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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/09/2025, n. 1487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1487 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 7156/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 7156 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno
2024, promosso da:
nato a [...] il [...], CF: , ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avv. Antonio Damu che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente
CONTRO
nata a [...] l'[...], ed elettivamente domiciliata CP_1
in Cagliari presso lo studio dell'avv. Giampaolo Pisano che la rappresenta e difende per procura speciale;
Resistente
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Le parti concordemente stabiliscono che a far data dalla presente udienza, il Sig. Pt_1 corrisponderà alla Sig.ra l'importo di € 302,00 mensili a titolo di contributo per il CP_1 mantenimento di entrambe le figlie e in luogo degli attuali € 604,35 mensili. Per_1 Persona_2
Le parti altresì concordemente stabiliscono che detto minor contributo sarà versato per complessive 20 (venti) mensilità decorrenti dalla data della presente udienza. Decorso detto CP_ termine, il dovrà intendersi definitivamente esonerato dal versamento di qualsivoglia Pt_1 contributo per il mantenimento delle figlie e Resta inteso che in qualunque Per_1 Persona_2 momento il Sig. avrà la facoltà di liquidare per intero la somma di € 6.040,00 Pt_1
(corrispondenti ad € 302 x 20 mensilità), detratti gli importi già versati.
La Sig.ra si fa carico delle spese straordinarie relative al mantenimento delle figlie CP_1
Per_ e al 100% fino alla data della cessazione del predetto assegno. Per_1
Per effetto di quanto sopra riportato, ed a seguito dell'integrale pagamento delle somme di cui al precedente punto le parti dichiarano di non aver più nulla da pretendere reciprocamente a qualsivoglia titolo e pertanto rinunciano alle rispettive domande ed eccezioni,”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato l'11.11.2024, ha richiesto la modifica delle disposizioni Parte_1
contenute nella sentenza di divorzio n. 1787/2008 del 05.06.2008 con la quale il Tribunale di
Cagliari, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, aveva posto a suo carico
Per_ l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento in favore delle figlie, e di Per_1
complessivi € 482,00, oltre alla rivalutazione annuale e il 50% delle spese straordinarie.
Ha domandato, in particolare, la revoca dell'assegno di mantenimento stabilito in favore delle figlie, essendo le stesse maggiorenni ed economicamente indipendenti.
costituitasi in giudizio, ha domandato il rigetto della avversa domanda, precisando CP_1
che le figlie, pur avendo intrapreso attività lavorativa, non avevano raggiunto la piena indipendenza economica.
All'udienza del 09.04.2025, i procuratori delle parti hanno rappresentato l'avvenuto raggiungimento di un accordo a definizione del presente procedimento e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione. Il tribunale, ritenute le condizioni indicate dalle parti rispondenti all'interesse delle figlie, provvede in senso conforme.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
Sull'accordo delle parti:
1) Dà atto che a far data dalla suddetta udienza, il Sig. corrisponderà alla Sig.ra Pt_1
l'importo di € 302,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento di CP_1
Per_ entrambe le figlie, e (nate il 19.02.1996), in luogo degli attuali € 604,35 Per_1 mensili. Le parti altresì stabiliscono che detto minor contributo sarà versato per complessive 20 (venti) mensilità decorrenti dalla data dell'udienza del 9.04.2025. Decorso detto termine, il Sig. dovrà intendersi definitivamente esonerato dal versamento di Pt_1 qualsivoglia contributo per il mantenimento delle figlie. Resta inteso che in qualunque momento il Sig. avrà la facoltà di liquidare per intero la somma di € 6.040,00 Pt_1
(corrispondenti ad € 302 x 20 mensilità), detratti gli importi già versati.
2) Dà atto che la sig.ra si fa carico delle spese straordinarie relative al mantenimento CP_1
Per_ delle figlie al 100% fino alla data della cessazione del predetto assegno. Per_1
3) Per effetto di quanto sopra riportato, ed a seguito dell'integrale pagamento delle somme di cui al precedente punto, le parti concordano di non aver più nulla da pretendere reciprocamente a qualsivoglia titolo e pertanto rinunciano alle rispettive domande ed eccezioni,
4) dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 25.09.2025.
Il Giudice rel.
