Articolo 5 della Legge 4 agosto 1955, n. 722
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4 settembre 1955
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5 novembre 1985
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4 settembre 1988
Art. 5.
Per la gestione delle lotterie nazionali sara' istituita una contabilita' speciale di tesoreria ai sensi dell'art. 585 del regolamento di contabilita' generale dello Stato e delle disposizioni dell'art. 1223 delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro. ((3)) La gestione fuori bilancio di cui al precedente comma viene effettuata sotto la direzione di un Comitato presieduto dal Ministro delle finanze o, su delega, dal Sottosegretario di Stato, e' composto da:
due dirigenti generali del Ministero delle finanze, di cui uno con funzioni di vice presidente;
tre dirigenti della Direzione generale per le entrate speciali;
un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato;
un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;
un rappresentante della Corte dei conti.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della Direzione generale per le entrate speciali di qualifica non inferiore a direttore di sezione.
I membri del Comitato ed il segretario sono nominati con decreto del Ministro delle finanze su designazione delle rispettive amministrazioni.
Il Comitato si riunisce su convocazione del presidente o di chi ne fa le veci e adotta, a maggioranza di voti, ogni decisione necessaria allo svolgimento delle lotterie, deliberando in particolare sulle spese e sulla ripartizione del ricavato di ciascuna di esse in base alle norme vigenti, sulle spese comuni a piu' lotterie, sul rendiconto annuale della gestione fuori bilancio. Provvede, inoltre, al controllo delle operazioni di estrazione ed esprime il proprio parere sulle proposte di nuove manifestazioni.
Per la ripartizione del ricavato delle singole lotterie ed il controllo delle operazioni di estrazione e' sufficiente la presenza di almeno tre membri del comitato di direzione.
Per la risoluzione delle questioni che hanno carattere di urgenza e per l'adempimento degli altri compiti che eventualmente ritenga di demandare, il Comitato di direzione si avvale di un comitato esecutivo composto da tre suoi membri, fra cui almeno un dirigente delle entrate speciali, che lo presiede. Le funzioni di segretario del comitato esecutivo sono esercitate dal segretario del Comitato di direzione.
Il comitato esecutivo riferisce, nella prima adunanza del Comitato di direzione, sui provvedimenti adottati.
Ai componenti ed al segretario del comitato di direzione delle lotterie nazionali viene corrisposto, a carico della gestione fuori bilancio, un compenso da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Per i compensi relativi alle prestazioni effettuate in passato, si considerano validi i decreti del Ministro delle finanze a tal fine emanati in data 26 aprile 1980 e 3 febbraio 1982.
------------------ AGGIORNAMENTO (3) La L. 10 agosto 1988, n. 357 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "e' soppressa la contabilita' speciale di cui all' articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 722 , e successive modificazioni ed integrazioni".
Entrata in vigore il 4 settembre 1988