Articolo 27 della Legge 10 ottobre 1986, n. 668
Articolo 26Articolo 28
Versione
1 novembre 1986
Art. 27. 1. La Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno provvede alla attuazione dei corsi e dei seminari per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento del personale dirigente e del restante personale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340 , direttamente o mediante apposite convenzioni anche con organizzazione di tipo residenziale. In quest'ultimo caso, ai partecipanti viene corrisposta, ove spetti, l'indennita' di missione ridotta ad un terzo.
2. L'Amministrazione dell'interno provvede, con osservanza delle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge 18 marzo 1982, n. 90 , all'acquisizione di immobili da destinare in uso alla Scuola per lo svolgimento delle attivita' indicate dal precedente comma 1.
3. Per la nomina dei docenti si applicano le disposizioni di cui all' articolo 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341 .
Entrata in vigore il 1 novembre 1986