TAR Roma, sez. 2B, sentenza 28/01/2026, n. 1661
TAR
Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per erronea considerazione dei presupposti, errore di fatto e invalidità derivata

    Il Tribunale ha ritenuto che la richiesta di rinvio per attendere la decisione sull'appello non potesse essere accolta in quanto non sussistevano situazioni eccezionali. Ha inoltre affermato che, in caso di accoglimento dell'appello, la ricorrente avrebbe beneficiato dell'effetto espansivo esterno della riforma della sentenza, con conseguente caducazione degli atti impugnati in questo giudizio. Pertanto, il motivo proprio di ricorso non poteva essere accolto.

  • Inammissibile
    Riproposizione di motivi di censura già esaminati e respinti

    Il Tribunale ha accolto l'eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune resistente, ritenendo che i motivi di ricorso fossero una mera riproposizione di doglianze già esaminate e respinte, in violazione del principio del ne bis in idem, data la stretta consequenzialità tra i provvedimenti impugnati in entrambi i giudizi.

  • Inammissibile
    Riproposizione di motivi di censura già esaminati e respinti

    Il Tribunale ha accolto l'eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune resistente, ritenendo che i motivi di ricorso fossero una mera riproposizione di doglianze già esaminate e respinte, in violazione del principio del ne bis in idem, data la stretta consequenzialità tra i provvedimenti impugnati in entrambi i giudizi.

  • Inammissibile
    Riproposizione di motivi di censura già esaminati e respinti

    Il Tribunale ha accolto l'eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune resistente, ritenendo che i motivi di ricorso fossero una mera riproposizione di doglianze già esaminate e respinte, in violazione del principio del ne bis in idem, data la stretta consequenzialità tra i provvedimenti impugnati in entrambi i giudizi.

  • Inammissibile
    Riproposizione di motivi di censura già esaminati e respinti

    Il Tribunale ha accolto l'eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune resistente, ritenendo che i motivi di ricorso fossero una mera riproposizione di doglianze già esaminate e respinte, in violazione del principio del ne bis in idem, data la stretta consequenzialità tra i provvedimenti impugnati in entrambi i giudizi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2B, sentenza 28/01/2026, n. 1661
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1661
    Data del deposito : 28 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo