TRIB
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/03/2025, n. 1348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1348 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14674/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di EL, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 14674/2019 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti DI MARTINO GIOVANNI e GURRIERI PIETRO
ATTORE
contro
Avv. ALDO RUSSO (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, C.F._2
dall'avv. DISTEFANO ANTONINO GUIDO;
Avv. (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_2 C.F._3
atti, dall'avv. CANNATA LUCIANO
CONVENUTI
e nei confronti di in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e difeso, Controparte_1
pagina 1 di 11 giusta procura in atti, dall'avv. SPAGNOLO SANTO
TERZO CHIAMATO
A seguito di deposito di note scritte ex artt. 127, comma 3, e 127-ter c.p.c., con ordinanza del 18.7.2024 la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
L'attore in epigrafe riferiva che la moglie era deceduta a seguito di un sinistro Persona_1
stradale verificatosi in data 9 marzo 2001 in cui era stato coinvolto il pullman di linea targato
CT726506 di proprietà della società Etna Trasporti s.p.a., sul quale la stessa stava viaggiando, quale passeggera e quindi terza trasportata, per raggiungere da Catania la città di Piazza Armerina;
quanto al sinistro, allegava che, mentre il pullman stava percorrendo la SS117 bis con direzione di marcia
Valguarnera Piazza Armerina, all'altezza del km35+300, era stato coinvolto in un sinistro stradale e, dopo aver urtato il guard rail posto sulla destra della carreggiata, era precipitato nella scarpata sottostante.
L'attore riferiva quindi che, dopo alcuni mesi dall'accaduto, aveva conferito incarico all'avv. AL
SS al fine di avviare la procedura per ottenere dalla compagnia assicuratrice con cui CP_2
era assicurato il pullman al momento del sinistro, il risarcimento dei danni dallo stesso patiti per il decesso della moglie;
deduceva che gli aveva riconosciuto un risarcimento complessivo CP_2
di euro 50.000,00, somma che egli, a mezzo del proprio difensore AL SS, aveva trattenuto a titolo di mero acconto sul maggiore risarcimento spettante.
L'odierno attore deduceva altresì che aveva successivamente conferito incarico professionale agli avv.ti
AL SS e per promuovere un giudizio civile nei confronti della società Etna Parte_2
Trasporti s.p.a. e della al fine di chiedere il completo risarcimento dei danni Controparte_3
patiti a seguito della morte della moglie;
riferiva che il giudizio era stato definito con la sentenza n.
3574/09, pubblicata in data 6.7.2009, emessa dalla Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania, che aveva integralmente rigettato la domanda proposta, essendo stati ritenuti non provati i fatti costitutivi della pretesa azionata;
in particolare, riferiva che il Giudice di primo grado aveva affermato che nessuna prova era stata offerta in ordine alle dinamiche del sinistro e che addirittura neppure era stato provato che un sinistro si fosse mai verificato;
riferiva inoltre che il Tribunale aveva aggiunto che nessuna prova era stata fornita in ordine alla circostanza che i danni patiti fossero quantificabili in pagina 2 di 11 misura superiore gli euro 50.000,00 già corrisposti dalla , atteso che l'attore non aveva assolto CP_2 all'onere su di lui gravante di provare quali fossero i rapporti concreti che lo stesso aveva con la moglie al fine ricostruire i legami affettivi con la stessa.
L'attore riferiva altresì che, tramite i difensori AL SS e contro la sentenza del Parte_2
Tribunale aveva proposto impugnazione davanti la Corte d'Appello di Catania, in cui i due difensori avevano affermato di avere fornito piena prova degli elementi costitutivi delle pretese attoree, in quanto, da un lato, alla prodotta corrispondenza con la il Giudice di primo Controparte_3
grado avrebbe dovuto riconoscere valore confessorio e di riconoscimento della responsabilità della società assicurata per il decesso della sig.ra , e, dall'altro lato, le modalità del sinistro divulgate Per_1
a mezzo stampa avrebbero dovuto considerarsi notorie;
quanto alla quantificazione del danno patito,
l'attore riferiva che con l'atto di appello era stata censurata la sentenza impugnata in quanto era stato richiesto un risarcimento in via equitativa;
riferiva poi che con lo stesso atto di appello era stata chiesta la remissione in termini per la produzione della sentenza penale che aveva definito il giudizio in ordine alla responsabilità per la morte della moglie.
L'odierno attore deduceva quindi che anche l'impugnazione proposta era stata rigettata Parte_1
con sentenza n. 373 del 3.3.2016 emessa dalla Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Catania, che aveva confermato il ragionamento logico-giuridico del Giudice di primo grado, ritenendo altresì che non potesse considerarsi fatto notorio un incidente stradale di cui era stata data notizia sui quotidiani dell'epoca; la Corte, infine, aveva rigettato la richiesta di remissione in termini in quanto la sentenza penale era stata emessa prima del maturare delle preclusioni istruttorie in primo grado.
Alla luce dei fatti allegati l'odierno attore allegava la responsabilità professionale ex art. 1176, comma
2, c.c. degli avv.ti SS AL e , i quali, non adempiendo agli obblighi di diligenza Parte_2
qualificata richiesta al professionista, non avevano prodotto in giudizio prove documentali quali i verbali della polizia stradale intervenuta al momento del sinistro o altra documentazione afferente la dinamica del sinistro, né avevano prodotto tempestivamente la sentenza emessa dal Tribunale di NN che aveva definito il procedimento penale a carico dei responsabili del sinistro, in tal modo omettendo di provare i fatti costitutivi della pretesa.
Quanto al danno patito a causa della condotta negligente dei professionisti, l'attore deduceva di non aver potuto ottenere il risarcimento del pregiudizio non patrimoniale sofferto per effetto della morte della moglie, da liquidarsi in via equitativa in euro 240.000,00 (al netto della somma di euro 50.000,00 già ricevuta dalla;
indicava quali criteri di quantificazione quelli, tra loro Controparte_3
pagina 3 di 11 simili, considerati dalle Tabelle predisposte dal Tribunale di Milano o dalle Tabelle predisposte dal
Tribunale di Roma, quali, in particolare, la giovane età della vittima (anni 36), l'età del coniuge superstite al momento del sinistro (anni 51), il rapporto di coniugio e la convivenza di fatto esistente tra i due coniugi. L'attore riferiva infine che al predetto danno occorreva aggiungere il danno patrimoniale subito per la condanna a rifondere le spese processuali alla controparte nel giudizio di secondo grado celebrato davanti la Corte d'Appello di Catania, pari a euro 4.000,00 oltre accessori;
quello patrimoniale subito a titolo di onorari corrisposti ai due avvocati per l'attività prestata nei due gradi di giudizio, pari a euro 5.000,00 e, infine, quello patrimoniale subito per il pagamento delle spese funerarie, pari a euro 4.000,00. L'attore quindi allegava un danno, patrimoniale e non patrimoniale, che complessivamente ammonta a euro 253.000,00.
L'attore chiedeva, pertanto, dichiarare la responsabilità professionale dei convenuti ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c. e condannarli in solido al pagamento in proprio favore di quanto dovuto per danno patrimoniale e non patrimoniale pari a euro 253.000,00, oltre a interessi legali dalla messa in mora fino al soddisfo, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva l'avv. SS AL deducendo l'infondatezza della domanda e precisando che il prof. EL mai gli aveva conferito incarico professionale con riguardo all'assistenza nel procedimento civile;
deduceva infatti, di aver prestato la propria attività professionale esclusivamente nella fase di trattazione stragiudiziale del sinistro con la compagnia assicurativa e che successivamente il prof. EL si era determinato a proporre la causa civile con l'assistenza esclusivamente dell'avv. l'avv. Pt_2
SS aggiungeva di avere sempre svolto la propria attività esclusivamente in ambito penale e che il prof. EL era consapevole che esso convenuto non avrebbe prestato la propria assistenza nel giudizio civile, estranea al proprio ambito di competenza professionale. Evidenziando di non aver sottoscritto l'atto di appello e che lo stesso avv. aveva ricordato verbalmente e per iscritto al prof. EL di Pt_2
essersi occupato sempre da solo della difesa tecnica nel processo civile, chiedeva dunque il rigetto della domanda, formulando in subordine azione di regresso nei confronti dell'avv. unico titolare Pt_2 effettivo della difesa, chiedendo di essere manlevato da qualsiasi esborso derivante dall'eventuale accoglimento della domanda.
L'avv. SS eccepiva poi in ogni caso l'infondatezza dell'addebito professionale, rilevando che la responsabilità dell'Etna Trasporti non avrebbe dovuto essere provata dalla parte attrice, trattandosi di circostanza non contestata dalle controparti convenute che non si erano costituite nel giudizio di primo grado;
deduceva ancora che nessuna decadenza era imputabile in ordine alla produzione documentale pagina 4 di 11 della sentenza del Tribunale di NN, emessa dopo lo spirare del termine fissato dal Tribunale per la produzione di memorie istruttore. Rilevando pertanto che, attesa l'erroneità delle sentenze emesse dal
Tribunale e dalla Corte d'Appello, il prof. EL avrebbe dovuto determinarsi nel senso di proporre azione di revocazione o ricorso per Cassazione, precisava, in ogni caso, che lo stesso non aveva fornito prova ulteriore sì da consentire ai professionisti di dimostrare l'effettiva convivenza con la moglie
(avendo i coniugi residenze anagrafiche diverse) e che la somma di euro 5.000,00 era stata pagata dal prof. EL per l'assistenza prestata per la trattazione stragiudiziale del sinistro.
Si costituiva l'avv. deducendo anzitutto l'inammissibilità dell'azione, non avendo il Parte_2
prof. EL proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza di secondo grado che aveva rigettato la sua domanda, in contrasto con la normativa che subordina la responsabilità del professionista legale al previo esercizio di tutti i gradi del giudizio asseritamente condotto in modo improprio. Eccepiva inoltre l'infondatezza della domanda, affermando di avere compiutamente allegato e dimostrato i fatti posti a base della domanda, deducendo che il versamento dell'anticipo da parte dell'assicurazione comportava il riconoscimento del diritto all'indennizzo vantato dalla vittima del sinistro, perché l'offerta risarcitoria integrava adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 3, comma 2, d.l. 857/1976.
Richiamando il disposto di cui all'art. 1861 c.c. e la relativa presunzione iuris tantum di colpa, deduceva che il danneggiato ha l'onere di dimostrare il danno subito, senza dovere provare la responsabilità del vettore, sì che nel processo non occorreva dimostrare le modalità di verificazione del sinistro;
eccepiva poi l'infondatezza dell'odierna pretesa, non essendovi prova del fatto che il danno patito fosse superiore all'importo di euro 50.000,00 già percepito.
Contestando di aver percepito la somma di € 5000,00 dall'attore a titolo di onorario professionale, evidenziava anche l'erroneità dell'affermazione contenuta nella sentenza emessa della Corte d'Appello di Catania secondo cui la sentenza del Tribunale di NN era stata emessa in epoca precedente al maturare delle decadenze istruttorie in primo grado.
L'avv. infine, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa con cui aveva Pt_2 Controparte_4 stipulato un contratto di assicurazione per i rischi nascenti dall'attività professionale, chiedendo di essere da quest'ultima garantito e manlevato dalle eventuali conseguenze sfavorevoli dell'odierno giudizio.
Autorizzata la chiamata in giudizio, si costituiva eccependo la non operatività della Controparte_1
garanzia assicurativa, poiché alla data in cui il contratto di assicurazione era stato stipulato (10 novembre 20117) era stata già emessa la sentenza della Corte d'Appello di Catania, sì che l'avv. Pt_2
pagina 5 di 11 pur a conoscenza della esistenza di un precedente giudiziario sfavorevole, aveva taciuto la circostanza, inducendo l'assicuratore a concludere erroneamente il contratto.
Eccependo poi l'infondatezza della domanda attorea, per assenza di prova dell'inadempimento e della sussistenza di nesso causale con il presunto danno, deduceva che la somma di euro 50.000,00 già corrisposta era sufficiente e infine chiedeva, per il caso di ritenuta responsabilità professionale dei convenuti, accertarsi il grado della colpa di ciascuno con relativo diverso obbligo risarcitorio, con conseguente limitazione dell'eventuale obbligazione a proprio carico nei limiti del danno ascrivibile all'avv. Pt_2
Rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti, la controversia veniva istruita documentalmente;
la causa veniva assunta in decisione con ordinanza del 18.7.2024 a seguito di deposito di note scritte ex artt. 127, comma 3, e 127-ter c.p.c.
Ciò premesso in punto di fatto, occorre preliminarmente respingere l'eccezione proposta dall'avv. di inammissibilità dell'azione, in quanto la mancata proposizione dei mezzi di impugnazione Pt_2 previsti dall'ordinamento giuridico con cui il sig. EL avrebbe potuto insistere nelle pretese risarcitorie, non costituisce causa di inammissibilità dell'azione e quindi di rigetto in rito della domanda, potendo al più integrare elemento di valutazione della fondatezza della stessa.
Venendo all'esame del merito della domanda proposta nell'odierno procedimento, va anzitutto rilevato che nel caso che occupa non è contestato l'intercorso rapporto professionale tra l'avv. Parte_2
e il sig. ; altrettanto invece non può dirsi con riguardo al rapporto professionale che Parte_1
l'odierno attore asserisce essere intercorso con l'avv. SS AL. E invero, tale circostanza è specificamente contestata da quest'ultimo, che afferma di non avere mai ricevuto incarico professionale per l'assistenza nel giudizio civile, avendo svolto la propria attività professionale esclusivamente nella fase stragiudiziale di trattazione del sinistro con la compagnia assicurativa. Ebbene, a fronte della suddetta contestazione, era onere dell'attore dimostrare di aver conferito l'incarico e del suo svolgimento, prova che non può dedursi dal mero rilascio della procura;
sul punto valga richiamare quanto affermato dalla Corte di legittimità, che ha nitidamente tracciato la distinzione tra la procura alle liti e il contratto di patrocinio: mentre la prima è un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale (cd. contratto di patrocinio) con il quale il legale viene incaricato di svolgere la sua opera professionale in favore della parte. Conseguentemente, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio di una procura "ad litem", essendo quest'ultima richiesta solo pagina 6 di 11 per lo svolgimento dell'attività processuale;
allo stesso modo si deve ritenere che al rilascio della procura ad litem non corrisponda un contratto di patrocinio fra le stesse parti, potendosi verificare che il rilascio della procura avvenga in ragione di un mandato sostanziale da altri rilasciato. Ciò significa che la procura alle liti è solo un indice presuntivo della sussistenza tra le parti dell'autonomo rapporto di patrocinio che, se contestato, deve essere provato (v. Cass. 11.3.2019 n. 6905).
Alla luce del predetto orientamento, non può dirsi dimostrato l'intercorso rapporto professionale tra l'odierno attore e il convenuto avv. SS AL con conseguente rigetto delle domande attoree proposte nei suoi confronti ed assorbimento della domanda di regresso formulata dall'avv. SS nei confronti dell'avv. Pt_2
In ordine invece alla domanda risarcitoria che l'odierno attore ha proposto nei confronti dell'avv.
si osserva. Parte_2
In tema di responsabilità professionale degli avvocati, va rammentato che, tenuto conto del disposto degli artt. 1218 cc, 1176 cc e 2236 cc, il professionista è tenuto, in forza del contratto di prestazione d'opera concluso con il cliente, a svolgere tutte le attività ragionevolmente funzionali al conseguimento del risultato auspicato dal cliente, con diligenza e perizia, ma non necessariamente ad ottenere il conseguimento del risultato medesimo, che invece può dipendere da molteplici altri fattori, nell'ambito dei quali si sostanzia l'ordinaria “alea” di un giudizio.
In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha in più occasioni ribadito, con un orientamento ormai consolidato (v., tra le altre, Cass. 11 novembre 2024
n. 28903; Cass. 24 ottobre 2017, n. 25112, e le recenti ordinanze 19 gennaio 2024, n. 2109, e 6 settembre 2024, n. 24007), che la valutazione sull'esistenza di una colpa professionale deve essere compiuta, con un giudizio ex ante, sulla base di una valutazione prognostica della possibile utilità dell'iniziativa intrapresa o omessa, non potendo comunque l'avvocato garantirne l'esito favorevole
(viene di frequente richiamata, al riguardo, l'antica e ormai superata distinzione tra obbligazioni di mezzo e obbligazioni di risultato).
Tale giudizio si svolge, seguendo le regole causali in materia di responsabilità civile, secondo il principio del più probabile che non, in base al quale può ritenersi, in assenza di fattori alternativi, che l'omissione da parte del difensore abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno.
Inoltre, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte in tema di giudizio di responsabilità del professionista (espresso ex multis da Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 11213 del 09/05/2017), la responsabilità del prestatore di opera intellettuale, nei confronti del proprio cliente, per negligente pagina 7 di 11 svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova, da parte di costui, del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente, formando oggetto di un accertamento che non è sindacabile in sede di legittimità, se correttamente motivato;
il cliente che sostiene di aver subito un danno, per inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, ha l'onere di provare: a) la difettosa o inadeguata prestazione professionale, valutata alla luce del diverso esito che avrebbe potuto avere una diversa prestazione e della difficoltà ed opinabilità della questione trattata;
b) l'esistenza del danno;
c) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno.
Nel caso che occupa, al fine di formulare il giudizio prognostico se il diligente svolgimento dell'incarico professionale da parte dell'avv. avrebbe comportato una qualche utilità per il sig. Pt_2
EL, consentendogli di vedere accolta la sua domanda, è necessario anzitutto individuare la disciplina che regolava l'azione di responsabilità promossa contro l'Etna Trasporti s.p.a. e la al fine CP_2
di individuare gli oneri di allegazione e probatori gravanti sulle parti in quel giudizio.
In proposito va rilevato che nel giudizio proposto nei confronti di Etna Trasporti spa e di CP_5
il prof. EL non poteva che agire iure proprio, ovvero agire a tutela di un diritto proprio al
[...]
risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale;
conseguentemente, è inconferente il richiamo alla disciplina che regola il rapporto contrattuale tra il terzo trasportato e il vettore del mezzo;
ed infatti, non intercorrendo tra il marito della viaggiatrice e l'Etna Trasporti s.p.a. alcun rapporto derivante da un contratto di trasporto, l'eventuale responsabilità di quest'ultima andava ricondotta alla responsabilità extracontrattuale ex art. 2054 e 2043 c.c. ; a prescindere dalla circostanza che all'epoca del sinistro non fosse ancora in vigore l'art. 141 Codice delle Assicurazioni, è in ogni caso che era onere dell'attore prof. EL allegare e provare i fatti costitutivi della pretesa, ovvero l'esistenza del sinistro, le modalità di svolgimento e la specifica condotta colposa del vettore causa del medesimo;
nel caso che occupa, nulla di tutto ciò è stato allegato dall'avv. e da ciò è derivato il rigetto da parte Tribunale e della Pt_2
Corte d'Appello.
