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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 22/10/2025, n. 3160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3160 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2687/2019 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE SECONDA CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127 TER CPC EMESSA ALL'ESITO DELL'UDIENZA A
TRATTAZIONE SCRITTA DELL'1.10.2025.
Il Giudice, dott.ssa ST Fontanarosa;
lette le note scritte e le conclusioni ivi rassegnate;
letto l'art. 281-sexies c.p.c.; decide la causa come da sentenza incorporata al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in persona del G.M., Dott.
ST Fontanarosa, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2687/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto Altri istituti e leggi speciali , pendente
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
NAPOLI N. 6 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv. DEL BENE DA-
NI (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2 ATTRICE
E
(c.f.: ), elettivamente domici- Controparte_1 P.IVA_1 liato in VIA A DIAZ 22 C/O AVV D MURINO SALERNO, presso lo studio dell'Avv.
TO RA EA (c.f.: ), dal quale è rap- C.F._3 presentato e difeso;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTODELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Sig.ra conveniva in giu- Parte_1 dizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclu- Controparte_1 sioni: “1) Accertare e dichiarare, per quanto dedotto in narrativa e quanto argomentato in sede di perizie tecniche, parti integranti del presente atto, che la società convenuta,
(anche quale incorporante la Finconsumo Banca Controparte_1
S.p.A.), ha violato i principi stabiliti pei T.U.B. ante riforma ex D.Lgs. n. 141/10, in particolare gli artt. 117 commi 6 e 7 lett a) – 119 comma 4 – 124 commi 2 e 5 lettera a) per i contratti n. 4258287 del 27/02/2006 e n. 5258921 del 10/03/2008 e ha violato i principi stabiliti nel T.U.B. post riforma ex D.Lgs. n. 141/10, in particolare gli artt. 117 commi 6 e 7 lettera a) – 119 comma 4 – 121 comma 1 lettere e) ed m) comma 2 – art.
124 commi 1 e 2 – 125 bis commi 6 e 7 lettera a) per il contratto n. 13335683 del
29/10/2013; 2) Accertare la nullità delle clausole determinative degli interessi dei n. 3 contratti di finanziamento e, per l'effetto, dichiarare la sostituzione del relativo interes- se corrispettivo contrattualizzato con il tasso minimo dei BOT registrato nei dodici mesi precedenti la conclusione dei rispettivi contratti di cui in premessa;
3) Condannare, ai sensi degli artt. 117 – 121 – 124 e 125 bis T.U.B., la parte convenuta, in persona del le- gale rappresentante, al pagamento, in favore dell'odierna istante, dell'importo di Euro
11.460,38, pari alla differenza tra le rate corrisposte nell'ambito dei n. 3 contratti di finanziamento e le rate dei n. 3 contratti di finanziamento ricalcolate sul medesimo pe- riodo secondo un rendimento minimo del BOT registrato nei 12 mesi precedenti la con- clusione dei predetti contratti;
4) Condannare, ai sensi dell'art. 119 comma 4 T.U.B. la parte convenuta, in persona del legale rappresentante, al pagamento della somma di
Pagina 2 di 5 euro 10.000,00 a titolo di risarcimento danni per violazione del proprio diritto garanti- to al rilascio dell'intera documentazione relativa ai contratti: 5) Condannare la parte convenuta, in persona del legale rappresentante, al rimborso delle spese di giustizia so- stenute da , quali l'onorario del dr. , di Euro 1.560,00 Parte_1 Persona_1
(Parcella n. 5 del 27/03/2019) e le spese di mediazione di Euro 48,80 (Fattura n.
1769/2019) ”, oltre istruttoria e spese di lite.
La banca convenuta si costituiva in giudizio, eccependo la prescrizione del diritto alla restituzione in relazione al primo contratto e l'infondatezza delle pretese in relazione agli altri due contratti.
***
La domanda attorea volta alla declaratoria di nullità parziale dei contratti in oggetto e quella volta alla restituzione degli interessi sono infondate e vanno rigettate.
Invero, quanto alla eccepita difformità tra TAEG/ISC dichiarato e quello applicato in concreto è d'uopo osservare che in tema di mutuo la difformità tra ISC pattuito ed ISC applicato non rende nulle le pattuizioni sugli interessi, in quanto l'indicatore sintetico di costo (o il TAEG) serve solo ad informare il mutuatario del costo complessivo del cre- dito a lui erogato, mentre le varie voci di costo, compresa prima di tutto la misura degli interessi corrispettivi, sono pattuite in altre specifiche clausole. Par In altri termini, l' non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizza- ta a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamen- Par to prima di accedervi. L'erronea quantificazione dell' , quindi, non potrebbe compor- tare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determi- nazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situa- zione quanto disposto dall'art. 117, comma 6 T.U.B (Tribunale Napoli sez. II,
05/05/2021, n. 4240).
Invero, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale
(TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finan- ziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117
d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati
Pagina 3 di 5 in contratto (Cassazione civile sez. I, 09/12/2021, n. 39169).
L'indicazione del TAEG/ISC ha una valenza meramente informativa, non costituendo un elemento di validità del contratto (cfr. per tutte sentenza Corte di Appello L'Aquila n.
1128 del 13 luglio 2023).
Invero, l'indicatore sintetico di costo (ISC/TAEG) esprime in percentuale il costo effet- tivo di un finanziamento o di altra operazione bancaria di concessione di una linea di credito e non costituisce, quindi, un tasso di interesse o una specifica condizione eco- nomica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella possibilità di conoscere il costo del fi- nanziamento prima di accedervi;
ragione per cui l'eventuale erronea indicazione dell' non comporterebbe, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento Pt_3
(cfr. Corte di Appello di Bologna, 13.04.2018; Tribunale di Napoli Nord, Sez. III,
12.03.2018; Tribunale di Milano 11.01.2018 in (omissis) ma la mera violazione del di- ritto del cliente ad ottenere una completa e veridica informazione in ordine al costo complessivo della operazione creditizia che si accinge a compiere (cfr. anche Tribunale
Verona, sentenza n. 1473 del 21.06.2018).
Pertanto, deve ritenersi che l'eventuale discrasia tra dichiarato e Pt_3 Pt_3 effettivo o, comunque, la non correttezza di esso, non potrebbe essere sanzionata con la nullità prevista dal sesto comma dell'art. 117 del TUB, bensì rilevare solamente ai fini di una responsabilità precontrattuale della Banca, non fatta valere nella specie dai mu- tuatari.
Ciò, peraltro, alla luce della nota giurisprudenza di legittimità secondo cui "in relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, in difetto di espressa previ- sione in tal senso (cd. "nullità virtuale"), deve trovare conferma la tradizionale imposta- zione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazio- ne di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determi- narne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità" (così Cass. n.
8462/2014; Cass. Sez. U. n. 26724 e n. 26725 del 2007).
Il che, peraltro, risulta avvalorato dalla stessa disciplina della Banca d'Italia la quale - sia nella originaria circolare del 2003, sia in quella del 2009 con le successive modifiche
- regola l'ISC nell'ambito delle rispettive II Sezioni, dedicate appunto alla "pubblicità e informazione contrattuale", omettendo ogni riferimento ad esso nell'apposita Sezione
III, disciplinante i "requisiti di forma e di contenuto minimo dei contratti": disciplina che, quindi, non risulta emessa in esecuzione dei poteri attribuiti alla Banca d'Italia
Pagina 4 di 5 dall'art. 117 comma ottavo TUB, relativo al solo "contenuto tipico determinato" del con- tratto.
Ne discende, pertanto, che la eventuale errata indicazione del Taeg a fortiori non può condurre, come chiesto dall'attore, alla nullità parziale del contratto limitatamente agli interessi;
l' infatti non costituisce un tasso d'interesse da applicare al contratto di Pt_2 mutuo, ma, come detto, svolge una mera funzione informativa, sicchè l'obbligo di indi- cazione dell' quale regola di comportamento può al più legittimare, ricorrendone i Pt_2 presupposti, l'esperimento dei rimedi ablativi contro i vizi del consenso (i.e. annulla- mento per errore) o quelli risarcitori previsti a tutela della libertà contrattuale (art. 1337
c.c.); tali rimedi non risultano in concreto esperiti.
Anche la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice, per mancata consegna della do- cumentazione bancaria, è infondata e va rigettata, stante l'assenza di qualsivoglia ele- mento probatorio in relazione ai presunti e del tutto generici danni che parte attrice asse- risce di aver subito per effetto della condotta omissiva denunciata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore dichiarato della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta tutte le domande proposte da parte attrice;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che si liquidano in euro 3.500,00 per compenso, oltre Controparte_1 iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 22/10/2025
IL GIUDICE
dott.ssa ST Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematica- mente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
Pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE SECONDA CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127 TER CPC EMESSA ALL'ESITO DELL'UDIENZA A
TRATTAZIONE SCRITTA DELL'1.10.2025.
