Articolo 56 della Legge 27 febbraio 1965, n. 49
Articolo 55Articolo 57
Versione
14 marzo 1965
Art. 56.
Per provvedere alla ricostruzione e alla rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962, e' autorizzata, in applicazione delle leggi 5 ottobre 1962, n. 1431 e 4 novembre 1963, n. 1465 , la spesa di lire 2.500.000.000 di cui: lire 105.000.000 per la formazione dei piani delle zone da destinare alla costruzione degli alloggi a carattere economico e popolare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 , nonche' per i piani regolatori comunali previsti dagli articoli 20 e 22 della citata legge 5 ottobre 1962, n. 1431 ; lire 7.500.000 per la compilazione dei piani di ricostruzione nonche' per compensi ai liberi professionisti incaricati della compilazione dei medesimi previsti dall'articolo 21 della legge stessa; lire 87.500.000 per il ripristino di opere pubbliche di conto dello Stato, distrutte o danneggiate dal detto terremoto (articolo 18, 1° comma, della citata legge 5 ottobre 1962, n. 1431 ); lire 400 milioni per la concessione di contributi alle Amministrazioni provinciali e comunali ed altri Enti pubblici per la sistemazione, riparazione e ricostruzione di opere pubbliche, nonche' per la ricostruzione o riparazione di edifici adibiti ad uso di culto e di beneficenza (articolo 18 - 2° comma e seguenti - della legge stessa) e lire 1.900.000.000 per contributi a privati danneggiati dal suddetto terremoto (articolo 3 della citata legge 5 ottobre 1962, n. 1431 ).
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, e su proposta del Ministro per i lavori pubblici le variazioni compensative che si rendessero necessarie.
Entrata in vigore il 14 marzo 1965