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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 21/12/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO composto dai sigg.ri dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Elisa Di Giovanni Giudice dott.ssa Anna Smedile Giudice est. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 854/2025 R.G.A.C.
TRA
nato a [...] l'[...], c.f. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA PASSO BADIA N.6, SAN PIER NICETO presso lo studio dell'Avv. ROSA GIORGIANNI che lo rappresenta e difende per procura in atti;
- ricorrente-
E
nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, elettivamente domiciliata in VIA BACHELET 2, PACE DEL C.F._2
MELA presso lo studio dell'Avv. STENDARDO ORIANA che la rappresenta e difende per procura in atti, congiuntamente all'Avv. TIZIANA ROTONDO;
- resistente -
E
Avv. RI Rita Ielasi, n.q. di curatore speciale della minore
[...]
Per_1
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero. avente per oggetto: modifica delle condizioni di separazione.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30 luglio 2025 ha proposto Parte_1 ricorso urgente ai sensi dell'art. 473 bis.38 per la modifica delle condizioni di separazione e provvedimenti a tutela della minore. Il ricorrente ha esposto che con sentenza dell'intestato Tribunale del 9.5.2025 veniva omologata la separazione consensuale die coniugi in cui era stato disposto l'affidamento condiviso della figlia minore RI con un sistema di alternanza quindicinale nella casa coniugale (di proprietà del , senza previsione di alcun assegno di mantenimento. Ha addotto Pt_1 che la situazione era precipitata in uno stato di pregiudizio gravissimo per la minore mostrando l'inadeguatezza del sistema concordato e l'inidoneità genitoriale della madre.
In particolare, il ricorrente ha rappresentato: che durante il periodo quindicinale di spettanza della GI – era il 18 luglio 2025 – la minore necessitava delle cure del pronto soccorso per aver riferito aggressioni verbali, psicologiche e fisiche ad opera della madre che venivano poi formalizzate in una denuncia del presentata in Pt_1 data 21.07.2025; che le problematiche tra madre e figlia erano pregresse ed erano già state documentate nella relazione dei Servizi Sociali incaricati durante il procedimento di separazione, poi conclusosi con omologa delle condizioni concordate tra le parti.
Ciò premesso, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti Parte_1 conclusioni: “IN VIA CAUTELARE ED URGENTE: Disporre con decreto ex art. 473- bis.38, comma 6, c.p.c. l'immediata sospensione del sistema di alternanza quindicinale dei genitori e prevedere invece la collocazione provvisoria della minore presso il padre nella casa coniugale di proprietà dello stesso, senza la preventiva convocazione delle parti, dato il pericolo attuale e concreto per l'incolumità della minore;
2. in subordine, fissare udienza con carattere di urgenza, abbreviando i termini di cui all'art. 473 bis 14
c.p.c. nella misura massima consentita e, ai sensi degli artt. 473 bis 38 c.p.c., accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, a modifica delle condizioni previste nella separazione di cui sopra:
3. disporre l'affidamento esclusivo della minore
[...] al padre;
4. in subordine, in caso di affido condiviso, Per_1 Parte_1 stabilire la collocazione esclusiva della minore presso il padre nella casa coniugale sita in Pace del Mela (ME), via Libertà n. 139, di proprietà esclusiva del padre;
5.
Sospendere immediatamente il sistema di alternanza quindicinale attualmente in vigore, disponendo che la minore rimanga stabilmente presso il padre;
6. Escludere la madre dall'accesso alla casa coniugale durante i periodi di presenza della minore, disponendo che eventuali incontri avvengano esclusivamente in luoghi neutri e con modalità protette;
7. Nominare un curatore speciale per la minore ai sensi Persona_1 dell'art. 473-bis.8 c.p.c., lettere c) e d), attribuendogli specifici poteri di rappresentanza sostanziale per la tutela dei suoi interessi nel presente procedimento;
8. Disporre
l'ascolto della minore RI secondo le modalità previste dall'art. 473-bis.5 c.p.c., con le modalità a protezione che il Tribunale riterrà più opportune, al fine di comprendere gli effetti negativi della presenza materna sulla crescita psico-fisica della minore, il legame con il padre e la volontà della minore in merito alla propria collocazione;
9. disporre una consulenza tecnica d'ufficio al fine di sottoporre ad indagine psicologica o neuropsichiatrica la sig.ra per accertare la sua condizione Controparte_1 psicofisica e la sua idoneità a svolgere attualmente il ruolo genitoriale e di come ella stessa abbia inciso nello sviluppo psico – fisico della minore, dando attuazione alle raccomandazioni dei servizi sociali che avevano evidenziato la necessità di "un percorso di valutazione e sostegno delle competenze genitoriali presso il Consultorio familiare competente per territorio"; 10.Stabilire un assegno di mantenimento per la minore a carico della madre, proporzionato alle capacità economiche e alle esigenze della figlia;
11.Disporre la ripartizione delle spese straordinarie in ragione di metà ciascuno tra i genitori;
12.Emettere ogni altro provvedimento necessario e/o consequenziale nell'interesse superiore della minore RI;
13. Condannare la parte convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio.”
Il Giudice delegato ha fissato l'udienza del 4.12.2025 per la comparizione personale delle parti, dando mandato ai Servizi Sociali di predisporre il monitoraggio del nucleo familiare con conseguenti relazioni intermedia e finale, oltre l'ascolto della minore.
Contestualmente, è stato aperto il sub-procedimento cautelare iscritto al n. 854-
1/2025 R.G., in forza del ricorso urgente - meglio riqualificato in ricorso per la modifica dei provvedimenti a tutela del minore ai sensi dell'art. 473 bis.29 c.p.c. con contestuale istanza di adozione di provvedimenti indifferibili ed urgenti ex art. 473 bis.15 c.p.c. - a seguito del quale il Giudice inaudita altera parte ha previsto: il mantenimento dell'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con la domiciliazione della minore presso il padre, al quale ha assegnato la casa familiare sita in Pace del Mela, Via Libertà n. 139, con autorizzazione della madre al prelievo degli effetti personali;
la regolamentazione del diritto di visita della madre alla presenza e con l'ausilio dei Servizi Sociali competenti per territorio;
la previsione del pagamento, a carico di e a favore di la somma di € 200,00 a Controparte_1 Parte_1 titolo di contributo per il mantenimento della figlia, da versare mensilmente entro il giorno 5, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
la previsione che le spese straordinarie e l'assegno unico fossero ripartiti tra i genitori in ragione di metà ciascuno e, conseguentemente, è stata fissata l'udienza di comparizione personale delle parti ai sensi dell'art. 473 bis.15 c.p.c. in data 22 agosto 2025, poi rinviata al 4 settembre e, infine al 18 settembre 2025, all'esito della quale, il Giudice, letta la costituzione di e del curatore speciale della minore, medio tempore nominato nella Controparte_1 persona dell'Avv. RI Rita Ielasi, ha confermato il provvedimento emesso inaudita altera parte il 7.8.2025 ed ha rimesso le parti per il proseguo all'udienza del 4.12.2025, già fissata nel procedimento portante.
Frattanto, con ricorso depositato in data 6.10.2025 il Pubblico Ministero ha chiesto la decadenza della responsabilità genitoriale di nei Controparte_1 confronti della figlia minore e, considerata la connessione oggettiva e soggettiva tra il procedimento di decadenza, iscritto al n. 1041/2925 R.G., e quello di modifica delle condizioni di separazione, i procedimenti sono stati riuniti. Parimenti e per le stesse motivazioni è stato riunito il procedimento iscritto al n. 1153/2025 R.G. su altro ricorso depositato dalla Procura della Repubblica in data 31.10.2025 in cui è stata chiesta la decadenza della responsabilità genitoriale di e di Controparte_1 Pt_1 nei confronti della figlia minore.
[...]
