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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 28/11/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1098/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Unica
il Giudice dott. Leonardo OD,
nella causa instaurata
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi VENTRIGLIA Parte_1
-ricorrente-
E
Controparte_1
, rappresentati e difesi ex Controparte_2 art. 417 bis c.p.c. dal dott. Giampiero CONTI
-resistenti-
OGGETTO: punteggio per servizio civile - personale ATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note ex art. 127 ter c.p.c. e nei rispettivi atti difensivi.
A seguito dell'udienza del 30.10.2025, sostituita con note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note scritte depositate entro i termini di legge, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 3 ottobre 2023, la ricorrente - premesso di aver presentato domanda nell'ambito delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario per il triennio scolastico 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 per il profilo professionale di assistente amministrativo, assistente tecnico e di collaboratore scolastico - ha lamentato la erronea valutazione, da parte dell'Amministrazione, del servizio civile prestato non in costanza di nomina, per il quale le era stato attribuito un punteggio complessivo di 0,60, anziché il punteggio pieno (di 6 punti per ogni anno di servizio o di 0,50 mese o frazione superiore a 15 giorni).
ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “ a) Accogliere il Parte_1 ricorso della ricorrente per tutti i motivi indicati in premessa e per l'effetto riconoscere il servizio civile reso con il punteggio corretto , così come previsto dal Consiglio di Stato , nelle graduatorie del personale ATA di III fascia per il triennio 2021/2023-2024, nella parte in cui disciplina anche la valutazione del servizio militare e , del servizio civile sostitutivo e del servizio civile volontario, in cui si dice che “ il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge , prestati in costanza di rapporto di impiego , sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Mentre il servizio militare di leva e i servizi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego , sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali impugnati pur avendone i requisiti. b) ritenere e dichiarare per le ragioni sopra esposte il diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento del punteggio corretto secondo quanto statuito dal
Consiglio di Stato per il servizio civile prestato anche non in costanza di nomina valido ai fini dell'accesso o conferma nelle graduatorie di III fascia del personale ATA per tutti i motivi sopra esposti”.
Le amministrazioni indicate in epigrafe, con memoria difensiva depositata in data
8.2.2024, hanno variamente contestato la fondatezza del ricorso di cui hanno chiesto il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata decisa in seguito al deposito di note scritte ex 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 30 ottobre 2025.
***
Il ricorso va rigettato.
Il D.lgs. 297 del 1994, all'art.485, relativo al personale docente, disciplinando la valutazione di varie tipologie di servizio prestate dagli insegnanti delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, prevede che:" 1. […] il servizio prestato presso le predette scuole
Pag. 2 di 8 statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché' nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché' i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.
4. Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.
5. Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università.
6. I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purché' prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo”, specificando poi al comma 7 quanto segue “7. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
L'art. 569, del succitato decreto, prevede, relativamente al personale ATA: “1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. (sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.) 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente
Pag. 3 di 8 inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili”.
Ebbene, entrambe le disposizioni succitate riconoscono genericamente la valutabilità,
a tutti gli effetti, del servizio militare di leva e del servizio civile sostitutivo prestato dal personale docente e A.T.A., senza distinzione alcuna tra servizio prestato in costanza di rapporto e servizio prestato non in costanza di nomina.
L'art. 2050 del D.lgs. n. 66/2010, riguardante la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici, al primo comma stabilisce la regola secondo cui “I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”; il comma 2 prevede poi che: “Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
In un primo tempo il ha interpretato la disposizione del Controparte_1 comma 2 dell'art. 2050 intendendo che il servizio di leva poteva essere valutato solo se prestato in costanza di nomina;
proprio in forza di tale interpretazione sono stati emanati prima il D.M. 42/2009 e poi il D.M. 44/2011 che - rispettivamente all'art. 3, comma 5 e all'art. 2, comma 6 - hanno previsto che «il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina».
La Corte di legittimità con la sentenza n. 5679/2020 ed i successivi pronunciamenti conformi, ha fornito una diversa interpretazione del citato art. 2050, comma 2, in forza della quale, l'art. 2050 succitato deve intendersi nel senso che: “Deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un
Pag. 4 di 8 principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio
(obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;
è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)”.
Ne deriva che il servizio militare e quello civile sostitutivo devono considerarsi validi, e dunque valutabili, anche se non prestati in costanza di nomina.
Orbene, applicando il superiore approccio interpretativo al sistema scolastico, si giunge ad affermare che l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7,
D.lgs. n. 297/1994 (e per esso con l'art. 569, comma 3, d.lgs. n. 297/1994 che, come sopra visto, in tema di “Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera” del personale amministrativo, tecnico e ausiliario detta una disciplina analoga a quella prevista dall'art. 485, comma 7, citato).
L'art. 485 comma 7 d.lgs. 297/1994 e l'art.569 cit., - disponendo che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti” - non hanno voluto introdurre alcuna precisazione e delimitazione, intendendo piuttosto attuare il principio espresso dall'art. 52 Cost. e, per l'effetto,
“l'esigenza di ristorare chi ha svolto il servizio militare di leva del sacrificio subito, sotto forma di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non è evidentemente negabile che un pregiudizio analogo è predicabile nei confronti di chi un lavoro debba ancora ottenerlo, e nondimeno vi debba rinunciare durante il servizio prestato nelle forze armate” (Consiglio di Stato, sez. VII, n. 7383 e n.