Dott. Chiara Mazzaroppi
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 7156 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno
2024, promosso da:
nato a [...] il [...], CF: , ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avv. Antonio Damu che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente
CONTRO
nata a [...] l'[...], ed elettivamente domiciliata CP_1
in Cagliari presso lo studio dell'avv. Giampaolo Pisano che la rappresenta e difende per procura speciale;
Resistente
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Le parti concordemente stabiliscono che a far data dalla presente udienza, il Sig. Pt_1 corrisponderà alla Sig.ra l'importo di € 302,00 mensili a titolo di contributo per il CP_1 mantenimento di entrambe le figlie e in luogo degli attuali € 604,35 mensili. Per_1 Persona_2
Le parti altresì concordemente stabiliscono che detto minor contributo sarà versato per complessive 20 (venti) mensilità decorrenti dalla data della presente udienza. Decorso detto CP_ termine, il dovrà intendersi definitivamente esonerato dal versamento di qualsivoglia Pt_1 contributo per il mantenimento delle figlie e Resta inteso che in qualunque Per_1 Persona_2 momento il Sig. avrà la facoltà di liquidare per intero la somma di € 6.040,00 Pt_1
(corrispondenti ad € 302 x 20 mensilità), detratti gli importi già versati.
La Sig.ra si fa carico delle spese straordinarie relative al mantenimento delle figlie CP_1
Per_ e al 100% fino alla data della cessazione del predetto assegno. Per_1
Per effetto di quanto sopra riportato, ed a seguito dell'integrale pagamento delle somme di cui al precedente punto le parti dichiarano di non aver più nulla da pretendere reciprocamente a qualsivoglia titolo e pertanto rinunciano alle rispettive domande ed eccezioni,”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato l'11.11.2024, ha richiesto la modifica delle disposizioni Parte_1
contenute nella sentenza di divorzio n. 1787/2008 del 05.06.2008 con la quale il Tribunale di
Cagliari, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, aveva posto a suo carico
Per_ l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento in favore delle figlie, e di Per_1
complessivi € 482,00, oltre alla rivalutazione annuale e il 50% delle spese straordinarie.
Ha domandato, in particolare, la revoca dell'assegno di mantenimento stabilito in favore delle figlie, essendo le stesse maggiorenni ed economicamente indipendenti.
costituitasi in giudizio, ha domandato il rigetto della avversa domanda, precisando CP_1
che le figlie, pur avendo intrapreso attività lavorativa, non avevano raggiunto la piena indipendenza economica.
All'udienza del 09.04.2025, i procuratori delle parti hanno rappresentato l'avvenuto raggiungimento di un accordo a definizione del presente procedimento e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione. Il tribunale, ritenute le condizioni indicate dalle parti rispondenti all'interesse delle figlie, provvede in senso conforme.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
Sull'accordo delle parti:
1) Dà atto che a far data dalla suddetta udienza, il Sig. corrisponderà alla Sig.ra Pt_1
l'importo di € 302,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento di CP_1
Per_ entrambe le figlie, e (nate il 19.02.1996), in luogo degli attuali € 604,35 Per_1 mensili. Le parti altresì stabiliscono che detto minor contributo sarà versato per complessive 20 (venti) mensilità decorrenti dalla data dell'udienza del 9.04.2025. Decorso detto termine, il Sig. dovrà intendersi definitivamente esonerato dal versamento di Pt_1 qualsivoglia contributo per il mantenimento delle figlie. Resta inteso che in qualunque momento il Sig. avrà la facoltà di liquidare per intero la somma di € 6.040,00 Pt_1
(corrispondenti ad € 302 x 20 mensilità), detratti gli importi già versati.
2) Dà atto che la sig.ra si fa carico delle spese straordinarie relative al mantenimento CP_1
Per_ delle figlie al 100% fino alla data della cessazione del predetto assegno. Per_1
3) Per effetto di quanto sopra riportato, ed a seguito dell'integrale pagamento delle somme di cui al precedente punto, le parti concordano di non aver più nulla da pretendere reciprocamente a qualsivoglia titolo e pertanto rinunciano alle rispettive domande ed eccezioni,
4) dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 25.09.2025.
Il Giudice rel.
Dott. Chiara Mazzaroppi
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti