Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/05/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3055 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Rossella Cortis, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Rossella Cortis, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 25/03/2012, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
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Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e dando Parte_1 CP_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Affidare ad entrambi i genitori il figlio minore , che dovrà continuare a Per_1 ricevere da entrambi cura, educazione ed istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare anche con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
3. I genitori, i quali eserciteranno entrambi la potestà genitoriale, adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extra-scolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative;
limitatamente alla decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la potestà separatamente.
4. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il otrà vedere e tenere CP_1 con sé il figlio minore durante la settimana quando vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze scolastiche e ludiche del minore, ed in ogni caso tutti i giovedì, dall'uscita di scuola al momento dell'entrata di scuola del venerdì mattina, mentre per quanto riguarda i fine settimana, il otrà CP_1 vedere e tenere con sé il figlio dall'uscita di scuola del venerdì al momento dell'entrata di scuola del lunedì mattina, a settimane alterne.
5. È inoltre rimessa alla libera valutazione ed accordo dei genitori, compatibilmente con i rispettivi impegni di lavoro e della vita privata, la regolamentazione delle modalità e della tempistica dell'affido del figlio minore durante le festività natalizie, pasquali e nelle vacanze estive e comunque in merito ad ogni altra questione ed aspetto connesso al diritto di visita non espressamente prevista e disciplinata nel presente atto.
Pag. 2 di 3 6. I coniugi si impegnano reciprocamente a versare mensilmente la somma di euro
150,00 ciascuno a titolo di concorso al mantenimento del figlio, somma da accreditarsi sul libretto postale n. 000052144590 delle Poste Italiane cointestato a nome dei coniugi e così per la complessiva somma di euro 300,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT per il costo della vita a decorrere dall'anno successivo alla data di omologa della separazione.
7. Porre a carico di entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno, il pagamento delle spese straordinarie sostenute per il figlio, purché previamente concordate e debitamente documentate da chi le anticiperà.
Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio, apparecchi per la salute, mensa scolastica, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN.
8. Il concede l'utilizzo dell'autovettura di sua esclusiva proprietà CP_1
Volkswagen Golf tg. EY775ZH alla la quale si impegna a pagarne le Pt_1 relative spese, a titolo esemplificativo manutenzione, bollo, assicurazione e carburante.
9. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica ed in particolare quella relativa al prestito contratto durante il matrimonio e precisamente:
- prestito contratto con Banca Intesa S.p.A. per la costruzione della casa coniugale, intestato ad entrambi i coniugi, che prevedeva il finanziamento della complessiva somma di euro 43.788,99 da versarsi in n. 120 rate da euro
468,74 ciascuna.
Per tale prestito il sig. si impegna a pagare la metà della rata mensile CP_1 sino al momento dell'emissione della sentenza di separazione, mentre la sig.ra si impegna a pagare la residua parte della rata mensile, mentre, Pt_1 allorquando sarà emessa la predetta sentenza, la sig.ra si impegna a Pt_1 pagare in via esclusiva le rate del prestito integralmente, sino a sua totale estinzione.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 29/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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