Articolo 2 della Legge 25 aprile 1957, n. 288
Articolo 1
Versione
25 maggio 1957
Art. 2.
Alla spesa derivante dalla presente legge si provvedera', per l'esercizio finanziario 1957-58, a carico del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 25 maggio 1957