Il Giudice, dott.ssa ST Fontanarosa;
lette le note scritte e le conclusioni ivi rassegnate;
letto l'art. 281-sexies c.p.c.; decide la causa come da sentenza incorporata al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in persona del G.M., Dott.
ST Fontanarosa, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2687/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto Altri istituti e leggi speciali , pendente
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
NAPOLI N. 6 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv. DEL BENE DA-
NI (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2 ATTRICE
E
(c.f.: ), elettivamente domici- Controparte_1 P.IVA_1 liato in VIA A DIAZ 22 C/O AVV D MURINO SALERNO, presso lo studio dell'Avv.
TO RA EA (c.f.: ), dal quale è rap- C.F._3 presentato e difeso;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTODELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Sig.ra conveniva in giu- Parte_1 dizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclu- Controparte_1 sioni: “1) Accertare e dichiarare, per quanto dedotto in narrativa e quanto argomentato in sede di perizie tecniche, parti integranti del presente atto, che la società convenuta,
(anche quale incorporante la Finconsumo Banca Controparte_1
S.p.A.), ha violato i principi stabiliti pei T.U.B. ante riforma ex D.Lgs. n. 141/10, in particolare gli artt. 117 commi 6 e 7 lett a) – 119 comma 4 – 124 commi 2 e 5 lettera a) per i contratti n. 4258287 del 27/02/2006 e n. 5258921 del 10/03/2008 e ha violato i principi stabiliti nel T.U.B. post riforma ex D.Lgs. n. 141/10, in particolare gli artt. 117 commi 6 e 7 lettera a) – 119 comma 4 – 121 comma 1 lettere e) ed m) comma 2 – art.
124 commi 1 e 2 – 125 bis commi 6 e 7 lettera a) per il contratto n. 13335683 del
29/10/2013; 2) Accertare la nullità delle clausole determinative degli interessi dei n. 3 contratti di finanziamento e, per l'effetto, dichiarare la sostituzione del relativo interes- se corrispettivo contrattualizzato con il tasso minimo dei BOT registrato nei dodici mesi precedenti la conclusione dei rispettivi contratti di cui in premessa;
3) Condannare, ai sensi degli artt. 117 – 121 – 124 e 125 bis T.U.B., la parte convenuta, in persona del le- gale rappresentante, al pagamento, in favore dell'odierna istante, dell'importo di Euro
11.460,38, pari alla differenza tra le rate corrisposte nell'ambito dei n. 3 contratti di finanziamento e le rate dei n. 3 contratti di finanziamento ricalcolate sul medesimo pe- riodo secondo un rendimento minimo del BOT registrato nei 12 mesi precedenti la con- clusione dei predetti contratti;
4) Condannare, ai sensi dell'art. 119 comma 4 T.U.B. la parte convenuta, in persona del legale rappresentante, al pagamento della somma di
Pagina 2 di 5 euro 10.000,00 a titolo di risarcimento danni per violazione del proprio diritto garanti- to al rilascio dell'intera documentazione relativa ai contratti: 5) Condannare la parte convenuta, in persona del legale rappresentante, al rimborso delle spese di giustizia so- stenute da , quali l'onorario del dr. , di Euro 1.560,00 Parte_1 Persona_1
(Parcella n. 5 del 27/03/2019) e le spese di mediazione di Euro 48,80 (Fattura n.
1769/2019) ”, oltre istruttoria e spese di lite.
La banca convenuta si costituiva in giudizio, eccependo la prescrizione del diritto alla restituzione in relazione al primo contratto e l'infondatezza delle pretese in relazione agli altri due contratti.
***
La domanda attorea volta alla declaratoria di nullità parziale dei contratti in oggetto e quella volta alla restituzione degli interessi sono infondate e vanno rigettate.
Invero, quanto alla eccepita difformità tra TAEG/ISC dichiarato e quello applicato in concreto è d'uopo osservare che in tema di mutuo la difformità tra ISC pattuito ed ISC applicato non rende nulle le pattuizioni sugli interessi, in quanto l'indicatore sintetico di costo (o il TAEG) serve solo ad informare il mutuatario del costo complessivo del cre- dito a lui erogato, mentre le varie voci di costo, compresa prima di tutto la misura degli interessi corrispettivi, sono pattuite in altre specifiche clausole. Par In altri termini, l' non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizza- ta a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamen- Par to prima di accedervi. L'erronea quantificazione dell' , quindi, non potrebbe compor- tare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determi- nazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situa- zione quanto disposto dall'art. 117, comma 6 T.U.B (Tribunale Napoli sez. II,
05/05/2021, n. 4240).
