Articolo 14 della Legge 30 marzo 1971, n. 118
Articolo 13Articolo 15
Versione
3 aprile 1971
Art. 14. (Norme per la concessione della pensione o dell'assegno)

La concessione della pensione o dell'assegno mensile e' deliberata, previo accertamento delle condizioni di cui agli articoli 11, 12 e 13, dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, del quale fanno parte, limitatamente all'attuazione della presente legge, due rappresentanti dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458 , nominati con decreto del prefetto su designazione dell'Associazione stessa.
Nelle province di Trento e di Bolzano la concessione dell'assegno e' deliberata dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, previsto dall' articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173 , e successive modificazioni, e di cui sono chiamati a far parte, in luogo dei membri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 7 del predetto decreto legislativo luogotenenziale n. 173, rispettivamente un funzionario in servizio presso il commissariato del Governo, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, e un medico dipendente da pubbliche amministrazioni designato dal presidente della regione. La nomina del due rappresentanti dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, di cui al primo comma, viene effettuata dal commissario del Governo presso la regione Trentino-Alto Adige, su designazione dell'Associazione stessa.
Nella regione della Valle d'Aosta provvede il comitato regionale di assistenza e beneficenza pubblica, integrato con due rappresentanti della predetta Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, nominati dal presidente della Giunta regionale.
Entrata in vigore il 3 aprile 1971
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente