Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 28/01/2026, n. 1661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1661 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01661/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12920/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12920 del 2025, proposto da
“ Teknoservice ” S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo US Orofino e Raffaello US Orofino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pomezia (RM), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Aquino e Damiano Carletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
S.A.Q. Città di Pomezia, Aprilia, Comune di Ardea, Servizi in Comune S.p.A. e Consorzio Distretto Socio-Sanitario Rm 6, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a) della determina n. 1043 del 13.9.2025;
b) del disciplinare di gara e lettera di invito relativa alla gara telematica a procedura negoziata per l'affidamento dell'appalto dei servizi di raccolta differenziata, trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati, altri servizi di igiene urbana e pulizia dell'arenile per il comune di Pomezia per la durata di mesi 8;
c) tutte le note di invito inviate a destinatari ignoti;
d) tutti gli allegati (non posseduti da “ Teknoservice ”) acclusi al disciplinare di gara, ivi compreso il capitolato speciale di appalto e tutti i documenti ad esso allegati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pomezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il dott. US HE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che :
- con impugnazione tempestivamente proposta, la società ricorrente avversava la determinazione n. 1043 del 13 settembre 2025 con la quale il Comune di Pomezia indiceva la gara telematica a procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto dei servizi di raccolta differenziata, trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati, altri servizi di igiene urbana e pulizia dell’arenile per la durata di 8 mesi, unitamente alla lettera di invito (trasmessa il 15 settembre 2025), al disciplinare di gara ed ai relativi allegati;
- ella, in via di fatto, esponeva che il comune resistente, dopo averle affidato il servizio oggetto della procedura in questione (a seguito di annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione della precedente gara e scorrimento della relativa graduatoria), annullava in autotutela l’atto di aggiudicazione in proprio favore; tale decisione veniva avversata dalla ricorrente con ricorso avente R.G. n. 2946/2025, deciso da questa Sezione con sentenza n. 15518 del 13 agosto 2025 ad essa sfavorevole, e per tale ragione fatta oggetto di appello avente R.G. n. 6873/2025, tuttora pendente dinanzi alla sezione IV del Consiglio di Stato.
Nonostante l’impugnazione proposta contro la sentenza n. 15518/2025 di questo Tribunale, lamentava la ricorrente, il Comune di Pomezia si sarebbe comunque deciso ad indire una nuova procedura di gara per l’affidamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti per soli 8 mesi, anziché procedere ad affidare ad essa il medesimo e pertanto, contro questa determinazione, proponeva gravame affidato ad un motivo proprio ed a 14 motivi derivati;
- in via propria, veniva contestato l’eccesso di potere dei provvedimenti impugnati per erronea considerazione dei presupposti, errore di fatto ed invalidità derivata, deducendo che il rapporto di affidamento consolidatosi tra la ricorrente e l’amministrazione comunale avrebbe imposto a quest’ultima di astenersi dall’indire una nuova gara mantenendo in essere il rapporto negoziale già in corso con la “ Teknoservice ”, a nulla rilevando la circostanza che l’aggiudicazione in proprio favore sia stata annullata con sentenza n. 15518/2025 di questo Tribunale, essendo l’annullamento sub iudice di talché, nell’eventualità che il Consiglio di Stato accogliesse l’appello da essa avanzato, il presupposto fattuale sul quale poggia l’indizione verrebbe meno;
- in via derivata, venivano riproposti i 14 mezzi di censura già articolati con il gravame deciso con la sentenza n. 15518/2025;
- si costituiva in giudizio il Comune di Pomezia eccependo l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem e, comunque, l’infondatezza nel merito del gravame;
- in vista dell’udienza di discussione nel merito dell’affare, parte ricorrente depositava memoria con la quale chiedeva un breve rinvio della trattazione della causa motivato dalla circostanza che il ricorso in appello R.G. n. 6873/2025 fosse stato discusso in data 18 dicembre 2025 e che, all’esito della stessa, la causa sia stata trattenuta in decisione sicché, al fine di attendere la decisione sul ricorso da ultimo citato, fosse opportuna una breve dilazione della trattazione dell’affare;
- all’udienza pubblica del 13 gennaio 2026, la causa passava in decisione.
