CASS
Sentenza 17 novembre 2020
Sentenza 17 novembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/11/2020, n. 32261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32261 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIA nel procedimento a carico di: LO BI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/01/2019 del TRIBUNALE di VICENZA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIO MARIA AN PI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore L'avvocato (D'UFFICIO) GENNACCARI GABRIELE del foro di ROMA in difesa di LO BI conclude chiedendo il rigetto del ricorso della Pubblica accusa. Penale Sent. Sez. 1 Num. 32261 Anno 2020 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: BIANCHI MICHELE Data Udienza: 18/09/2020 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza in data 16.1.2019 il Tribunale di Vicenza ha assolto, perché il fatto non sussiste, l'imputato IO LL dal reato di cui all'art. 76, comma 3, divo n. 159/2011, per aver, in data 1.4, 6.11 e 12.11.2017, inottemperato al provvedimento del Questore di allontanamento dal comune di Vicenza per la durata di anni tre, emesso il 14.10.2016 e notificato all'imputato il 15.10.2016. Il Tribunale osservava che il foglio di via obbligatorio, previsto dall'art. 2 d.lvo n. 159/2011, costituisce un atto a contenuto composito che deve contenere una duplice previsione: l'ordine di rientro nel luogo di residenza del soggetto pericoloso per la sicurezza pubblica, che appartenga a una delle categorie indicate dal medesimo decreto legislativo, e il divieto - per la stessa persona - di fare ritorno (senza previa autorizzazione o per un periodo non superiore a tre anni) nel comune dal quale è stata allontanata;
che il reato di cui all'art. 76, comma 3, implica, a sua volta, una condotta omissiva plurima, ripartita in due elementi, non aventi una propria autonomia, ma tra loro interdipendenti: il mancato allontanamento (o il ritorno) del soggetto dal luogo dal quale è stato allontanato e l'inadempimento dell'obbligo di rientro nel luogo di abituale residenza. La circostanza che il soggetto si trovi in luogo diverso da quello di sua residenza costituisce condizione di legittimità del provvedimento, e dunque l'ordine di rientro alla residenza rappresenta il presupposto logico giuridico dell'inibitoria a fare ritorno nel luogo dal quale è stato allontanato. La mancanza dell'ordine di rimpatrio determina perciò l'illegittimità del foglio di via per carenza di uno dei contenuti essenziali prescritti dalla norma di cui all'art. 2. Tale profilo di invalidità, sussistente nel caso in esame per carenza di un elemento essenziale dell'atto ai sensi dell'art. 21 -septies legge n. 241 del 1990, è rilevabile dal giudice ordinario in sede di accertamento della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui trattasi. 2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo, con il quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. Il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 2 d.lvo n. 159/2011, in quanto la norma, secondo la interpretazione della giurisprudenza, non prevederebbe alcun nesso inscindibile tra il divieto di ritorno in un determinato Comune e l'imposizione dell'obbligo di rientrare nel Comune di residenza, di tal che 2 legittimo sarebbe il provvedimento amministrativo che si limita a inibire il ritorno in un determinato territorio. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata. 4. Il ricorso è manifestamente infondato e va perciò dichiarato inammissibile. Nel caso all'esame è pacifico che il provvedimento del Questore che ordinava l'allontanamento dell'imputato dal territorio del comune di Vicenza non era accompagnato da una contestuale intimazione di fare rientro nel luogo di residenza. E' consolidato l'orientamento, cui si intende dare continuità, secondo il quale " In tema di foglio di via obbligatorio, le prescrizioni di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel Comune oggetto dell'ordine di allontanamento, costituiscono condizioni imprescindibili e inscindibili per la sua legittima emissione cosicché tale provvedimento non può essere applicato nei confronti di un soggetto che non abbia la residenza nel territorio dello Stato né una fissa dimora" ( Sez. 1, 25/06/2019, HRISTEA GELU, Rv. 277480; Sez. 1, 03/06/2019, PATRUTA US NICOL, Rv. 276866; Sez. 