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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 08/01/2026, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 311/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14733/2025 depositato il 04/08/2025
proposto da
RO GL - [...]
Difeso da
ON LE - [...]
ed elettivamente domiciliato presso antoniocolella@gigapec.it contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso contenzioso.economico@pec.comune.napoli.it
CI Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso municipia-napoliaffarilegali@legalmail.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250002259450169995636 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 40/2026 depositato il 07/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da verbale ed atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. GL RO, difeso come in atti, con tempestivo ricorso notificato il dì 4.7.2025 a CI Spa
e costituzione in giudizio effettuata il giorno 4.8.2025, impugna:
- l'intimazione ad adempiere n. 20250002259450169995636;
- notificata da CI PA (così dichiarato nel ricorso);
- Ente creditore: Comune di Napoli;
- anno d'imposta: 2015;
- tributo: Tari;
- data di notifica atto: 6.5.2025;
- importo complessivo: € 1.776,47;
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) omessa notifica dell'accertamento prodromico;
-) decadenza, poiché assume che l'intimazione doveva essere notificata entro il 31.12.2024.
Il 25.10.2025 parte ricorrente, in ottemperanza all'ordinanza depositata il 21.10.2025, deposita prova dell'avvenuta integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Napoli, che si costituisce il
5.11.2025, contesta le avverse doglianze, allega documentazione e chiede il rigetto del ricorso.
CI Spa resta contumace:
La difesa attorea non produce memorie di replica.
Il 5.12.2025, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. si riserva;
successivamente, sciolta la riserva, così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e va rigettato.
Il Comune di Napoli ha allegato al proprio scritto difensivo l'accertamento prodromico n. 786997/85451, richiamato a pagina 2 dell'atto impugnato, corredato dall'avviso di ricevimento della racc. n. 61795859025-4, che reca il numero di collegamento 85451 al contenuto del plico e la firma del consegnatario apposta il
21.12.2020; pertanto la notifica, ammessa a mezzo postalizzazione diretta, è valida.
L'eccezione di prescrizione è parimenti infondata poiché riferita a normativa non più in vigore da alcuni anni, infatti, con la legge di stabilità 2020 l'accertamento è divenuto impoesattivo, dunque non vi è più l'obbligo di notificare la cartella entro il triennio ma è sufficiente notificare solleciti o intimazioni entro il quinquennio dalla notifica dell'accertamento, cosa, questa, che è avvenuta nel caso di specie, essendo stato notificato l'atto controverso il 6.5.2025. Entrambe le eccezioni sono infondate ed il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
Il G.U. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in favore del Comune di Napoli per complessivi
€ 484,00.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14733/2025 depositato il 04/08/2025
proposto da
RO GL - [...]
Difeso da
ON LE - [...]
ed elettivamente domiciliato presso antoniocolella@gigapec.it contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso contenzioso.economico@pec.comune.napoli.it
CI Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso municipia-napoliaffarilegali@legalmail.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250002259450169995636 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 40/2026 depositato il 07/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da verbale ed atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. GL RO, difeso come in atti, con tempestivo ricorso notificato il dì 4.7.2025 a CI Spa
e costituzione in giudizio effettuata il giorno 4.8.2025, impugna:
- l'intimazione ad adempiere n. 20250002259450169995636;
- notificata da CI PA (così dichiarato nel ricorso);
- Ente creditore: Comune di Napoli;
- anno d'imposta: 2015;
- tributo: Tari;
- data di notifica atto: 6.5.2025;
- importo complessivo: € 1.776,47;
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) omessa notifica dell'accertamento prodromico;
-) decadenza, poiché assume che l'intimazione doveva essere notificata entro il 31.12.2024.
Il 25.10.2025 parte ricorrente, in ottemperanza all'ordinanza depositata il 21.10.2025, deposita prova dell'avvenuta integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Napoli, che si costituisce il
5.11.2025, contesta le avverse doglianze, allega documentazione e chiede il rigetto del ricorso.
CI Spa resta contumace:
La difesa attorea non produce memorie di replica.
Il 5.12.2025, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. si riserva;
successivamente, sciolta la riserva, così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e va rigettato.
Il Comune di Napoli ha allegato al proprio scritto difensivo l'accertamento prodromico n. 786997/85451, richiamato a pagina 2 dell'atto impugnato, corredato dall'avviso di ricevimento della racc. n. 61795859025-4, che reca il numero di collegamento 85451 al contenuto del plico e la firma del consegnatario apposta il
21.12.2020; pertanto la notifica, ammessa a mezzo postalizzazione diretta, è valida.
L'eccezione di prescrizione è parimenti infondata poiché riferita a normativa non più in vigore da alcuni anni, infatti, con la legge di stabilità 2020 l'accertamento è divenuto impoesattivo, dunque non vi è più l'obbligo di notificare la cartella entro il triennio ma è sufficiente notificare solleciti o intimazioni entro il quinquennio dalla notifica dell'accertamento, cosa, questa, che è avvenuta nel caso di specie, essendo stato notificato l'atto controverso il 6.5.2025. Entrambe le eccezioni sono infondate ed il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
Il G.U. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in favore del Comune di Napoli per complessivi
€ 484,00.