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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/11/2025, n. 1686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1686 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
Dott. Elena Sollazzo Giudice rel.
Dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1738 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2025, promossa da
, rappresentata e difesa dagli Parte_1
avvocati Alessandra BOCCHI e Masina VARRIALE
contro
, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco RIZZATO CP_1
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione giudiziale.
1 Conclusioni comuni delle parti:
Le parti dichiarano di aver raggiunto un accordo e, previa rinuncia alle contrapposte domande di addebito, chiedono che il Tribunale omologhi la loro separazione alle seguenti condizioni:
a)i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b)il figlio minore viene affidato in via esclusiva alla madre, con Persona_1
collocamento e residenza presso la stessa;
c)il padre, nel caso in cui venga in Italia, potrà vedere il figlio il sabato pomeriggio per alcune ore in presenza della sorella della madre e dando preavviso alla ricorrente con un anticipo di almeno 48 ore;
i genitori potranno concordare ulteriori incontri padre /
figlio sempre alla presenza della sorella della madre;
d) contribuirà al mantenimento del figlio con la somma di euro 150, CP_1
annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese;
e)le spese straordinarie relative al figlio minore, come da protocollo del Tribunale di
Vicenza, saranno a carico dei genitori al 50%;
f)l'assegno unico sarà richiesto e percepito integralmente dalla ricorrente;
g)spese compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 8.4.2025 , Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio con in AV NT il CP_1
22.10.2022, che dall'unione era nato il [...] il figlio , che il matrimonio Per_1
2 era entrato in irreversibile crisi, chiedeva fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate.
Con comparsa in data 9.10.2025 si costituiva in giudizio aderendo CP_1
alla domanda di separazione, ma a condizioni diverse da quelle ex adverso indicate.
All'udienza dell'11.11.2025, fissata per gli adempimenti di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c.,
i coniugi comparivano personalmente avanti il Giudice Relatore e raggiungevano un accordo su tutte le questioni controverse, precisando conformi conclusioni.
La causa era quindi rimessa Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve trovare accoglimento.
I coniugi concordano infatti sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve pertanto dichiararsi la separazione personale delle parti.
Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento esclusivo del figlio alla madre (tenuto conto del fatto che Per_1 CP_1
attualmente vive in Spagna) ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei coniugi ed alle esigenze del minore .
Le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla
3 causa in epigrafe, così provvede:
a)omologa la separazione personale dei coniugi Parte_1
e uniti in matrimonio in AV NT il
[...] CP_1
22.10.2022 con atto trascritto al n. 14, parte I, anno 2022, alle condizioni in epigrafe riportate;
b)compensa le spese .
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25.11.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
Dott. Elena Sollazzo Giudice rel.
Dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1738 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2025, promossa da
, rappresentata e difesa dagli Parte_1
avvocati Alessandra BOCCHI e Masina VARRIALE
contro
, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco RIZZATO CP_1
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione giudiziale.
1 Conclusioni comuni delle parti:
Le parti dichiarano di aver raggiunto un accordo e, previa rinuncia alle contrapposte domande di addebito, chiedono che il Tribunale omologhi la loro separazione alle seguenti condizioni:
a)i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b)il figlio minore viene affidato in via esclusiva alla madre, con Persona_1
collocamento e residenza presso la stessa;
c)il padre, nel caso in cui venga in Italia, potrà vedere il figlio il sabato pomeriggio per alcune ore in presenza della sorella della madre e dando preavviso alla ricorrente con un anticipo di almeno 48 ore;
i genitori potranno concordare ulteriori incontri padre /
figlio sempre alla presenza della sorella della madre;
d) contribuirà al mantenimento del figlio con la somma di euro 150, CP_1
annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese;
e)le spese straordinarie relative al figlio minore, come da protocollo del Tribunale di
Vicenza, saranno a carico dei genitori al 50%;
f)l'assegno unico sarà richiesto e percepito integralmente dalla ricorrente;
g)spese compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 8.4.2025 , Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio con in AV NT il CP_1
22.10.2022, che dall'unione era nato il [...] il figlio , che il matrimonio Per_1
2 era entrato in irreversibile crisi, chiedeva fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate.
Con comparsa in data 9.10.2025 si costituiva in giudizio aderendo CP_1
alla domanda di separazione, ma a condizioni diverse da quelle ex adverso indicate.
All'udienza dell'11.11.2025, fissata per gli adempimenti di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c.,
i coniugi comparivano personalmente avanti il Giudice Relatore e raggiungevano un accordo su tutte le questioni controverse, precisando conformi conclusioni.
La causa era quindi rimessa Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve trovare accoglimento.
I coniugi concordano infatti sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve pertanto dichiararsi la separazione personale delle parti.
Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento esclusivo del figlio alla madre (tenuto conto del fatto che Per_1 CP_1
attualmente vive in Spagna) ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei coniugi ed alle esigenze del minore .
Le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla
3 causa in epigrafe, così provvede:
a)omologa la separazione personale dei coniugi Parte_1
e uniti in matrimonio in AV NT il
[...] CP_1
22.10.2022 con atto trascritto al n. 14, parte I, anno 2022, alle condizioni in epigrafe riportate;
b)compensa le spese .
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25.11.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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