Ordinanza collegiale 19 gennaio 2026
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00180/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00515/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 515 del 2025, proposto da
TE IS OR, rappresentato e difeso dall'avvocato Ilda Hasanbelliu, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Otranto 23;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Latina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del silenzio-inadempimento della Questura di Latina, Ufficio Immigrazione, formatosi sull’istanza di conversione del permesso di soggiorno da protezione speciale ex art. 32, co. 3, d.lgs. 25/08 e art. 19, d.lgs. 286/98 in lavoro subordinato ai sensi dell’art. 7, c. 3 del D.L. 20/2023 (conv. L. 50/2023), avanzato in data 21/11/2023 tramite kit postale n. assicurata 05598527435-0, n. pratica assegnata dall’ufficio 24LT005293, nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere entro un termine congruo o di fissare un appuntamento per convocare il ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Latina;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza collegiale n. 29 del 19 gennaio 2026;
Vista la memoria presentata da parte ricorrente in data 2 febbraio 2026;
Relatore nelle camere di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 e 25 febbraio 2026 la dott.ssa EM NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che
- con il ricorso all’esame, notificato il 24 maggio 2025 e depositato il 25 maggio successivo, il ricorrente ha impugnato il silenzio formatosi sull’istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato dalla Questura di Latina in data 28 luglio 2022, con validità fino al 10 febbraio 2024, in permesso per lavoro subordinato, dallo stesso formulata tramite spedizione, in data 21 novembre 2023, del “kit postale”, con assicurata n. 05598527435-0;
- espone che l’Amministrazione avrebbe dovuto concludere il procedimento entro sessanta giorni (come prescritto dall’art. 5, comma 9, del d.lgs. 268/1989) ma che la stessa non provvedeva neppure a seguito dei solleciti che il ricorrente trasmetteva, l’ultimo dei quali in data 15 maggio 2025;
- afferma, quindi, di avere diritto alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale in permesso per lavoro subordinato e che il silenzio serbato su tale istanza sarebbe illegittimo per violazione all’art. 7, c. 3, D.L. n. 20/2023 e legge di conversione n. 50/2023, per arbitrarietà e carenza di istruttoria nonché per violazione dell’art. 7 L. 241/90;
- con decreto n. 55 del 3 luglio 2025 il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
- per la discussione del ricorso è stata poi fissata la camera di consiglio del 14 gennaio 2026;
- all’esito di quest’ultima, con ordinanza n 28 del 19 gennaio 2026 è stato, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., rilevato un possibile profilo di inammissibilità del ricorso, in ragione della proposizione dello stesso (come detto, con atto notificato in data 24 maggio 2025) oltre il termine di cui all’ art. 31, comma 2, c.p.a., decorrente dal 60° giorno successivo alla presentazione dell’istanza, avvenuta il 21 novembre 2023, concedendo alle parti termine di giorni quindici per presentare memorie vertenti su tale questione;
Vista la memoria difensiva depositata in data 2 febbraio 2026, nella quale parte ricorrente espone che, avendo presentato all’amministrazione - ancora inadempiente - diffida a provvedere in data 15 maggio 2025, da quest’ultima dovrebbe farsi decorrere il termine decadenziale annuale stabilito dall’art. 31 comma II c.p.a.;
Rilevato che parte ricorrente ha depositato in atti la citata diffida trasmessa all’amministrazione via PEC in data 15 maggio 2025, nella quale, stante il silenzio dalla stessa serbato sull’istanza presentata in data 21 novembre 2023, ha sollecitato espressamente la definizione del procedimento di conversione del permesso di soggiorno facendo espresso riferimento all’istanza rimasta inevasa e richiamando l’esistenza dell’obbligo di provvedere sulla stessa;
