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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 07/01/2026, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 76/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, OR
UCCI PASQUALE, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3341/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1250/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 2 e pubblicata il 22/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720229001374983000 ALTRI 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720229001374983000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720229001374983000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720229001374983000 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720229001374983000 IRAP 2005 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720090002688352000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720090002688352000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720090002688352000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720140007403258000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720150008818457000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720150010228320000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7638/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale di udienza
Resistente/Appellato: come da verbale di uidenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel giudizio di primo grado il contribuente dr. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento notificata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione il 17 giugno 2022, con la quale gli è stato richiesto il versamento di somme collegate a diverse cartelle riferite a tributi erariali, contributi e quote d'ordine. Nel ricorso egli ha sostenuto di non aver mai ricevuto regolare notifica delle cartelle sottese e ha eccepito la loro prescrizione, nonché plurime violazioni di legge relative ai procedimenti notificatori e all'applicazione della normativa emergenziale sul blocco dei termini.
L'Ufficio, costituendosi, ha contestato tali doglianze e ha fornito la prova documentale della regolare notifica degli atti prodromici, ritenendo che gli avvisi di ricevimento e le copie delle relate fossero sufficienti, e ha invocato la sospensione dei termini prescrizionali prevista dall'art. 68, comma 2-bis, D.L. 18/2020.
All'udienza del 1° ottobre 2024, la Corte ha trattenuto la causa in decisione e, con sentenza n. 1250/2024, ha rigettato il ricorso. Il Collegio ha ritenuto provata la regolare notificazione delle cartelle e ha accolto la tesi dell'ente sulla sospensione dei termini prescrizionali durante l'emergenza Covid-19, condannando il contribuente alle spese forfettariamente liquidate
Nel giudizio di secondo grado il contribuente appella la sentenza di primo grado sostenendo che essa sia affetta da motivazione omessa, apparente e contraddittoria, e contesta che l'Agenzia abbia prodotto prove idonee delle notifiche, rilevando che già nel primo grado egli aveva richiesto la produzione degli originali delle relate e non di semplici copie. Nel ricorso d'appello, egli ripropone le eccezioni di nullità delle notifiche, di prescrizione e decadenza dei crediti portati dalle cartelle e nega la possibilità di applicare al caso la normativa emergenziale sulla sospensione dei termini;
inoltre sottolinea che il messo notificatore, in un precedente atto interruttivo richiamato dall'Ufficio, avrebbe erroneamente utilizzato la procedura ex art. 140
c.p.c. benché il contribuente non fosse irreperibile, rendendo nulla quella notifica e, con essa, ogni effetto interruttivo.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, costituendosi, ribadisce la regolarità degli atti e richiama giurisprudenza secondo cui è sufficiente la produzione di copie delle relate quando non vi siano contestazioni sulla conformità agli originali, sostenendo che tutte le notifiche risultano perfezionate e che gli atti interruttivi hanno impedito il maturare della prescrizione.
Successivamente, con le memorie illustrative, il contribuente amplia e precisa le proprie doglianze, evidenziando innanzitutto l'irregolarità della costituzione dell'ente in appello per violazione dell'art. 11, comma
2, D.Lgs. 546/1992, sostenendo che l'AdER non possa stare in giudizio mediante avvocato del libero foro e che tale vizio, secondo la giurisprudenza richiamata, comporta l'inammissibilità della costituzione stessa.
Egli inoltre eccepisce la tardività della comparsa dell'Agenzia, depositata – secondo quanto dedotto – oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 23, comma 1, D.Lgs. 546/1992, e argomenta che questa condotta pregiudichi il diritto di difesa, anche sotto il profilo costituzionale.
Nel merito, le memorie insistono sulla necessità di produrre gli originali delle notifiche, ritenendo che le copie non possano assumere valore probatorio quando l'altra parte ne abbia esplicitamente contestato la conformità. Le memorie inoltre ribadiscono l'invalidità delle notifiche degli atti prodromici, l'inesistenza dell'effetto interruttivo invocato dall'Ufficio, e ricostruiscono per ciascuna cartella i termini di prescrizione già maturati, affermando che ogni eventuale successiva attività dell'Agenzia sarebbe comunque tardiva. Sulla base di tali elementi, il contribuente conferma la richiesta di integrale riforma della sentenza di primo grado e chiede che siano dichiarate la nullità dell'intimazione, l'estinzione delle pretese tributarie per prescrizione e la decadenza dell'azione di riscossione dell'ente
All'udienza del 12.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale va rigettata l'eccezione dell'appellante sulla illegittimità della costituzione dell'AdER per mandato conferito ad avvocato del libero foro. E' sufficiente richiamare in proposito la costante giurisprudenza formatasi sul punto, da ultimo Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza, 02/03/2021, n. 5693, per la quale “L'Agenzia delle entrate-riscossione ben può costituirsi in giudizio dinnanzi alla Commissione tributaria con avvocati del libero foro. In tale direzione muove anche la disposizione di cui all'art. 12, comma 8, D.Lgs. n. 546/1992, che prevede la facoltà per i soli Uffici finanziari (Agenzia delle entrate, delle dogane e dei monopoli) di farsi assistere anche dall'Avvocatura dello Stato. Questa disposizione, infatti, non sta ad indicare una facoltà
"residuale" quanto, piuttosto, una facoltà "aggiuntiva" per detti Uffici finanziari, fermo restando che nessuna norma impedisce che questi o gli agenti della riscossione o gli enti locali possano farsi assistere da difensori abilitati anche privati, posto che una simile limitazione mal si concilierebbe con l'art. 24, comma 2, Cost.”
Nel merito il giudice di primo grado ha affermato che l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha fornito la prova documentale della regolare notifica delle cartelle sottese al provvedimento impugnato. Tale accertamento, fondato sulla documentazione prodotta, non risulta essere stato oggetto di specifica contestazione nel giudizio introduttivo: il contribuente, infatti, non ha eccepito alcuna irregolarità delle relate di notifica delle cartelle, né ha contestato la conformità all'originale degli atti prodotti dall'Ufficio.
Ciò comporta che le censure sollevate per la prima volta in appello – segnatamente la richiesta di esibizione degli originali delle notifiche, la deduzione di vizi formali o sostanziali e la nullità del procedimento notificatorio – costituiscono eccezioni nuove, come tali inammissibili ai sensi del D.Lgs. 546/1992.
Anche a voler prescindere dall'inammissibilità dei nuovi motivi, l'appello sarebbe comunque infondato.
L'Agenzia delle entrate-Riscossione ha infatti documentato di aver notificato via PEC in data 19.03.2018 un atto di proposte di compensazione ex art. 28-ter, identificato al n. 01728201800000025, contenente anche le cartelle presupposte. Tale atto, per sua natura, costituisce non solo interruzione della prescrizione, ma soprattutto determina l'irretrattabilità della pretesa, alla luce dell'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità: una volta recapitato un atto idoneo a manifestare in modo esplicito e univoco la volontà dell'ente creditore di esercitare la propria pretesa, il rapporto obbligatorio viene definitivamente consolidato, restando esclusa qualsiasi possibilità di rimettere in discussione la debenza del tributo attraverso l'impugnazione tardiva di atti successivi.
Il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, ritiene che “la mancata impugnazione degli atti di riscossione comporta la cristallizzazione del credito tributario e ne determina la irretrattabilità” (Cass. civ.,
Sez. V, ord. 27 novembre 2019, n. 30911; Cass. n. 1901/2020). Pertanto, anche qualora si volesse ritenere che nel 2009 o negli anni successivi fosse decorso un termine di prescrizione, l'intervento dell'atto PEC notificato il 19.03.2018 avrebbe comunque ricostituito ex novo il termine prescrizionale prorogatosi per effetto della sospensione per Covid, precludendo qualunque contestazione retrospettiva delle cartelle sottese.
La successiva intimazione impugnata nel presente giudizio, recante documento n. 01720229001374983000, non fa altro che richiamare il debito residuo risultante dalla cartella e dalle comunicazioni pregresse, come si evince dal prospetto riepilogativo a pag. 1 dell'atto impugnato, ove il totale di euro 10.656,67 comprende esattamente gli importi delle quattro cartelle sopra indicate.