Invero, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale
(TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finan- ziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117
d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati
Pagina 3 di 5 in contratto (Cassazione civile sez. I, 09/12/2021, n. 39169).
L'indicazione del TAEG/ISC ha una valenza meramente informativa, non costituendo un elemento di validità del contratto (cfr. per tutte sentenza Corte di Appello L'Aquila n.
1128 del 13 luglio 2023).
Invero, l'indicatore sintetico di costo (ISC/TAEG) esprime in percentuale il costo effet- tivo di un finanziamento o di altra operazione bancaria di concessione di una linea di credito e non costituisce, quindi, un tasso di interesse o una specifica condizione eco- nomica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella possibilità di conoscere il costo del fi- nanziamento prima di accedervi;
ragione per cui l'eventuale erronea indicazione dell' non comporterebbe, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento Pt_3
(cfr. Corte di Appello di Bologna, 13.04.2018; Tribunale di Napoli Nord, Sez. III,
12.03.2018; Tribunale di Milano 11.01.2018 in (omissis) ma la mera violazione del di- ritto del cliente ad ottenere una completa e veridica informazione in ordine al costo complessivo della operazione creditizia che si accinge a compiere (cfr. anche Tribunale
Verona, sentenza n. 1473 del 21.06.2018).
Pertanto, deve ritenersi che l'eventuale discrasia tra dichiarato e Pt_3 Pt_3 effettivo o, comunque, la non correttezza di esso, non potrebbe essere sanzionata con la nullità prevista dal sesto comma dell'art. 117 del TUB, bensì rilevare solamente ai fini di una responsabilità precontrattuale della Banca, non fatta valere nella specie dai mu- tuatari.
Ciò, peraltro, alla luce della nota giurisprudenza di legittimità secondo cui "in relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, in difetto di espressa previ- sione in tal senso (cd. "nullità virtuale"), deve trovare conferma la tradizionale imposta- zione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazio- ne di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determi- narne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità" (così Cass. n.
8462/2014; Cass. Sez. U. n. 26724 e n. 26725 del 2007).
Il che, peraltro, risulta avvalorato dalla stessa disciplina della Banca d'Italia la quale - sia nella originaria circolare del 2003, sia in quella del 2009 con le successive modifiche
- regola l'ISC nell'ambito delle rispettive II Sezioni, dedicate appunto alla "pubblicità e informazione contrattuale", omettendo ogni riferimento ad esso nell'apposita Sezione
III, disciplinante i "requisiti di forma e di contenuto minimo dei contratti": disciplina che, quindi, non risulta emessa in esecuzione dei poteri attribuiti alla Banca d'Italia
Pagina 4 di 5 dall'art. 117 comma ottavo TUB, relativo al solo "contenuto tipico determinato" del con- tratto.
Ne discende, pertanto, che la eventuale errata indicazione del Taeg a fortiori non può condurre, come chiesto dall'attore, alla nullità parziale del contratto limitatamente agli interessi;
l' infatti non costituisce un tasso d'interesse da applicare al contratto di Pt_2 mutuo, ma, come detto, svolge una mera funzione informativa, sicchè l'obbligo di indi- cazione dell' quale regola di comportamento può al più legittimare, ricorrendone i Pt_2 presupposti, l'esperimento dei rimedi ablativi contro i vizi del consenso (i.e. annulla- mento per errore) o quelli risarcitori previsti a tutela della libertà contrattuale (art. 1337
c.c.); tali rimedi non risultano in concreto esperiti.
Anche la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice, per mancata consegna della do- cumentazione bancaria, è infondata e va rigettata, stante l'assenza di qualsivoglia ele- mento probatorio in relazione ai presunti e del tutto generici danni che parte attrice asse- risce di aver subito per effetto della condotta omissiva denunciata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore dichiarato della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta tutte le domande proposte da parte attrice;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che si liquidano in euro 3.500,00 per compenso, oltre Controparte_1 iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 22/10/2025
IL GIUDICE
dott.ssa ST Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematica- mente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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