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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 09/09/2025 alle ore 17:00 in composizione monocratica:
TOLLOSO ANTONIO, Giudice monocratico in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 186/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Sas Di Società_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Adriatica Risorse Spa - 02259820682
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 102100000035071201 TASI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 102100000035071201 TASI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 236/2025 depositato il 15/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 sas ha impugnato l'avviso di accertamento relativo alla tassa sui rifiuti 2019-2020 Prov. n. 8128 relativo all'esercizio sito in Indirizzo_1 dove esercita l'attività di rivendita di generi alimentari e generi di monopolio con bar. Ha contestato la violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 24 regolamento comunale previgente relativo alla Tares n 110 del 18.10.2013, il travisamento degli elementi di fatto, l'errata classificazione dell'attività. Ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato. La Adriatica Risorse Spa, per conto del Comune di Pescara, si è costituita in data 5 settembre 2025 depositando memoria di costituzione e allegando documenti vari. Ha chiesto il rigetto del ricorso. Il rappresentante della resistente non è comparso in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va osservato che l'Adriatica Risorse Spa si è costituita in giudizio in data 5 settembre 2025. Il termine per la costituzione è previsto dall'art. 23 comma 1 del D.Lgs. 546/92 in sessanta giorni dalla notificazione del ricorso. In base a ormai consolidata giurisprudenza tale termine non è perentorio, tuttavia la presentazione di memorie e il deposito di documenti non può avvenire oltre il termine fissato dall'art. 32 considerato che altrimenti alla parte ricorrente non sarebbe garantito il diritto di replica. Tale termine non è stato rispettato dalla parte resistente e la documentazione prodotta in data 5 settembre 2025 va stralciata dal fascicolo processuale e non può essere considerato come fonte di prova. Per quanto riguarda il merito le doglianze della ricorrente appaiono fondate considerato che la stessa aveva presentato nel 2016 una Scia nella quale dichiarava che l'attività esercitata era di esercizio di commercio al dettaglio con annesso bar allegando anche l'autorizzazione per la vendita di generi di monopoli. Nell'avviso impugnato l'attività viene classificata come bar, caffè, pasticceria senza considerare che si trattava di un esercizio che esercitava prevalentemente attività di rivendita di generi di monopolio e non è stata dato alcuna motivazione specifica in relazione alla diversa classificazione. Il ricorso va pertanto accolto. Spese compensate.
P.Q.M
.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese del giudizio. Pescara 9 settembre 2025. Il relatore Il presidente
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 09/09/2025 alle ore 17:00 in composizione monocratica:
TOLLOSO ANTONIO, Giudice monocratico in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 186/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Sas Di Società_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Adriatica Risorse Spa - 02259820682
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 102100000035071201 TASI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 102100000035071201 TASI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 236/2025 depositato il 15/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 sas ha impugnato l'avviso di accertamento relativo alla tassa sui rifiuti 2019-2020 Prov. n. 8128 relativo all'esercizio sito in Indirizzo_1 dove esercita l'attività di rivendita di generi alimentari e generi di monopolio con bar. Ha contestato la violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 24 regolamento comunale previgente relativo alla Tares n 110 del 18.10.2013, il travisamento degli elementi di fatto, l'errata classificazione dell'attività. Ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato. La Adriatica Risorse Spa, per conto del Comune di Pescara, si è costituita in data 5 settembre 2025 depositando memoria di costituzione e allegando documenti vari. Ha chiesto il rigetto del ricorso. Il rappresentante della resistente non è comparso in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va osservato che l'Adriatica Risorse Spa si è costituita in giudizio in data 5 settembre 2025. Il termine per la costituzione è previsto dall'art. 23 comma 1 del D.Lgs. 546/92 in sessanta giorni dalla notificazione del ricorso. In base a ormai consolidata giurisprudenza tale termine non è perentorio, tuttavia la presentazione di memorie e il deposito di documenti non può avvenire oltre il termine fissato dall'art. 32 considerato che altrimenti alla parte ricorrente non sarebbe garantito il diritto di replica. Tale termine non è stato rispettato dalla parte resistente e la documentazione prodotta in data 5 settembre 2025 va stralciata dal fascicolo processuale e non può essere considerato come fonte di prova. Per quanto riguarda il merito le doglianze della ricorrente appaiono fondate considerato che la stessa aveva presentato nel 2016 una Scia nella quale dichiarava che l'attività esercitata era di esercizio di commercio al dettaglio con annesso bar allegando anche l'autorizzazione per la vendita di generi di monopoli. Nell'avviso impugnato l'attività viene classificata come bar, caffè, pasticceria senza considerare che si trattava di un esercizio che esercitava prevalentemente attività di rivendita di generi di monopolio e non è stata dato alcuna motivazione specifica in relazione alla diversa classificazione. Il ricorso va pertanto accolto. Spese compensate.
P.Q.M
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La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese del giudizio. Pescara 9 settembre 2025. Il relatore Il presidente