Può ritenersi dunque documentalmente dimostrato l'inadempimento dell'avv. per assenza di Pt_2
allegazione e prova dei fatti costitutivi della domanda in ordine alle dinamiche del sinistro e alla condotta colposa del vettore;
non esonerava dall'onere di specifica allegazione, la corrispondenza intercorsa con da cui peraltro non emerge alcunché in ordine ai fatti controversi. In totale CP_2
assenza di elementi allegatori e probatori, neppure può riconoscersi alla stessa valore confessorio, posto che in ogni caso l'eventuale comportamento illecito da cui è derivato il decesso della povera sig.ra pagina 8 di 11 , sarebbe stato posto in essere – in ipotesi - dal conducente di Etna Trasporti, rispetto al quale Per_1
nulla poteva confessare la compagnia assicurativa.
È dimostrato inoltre che l'avv. non abbia depositato tempestivamente la sentenza penale emessa Pt_2
dal Tribunale di NN, pubblicata il 12.11.07 e dunque dopo il maturare delle preclusioni istruttorie ex art 183 c.p.c. (28.2.06), ma prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.2.2009; non è stata fornita la prova del fatto che di avere avuto incolpevolmente conoscenza della sentenza solo dopo l'11.2.2009.
L'accertato inadempimento dell'avv. non vale ancora a dimostrare la fondatezza dell'odierna Pt_2
pretesa risarcitoria avanzata nei confronti del professionista, essendo altresì necessario dimostrare di aver subito il danno allegato nonché il nesso causale con la condotta negligente del convenuto;
l'attore avrebbe dovuto dimostrare che la condotta diligente dell'avvocato gli avrebbe consentito di ottenere una sentenza che condannasse Etna Trasporti s.p.a. e a risarcirgli il danno da perdita del CP_2
rapporto parentale;
in termini concreti, l'odierno attore avrebbe dovuto allegare e fornire oggi la prova delle circostanze in ordine alle dinamiche del sinistro e alla condotta colposa del vettore, ossia di quelle circostanze che se allegate e provate dall'avv. gli avrebbero consentito di vincere la causa;
di Pt_2 tali elementi, tuttavia, non è fatta alcuna menzione nell'atto introduttivo del presente giudizio, in cui l'attore si è limitato ad affermare che i professionisti convenuti avrebbero dovuto fornire prove documentali quali i verbali della polizia stradale o altra documentazione afferente la dinamica del sinistro, senza però nulla riferire circa l'effettiva dinamica, senza avanzare alcuna richiesta istruttoria e senza neanche produrre la sentenza del Tribunale di NN ( prodotta in atti invero soltanto dall'avv.
; non vi è alcuna allegazione circa il comportamento illecito del conducente del bus su cui Pt_2
viaggiava la povera sig.ra , quale sia stata la regola del CdS che sarebbe stata violata, quale il Per_1
comportamento omesso ovvero la condotta che se osservata avrebbe ridotto la possibilità di essere coinvolto nel sinistro di che trattasi;
ed infatti, posto che come già precisato, il prof. EL agiva iure proprio per ottenere il risarcimento da lesione del rapporto parentale, a nulla rileva la disciplina del contratto di trasporto , né tantomeno è possibile richiamare l'azione di cui all'art. 141 CdS ( peraltro non ancora in vigore all'epoca del sinistro), poggiandosi piuttosto la domanda risarcitoria sui principi ricavabili dagli art. 2054 e 2043 cc.
In tale carente contesto allegatorio a nulla rileva che la sentenza del Tribunale di NN sia stata prodotta dall'avv. Pt_2
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione l'onere di deduzione dei fatti posti a pagina 9 di 11 fondamento della pretesa richiesto dall'art. 163 c.p.c., n. 4, va adempiuto in primo luogo descrivendo tali fatti: sicché, quando tale deduzione sia mancata, nulla rileva che quei fatti possano per avventura risultare provati all'esito della lite, per la semplice ragione che, in mancanza di tempestiva deduzione, essi non sono mai entrati a far parte del thema decidendum (Cass., Sez. III, sentenza n. 24607 del
19/10/2017). La Suprema Corte ha quindi ripetutamente affermato sia che la domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno esige sempre che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 17408 del 12/10/2012), sia che quando i fatti pregiudizievoli posti a fondamento della domanda di risarcimento non sono stati compiutamente allegati, la successiva produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il thema decidendum (Sez. 3, Sentenza n. 7115 del 21/03/2013).
Tenuto conto di tutto quanto sopra, non vi è prova del fatto che ove l'avv. avesse compiuto le Pt_2 attività che l'attore lamenta essere state omesse, ne sarebbe conseguito il risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale e, pertanto, la domanda risarcitoria proposta dall'odierno attore nei confronti dell'avv. va rigettata, con assorbimento di ogni questione relativa alla Parte_2
quantificazione del danno.
Restano altresì assorbite le questioni sorte tra l'avv. e . Pt_2 Controparte_6
Le spese di giudizio possono essere liquidate tenendo conto di quanto previsto dal IV scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014, applicabile per le controversie di valore indeterminato, posto che la controversia è stata risolta soltanto su questioni di diritto, irrilevante essendo l'originaria richiesta risarcitoria, con riduzione dei compensi previsti per la fase istruttoria – di natura solo documentale - in ragione del 50%; in applicazione del criterio della soccombenza ex art 91 c.p.c.,
[...]
viene condannato al pagamento integrale delle spese in favore di SS AL e di Pt_1 [...]
; tenuto conto della parziale soccombenza di sulle domande proposte Controparte_7 Parte_1
nei confronti di le spese – liquidate con il medesimo scaglione - vengono invece Parte_2
compensate in ragione di metà.
PQM
Il Giudice, definitivamente decidendo, così provvede:
- Rigetta ogni domanda proposta da nei confronti di SS AL;
Parte_1
- Dichiara l'inadempimento dell'avv. Parte_2
- Rigetta ogni altra domanda;
pagina 10 di 11 - Condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell'avv. SS AL e di Parte_1
liquidate in € 6713,00 ciascuno per compensi oltre a IVA, CPA e spese Controparte_7
generali come per legge;
- Compensa in ragione di metà le spese processuali tra e l'avv. Parte_1 Parte_2 liquidate in complessivi € 6713,00 e condanna l'avv. al pagamento in favore Parte_2 dell'attore della quota di € 3356,50 per compensi, oltre a IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 4.3.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di EL
Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dalla dott.sa Maria Cristina La Piana, mot in tirocinio pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di EL, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 14674/2019 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti DI MARTINO GIOVANNI e GURRIERI PIETRO
ATTORE
contro
Avv. ALDO RUSSO (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, C.F._2
dall'avv. DISTEFANO ANTONINO GUIDO;
Avv. (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_2 C.F._3
atti, dall'avv. CANNATA LUCIANO
CONVENUTI
e nei confronti di in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e difeso, Controparte_1
pagina 1 di 11 giusta procura in atti, dall'avv. SPAGNOLO SANTO
TERZO CHIAMATO
A seguito di deposito di note scritte ex artt. 127, comma 3, e 127-ter c.p.c., con ordinanza del 18.7.2024 la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
L'attore in epigrafe riferiva che la moglie era deceduta a seguito di un sinistro Persona_1
stradale verificatosi in data 9 marzo 2001 in cui era stato coinvolto il pullman di linea targato
CT726506 di proprietà della società Etna Trasporti s.p.a., sul quale la stessa stava viaggiando, quale passeggera e quindi terza trasportata, per raggiungere da Catania la città di Piazza Armerina;
quanto al sinistro, allegava che, mentre il pullman stava percorrendo la SS117 bis con direzione di marcia
Valguarnera Piazza Armerina, all'altezza del km35+300, era stato coinvolto in un sinistro stradale e, dopo aver urtato il guard rail posto sulla destra della carreggiata, era precipitato nella scarpata sottostante.
L'attore riferiva quindi che, dopo alcuni mesi dall'accaduto, aveva conferito incarico all'avv. AL
SS al fine di avviare la procedura per ottenere dalla compagnia assicuratrice con cui CP_2
era assicurato il pullman al momento del sinistro, il risarcimento dei danni dallo stesso patiti per il decesso della moglie;
deduceva che gli aveva riconosciuto un risarcimento complessivo CP_2
di euro 50.000,00, somma che egli, a mezzo del proprio difensore AL SS, aveva trattenuto a titolo di mero acconto sul maggiore risarcimento spettante.
L'odierno attore deduceva altresì che aveva successivamente conferito incarico professionale agli avv.ti
AL SS e per promuovere un giudizio civile nei confronti della società Etna Parte_2
Trasporti s.p.a. e della al fine di chiedere il completo risarcimento dei danni Controparte_3
patiti a seguito della morte della moglie;
riferiva che il giudizio era stato definito con la sentenza n.
3574/09, pubblicata in data 6.7.2009, emessa dalla Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania, che aveva integralmente rigettato la domanda proposta, essendo stati ritenuti non provati i fatti costitutivi della pretesa azionata;
in particolare, riferiva che il Giudice di primo grado aveva affermato che nessuna prova era stata offerta in ordine alle dinamiche del sinistro e che addirittura neppure era stato provato che un sinistro si fosse mai verificato;
riferiva inoltre che il Tribunale aveva aggiunto che nessuna prova era stata fornita in ordine alla circostanza che i danni patiti fossero quantificabili in pagina 2 di 11 misura superiore gli euro 50.000,00 già corrisposti dalla , atteso che l'attore non aveva assolto CP_2 all'onere su di lui gravante di provare quali fossero i rapporti concreti che lo stesso aveva con la moglie al fine ricostruire i legami affettivi con la stessa.
L'attore riferiva altresì che, tramite i difensori AL SS e contro la sentenza del Parte_2
Tribunale aveva proposto impugnazione davanti la Corte d'Appello di Catania, in cui i due difensori avevano affermato di avere fornito piena prova degli elementi costitutivi delle pretese attoree, in quanto, da un lato, alla prodotta corrispondenza con la il Giudice di primo Controparte_3
grado avrebbe dovuto riconoscere valore confessorio e di riconoscimento della responsabilità della società assicurata per il decesso della sig.ra , e, dall'altro lato, le modalità del sinistro divulgate Per_1
a mezzo stampa avrebbero dovuto considerarsi notorie;
quanto alla quantificazione del danno patito,
l'attore riferiva che con l'atto di appello era stata censurata la sentenza impugnata in quanto era stato richiesto un risarcimento in via equitativa;
riferiva poi che con lo stesso atto di appello era stata chiesta la remissione in termini per la produzione della sentenza penale che aveva definito il giudizio in ordine alla responsabilità per la morte della moglie.
L'odierno attore deduceva quindi che anche l'impugnazione proposta era stata rigettata Parte_1
con sentenza n. 373 del 3.3.2016 emessa dalla Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Catania, che aveva confermato il ragionamento logico-giuridico del Giudice di primo grado, ritenendo altresì che non potesse considerarsi fatto notorio un incidente stradale di cui era stata data notizia sui quotidiani dell'epoca; la Corte, infine, aveva rigettato la richiesta di remissione in termini in quanto la sentenza penale era stata emessa prima del maturare delle preclusioni istruttorie in primo grado.
Alla luce dei fatti allegati l'odierno attore allegava la responsabilità professionale ex art. 1176, comma
2, c.c. degli avv.ti SS AL e , i quali, non adempiendo agli obblighi di diligenza Parte_2
qualificata richiesta al professionista, non avevano prodotto in giudizio prove documentali quali i verbali della polizia stradale intervenuta al momento del sinistro o altra documentazione afferente la dinamica del sinistro, né avevano prodotto tempestivamente la sentenza emessa dal Tribunale di NN che aveva definito il procedimento penale a carico dei responsabili del sinistro, in tal modo omettendo di provare i fatti costitutivi della pretesa.
Quanto al danno patito a causa della condotta negligente dei professionisti, l'attore deduceva di non aver potuto ottenere il risarcimento del pregiudizio non patrimoniale sofferto per effetto della morte della moglie, da liquidarsi in via equitativa in euro 240.000,00 (al netto della somma di euro 50.000,00 già ricevuta dalla;
indicava quali criteri di quantificazione quelli, tra loro Controparte_3
pagina 3 di 11 simili, considerati dalle Tabelle predisposte dal Tribunale di Milano o dalle Tabelle predisposte dal
Tribunale di Roma, quali, in particolare, la giovane età della vittima (anni 36), l'età del coniuge superstite al momento del sinistro (anni 51), il rapporto di coniugio e la convivenza di fatto esistente tra i due coniugi. L'attore riferiva infine che al predetto danno occorreva aggiungere il danno patrimoniale subito per la condanna a rifondere le spese processuali alla controparte nel giudizio di secondo grado celebrato davanti la Corte d'Appello di Catania, pari a euro 4.000,00 oltre accessori;
quello patrimoniale subito a titolo di onorari corrisposti ai due avvocati per l'attività prestata nei due gradi di giudizio, pari a euro 5.000,00 e, infine, quello patrimoniale subito per il pagamento delle spese funerarie, pari a euro 4.000,00. L'attore quindi allegava un danno, patrimoniale e non patrimoniale, che complessivamente ammonta a euro 253.000,00.
L'attore chiedeva, pertanto, dichiarare la responsabilità professionale dei convenuti ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c. e condannarli in solido al pagamento in proprio favore di quanto dovuto per danno patrimoniale e non patrimoniale pari a euro 253.000,00, oltre a interessi legali dalla messa in mora fino al soddisfo, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva l'avv. SS AL deducendo l'infondatezza della domanda e precisando che il prof. EL mai gli aveva conferito incarico professionale con riguardo all'assistenza nel procedimento civile;
deduceva infatti, di aver prestato la propria attività professionale esclusivamente nella fase di trattazione stragiudiziale del sinistro con la compagnia assicurativa e che successivamente il prof. EL si era determinato a proporre la causa civile con l'assistenza esclusivamente dell'avv. l'avv. Pt_2
SS aggiungeva di avere sempre svolto la propria attività esclusivamente in ambito penale e che il prof. EL era consapevole che esso convenuto non avrebbe prestato la propria assistenza nel giudizio civile, estranea al proprio ambito di competenza professionale. Evidenziando di non aver sottoscritto l'atto di appello e che lo stesso avv. aveva ricordato verbalmente e per iscritto al prof. EL di Pt_2
essersi occupato sempre da solo della difesa tecnica nel processo civile, chiedeva dunque il rigetto della domanda, formulando in subordine azione di regresso nei confronti dell'avv. unico titolare Pt_2 effettivo della difesa, chiedendo di essere manlevato da qualsiasi esborso derivante dall'eventuale accoglimento della domanda.
L'avv. SS eccepiva poi in ogni caso l'infondatezza dell'addebito professionale, rilevando che la responsabilità dell'Etna Trasporti non avrebbe dovuto essere provata dalla parte attrice, trattandosi di circostanza non contestata dalle controparti convenute che non si erano costituite nel giudizio di primo grado;
deduceva ancora che nessuna decadenza era imputabile in ordine alla produzione documentale pagina 4 di 11 della sentenza del Tribunale di NN, emessa dopo lo spirare del termine fissato dal Tribunale per la produzione di memorie istruttore. Rilevando pertanto che, attesa l'erroneità delle sentenze emesse dal
Tribunale e dalla Corte d'Appello, il prof. EL avrebbe dovuto determinarsi nel senso di proporre azione di revocazione o ricorso per Cassazione, precisava, in ogni caso, che lo stesso non aveva fornito prova ulteriore sì da consentire ai professionisti di dimostrare l'effettiva convivenza con la moglie
(avendo i coniugi residenze anagrafiche diverse) e che la somma di euro 5.000,00 era stata pagata dal prof. EL per l'assistenza prestata per la trattazione stragiudiziale del sinistro.
Si costituiva l'avv. deducendo anzitutto l'inammissibilità dell'azione, non avendo il Parte_2
prof. EL proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza di secondo grado che aveva rigettato la sua domanda, in contrasto con la normativa che subordina la responsabilità del professionista legale al previo esercizio di tutti i gradi del giudizio asseritamente condotto in modo improprio. Eccepiva inoltre l'infondatezza della domanda, affermando di avere compiutamente allegato e dimostrato i fatti posti a base della domanda, deducendo che il versamento dell'anticipo da parte dell'assicurazione comportava il riconoscimento del diritto all'indennizzo vantato dalla vittima del sinistro, perché l'offerta risarcitoria integrava adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 3, comma 2, d.l. 857/1976.
Richiamando il disposto di cui all'art. 1861 c.c. e la relativa presunzione iuris tantum di colpa, deduceva che il danneggiato ha l'onere di dimostrare il danno subito, senza dovere provare la responsabilità del vettore, sì che nel processo non occorreva dimostrare le modalità di verificazione del sinistro;
eccepiva poi l'infondatezza dell'odierna pretesa, non essendovi prova del fatto che il danno patito fosse superiore all'importo di euro 50.000,00 già percepito.
Contestando di aver percepito la somma di € 5000,00 dall'attore a titolo di onorario professionale, evidenziava anche l'erroneità dell'affermazione contenuta nella sentenza emessa della Corte d'Appello di Catania secondo cui la sentenza del Tribunale di NN era stata emessa in epoca precedente al maturare delle decadenze istruttorie in primo grado.
L'avv. infine, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa con cui aveva Pt_2 Controparte_4 stipulato un contratto di assicurazione per i rischi nascenti dall'attività professionale, chiedendo di essere da quest'ultima garantito e manlevato dalle eventuali conseguenze sfavorevoli dell'odierno giudizio.
Autorizzata la chiamata in giudizio, si costituiva eccependo la non operatività della Controparte_1
garanzia assicurativa, poiché alla data in cui il contratto di assicurazione era stato stipulato (10 novembre 20117) era stata già emessa la sentenza della Corte d'Appello di Catania, sì che l'avv. Pt_2
pagina 5 di 11 pur a conoscenza della esistenza di un precedente giudiziario sfavorevole, aveva taciuto la circostanza, inducendo l'assicuratore a concludere erroneamente il contratto.
Eccependo poi l'infondatezza della domanda attorea, per assenza di prova dell'inadempimento e della sussistenza di nesso causale con il presunto danno, deduceva che la somma di euro 50.000,00 già corrisposta era sufficiente e infine chiedeva, per il caso di ritenuta responsabilità professionale dei convenuti, accertarsi il grado della colpa di ciascuno con relativo diverso obbligo risarcitorio, con conseguente limitazione dell'eventuale obbligazione a proprio carico nei limiti del danno ascrivibile all'avv. Pt_2
Rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti, la controversia veniva istruita documentalmente;
la causa veniva assunta in decisione con ordinanza del 18.7.2024 a seguito di deposito di note scritte ex artt. 127, comma 3, e 127-ter c.p.c.
Ciò premesso in punto di fatto, occorre preliminarmente respingere l'eccezione proposta dall'avv. di inammissibilità dell'azione, in quanto la mancata proposizione dei mezzi di impugnazione Pt_2 previsti dall'ordinamento giuridico con cui il sig. EL avrebbe potuto insistere nelle pretese risarcitorie, non costituisce causa di inammissibilità dell'azione e quindi di rigetto in rito della domanda, potendo al più integrare elemento di valutazione della fondatezza della stessa.
Venendo all'esame del merito della domanda proposta nell'odierno procedimento, va anzitutto rilevato che nel caso che occupa non è contestato l'intercorso rapporto professionale tra l'avv. Parte_2
e il sig. ; altrettanto invece non può dirsi con riguardo al rapporto professionale che Parte_1
l'odierno attore asserisce essere intercorso con l'avv. SS AL. E invero, tale circostanza è specificamente contestata da quest'ultimo, che afferma di non avere mai ricevuto incarico professionale per l'assistenza nel giudizio civile, avendo svolto la propria attività professionale esclusivamente nella fase stragiudiziale di trattazione del sinistro con la compagnia assicurativa. Ebbene, a fronte della suddetta contestazione, era onere dell'attore dimostrare di aver conferito l'incarico e del suo svolgimento, prova che non può dedursi dal mero rilascio della procura;
sul punto valga richiamare quanto affermato dalla Corte di legittimità, che ha nitidamente tracciato la distinzione tra la procura alle liti e il contratto di patrocinio: mentre la prima è un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale (cd. contratto di patrocinio) con il quale il legale viene incaricato di svolgere la sua opera professionale in favore della parte. Conseguentemente, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio di una procura "ad litem", essendo quest'ultima richiesta solo pagina 6 di 11 per lo svolgimento dell'attività processuale;
allo stesso modo si deve ritenere che al rilascio della procura ad litem non corrisponda un contratto di patrocinio fra le stesse parti, potendosi verificare che il rilascio della procura avvenga in ragione di un mandato sostanziale da altri rilasciato. Ciò significa che la procura alle liti è solo un indice presuntivo della sussistenza tra le parti dell'autonomo rapporto di patrocinio che, se contestato, deve essere provato (v. Cass. 11.3.2019 n. 6905).
Alla luce del predetto orientamento, non può dirsi dimostrato l'intercorso rapporto professionale tra l'odierno attore e il convenuto avv. SS AL con conseguente rigetto delle domande attoree proposte nei suoi confronti ed assorbimento della domanda di regresso formulata dall'avv. SS nei confronti dell'avv. Pt_2
In ordine invece alla domanda risarcitoria che l'odierno attore ha proposto nei confronti dell'avv.
si osserva. Parte_2
In tema di responsabilità professionale degli avvocati, va rammentato che, tenuto conto del disposto degli artt. 1218 cc, 1176 cc e 2236 cc, il professionista è tenuto, in forza del contratto di prestazione d'opera concluso con il cliente, a svolgere tutte le attività ragionevolmente funzionali al conseguimento del risultato auspicato dal cliente, con diligenza e perizia, ma non necessariamente ad ottenere il conseguimento del risultato medesimo, che invece può dipendere da molteplici altri fattori, nell'ambito dei quali si sostanzia l'ordinaria “alea” di un giudizio.
In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha in più occasioni ribadito, con un orientamento ormai consolidato (v., tra le altre, Cass. 11 novembre 2024
n. 28903; Cass. 24 ottobre 2017, n. 25112, e le recenti ordinanze 19 gennaio 2024, n. 2109, e 6 settembre 2024, n. 24007), che la valutazione sull'esistenza di una colpa professionale deve essere compiuta, con un giudizio ex ante, sulla base di una valutazione prognostica della possibile utilità dell'iniziativa intrapresa o omessa, non potendo comunque l'avvocato garantirne l'esito favorevole
(viene di frequente richiamata, al riguardo, l'antica e ormai superata distinzione tra obbligazioni di mezzo e obbligazioni di risultato).
Tale giudizio si svolge, seguendo le regole causali in materia di responsabilità civile, secondo il principio del più probabile che non, in base al quale può ritenersi, in assenza di fattori alternativi, che l'omissione da parte del difensore abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno.
Inoltre, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte in tema di giudizio di responsabilità del professionista (espresso ex multis da Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 11213 del 09/05/2017), la responsabilità del prestatore di opera intellettuale, nei confronti del proprio cliente, per negligente pagina 7 di 11 svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova, da parte di costui, del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente, formando oggetto di un accertamento che non è sindacabile in sede di legittimità, se correttamente motivato;
il cliente che sostiene di aver subito un danno, per inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, ha l'onere di provare: a) la difettosa o inadeguata prestazione professionale, valutata alla luce del diverso esito che avrebbe potuto avere una diversa prestazione e della difficoltà ed opinabilità della questione trattata;
b) l'esistenza del danno;
c) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno.
Nel caso che occupa, al fine di formulare il giudizio prognostico se il diligente svolgimento dell'incarico professionale da parte dell'avv. avrebbe comportato una qualche utilità per il sig. Pt_2
EL, consentendogli di vedere accolta la sua domanda, è necessario anzitutto individuare la disciplina che regolava l'azione di responsabilità promossa contro l'Etna Trasporti s.p.a. e la al fine CP_2
di individuare gli oneri di allegazione e probatori gravanti sulle parti in quel giudizio.
In proposito va rilevato che nel giudizio proposto nei confronti di Etna Trasporti spa e di CP_5
il prof. EL non poteva che agire iure proprio, ovvero agire a tutela di un diritto proprio al
[...]
risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale;
conseguentemente, è inconferente il richiamo alla disciplina che regola il rapporto contrattuale tra il terzo trasportato e il vettore del mezzo;
ed infatti, non intercorrendo tra il marito della viaggiatrice e l'Etna Trasporti s.p.a. alcun rapporto derivante da un contratto di trasporto, l'eventuale responsabilità di quest'ultima andava ricondotta alla responsabilità extracontrattuale ex art. 2054 e 2043 c.c. ; a prescindere dalla circostanza che all'epoca del sinistro non fosse ancora in vigore l'art. 141 Codice delle Assicurazioni, è in ogni caso che era onere dell'attore prof. EL allegare e provare i fatti costitutivi della pretesa, ovvero l'esistenza del sinistro, le modalità di svolgimento e la specifica condotta colposa del vettore causa del medesimo;
nel caso che occupa, nulla di tutto ciò è stato allegato dall'avv. e da ciò è derivato il rigetto da parte Tribunale e della Pt_2
Corte d'Appello.
Può ritenersi dunque documentalmente dimostrato l'inadempimento dell'avv. per assenza di Pt_2
allegazione e prova dei fatti costitutivi della domanda in ordine alle dinamiche del sinistro e alla condotta colposa del vettore;
non esonerava dall'onere di specifica allegazione, la corrispondenza intercorsa con da cui peraltro non emerge alcunché in ordine ai fatti controversi. In totale CP_2
assenza di elementi allegatori e probatori, neppure può riconoscersi alla stessa valore confessorio, posto che in ogni caso l'eventuale comportamento illecito da cui è derivato il decesso della povera sig.ra pagina 8 di 11 , sarebbe stato posto in essere – in ipotesi - dal conducente di Etna Trasporti, rispetto al quale Per_1
nulla poteva confessare la compagnia assicurativa.
È dimostrato inoltre che l'avv. non abbia depositato tempestivamente la sentenza penale emessa Pt_2
dal Tribunale di NN, pubblicata il 12.11.07 e dunque dopo il maturare delle preclusioni istruttorie ex art 183 c.p.c. (28.2.06), ma prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.2.2009; non è stata fornita la prova del fatto che di avere avuto incolpevolmente conoscenza della sentenza solo dopo l'11.2.2009.
L'accertato inadempimento dell'avv. non vale ancora a dimostrare la fondatezza dell'odierna Pt_2
pretesa risarcitoria avanzata nei confronti del professionista, essendo altresì necessario dimostrare di aver subito il danno allegato nonché il nesso causale con la condotta negligente del convenuto;
l'attore avrebbe dovuto dimostrare che la condotta diligente dell'avvocato gli avrebbe consentito di ottenere una sentenza che condannasse Etna Trasporti s.p.a. e a risarcirgli il danno da perdita del CP_2
rapporto parentale;
in termini concreti, l'odierno attore avrebbe dovuto allegare e fornire oggi la prova delle circostanze in ordine alle dinamiche del sinistro e alla condotta colposa del vettore, ossia di quelle circostanze che se allegate e provate dall'avv. gli avrebbero consentito di vincere la causa;
di Pt_2 tali elementi, tuttavia, non è fatta alcuna menzione nell'atto introduttivo del presente giudizio, in cui l'attore si è limitato ad affermare che i professionisti convenuti avrebbero dovuto fornire prove documentali quali i verbali della polizia stradale o altra documentazione afferente la dinamica del sinistro, senza però nulla riferire circa l'effettiva dinamica, senza avanzare alcuna richiesta istruttoria e senza neanche produrre la sentenza del Tribunale di NN ( prodotta in atti invero soltanto dall'avv.
; non vi è alcuna allegazione circa il comportamento illecito del conducente del bus su cui Pt_2
viaggiava la povera sig.ra , quale sia stata la regola del CdS che sarebbe stata violata, quale il Per_1
comportamento omesso ovvero la condotta che se osservata avrebbe ridotto la possibilità di essere coinvolto nel sinistro di che trattasi;
ed infatti, posto che come già precisato, il prof. EL agiva iure proprio per ottenere il risarcimento da lesione del rapporto parentale, a nulla rileva la disciplina del contratto di trasporto , né tantomeno è possibile richiamare l'azione di cui all'art. 141 CdS ( peraltro non ancora in vigore all'epoca del sinistro), poggiandosi piuttosto la domanda risarcitoria sui principi ricavabili dagli art. 2054 e 2043 cc.
In tale carente contesto allegatorio a nulla rileva che la sentenza del Tribunale di NN sia stata prodotta dall'avv. Pt_2
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione l'onere di deduzione dei fatti posti a pagina 9 di 11 fondamento della pretesa richiesto dall'art. 163 c.p.c., n. 4, va adempiuto in primo luogo descrivendo tali fatti: sicché, quando tale deduzione sia mancata, nulla rileva che quei fatti possano per avventura risultare provati all'esito della lite, per la semplice ragione che, in mancanza di tempestiva deduzione, essi non sono mai entrati a far parte del thema decidendum (Cass., Sez. III, sentenza n. 24607 del
19/10/2017). La Suprema Corte ha quindi ripetutamente affermato sia che la domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno esige sempre che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 17408 del 12/10/2012), sia che quando i fatti pregiudizievoli posti a fondamento della domanda di risarcimento non sono stati compiutamente allegati, la successiva produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il thema decidendum (Sez. 3, Sentenza n. 7115 del 21/03/2013).
Tenuto conto di tutto quanto sopra, non vi è prova del fatto che ove l'avv. avesse compiuto le Pt_2 attività che l'attore lamenta essere state omesse, ne sarebbe conseguito il risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale e, pertanto, la domanda risarcitoria proposta dall'odierno attore nei confronti dell'avv. va rigettata, con assorbimento di ogni questione relativa alla Parte_2
quantificazione del danno.
Restano altresì assorbite le questioni sorte tra l'avv. e . Pt_2 Controparte_6
Le spese di giudizio possono essere liquidate tenendo conto di quanto previsto dal IV scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014, applicabile per le controversie di valore indeterminato, posto che la controversia è stata risolta soltanto su questioni di diritto, irrilevante essendo l'originaria richiesta risarcitoria, con riduzione dei compensi previsti per la fase istruttoria – di natura solo documentale - in ragione del 50%; in applicazione del criterio della soccombenza ex art 91 c.p.c.,
[...]
viene condannato al pagamento integrale delle spese in favore di SS AL e di Pt_1 [...]
; tenuto conto della parziale soccombenza di sulle domande proposte Controparte_7 Parte_1
nei confronti di le spese – liquidate con il medesimo scaglione - vengono invece Parte_2
compensate in ragione di metà.
PQM
Il Giudice, definitivamente decidendo, così provvede:
- Rigetta ogni domanda proposta da nei confronti di SS AL;
Parte_1
- Dichiara l'inadempimento dell'avv. Parte_2
- Rigetta ogni altra domanda;
pagina 10 di 11 - Condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell'avv. SS AL e di Parte_1
liquidate in € 6713,00 ciascuno per compensi oltre a IVA, CPA e spese Controparte_7
generali come per legge;
- Compensa in ragione di metà le spese processuali tra e l'avv. Parte_1 Parte_2 liquidate in complessivi € 6713,00 e condanna l'avv. al pagamento in favore Parte_2 dell'attore della quota di € 3356,50 per compensi, oltre a IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 4.3.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di EL
Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dalla dott.sa Maria Cristina La Piana, mot in tirocinio pagina 11 di 11