Nel procedimento portante si è costituito in data Controparte_1
25.10.2025, chiedendo l'affidamento esclusivo della figlia con assegnazione della casa familiare e obbligo di mantenimento del padre con il versamento della somma di almeno 200,00 euro mensili per la figlia ed euro 100,00 in suo favore;
in subordine, ha chiesto l'affidamento della minore ai Servizi Sociali.
Con comparsa di costituzione del 3.11.2025 è intervenuto in giudizio il curatore speciale di , chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Persona_1
Disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori in coaffidamento al Servizio Sociale del Comune di Pace del Mela, in termini di monitoraggio e vigilanza;
2) Disporre che la minore RI viva stabilmente con il padre presso la casa familiare;
3) Disporre l'assegnazione della casa familiare al sig. in Parte_1 quanto collocatario stabile della figlia;
4) Conferire incarico al Servizio coaffidatario di mantenere i rapporti protetti figlia-madre fin quando nella volontà della minore, salva la facoltà di sospenderli ove la minore manifesti rifiuto agli stessi, con onere di comunicare tempestivamente al Tribunale tali modifiche. 5) Disporre che il Consultorio competente per territorio prenda in carico i sigg.ri e Controparte_1 Pt_1 al fine di valutarne le competenze genitoriali ed ove inficiate, predisponga
[...] unitamente al Servizio Sociale un percorso di recupero e/o sostegno alle stesse;
6)
Disporre che la NPIA competente per territorio prenda il carico la minore
[...] al fine di valutare gli effetti ed i pregiudizi derivanti dalla situazione Per_1 familiare nonché eventuali problematiche personali anche della stessa, indicando eventuali percorsi necessari al suo benessere;
7) Confermare l'onere della sig.ra
di contribuire al mantenimento mensile della figlia con le modalità Controparte_1 già esplicitate nel decreto del Sig. Giudice del 19.09.2025 8) Invitare entrambi i genitori ad un percorso di mediazione familiare volto ad agevolare le modalità di dialogo;
9) Riserva la richiesta di modifica delle domande di affidamento, collocamento della minore, e dei tempi di permanenza figlia-genitori, all'esito delle valutazioni dei
Servizi specialistici professionali nonché della quantificazione dell'assegno di mantenimento al deposito della documentazione reddituale e fiscale”
Orbene, disposta la trattazione unitaria dei procedimenti riuniti all'udienza del 4 dicembre 2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha disposto procedersi a discussione orale, riservando di riferire al Collegio.
Ciò compendiato sui principali fatti processuali, va preliminarmente rigettata l'eccezione di improcedibilità dei procedimenti instaurati per la decadenza della responsabilità genitoriale.
In particolare, quanto al giudizio iscritto a n. 1041/2025 R.G. per la decadenza di
, la difesa di parte resistente ne ha chiesto di dichiararne la nullità Controparte_1 poiché il Pubblico Ministero ha omesso di richiedere la nomina di un curatore speciale per la minore e comunque non lo aveva notificato a quest'ultimo e perché tale procedimento risultava una duplicazione di quello già pendente ed iscritto al n.
854/2025. Senonché, a mente il precetto dell'art. 473 bis.8 è il Giudice a provvedere alla nomina del curatore speciale qualora il Pubblico Ministero abbia chiesto la decadenza della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e non solo di uno, come nel caso del ricorso iscritto al n. 1041/2025. In ordine alla richiesta decadenza di entrambi i genitori, il Giudice ha ritenuto di non dover provvedere alla nomina del curatore speciale nel procedimento di cui al n. 1153/2025 R.G. in ragione della successiva riunione del procedimento così iscritto al procedimento portante, ove per la minore era già stato nominato un curatore speciale che ha seguito nele vicende processuali e personali e ne ha curato i suoi interessi.
Va anche rigettata l'eccezione di improcedibilità, articolata dal curatore speciale, dei due procedimenti riuniti ed instaurati per la decadenza della responsabilità genitoriale in quanto la Procura ricorrente non le avrebbe notificato in ricorso introduttivo. Sul punto, è sufficiente rilevare che in detti procedimenti non era stato nominato il curatore specie, non potendosi pertanto pretendere in capo alla Procura ricorrente l'onere di notifica nei suoi confronti. Ancora in via preliminare, il Collegio ritiene che debbano rigettarsi tutte le istanze istruttorie reiterate dalle parti al momento della discussione orale della causa, posto che la documentazione acquisita agli atti è da ritenersi sufficientemente esaustiva e consente di addivenire ad una decisione ponderata, senza la necessità di ulteriori approfondimenti.