L'appello pertanto deve essere rigettato in ogni sua parte, con conferma della sentenza impugnata. Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello confermando la impugnata decisione. Condanna l'appellante alle spese del presente grado di giudizio, che liquida in Euro 1.000,00.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, OR
UCCI PASQUALE, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3341/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1250/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 2 e pubblicata il 22/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720229001374983000 ALTRI 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720229001374983000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720229001374983000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720229001374983000 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720229001374983000 IRAP 2005 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720090002688352000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720090002688352000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720090002688352000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720140007403258000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720150008818457000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720150010228320000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7638/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale di udienza
Resistente/Appellato: come da verbale di uidenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel giudizio di primo grado il contribuente dr. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento notificata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione il 17 giugno 2022, con la quale gli è stato richiesto il versamento di somme collegate a diverse cartelle riferite a tributi erariali, contributi e quote d'ordine. Nel ricorso egli ha sostenuto di non aver mai ricevuto regolare notifica delle cartelle sottese e ha eccepito la loro prescrizione, nonché plurime violazioni di legge relative ai procedimenti notificatori e all'applicazione della normativa emergenziale sul blocco dei termini.
L'Ufficio, costituendosi, ha contestato tali doglianze e ha fornito la prova documentale della regolare notifica degli atti prodromici, ritenendo che gli avvisi di ricevimento e le copie delle relate fossero sufficienti, e ha invocato la sospensione dei termini prescrizionali prevista dall'art. 68, comma 2-bis, D.L. 18/2020.
All'udienza del 1° ottobre 2024, la Corte ha trattenuto la causa in decisione e, con sentenza n. 1250/2024, ha rigettato il ricorso. Il Collegio ha ritenuto provata la regolare notificazione delle cartelle e ha accolto la tesi dell'ente sulla sospensione dei termini prescrizionali durante l'emergenza Covid-19, condannando il contribuente alle spese forfettariamente liquidate
Nel giudizio di secondo grado il contribuente appella la sentenza di primo grado sostenendo che essa sia affetta da motivazione omessa, apparente e contraddittoria, e contesta che l'Agenzia abbia prodotto prove idonee delle notifiche, rilevando che già nel primo grado egli aveva richiesto la produzione degli originali delle relate e non di semplici copie. Nel ricorso d'appello, egli ripropone le eccezioni di nullità delle notifiche, di prescrizione e decadenza dei crediti portati dalle cartelle e nega la possibilità di applicare al caso la normativa emergenziale sulla sospensione dei termini;
inoltre sottolinea che il messo notificatore, in un precedente atto interruttivo richiamato dall'Ufficio, avrebbe erroneamente utilizzato la procedura ex art. 140
c.p.c. benché il contribuente non fosse irreperibile, rendendo nulla quella notifica e, con essa, ogni effetto interruttivo.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, costituendosi, ribadisce la regolarità degli atti e richiama giurisprudenza secondo cui è sufficiente la produzione di copie delle relate quando non vi siano contestazioni sulla conformità agli originali, sostenendo che tutte le notifiche risultano perfezionate e che gli atti interruttivi hanno impedito il maturare della prescrizione.
Successivamente, con le memorie illustrative, il contribuente amplia e precisa le proprie doglianze, evidenziando innanzitutto l'irregolarità della costituzione dell'ente in appello per violazione dell'art. 11, comma
2, D.Lgs. 546/1992, sostenendo che l'AdER non possa stare in giudizio mediante avvocato del libero foro e che tale vizio, secondo la giurisprudenza richiamata, comporta l'inammissibilità della costituzione stessa.
Egli inoltre eccepisce la tardività della comparsa dell'Agenzia, depositata – secondo quanto dedotto – oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 23, comma 1, D.Lgs. 546/1992, e argomenta che questa condotta pregiudichi il diritto di difesa, anche sotto il profilo costituzionale.
