenza di giudizio stata oggetto di sgravio (come da documentazione prodotta dall'ufficio) e non avendo il ricorrente neppure replicato all'assunto dell'ufficio secondo cui le sanzioni comminate sono oggetto di giudicato (la decisione della Corte di Cassazione sopra richiamata non è stata prodotta né dal ricorrente né dall'ufficio), non resta che rigettare il ricorso, con conseguente statuizione sulle spese processuali, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 5.000,00 oltre accessori di legge in favore dell'ufficio resistente.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
CI RO, EL
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1890/2022 depositato il 28/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TVKIPCC00245 2022 SANZIONE UNICA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TVKIPCC00245 2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TVKIPCC00245 2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TVKIPCC00245 2022 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TVKIPCC00245 2022 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TVKIPCC00245 2022 IRAP 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato Ricorrente_1 impugnava –chiedendone l'annullamento con vittoria di spese- la intimazione di pagamento sopra specificata relativa ad un pregresso avviso di accertamento per imposte dirette ed IVA maturate nell'anno di imposta 2009, oggetto di una ordinanza della Corte di Cassazione.
Assumeva il ricorrente di aver aderito alla definizione delle controversie pendenti e chiedeva perciò dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
rilevava in ogni caso la nullità della notifica dell'atto impugnato, eseguita tramite PEC diversa da quella ufficiale registrata, il difetto di motivazione (per omessa allegazione degli atti sottesi, per erroneità della somma intimata, oltre che mancata illustrazione delle modalità di calcolo degli interessi) e le eccessive sanzioni comminate.
Agenzia delle Entrate, costituita, deduceva che l'istanza di definizione del ricorrente era stata rigettata e contestava le ulteriori doglianze concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'odierna udienza la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Va preliminarmente rigettata l'istanza di estinzione del giudizio per adesione alla definizione delle controversie pendenti, essendo la relativa istanza stata pacificamente rigettata dall'ufficio.
Deve poi ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo la nullità della notifica della comunicazione, impugnata tempestivamente dalla ricorrente, che non ha palesato alcuna sostanziale violazione del proprio diritto di difesa (cfr. Cass. Civ. n. 18684/2023).
Costituisce infatti indirizzo condivisibile in giurisprudenza quello secondo il quale (cfr. Cass. Civ. SU n.
15979/2022), se l'indirizzo di posta elettronica istituzionale è rinvenibile sul sito internet dell'Amministrazione, anche se non risultante in pubblici elenchi, la notifica non è nulla, ove abbia consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese e abbia quindi raggiunto lo scopo.
La motivazione della intimazione impugnata, peraltro di contenuto vincolato, ha inoltre consentito alla ricorrente un adeguato esercizio del proprio diritto di difesa, del resto articolatosi nelle plurime doglianze sopra riassunte.
Non può inoltre ipotizzarsi alcuna nullità della intimazione per la mancata allegazione degli atti ad essa sottesi, trattandosi di atto non solo richiamati, ma pure certamente noti alla ricorrente in quanto derivanti in forza di quanto deciso dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 29709/2022 depositata in data 11.10.2022, che ha definito il giudizio in favore dell'Ufficio su un pregresso avviso di accertamento per l'anno 2009, pure ovviamente noto al contribuente perché da questo impugnato.
Non costituendo la intimazione il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, poi, nessuno specifica motivazione avrebbe dovuto essere riportata nella intimazione, atteso che le misure percentuali di detti interessi sono stabilite da specifiche disposizioni di legge, senza quindi alcuna discrezionalità in capo all'ufficio della riscossione.
Il ricorrente, del resto, non ha articolato alcun calcolo dettagliato e alternativo degli interessi dovuti ai fini di far emergere un eventuale errore dell'Ufficio.
Essendo in ultimo la somma versata in pendenza di giudizio stata oggetto di sgravio (come da documentazione prodotta dall'ufficio) e non avendo il ricorrente neppure replicato all'assunto dell'ufficio secondo cui le sanzioni comminate sono oggetto di giudicato (la decisione della Corte di Cassazione sopra richiamata non è stata prodotta né dal ricorrente né dall'ufficio), non resta che rigettare il ricorso, con conseguente statuizione sulle spese processuali, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 5.000,00 oltre accessori di legge in favore dell'ufficio resistente.