Ritenuto che :
- preliminarmente, occorre prendere posizione sull’istanza di rinvio da ultimo avanzata da parte ricorrente.
Essa non può essere accolta.
E’ noto come, ai sensi dell’art. 73, comma 1- bis , c.p.a., “ la domanda di rinvio della trattazione dell'udienza deve fondarsi su “situazioni eccezionali", che possono essere integrate solo in presenza di gravi ragioni idonee a incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite. La decisione sul rinvio spetta al giudice, che ha la disponibilità dell'organizzazione e dei tempi del processo, dovendo rispettare il principio del giusto processo e della ragionevole durata del medesimo, tanto più nel processo amministrativo, in cui non vengono in rilievo esclusivamente interessi privati, ma trovano composizione e soddisfazione anche gli interessi pubblici che vi sono coinvolti ” (T.A.R. Lombardia – Milano, sez. IV, n. 3810/2025, nei medesimi termini Cons. St., sez. II, n. 7322/2025).
Nel caso di specie, non si ravvisa alcuna situazione eccezionale idonea a derogare al principio, costituzionalmente sancito, della ragionevole durata del processo né tale può considerarsi la pendenza del ricorso in appello avverso la sentenza n. 15518/2025 di questa Sezione.
Oltretutto, il richiesto rinvio non attribuirebbe neppure alcun vantaggio apprezzabile in favore del ricorrente, giacché quest’ultimo, in caso di accoglimento dell’impugnazione proposta contro la decisione da ultimo menzionata, beneficerebbe dell’effetto espansivo esterno della riforma della sentenza impugnata, come previsto dall’art. 336, comma secondo, c.p.c., con conseguente caducazione anche dell’atto in questa sede avversato.
Pertanto, la richiesta di rinvio formulata in memoria conclusionale non può ottenere positiva delibazione;
- per le stesse ragioni, il primo (ed unico) motivo proprio di ricorso proposto avverso gli atti impugnati non può essere accolto.
A prescindere dall’ovvia considerazione che le sentenze del giudice amministrativo di primo grado hanno piena efficacia esecutiva, salvo loro sospensione da parte del Giudice d’appello, e che non risulta, in questa sede, che l’efficacia della sentenza n. 15518/2025 di questo Tribunale sia stata sospesa, rimane comunque il fatto che, come detto, ove il gravame proposto venga accolto, parte ricorrente si avvantaggerebbe della riforma della decisione impugnata da cui conseguirebbe anche l’automatica caducazione degli atti in questa sede avversati, stante il rapporto di stretta consequenzialità tra di esse intercorrenti;
- per il resto, il gravame proposto è inammissibile, dovendo trovare accoglimento l’eccezione in tal senso mossa dall’amministrazione resistente, le medesime concretandosi esclusivamente nella mera riproposizione di motivi di doglianza già esaminati (e respinti) da questo Giudice, sicché alla loro disamina osta il divieto di bis in idem , attesa la già rilevata stretta consequenzialità intercorrente tra i provvedimenti fatti oggetto del ricorso definito con la sentenza n. 15518/2025 di questa Sezione e quelli impugnati nel presente giudizio (cfr. Cons. St., sez. III, n. 5966/2022);
- ne consegue l’inammissibilità dei restanti motivi di ricorso articolati in via derivata;
- in conclusione, quindi, l’impugnazione proposta è, in parte, infondata e, per il resto, inammissibile;
- le spese seguono la soccombenza e sono poste, pertanto, a carico di parte ricorrente ed in favore del Comune di Pomezia e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte infondato e per il resto inammissibile.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Pomezia, che liquida in Euro 4.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL AN, Presidente
US HE, Primo Referendario, Estensore
Christian Corbi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| US HE | EL AN |
IL SEGRETARIO