Nel merito, le memorie insistono sulla necessità di produrre gli originali delle notifiche, ritenendo che le copie non possano assumere valore probatorio quando l'altra parte ne abbia esplicitamente contestato la conformità. Le memorie inoltre ribadiscono l'invalidità delle notifiche degli atti prodromici, l'inesistenza dell'effetto interruttivo invocato dall'Ufficio, e ricostruiscono per ciascuna cartella i termini di prescrizione già maturati, affermando che ogni eventuale successiva attività dell'Agenzia sarebbe comunque tardiva. Sulla base di tali elementi, il contribuente conferma la richiesta di integrale riforma della sentenza di primo grado e chiede che siano dichiarate la nullità dell'intimazione, l'estinzione delle pretese tributarie per prescrizione e la decadenza dell'azione di riscossione dell'ente
All'udienza del 12.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale va rigettata l'eccezione dell'appellante sulla illegittimità della costituzione dell'AdER per mandato conferito ad avvocato del libero foro. E' sufficiente richiamare in proposito la costante giurisprudenza formatasi sul punto, da ultimo Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza, 02/03/2021, n. 5693, per la quale “L'Agenzia delle entrate-riscossione ben può costituirsi in giudizio dinnanzi alla Commissione tributaria con avvocati del libero foro. In tale direzione muove anche la disposizione di cui all'art. 12, comma 8, D.Lgs. n. 546/1992, che prevede la facoltà per i soli Uffici finanziari (Agenzia delle entrate, delle dogane e dei monopoli) di farsi assistere anche dall'Avvocatura dello Stato. Questa disposizione, infatti, non sta ad indicare una facoltà
"residuale" quanto, piuttosto, una facoltà "aggiuntiva" per detti Uffici finanziari, fermo restando che nessuna norma impedisce che questi o gli agenti della riscossione o gli enti locali possano farsi assistere da difensori abilitati anche privati, posto che una simile limitazione mal si concilierebbe con l'art. 24, comma 2, Cost.”
Nel merito il giudice di primo grado ha affermato che l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha fornito la prova documentale della regolare notifica delle cartelle sottese al provvedimento impugnato. Tale accertamento, fondato sulla documentazione prodotta, non risulta essere stato oggetto di specifica contestazione nel giudizio introduttivo: il contribuente, infatti, non ha eccepito alcuna irregolarità delle relate di notifica delle cartelle, né ha contestato la conformità all'originale degli atti prodotti dall'Ufficio.
Ciò comporta che le censure sollevate per la prima volta in appello – segnatamente la richiesta di esibizione degli originali delle notifiche, la deduzione di vizi formali o sostanziali e la nullità del procedimento notificatorio – costituiscono eccezioni nuove, come tali inammissibili ai sensi del D.Lgs. 546/1992.
Anche a voler prescindere dall'inammissibilità dei nuovi motivi, l'appello sarebbe comunque infondato.
L'Agenzia delle entrate-Riscossione ha infatti documentato di aver notificato via PEC in data 19.03.2018 un atto di proposte di compensazione ex art. 28-ter, identificato al n. 01728201800000025, contenente anche le cartelle presupposte. Tale atto, per sua natura, costituisce non solo interruzione della prescrizione, ma soprattutto determina l'irretrattabilità della pretesa, alla luce dell'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità: una volta recapitato un atto idoneo a manifestare in modo esplicito e univoco la volontà dell'ente creditore di esercitare la propria pretesa, il rapporto obbligatorio viene definitivamente consolidato, restando esclusa qualsiasi possibilità di rimettere in discussione la debenza del tributo attraverso l'impugnazione tardiva di atti successivi.
Il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, ritiene che “la mancata impugnazione degli atti di riscossione comporta la cristallizzazione del credito tributario e ne determina la irretrattabilità” (Cass. civ.,
Sez. V, ord. 27 novembre 2019, n. 30911; Cass. n. 1901/2020). Pertanto, anche qualora si volesse ritenere che nel 2009 o negli anni successivi fosse decorso un termine di prescrizione, l'intervento dell'atto PEC notificato il 19.03.2018 avrebbe comunque ricostituito ex novo il termine prescrizionale prorogatosi per effetto della sospensione per Covid, precludendo qualunque contestazione retrospettiva delle cartelle sottese.
La successiva intimazione impugnata nel presente giudizio, recante documento n. 01720229001374983000, non fa altro che richiamare il debito residuo risultante dalla cartella e dalle comunicazioni pregresse, come si evince dal prospetto riepilogativo a pag. 1 dell'atto impugnato, ove il totale di euro 10.656,67 comprende esattamente gli importi delle quattro cartelle sopra indicate.
L'appello pertanto deve essere rigettato in ogni sua parte, con conferma della sentenza impugnata. Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello confermando la impugnata decisione. Condanna l'appellante alle spese del presente grado di giudizio, che liquida in Euro 1.000,00.