Nel merito, la richiesta di decadenza della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, avanzata dalla Procura della Repubblica non può essere accolta e va, pertanto rigettata.
Infatti, il giudice di merito, nel pronunciarsi in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale, deve esprimere una prognosi sulla effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo delle capacità e competenze genitoriali con riferimento alla elaborazione da parte dei genitori di progetto, anche futuro, di assunzione diretta dalla responsabilità genitoriale caratterizzata da cura, accudimento e coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei Servizi territoriali.
Ai fini della delicata valutazione richiesta dalla norma ed alla luce della scarna produzione documentale della Procura ricorrente, è doveroso valorizzare le risultanze processuali e, segnatamente, gli approfondimenti eseguiti dai Servizi sociosanitari coinvolti, al contempo utili e conducenti anche per vagliare la domanda oggetto del procedimento principale ovvero quello di affido esclusivo del e, comunque, di Pt_1 regolamentare adeguatamente l'affidamento della minore e i rapporti tra la stessa e i genitori.
Il nucleo familiare è stato oggetto di monitoraggio costante da parte dei Servizi
Sociali, incaricati del caso già nel 2022.
La prima relazione agli atti è quella del 10.02.2025 (richiesta nell'ambito del procedimento di separazione, poi conclusosi con una sentenza di omologa delle condizioni di separazione concordate tra le parti), ove veniva già rappresentato un quadro conflittuale tra le odierne parti in causa, con la preferenza della minore a vivere con il padre perché, a suo dire il rapporto con la madre era più conflittuale, perché la
GI “urla sempre, mi alza le mani e non mi fa parlare, mi racconta bugie”.
Veniva narrata una dinamica conflittuale in cui entrambi i genitori inserivano RI per giustificare i loro comportamenti errati. La GI si mostrava preoccupata per i comportamenti arroganti e aggressivi assunti dalla figlia nei suoi confronti, lamentando la possibilità che il più permissivo (acquisto di trucchi per euro 500 e di Pt_1 sigarette elettroniche) riuscisse a plagiare la figlia. Di contro, il confermava di Pt_1 accontentare la minore solo a seguito del compimento delle consegne scolastiche e si diceva preoccupato per il rapporto madre/figlia, improntato sull'impossibilità di dialogare serenamente. La scuola aveva segnalato un preoccupante caso di dispersione scolastica all'organo competente e i Servizi concludevano la loro relazione chiedendo la presa in carico della minore presso la NPIA e la presa in carico dei genitori presso il consultorio familiare per un percorso di valutazione e sostegno delle competenze genitoriali.
In data 8.8.2025 i Servizi Sociali del Comune di Pace del Mela, incaricati per il subprocedimento n. 854-1/2025 R.G., riferivano che in data 21 maggio c.a. la
GI aveva richiesto un colloquio con l'assistente sociale al fine di esplicitate le difficoltà incontrate nella gestione della minore che non rispettava le regole da lei impartite e che, il successivo 31 luglio si recava nuovamente a colloquio dal servizio per riferire di una colluttazione avuta con la figlia. Alla luce di tali episodi, veniva fissato un incontro tra le parti e la minore, svoltosi il 7 agosto, e in cui RI raccontava dell'episodio di lite con la madre accaduto a metà luglio, ammettendo di essere stata graffiata dalla madre mentre lei stessa stava scappando. La madre confermava l'episodio e precisava di aver graffiato la figlia nel tentativo di fermarla e non farla uscire di casa. Nella medesima data gli operatori del servizio sociale svolgevano una visita domiciliare e la casa di presentava in precarie condizioni igienico-sanitarie.
Concludevano confermando la necessità di presa in carico del nucleo familiare da parte del personale specializzato e nella nomina di un curatore speciale per RI.
Il 10 settembre 2025 i Servizi relazionavano in merito agli incontri tra madre e figlia così come stabilito con decreto del 7.8.2025 e rappresentavano che a tale data erano stati effettuati due incontri, uno conclusosi positivamente, l'altro, invece, interrottosi per il clima di tensione creatosi tra genitrice e figlia.
Nelle more del procedimento – anche su input della Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Messina e per la chiesta collaborazione da parte sei Servizi Sociali incaricati dall'intestato Tribunale – veniva depositata una relazione del Consultorio familiare di Pace del Mela (in data 24.10.2025) il quale aveva provveduto a convocare la coppia genitoriale al fine di avviare la valutazione, si precisava che a far data dal mese di Agosto 2025 la GI non vedeva la figlia poiché attiva una misura di allontanamento. Il 22 settembre lo stesso Consultorio procedeva ad una visita domiciliare che mostrava una situazione allarmante per le scarse condizioni igieniche in cui si presentava l'abitazione, la presenza di animali domestici non adeguatamente gestiti e cumuli di oggetti e scatole che pare appartenessero alla GI. In merito alle capacità genitoriali, il Consultorio ha rappresentato per il un Pt_1 funzionamento intellettivo caratterizzato da possibili carenze irrazionali e pragmatismo con un quadro clinico che potrebbe essere caratterizzato da persecutorietà, sospettosità e diffidenza nei confronti degli altri;
per la GI ha evidenziato la necessità di approfondimenti clinici per un migliore inquadramento, ipotizzando una limitazione significativa nel funzionamento intellettivo ed adattivo, e ipotizzando una grave deflessione del tono dell'umore e perdita di interesse alla vita con ideazione di morte e suicidiaria emersa dai test che, al successivo colloquio la GI ha ricollegato alla situazione di separazione dalla sua unica figlia. Il Consultorio ha concluso evidenziando una pregressa gestione approssimativa della minore da parte di entrambi i genitori che nel tempo ha visto un miglioramento del più concentrato e consapevole del Pt_1 proprio ruolo genitoriale, mentre la GI risultava ancora inadeguata alle funzioni genitoriali, che di fatto, non esercitava per via dell'allontanamento ed erano delegate completamente al padre per il quale si suggeriva l'attivazione di un percorso di supporto alle capacità genitoriali, in attesa di valutazioni più approfondite in capo alla GI.
Tanto che con provvedimento del 31.10.2025, è stata disposta la trasmissione della relazione prot. 0212666/25 del 24.10.2025 del Consultorio familiare di Pace del
Mela al Servizio di Salute mentale, territorialmente competente, con onere di quest'ultimo di inoltrare all'intestato Ufficio relazione dettagliata circa gli esiti dell'indagine suggerita dal Consultorio ovvero “indagine psicodiagnostica, psichiatrica
e clinica” di “al fine di accertarne clinicamente il funzionamento Controparte_1 psichico, con particolare riferimento al livello intellettivo e all'eventuale sussistenza di limitazioni cognitive che possono interferire con l'attività di caring”.
Nella relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali del 21.11.2025 si legge come gli ulteriori due incontri avvenuti tra madre e figlia (il 23 settembre e l'8 ottobre) si sono svolti in un clima sereno e con interazioni positive tra madre e figlia. Un successivo incontro fissato per il 15 ottobre 2025 non ha avuto seguito per volontà della minore che, venuta a conoscenza della denuncia sporta contro di lei dalla madre rispetto ai fatti di luglio, si rifiutava di incontrala non volendo avere ulteriori rapporti. La visita domiciliare effettuata il 3.11.2025 mostrava una situazione abitativa sensibilmente migliorata e in tale data RI manifestava la volontà di incontrare la madre, per cui avvisata la stessa, che reagiva con entusiasmo, veniva fissato l'incontro per il 12 novembre che si svolgeva regolarmente con interazioni positive tra le parti.
Il Servizio dava atto di aver attivato il percorso presso il Consultorio per entrambi i genitori (v. nota del 24.10.205) a seguito del quale la GI aveva fissato appuntamento preso il Dipartimento di salute mentale di e quello di Per_2
RI presso la NPIA. Si è rappresentata, infine, una situazione scolastica ancora problematica, poiché a detta degli insegnati RI appare disinteressata e sollecitata sul punto dal Servizio Sociale ha manifestato la volontà di volersi impegnare maggiormente nello studio.
Con nota del 28.11.2025 il Dipartimento di Salute mentale dava atto che la
GI si presentava spontaneamente in data 6.11.2025 e veniva successivamente visitata con diagnosi di disabilità intellettiva di grado lieve, mostrandosi comunque curata nell'aspetto e nell'abbigliamento, vigile, lucida ed orientata nei parametri spazio- temporali. È stata disponibile e collaborativa con atteggiamento insicuro ed inibito ma non sono stati rilevati disturbi della senso-percezione né turbe del comportamento.
Piuttosto una polarizzazione sulla vicenda giudiziaria riguardante la relazione con la figlia e la separazione dal marito.
Dalle numerose relazioni redatte dagli organi delegati e versate in atti, emerge sicuramente una primaria conflittualità tra i genitori, l'assenza di una qualsivoglia forma di comunicazione diretta e funzionale, nonché un inesistente livello di cooperazione genitoriale, il tutto a discapito del benessere psico-emotivo ed educativo della minore.
In buona sostanza, le risultanze processuali hanno evidenziato che entrambi i genitori, sebbene per ragioni differenti e in misura differente, non hanno ancora acquisito la necessaria maturità nella gestione della prole, non riuscendo a cogliere le reali esigenze emotive ed affettive della figlia. L'uno si presenta troppo permissivo nella gestione della figlia che sembra riuscire ad ottenere facilmente ciò che desidera, l'altra invece, è stata valutata come incapace di improntare un dialogo costruttivo con RI, che reagisce al comportamento della madre in modo speculare.
Ed allora, occorre coltivare un serio processo di responsabilizzazione di entrambi i genitori, allo scopo di restituire alla coppia la capacità di dialogare, di continuare ad essere genitori insieme per la gestione della minore, riconoscendo la figura e la dignità di ognuno, e creando nei ruoli di cui sono investiti, validi punti di riferimento.
Di fatto, le ultime indicazioni fanno propendere per un miglioramento della relazione madre/figlia e per la progressiva responsabilizzazione delle GI che si mostra proattiva nella ricerca di una soluzione – si reca al dipartimento di salute mentale, fa richiesta del bonus psicologo, affronta positivamente il colloquio con la figlia - tale da permettere una prognosi positiva sulla effettiva ed attuale possibilità di recupero, pur necessitando, entrambi di percorso di crescita e sviluppo delle capacità e competenze genitoriali.
Ne consegue che la situazione così cristallizzata necessita, comunque, di adottare la misura dell'affidamento dalla minore, in limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, ai Servizi Sociali competenti per territorio che già seguono il caso e conoscono le dinamiche familiari, affinché portino avanti la necessaria attività di monitoraggio, vigilanza, assistenza e sostegno. Resta inteso che entrambi i genitori devono astenersi da ogni tipo di condotta pregiudizievole per l'integrità psico- fisica della figlia e devono rispettare le regole imposte dagli operatori sociali al fine di un più celere e proficuo recupero delle competenze genitoriali. Parimenti, RI dovrà continuare il percorso presso il Servizio di NPIA già avviato anche al fine di rafforzare il sostegno alla minore nelle future fasi del procedimento penale pendente, continuando il percorso necessario al suo benessere e alla sua crescita.
Quanto alla collocazione di RI, va altresì disposto che la stessa continuerà a vivere con il padre presso la casa familiare, con regolamentazione del diritto di visita secondo quanto già previsto nell'ordinanza del 7.08.2025 e del 19.09.2025, alla presenza e con l'ausilio dei Servizi Sociali competenti.
Sul punto, la soluzione prospettata in via provvisoria si rileva ancora, alla luce delle evidenze in atti sopra illustrate, l'unica in grado si garantire alla minore un minimo di stabilità, pure abitativa, acquisita, tenuto conto anche della difficile situazione con la madre e del proseguo dei procedimenti penali in corso, cercando di tutelare, gli incontri madre e figlia alla presenza e con l'ausilio dei Servizi Sociali competenti per territorio.
Alla luce della superiore statuizione, va confermata l'assegnazione della casa familiare al disponendo ed ordinando – così prendendo posizione sull'istanza Pt_1 depositata da quest'ultimo in data 14.11.2025 – che, al fine di garantire la migliore gestione ed utilizzo degli spazi nell'interesse della minore, , già Controparte_1 autorizzata al prelievo degli effetti personali dalla casa familiare, provveda a completare l'asporto dei propri beni a proprie spese e con sollecitudine e, comunque, in un tempo non superiore a giorni 45 dalla pubblicazione della presente decisione, potendo la parte interessata, in caso di infruttuoso o tardivo prelievo, agire nelle forme di legge (artt. 612
e ss. c.p.c.). A tale ultimo proposito, vanno dichiarate inammissibili le domande articolate nell'istanza richiamata ad eventuale appannaggio del giudice dell'esecuzione e quella diretta al riconoscimento del risarcimento del danno a carico della GI, che non può essere fatta valere in questa sede tenuto conto dell'oggetto del procedimento e da far valere, se del caso, con autonomo giudizio ordinario.
La collocazione della minore presso il padre comporta conseguentemente che debba contribuire al mantenimento della figlia come già disposto Controparte_1 con il provvedimento del 7.8.2025 e confermato nell'ordinanza del 19.09.2025, tenuto conto della sua precaria situazione economica e del modesto stile di vita della famiglia.
Avuto riguardo alle ragioni della decisione e all'esito del procedimento, alla complessità della vicenda esaminata e delle questioni trattate, oltre alla non prevedibilità dell'esito della lite, ricorrono i presupposti per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio, ivi comprese quelle dei procedimenti riuniti.
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede:
-rigetta i ricorsi introitati per la decadenza della responsabilità genitoriale di e Controparte_1 Parte_1
- a parziale modifica del provvedimento del 7.8.2025, confermato con ordinanza del 19.09.2025, dispone la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, con contestuale affidamento della figlia minore al Servizio Persona_1
Sociale competente per territorio, secondo le modalità specificate in motivazione, e con collocazione prevalente della minore presso il padre;
- dispone che il diritto di visita della madre venga proseguito nelle forme previste in sede provvisoria, alla presenza ed ausilio dei Servizi Sociali già incaricati, ai quali è delegata la predisposizione di apposito calendario di incontri;
- assegna l'abitazione familiare a disponendo e ordinando Parte_1 che provveda a completare l'asporto dei propri beni secondo Controparte_1 quanto prescritto in parte motiva;
- pone a carico di l'obbligo della corresponsione in favore Controparte_1 di un assegno mensile pari ad € 200,00, a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento della figlia, importo rivalutabile annualmente secondo degli indici Istat e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese;
- dispone che le spese straordinarie e l'assegno unico siano ripartiti tra i genitori in ragione di metà ciascuno;
- compensa interamente tra le parti le spese del procedimento principale e di quelli riuniti;
- dispone che i Servizi Sociali competenti per territorio continuino la necessaria attività di monitoraggio, vigilanza, assistenza e sostegno delle capacità genitoriali di entrambe le parti, con prosecuzione altresì dell'attività di monitoraggio e vigilanza costanti sulle condizioni di vita ed abitative della minore;
- dispone che il Servizio di NPIA territorialmente competente continui il percorso già intrapreso con la minore al fine mitigare e risolvere gli Persona_1 effetti ed i pregiudizi derivanti dalla situazione familiare, nonché le problematiche personali della stessa.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto nella Camera di Consiglio del
18/12/2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Anna Smedile dott. Antonino Orifici
Atto redatto con la collaborazione della dott.ssa Annamaria Garofalo, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021.