1, 15/05/2019, LO, Rv. 277482; Sez. 1, 16/04/2019, DA CORTE DAVINSON, Rv. 276608; Sez. 1, 19/03/2019, BORDIN, Rv. 276410; Sez. 1, 09/01/2019, PIPIS, Rv. 275159). La condotta sanzionata dall'art. 76, comma 3, d.lvo n. 159/2011, consiste nella contravvenzione alle disposizioni di cui all'art. 2 del medesimo decreto, il quale stabilisce testualmente che "qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate". Il provvedimento, per essere legittimamente emesso, postula la sussistenza di una duplicità di condizioni, che devono ricorrere entrambe in modo congiunto (come fatto palese dall'uso della congiunzione "e"), rappresentate, da un lato, dal giudizio di pericolosità che deve essere formulato nei confronti della persona appartenente a una delle categorie indicate nel precedente art. 1, e, dall'altro, dal dato di fatto che la persona si trovi fuori del luogo di residenza;
a tale duplicità di presupposti deve conformarsi il contenuto del provvedimento che, per essere aderente alla fattispecie tipica descritta dalla legge, può inibire il 3 Il Consigliere estensore ichegni , (,) Gi 'dente ntalucia rientro della persona nel comune dal quale viene allontanata solo ordinandone contestualmente il ritorno nel luogo di residenza. L'ordine di rimpatrio è, dunque, presupposto necessario, e non eventuale o alternativo, del divieto di rientro. Sul piano oggettivo, la fattispecie legale tipica del provvedimento in questione prevede la necessaria compresenza di entrambe le intimazioni, quella di fare rientro nel comune di residenza e quella di non fare ritorno nel comune oggetto dell'ordine di allontanamento, la prima delle quali condizione e antecedente logico della seconda, e poiché la corretta formazione dell'atto costituisce il presupposto del reato, integrato dall'inosservanza anche di una sola delle due prescrizioni, ne discende che la mancanza dell'una o dell'altra prescrizione, determinando la carenza di un elemento essenziale, come tale incidente sulla validità e legittimità del provvedimento, comporta il venir meno dello stesso presupposto giuridico della condotta incriminata, costituita dalla violazione della disposizione di un provvedimento validamente e legittimamente formato. 5. Nulla per le spese, attesa la natura di parte pubblica del ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 18 settembre 2020.
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIO MARIA AN PI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore L'avvocato (D'UFFICIO) GENNACCARI GABRIELE del foro di ROMA in difesa di LO BI conclude chiedendo il rigetto del ricorso della Pubblica accusa. Penale Sent. Sez. 1 Num. 32261 Anno 2020 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: BIANCHI MICHELE Data Udienza: 18/09/2020 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza in data 16.1.2019 il Tribunale di Vicenza ha assolto, perché il fatto non sussiste, l'imputato IO LL dal reato di cui all'art. 76, comma 3, divo n. 159/2011, per aver, in data 1.4, 6.11 e 12.11.2017, inottemperato al provvedimento del Questore di allontanamento dal comune di Vicenza per la durata di anni tre, emesso il 14.10.2016 e notificato all'imputato il 15.10.2016. Il Tribunale osservava che il foglio di via obbligatorio, previsto dall'art. 2 d.lvo n. 159/2011, costituisce un atto a contenuto composito che deve contenere una duplice previsione: l'ordine di rientro nel luogo di residenza del soggetto pericoloso per la sicurezza pubblica, che appartenga a una delle categorie indicate dal medesimo decreto legislativo, e il divieto - per la stessa persona - di fare ritorno (senza previa autorizzazione o per un periodo non superiore a tre anni) nel comune dal quale è stata allontanata;
che il reato di cui all'art. 76, comma 3, implica, a sua volta, una condotta omissiva plurima, ripartita in due elementi, non aventi una propria autonomia, ma tra loro interdipendenti: il mancato allontanamento (o il ritorno) del soggetto dal luogo dal quale è stato allontanato e l'inadempimento dell'obbligo di rientro nel luogo di abituale residenza. La circostanza che il soggetto si trovi in luogo diverso da quello di sua residenza costituisce condizione di legittimità del provvedimento, e dunque l'ordine di rientro alla residenza rappresenta il presupposto logico giuridico dell'inibitoria a fare ritorno nel luogo dal quale è stato allontanato. La mancanza dell'ordine di rimpatrio determina perciò l'illegittimità del foglio di via per carenza di uno dei contenuti essenziali prescritti dalla norma di cui all'art. 2. Tale profilo di invalidità, sussistente nel caso in esame per carenza di un elemento essenziale dell'atto ai sensi dell'art. 21 -septies legge n. 241 del 1990, è rilevabile dal giudice ordinario in sede di accertamento della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui trattasi. 2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo, con il quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. Il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 2 d.lvo n. 159/2011, in quanto la norma, secondo la interpretazione della giurisprudenza, non prevederebbe alcun nesso inscindibile tra il divieto di ritorno in un determinato Comune e l'imposizione dell'obbligo di rientrare nel Comune di residenza, di tal che 2 legittimo sarebbe il provvedimento amministrativo che si limita a inibire il ritorno in un determinato territorio. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata. 4. Il ricorso è manifestamente infondato e va perciò dichiarato inammissibile. Nel caso all'esame è pacifico che il provvedimento del Questore che ordinava l'allontanamento dell'imputato dal territorio del comune di Vicenza non era accompagnato da una contestuale intimazione di fare rientro nel luogo di residenza. E' consolidato l'orientamento, cui si intende dare continuità, secondo il quale " In tema di foglio di via obbligatorio, le prescrizioni di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel Comune oggetto dell'ordine di allontanamento, costituiscono condizioni imprescindibili e inscindibili per la sua legittima emissione cosicché tale provvedimento non può essere applicato nei confronti di un soggetto che non abbia la residenza nel territorio dello Stato né una fissa dimora" ( Sez. 1, 25/06/2019, HRISTEA GELU, Rv. 277480; Sez. 1, 03/06/2019, PATRUTA US NICOL, Rv. 276866; Sez. 1, 15/05/2019, LO, Rv. 277482; Sez. 1, 16/04/2019, DA CORTE DAVINSON, Rv. 276608; Sez. 1, 19/03/2019, BORDIN, Rv. 276410; Sez. 1, 09/01/2019, PIPIS, Rv. 275159). La condotta sanzionata dall'art. 76, comma 3, d.lvo n. 159/2011, consiste nella contravvenzione alle disposizioni di cui all'art. 2 del medesimo decreto, il quale stabilisce testualmente che "qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate". Il provvedimento, per essere legittimamente emesso, postula la sussistenza di una duplicità di condizioni, che devono ricorrere entrambe in modo congiunto (come fatto palese dall'uso della congiunzione "e"), rappresentate, da un lato, dal giudizio di pericolosità che deve essere formulato nei confronti della persona appartenente a una delle categorie indicate nel precedente art. 1, e, dall'altro, dal dato di fatto che la persona si trovi fuori del luogo di residenza;
a tale duplicità di presupposti deve conformarsi il contenuto del provvedimento che, per essere aderente alla fattispecie tipica descritta dalla legge, può inibire il 3 Il Consigliere estensore ichegni , (,) Gi 'dente ntalucia rientro della persona nel comune dal quale viene allontanata solo ordinandone contestualmente il ritorno nel luogo di residenza. L'ordine di rimpatrio è, dunque, presupposto necessario, e non eventuale o alternativo, del divieto di rientro. Sul piano oggettivo, la fattispecie legale tipica del provvedimento in questione prevede la necessaria compresenza di entrambe le intimazioni, quella di fare rientro nel comune di residenza e quella di non fare ritorno nel comune oggetto dell'ordine di allontanamento, la prima delle quali condizione e antecedente logico della seconda, e poiché la corretta formazione dell'atto costituisce il presupposto del reato, integrato dall'inosservanza anche di una sola delle due prescrizioni, ne discende che la mancanza dell'una o dell'altra prescrizione, determinando la carenza di un elemento essenziale, come tale incidente sulla validità e legittimità del provvedimento, comporta il venir meno dello stesso presupposto giuridico della condotta incriminata, costituita dalla violazione della disposizione di un provvedimento validamente e legittimamente formato. 5. Nulla per le spese, attesa la natura di parte pubblica del ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 18 settembre 2020.