Art. 5.
Il controllo sanitario sulle merci relativamente ai prodotti di origine animale provenienti dai Paesi della Comunita' economica europea e' eseguito a sondaggio ed, in relazione all'intensita' del traffico, puo' essere in tutto o in parte affidato dal veterinario di confine competente al servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale, nella cui circoscrizione territoriale si trova la localita' di destinazione.
La disposizione di cui al comma precedente, salvo quanto disposto da norme sanitarie comunitarie sugli scambi, si applica ai prodotti di origine animale originari da Paesi non appartenenti alla Comunita' economica europea provenienti da un Paese membro, purche' siano scortati da certificati di origine e sanita' rilasciati o convalidati dal competente organo del Paese membro di provenienza con l'attestazione che sono stati fatti i controlli sanitari previsti dalle disposizioni interne vigenti sulla importazione e soddisfano le condizioni sanitarie richieste dalla stessa.
Il controllo sanitario sulle merci relativamente ai prodotti di origine animale provenienti dai Paesi della Comunita' economica europea e' eseguito a sondaggio ed, in relazione all'intensita' del traffico, puo' essere in tutto o in parte affidato dal veterinario di confine competente al servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale, nella cui circoscrizione territoriale si trova la localita' di destinazione.
La disposizione di cui al comma precedente, salvo quanto disposto da norme sanitarie comunitarie sugli scambi, si applica ai prodotti di origine animale originari da Paesi non appartenenti alla Comunita' economica europea provenienti da un Paese membro, purche' siano scortati da certificati di origine e sanita' rilasciati o convalidati dal competente organo del Paese membro di provenienza con l'attestazione che sono stati fatti i controlli sanitari previsti dalle disposizioni interne vigenti sulla importazione e soddisfano le condizioni sanitarie richieste dalla stessa.