Considerato che la giurisprudenza ha in più occasioni affermato che « decorso il termine di decadenza di un anno (dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento amministrativo) previsto dall' articolo 31, comma 2, c.p.a. per l'impugnazione del silenzio-inadempimento, la parte, se ha ancora interesse ad ottenere una pronuncia dall'Amministrazione, può rivolgere alla stessa una nuova istanza (come, peraltro, esplicitamente previsto dal menzionato articolo 31, comma 2, c.p.a.) ed eventualmente, se l'Amministrazione non provvede nel termine procedimentale assegnato, può impugnare tempestivamente il nuovo silenzio inadempimento formatosi. La diffida proposta dopo la scadenza del termine può essere equiparata ad una nuova domanda idonea a far decorrere nuovamente il termine per agire in giudizio qualora sussistano, nella diffida, i requisiti sostanziali di una nuova istanza » (T.A.R. Campania, sez. VII, 17 maggio 2024, n. 3232; in termini T.A.R. Campania, sez. VIII, 4 novembre 2024, n. 5911 e T.A.R. Lazio, sez. III, 10 ottobre 2022, n. 12806);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso, alla luce di quanto sopra, debba ritenersi tempestivamente proposto e che quindi sia superato il profilo pregiudiziale oggetto dell’ordinanza n. 28 del 19 gennaio 2026;
Ritenuto, altresì, che lo stesso sia fondato e debba essere accolto;
Rilevato, infatti, che l’amministrazione intimata, costituitasi in giudizio con atto di mera forma, non ha provato di avere provveduto sull’istanza proposta dal ricorrente, e che sia ampiamente decorso il termine di legge (pari a sessanta giorni) prescritto per la conclusione del procedimento per cui è causa mediante adozione di un provvedimento espresso ( ex multis , sent. di questa sezione n. 1125 del 22 dicembre 2025, n. 817 del 10 ottobre 2025, n. 73 del 7 febbraio 2025);
Ritenuto, pertanto, di accogliere il ricorso, con declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sulla istanza e sulla diffida, ordinando alla stessa di pronunciarsi entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione del presente provvedimento e riservata all’esito dell’eventuale mancata osservanza dello stesso l’eventuale nomina di un commissario sostitutivo, confidando nella spontanea esecuzione da parte dell’amministrazione nei termini sopra indicati;
Ritenuto, altresì, che le spese di lite debbano essere regolate in applicazione del principio della soccombenza e liquidate nei termini indicati in dispositivo, e che, tenuto conto che la parte ricorrente è stata ammessa provvisoriamente al gratuito patrocinio, trova applicazione l’art. 133 del d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 (testo unico in materia di spese di giustizia), il quale prevede che: « Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato »;
Ritenuto per altro verso che, allo stato, non possa essere disposta la richiesta liquidazione delle spese di patrocinio, non avendo parte ricorrente prodotto adeguata documentazione in merito alla produzione ovvero al possesso di redditi e/o di beni mobili e immobili nel Paese d’origine, essendo stata in proposito depositata una mera autocertificazione non idonea allo scopo, richiedendo l’art. 79, comma 1, lett. d) del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 la produzione di una « certificazione dell'autorità consolare competente » attestante la veridicità di quanto dichiarato dall’istante;
A tale proposito deve, infatti, evidenziarsi che l’ammissione al beneficio disposta dalla sopra citata Commissione ha natura provvisoria, dovendo la stessa essere in ogni caso sottoposta all’esame ed al controllo del Collegio che, prima della delibazione sull’istanza di liquidazione, deve accertare, ai sensi dell’art. 127, comma 4 del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza e permanenza delle condizioni reddituali che legittimano l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
Ritenuto, pertanto, di dover assegnare al procuratore istante 60 giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, per adempiere al suddetto incombente e di fissare, per la prosecuzione della trattazione dell’istanza di liquidazione del compenso dovuto al difensore, la camera di consiglio del 10 giugno 2026;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, accertata l’illegittimità del silenzio serbato, ordina alla Questura di Latina di concludere il procedimento mediante l’adozione, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, di un provvedimento espresso sull’istanza presentata dal ricorrente.
Condanna la stessa Amministrazione al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 1.500,00, oltre accessori di legge, da versare direttamente sul bilancio della Giustizia Amministrativa, dotata di autonomia finanziaria, quale soggetto titolare ex lege del diritto di rivalsa.
Pone a carico di parte ricorrente gli incombenti indicati in motivazione rinviando, in relazione all’istanza di liquidazione delle spese di patrocinio, alla camera di consiglio del 10 giugno 2026.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nelle camere di consiglio dei giorni 14 gennaio 2026, 25 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
NA LA, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
EM NA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EM NA | NA LA |
IL SEGRETARIO