7376/2022).
Pag. 5 di 8 Ciò posto, va tuttavia osservato e tenuto conto della più recente giurisprudenza, anche di merito, formatasi in materia, come né le norme di cui al D.lgs. 297/1994 succitate, né l'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare abbiano imposto di valutare il servizio militare prestato in costanza di nomina e quello non in costanza di nomina con il medesimo punteggio.
Deve piuttosto ritenersi, sulla scorta del condivisibile orientamento della Corte di
Cassazione prima riportato, che dalla lettura integrata delle stesse derivi il principio secondo cui il servizio di leva obbligatorio, sia in costanza di nomina che non, e il servizio civile ad esso equiparato, vadano valutati, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, ai fini della ricostruzione di carriera e dell'accesso al ruolo, in misura non inferiore a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
Ebbene, con il D.M. 50/2021 l'amministrazione scolastica si è adeguata all'orientamento della Corte di Cassazione sopra citato e, nell'allegato A, ha previsto una disciplina che supera quella dei precedenti decreti ministeriali.
In particolare, la tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale A.T.A., allegata al D.M. 50/2021 alla lettera A prevede che: “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva.”
Secondo il D.M., dunque, il servizio militare o i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego vengono valutati come effettivi resi nella medesima qualifica per la quale viene proposta domanda, con conseguente attribuzione di
0,50 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di
6 punti per ciascun anno scolastico. Viceversa, il servizio militare o i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di impiego sono equiparati al servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, con attribuzione di un punteggio pari a 0,05
Pag. 6 di 8 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 0,60 punti per ciascun anno scolastico.
Le previsioni del D.M. 50/2021 risultano conformi all'orientamento giurisprudenziale accolto dalla giurisprudenza di legittimità: «In definitiva, attraverso la combinazione delle diverse norme, il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo, ispirato alla previsione di cui all'art. 52, co. 2, Cost., comune al regime anteriore al COM ed a quello successivo ad esso, tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile (ad esso equiparato: art. 6 L. 230/1998 e, poi, art. 2103 d. lgs. 66/2010) sono sempre utilmente valutabili, ai fini sia della carriera (art. 485, co. 7, d. lgs. 297/1994) sia dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit. e, prima, art. 77, co. 7 d.p.r.
237/1964, quale introdotto dall'art. 22 L. 958/1986), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.) e ciò in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, dovendosi disapplicare in quanto illegittime le discipline secondarie, tra cui il D.M. 42/2009 ed il D.M. 44/2011, che nel tempo hanno diversamente disposto»
(Cass. civ., Sez. Lav., n. 41894 del 29.12.2021).
Invero il D.M. 50/2021 ha dato attuazione a tale principio, disponendo che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati non in costanza di rapporto siano valutati con lo stesso punteggio del servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali.
La richiesta della ricorrente di vedersi attribuire 6 punti complessivi si identifica con la diversa pretesa che il servizio civile volontario sia valutato con lo stesso punteggio del servizio civile sostitutivo prestato in costanza di rapporto di lavoro.
Ma tale pretesa non è fondata. Infatti, una simile equiparazione ha senso solo se il cittadino, per assolvere al suddetto servizio, sia stato costretto a interrompere il rapporto di lavoro già in atto con l'Amministrazione scolastica, perdendo così la possibilità di maturare i 6 punti che la normativa sulle graduatorie di circolo e d'istituto riconosce ai dipendenti per ogni anno di servizio prestato nella scuola.
Tali conclusioni, cui già è pervenuto questo Tribunale in fattispecie sovrapponibili alla odierna (cfr. Trib. Sciacca, sent. 258/2024 – R.G. 1502/2022; sent. 371/2024- R.G.
935/2023) hanno trovato conferma in una recente pronuncia della S.C., secondo il quale:
Pag. 7 di 8 “In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m. n. 50 del
2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto” (cfr. Cass. civ., sez. Lav., sent. dell'8.8.2024, n.
22429).
Infine, appare opportuno precisare che la sentenza del Consiglio di Stato n.
8234/2019, richiamata dalla ricorrente non è pertinente al caso di specie riguardante, non tanto la valutabilità del servizio militare non reso in costanza di nomina ai fini delle graduatorie per l'accesso al pubblico impiego scolastico, ma la diversa questione della legittimità delle previsioni ministeriali che attribuiscono un minor punteggio al servizio militare (e al servizio civile sostitutivo) non prestato in costanza di nomina, rispetto al punteggio attribuito al servizio prestato in costanza di nomina.
In considerazione di quanto brevemente esposto la domanda attorea risulta infondata e il ricorso deve essere respinto.
L'esistenza di precedenti difformi e il fatto che la pronuncia della Corte di cassazione da ultimo richiamata sia successiva alla posizione del ricorso, inducono alla compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e dichiara integralmente compensate le spese di lite fra le parti;
Così deciso in Sciacca, 28 novembre 2025
Il Giudice
Leonardo OD
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