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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 13/01/2026, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 270/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 16/04/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente
TI ROMEO, Relatore
NOVELLI PAOLO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 671/2024 depositato il 08/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - 13324151003
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7768/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 11
e pubblicata il 12/06/2023
Atti impositivi: - DINIEGO RIMBORSO IVA-ALTRO 2018
- DINIEGO RIMBORSO IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3881/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 19.9.2022 la Società_1 Società_2 S.r.l. ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi a seguito della presentazione della richiesta di rimborso IVA;
il ricorrente sosteneva dovuto il rimborso IVA poiché effettuava operazioni esenti. Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate eccepiva in via preliminare il difetto di legittimazione attiva dell'Ospedale ricorrente,in quanto soggetto non titolato ad invocare alcuna pretesa restitutoria nei confronti dell'Erario.
Nel merito deduceva l'infondatezza del ricorso.
La C.T.P. di Roma – dopo avere osservato: a) che la Società ricorrente non poteva portare in detrazione l'IVA pagata (parzialmente o integralmente); b) che non era deducibile il costo dell'Iva - rigettava la richiesta di rimborso e compensava le spese.
Avverso detta decisione ha proposto appello l'Ospedale contribuente chiedendone la riforma.
Controdeduceva l'Ufficio ribadendo la correttezza del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
L'impugnata sentenza ha errato nel respingere il ricorso.
Invero, il Collegio rileva che sulla questione si è pronunciata la Corte di Giustizia Europea (decisione del
13 marzo 2025 nella causa C-640 (23)affermando che il recupero dell'IVA indebitamente versata per essere riferita ad operazioni che successivamente sono state riconosciute come esenti dall'imposta, pur non potendo essere attuato sicuramente attraverso il meccanismo della detrazione che, quindi, giustamente il Legislatore nazionale può negare, come nel caso, tuttavia deve essere garantito attraverso la piena ammissibilità della richiesta da parte del contribuente di rimborso dell'imposta nei confronti dell'Erario ove, beninteso, risulti impossibile o eccessivamente difficile ottenere tale rimborso dal fornitore, come parimenti si verifica nel caso in esame. Pertanto, nella specie, è fondato l'appello dell'Ospedale che chiede la riforma della sentenza di primo grado per avere la stessa negato la possibilità per il contribuente nella ipotesi esaminata, di ottenere il rimborso nei confronti dell'Erario.
Alla luce delle considerazioni che precedono va accolta la domanda di rimborso nei confronti dell'Erario che va condannato, in favore dell'Ospedale appellante, al pagamento di € 124.640,56 pari all'IVA indebitamente corrisposta alla SE (con riguardo alla fornitura di energia elettrica somministrata tra il 1° gennaio 2018 ed il 31.12.2019) da aumentare con gli interessi dovuti come per legge.
Le spese vanno compensate per entrambe i gradi tenuto conto che la questione oggettivamente complessa e controversa, è stata solo recentemente chiarita dai Giudici Europei con la sentenza sopracitata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 13, sciolta la riserva nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025, in accoglimento dell'appello, ed in riforma della gravata sentenza di primo grado, condanna l'Agenzia delle Entrate al richiesto rimborso di euro 124.640,56 oltre interessi come per legge, in favore dell'Ricorrente_1 Compensa le spese. Così deciso nella Camera di Consiglio in Roma, 10 dicembre 2025 Il Giudice Dott. Nominativo_1 presidente Dott.ssa Giuliana Passero
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 16/04/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente
TI ROMEO, Relatore
NOVELLI PAOLO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 671/2024 depositato il 08/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - 13324151003
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7768/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 11
e pubblicata il 12/06/2023
Atti impositivi: - DINIEGO RIMBORSO IVA-ALTRO 2018
- DINIEGO RIMBORSO IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3881/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 19.9.2022 la Società_1 Società_2 S.r.l. ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi a seguito della presentazione della richiesta di rimborso IVA;
il ricorrente sosteneva dovuto il rimborso IVA poiché effettuava operazioni esenti. Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate eccepiva in via preliminare il difetto di legittimazione attiva dell'Ospedale ricorrente,in quanto soggetto non titolato ad invocare alcuna pretesa restitutoria nei confronti dell'Erario.
Nel merito deduceva l'infondatezza del ricorso.
La C.T.P. di Roma – dopo avere osservato: a) che la Società ricorrente non poteva portare in detrazione l'IVA pagata (parzialmente o integralmente); b) che non era deducibile il costo dell'Iva - rigettava la richiesta di rimborso e compensava le spese.
Avverso detta decisione ha proposto appello l'Ospedale contribuente chiedendone la riforma.
Controdeduceva l'Ufficio ribadendo la correttezza del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
L'impugnata sentenza ha errato nel respingere il ricorso.
Invero, il Collegio rileva che sulla questione si è pronunciata la Corte di Giustizia Europea (decisione del
13 marzo 2025 nella causa C-640 (23)affermando che il recupero dell'IVA indebitamente versata per essere riferita ad operazioni che successivamente sono state riconosciute come esenti dall'imposta, pur non potendo essere attuato sicuramente attraverso il meccanismo della detrazione che, quindi, giustamente il Legislatore nazionale può negare, come nel caso, tuttavia deve essere garantito attraverso la piena ammissibilità della richiesta da parte del contribuente di rimborso dell'imposta nei confronti dell'Erario ove, beninteso, risulti impossibile o eccessivamente difficile ottenere tale rimborso dal fornitore, come parimenti si verifica nel caso in esame. Pertanto, nella specie, è fondato l'appello dell'Ospedale che chiede la riforma della sentenza di primo grado per avere la stessa negato la possibilità per il contribuente nella ipotesi esaminata, di ottenere il rimborso nei confronti dell'Erario.
Alla luce delle considerazioni che precedono va accolta la domanda di rimborso nei confronti dell'Erario che va condannato, in favore dell'Ospedale appellante, al pagamento di € 124.640,56 pari all'IVA indebitamente corrisposta alla SE (con riguardo alla fornitura di energia elettrica somministrata tra il 1° gennaio 2018 ed il 31.12.2019) da aumentare con gli interessi dovuti come per legge.
Le spese vanno compensate per entrambe i gradi tenuto conto che la questione oggettivamente complessa e controversa, è stata solo recentemente chiarita dai Giudici Europei con la sentenza sopracitata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 13, sciolta la riserva nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025, in accoglimento dell'appello, ed in riforma della gravata sentenza di primo grado, condanna l'Agenzia delle Entrate al richiesto rimborso di euro 124.640,56 oltre interessi come per legge, in favore dell'Ricorrente_1 Compensa le spese. Così deciso nella Camera di Consiglio in Roma, 10 dicembre 2025 Il Giudice Dott. Nominativo_1 presidente Dott.ssa Giuliana Passero