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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/06/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8104/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8104/2024 promossa da:
, con il patrocinio degli avv. Alessandra Piano e Licciardello Caterina Parte_1
Francesca in virtù di procura speciale in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Cassina Paola in virtù di procura speciale in atti CP_1
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 CP_1 in MORETTA il 20/06/1998.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MORETTA (atto n. 5 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 03/09/2000 e il 25/09/2008. Per_1 Per_2
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 25/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 390/2024 del 27.09.2024, pubblicata in data 30.09.2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori
[...]
e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono Parte_1 CP_1 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MORETTA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia minore venga affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_2 collocazione prevalente ed anagrafica presso la madre, ora in Saluzzo (CN) Via San Martino 19/A. La responsabilità genitoriale seguirà le prescrizioni di legge: disgiunta per l'ordinaria amministrazione e congiunta per la straordinaria amministrazione.
DISPONE che il padre, OR possa vedere e tenere con sé la figlia minore ogni CP_1 Per_2 qualvolta la minore lo desideri, compatibilmente con i propri impegni scolastici e con gli impegni di pagina 2 di 4 lavoro del padre. In ogni caso, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore , a settimane Per_2 alterne, un pomeriggio infrasettimanale (da concordare in base agli impegni della minore) dall'uscita di scuola sino al mattino seguente e il venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola al lunedì mattina. La settimana successiva, il padre potrà tenere con sé la figlia due pomeriggi infrasettimanali (da concordare in base agli impegni della minore) dall'uscita di scuola sino al mattino seguente. Si precisa che, qualora la minore non possa raggiungere la casa paterna con il pullman, il trasporto sarà a cura e spese del padre.
La figlia minore potrà, altresì, trascorrere con il padre metà delle vacanze invernali comprensivi Per_2 ad anni alterni del Natale o del Capodanno, tre giorni durante le vacanze pasquali comprensivi alternativamente della Pasqua o del lunedì di Pasquetta, oltre a 15 giorni consecutivi, durante le vacanze estive da concordarsi entro e non oltre il 30 maggio di ciascun anno.
DISPONE che il padre, OR versi alla madre ORa , con CP_1 Parte_1 decorrenza dal mese di febbraio 2024, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore l'importo mensile di euro 400,00 (quattrocento/00), a mezzo bonifico bancario entro il giorno 25 Per_2
(venticinque) di ogni mese, importo automaticamente rivalutabile ogni anno secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di Marzo 2025.
DISPONE che il padre, OR si obblighi, altresì, a corrispondere il 50% (cinquanta per CP_1 cento) delle spese mediche non coperte dal S.S.N. ivi comprese quelle medico-specialistiche, delle spese scolastiche e di istruzione in genere, di frequenza agli sport, di svago ed ogni altra spesa straordinaria che si rendesse necessaria e/o opportuna per la figlia minore , purché previamente concordate e Per_2 in ogni caso successivamente documentate. Quanto a queste ultime, le parti si atterranno al Protocollo d'intesa Magistrati/Avvocati del Tribunale di Torino del 15.03.2016.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che la casa coniugale sita in Cercenasco (TO), Via Regina Margherita
n. 47, di proprietà del OR e della di lui madre e sorella, rimarrà in uso esclusivo al marito CP_1 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze e, per contro, la ORa rinuncia espressamente al Parte_1 diritto all'assegnazione della casa coniugale ed ai mobili in essa contenuti, avendo già provveduto a trasferire altrove la propria residenza effettiva ed ad asportare i propri beni personali. La stessa provvederà, altresì, a trasferire la residenza anagrafica entro e non oltre due mesi dal deposito del presente ricorso.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il debito residuo pari ad euro 3.374,98 relativo al finanziamento n. 405744 contratto con la Creditis Servizi Finanziari S.p.A., intestato formalmente al marito, OR
acceso per esigenze familiari, verrà pagato ed estinto da entrambi i coniugi nella misura del 50% CP_1 ciascuno. Più precisamente, la rata mensile pari ad euro 241,07 verrà addebitata mensilmente sul conto corrente intestato al OR tuttavia la ORa si obbliga, a decorrere dal mese di CP_1 Parte_1 febbraio 2024, a versare sul predetto conto corrente intestato al marito, entro e non oltre il giorno 29 di ogni mese, la somma di euro 120,53 fino all'estinzione del sopra citato finanziamento prevista per il giorno 08.03.2025.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che l'assegno unico erogato in favore della figlia minore verrà Per_2 assegnato integralmente alla madre ORa . Parte_1
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano l'uno a favore dell'altro ad ogni pretesa e assegno di mantenimento.
pagina 3 di 4 DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di aver definito ogni loro rapporto di natura patrimoniale e di essersi divisi ogni bene mobile ed effetto personale e, conseguentemente, di non avere più nulla a pretendere e/o avere reciprocamente, ad eccezione del sopracitato punto 6 delle condizioni di divorzio di cui al ricorso.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di concedere reciproco consenso per l'autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o documento di identità e all'iscrizione della figlia minore sul Per_2 passaporto di entrambi i genitori.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 20.6.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8104/2024 promossa da:
, con il patrocinio degli avv. Alessandra Piano e Licciardello Caterina Parte_1
Francesca in virtù di procura speciale in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Cassina Paola in virtù di procura speciale in atti CP_1
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 CP_1 in MORETTA il 20/06/1998.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MORETTA (atto n. 5 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 03/09/2000 e il 25/09/2008. Per_1 Per_2
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 25/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 390/2024 del 27.09.2024, pubblicata in data 30.09.2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori
[...]
e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono Parte_1 CP_1 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MORETTA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia minore venga affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_2 collocazione prevalente ed anagrafica presso la madre, ora in Saluzzo (CN) Via San Martino 19/A. La responsabilità genitoriale seguirà le prescrizioni di legge: disgiunta per l'ordinaria amministrazione e congiunta per la straordinaria amministrazione.
DISPONE che il padre, OR possa vedere e tenere con sé la figlia minore ogni CP_1 Per_2 qualvolta la minore lo desideri, compatibilmente con i propri impegni scolastici e con gli impegni di pagina 2 di 4 lavoro del padre. In ogni caso, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore , a settimane Per_2 alterne, un pomeriggio infrasettimanale (da concordare in base agli impegni della minore) dall'uscita di scuola sino al mattino seguente e il venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola al lunedì mattina. La settimana successiva, il padre potrà tenere con sé la figlia due pomeriggi infrasettimanali (da concordare in base agli impegni della minore) dall'uscita di scuola sino al mattino seguente. Si precisa che, qualora la minore non possa raggiungere la casa paterna con il pullman, il trasporto sarà a cura e spese del padre.
La figlia minore potrà, altresì, trascorrere con il padre metà delle vacanze invernali comprensivi Per_2 ad anni alterni del Natale o del Capodanno, tre giorni durante le vacanze pasquali comprensivi alternativamente della Pasqua o del lunedì di Pasquetta, oltre a 15 giorni consecutivi, durante le vacanze estive da concordarsi entro e non oltre il 30 maggio di ciascun anno.
DISPONE che il padre, OR versi alla madre ORa , con CP_1 Parte_1 decorrenza dal mese di febbraio 2024, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore l'importo mensile di euro 400,00 (quattrocento/00), a mezzo bonifico bancario entro il giorno 25 Per_2
(venticinque) di ogni mese, importo automaticamente rivalutabile ogni anno secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di Marzo 2025.
DISPONE che il padre, OR si obblighi, altresì, a corrispondere il 50% (cinquanta per CP_1 cento) delle spese mediche non coperte dal S.S.N. ivi comprese quelle medico-specialistiche, delle spese scolastiche e di istruzione in genere, di frequenza agli sport, di svago ed ogni altra spesa straordinaria che si rendesse necessaria e/o opportuna per la figlia minore , purché previamente concordate e Per_2 in ogni caso successivamente documentate. Quanto a queste ultime, le parti si atterranno al Protocollo d'intesa Magistrati/Avvocati del Tribunale di Torino del 15.03.2016.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che la casa coniugale sita in Cercenasco (TO), Via Regina Margherita
n. 47, di proprietà del OR e della di lui madre e sorella, rimarrà in uso esclusivo al marito CP_1 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze e, per contro, la ORa rinuncia espressamente al Parte_1 diritto all'assegnazione della casa coniugale ed ai mobili in essa contenuti, avendo già provveduto a trasferire altrove la propria residenza effettiva ed ad asportare i propri beni personali. La stessa provvederà, altresì, a trasferire la residenza anagrafica entro e non oltre due mesi dal deposito del presente ricorso.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il debito residuo pari ad euro 3.374,98 relativo al finanziamento n. 405744 contratto con la Creditis Servizi Finanziari S.p.A., intestato formalmente al marito, OR
acceso per esigenze familiari, verrà pagato ed estinto da entrambi i coniugi nella misura del 50% CP_1 ciascuno. Più precisamente, la rata mensile pari ad euro 241,07 verrà addebitata mensilmente sul conto corrente intestato al OR tuttavia la ORa si obbliga, a decorrere dal mese di CP_1 Parte_1 febbraio 2024, a versare sul predetto conto corrente intestato al marito, entro e non oltre il giorno 29 di ogni mese, la somma di euro 120,53 fino all'estinzione del sopra citato finanziamento prevista per il giorno 08.03.2025.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che l'assegno unico erogato in favore della figlia minore verrà Per_2 assegnato integralmente alla madre ORa . Parte_1
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano l'uno a favore dell'altro ad ogni pretesa e assegno di mantenimento.
pagina 3 di 4 DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di aver definito ogni loro rapporto di natura patrimoniale e di essersi divisi ogni bene mobile ed effetto personale e, conseguentemente, di non avere più nulla a pretendere e/o avere reciprocamente, ad eccezione del sopracitato punto 6 delle condizioni di divorzio di cui al ricorso.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di concedere reciproco consenso per l'autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o documento di identità e all'iscrizione della figlia minore sul Per_2 passaporto di entrambi i genitori.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 20.6.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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