CASS
Sentenza 29 gennaio 2024
Sentenza 29 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/01/2024, n. 3382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3382 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IN MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FR NI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con rettifica della specie della piena applicata dai giudici di merito. La difesa del ricorrente ha depositato memoria difensiva con la quale insiste nell'accoglimento del ricorso e chiede annullarsi la sentenza impugnata essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione. Penale Sent. Sez. 4 Num. 3382 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 23/11/2023 RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. IN RI ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato in punto di responsabilità penale la sentenza del Tribunale di Mantova i il quale lo aveva riconosciuto colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art.186 co.II lett.c) e 2 bis C.d.S. e la aveva condannato alla pena di un anno, mesi quattro di reclusione ed euro 4.000 di multa cn revoca della patente di guida e confisca del veicolo da questi condotto. 2. Il ricorrente propone 5 motivi di ricorso. 2.1 Con il primo deduce violazione di legge della sentenza impugnata nella parte in cui era stata confermata la decisione di primo grado, la quale aveva applicato una specie di pena (reclusione e multa) incoerenti con la natura contravvenzionale del reato ascritto, laddove lo stesso giudice di primo grado nella motivazione della sentenza .aveva rimarcato l'errore in cui era incorso. 2.2 Con il secondo e il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce mancanza di motivazione laddove la corte aveva escluso la rilevanza di un certificato medico allegato dalla parte che evidenziava a carico dell'imputato "attacchi di panico e crisi d'ansia ricorrenti" e per non avere posto in collegamento tale affezione con la condizione di ebbrezza alcolica riscontrata, nonché per non avere adeguatamente considerato le tennpistiche dell'incidente in relazione al grado di ebbrezza alcolica riscontrato. 2.3 Con una quarta articolazione deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui é stata riconosciuta l'aggravante di cui all'art.186 comma 2 bis C.d.S., per avere totalmente omesso di considerare le allegazioni difensive del ricorrente, determinando in tal modo una inversione dell'onere della prova sulle cause del sinistro. 2.4 Con un'ultima articolazione denuncia difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con particolare ri- ferimento all'asserita non correttezza del comportamento processuale. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto del tutto generici, in fatto e privi di confronto con la motiva- zione del giudice di appello la quale risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione nel riconoscere la responsabilità del prevenuto laddove in difetto di allegazioni atte a sorreggere l'avvenuta assunzione di alcol in epoca successiva al sinistro, gli elementi evidenziati dal giudice di merito (rilevante scostamento dai limiti di soglia dell'ebbrezza alcolica, uscita di strada del camper con difficoltà del conducente di uscire dal mezzo e di risalire la scarpata, tempestivo arrivo sul posto delle forze dell'ordine), rendono del tutto inverosimile che l'imputato possa avere assunto la bevanda alcolica dopo l'uscita di strada e nella misura riscontrata nell'esame acolimetrico, anche in ragione delle giustificazioni fornite dalla stessa persona offesa. Sul punto va osservato che, in relazione al dedotto vizio motiva- zionale, compito del giudice di legittimità, allo stato della normativa vigente, è quello di accertare (oltre che la presenza fisica della motivazione) la coerenza lo- gica delle argomentazioni poste dal giudice di merito a sostegno della propria de- cisione, non già quello di stabilire se la stessa proponga la migliore ricostruzione dei fatti. Neppure il giudice di legittimità è tenuto a condividerne la giustificazione, dovendo invece egli limitarsi a verificare se questa sia coerente con una valuta- zione di logicità giuridica della fattispecie nell'ambito di una adeguata opinabilità di apprezzamento;
ciò in quanto l'art. 606 c.p.)., comma 1, lett. e) non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, essendo estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (ex pluribus: Cass. n. 12496/99, sez.4, 2.12.03 n. 4842, Elia, Rv. 229369). Non può integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più corretta valutazione delle risultanze processuali. Così come sembra opportuno precisare che il travisamento, per assumere rilievo nella sede di legittimità, deve, da un lato, immediatamente emergere dall'obiettivo e semplice esame dell'atto, specificamente indicato, dal quale deve trarsi, in maniera certa ed evidente, che il giudice del merito ha travisato una prova acquisita al processo, ovvero ha omesso di considerare circostanze risultanti dagli atti espressamente indicati;
dall'altro, esso deve riguardare una prova decisiva, nel senso che l'atto indicato, qualunque ne sia la natura, deve avere un contenuto da solo idoneo a porre in discussione la congruenza logica delle conclusioni cui è pervenuto il giudice di merito. Nella spe- cie la struttura logica del ragionamento operata conformemente dai giudici di me- rito ha ampiamente dato conto dell'assoluta irrilevanza del certificato medico pro- dotto dal ricorrente e della assoluta inconciliabilità della condizione di ebbrezza alcolica con una assunzione alcolica intervenuta in epoca successiva al sinistro. 4. Considerazioni del tutto analoghe vanno fatte con riferimento al quarto motivo di ricorso atteso che la corte distrettuale, una volta ricondotta la condizione di ebbrezza alcolica ad una volontaria assunzione di alcol prima o contestualmente alla conduzione del mezzo, ha riconosciuto la relazione di necessaria occasionalità tra tale condizione di ebbrezza e la fuoriuscita dalla sede stradale, in quanto il conducente era impegnato in operazione di svolta in prossimità di un incrocio e la perdita di controllo del mezzo, con deviazione verso la scarpata, in assenza di concreti elementi di turbativa (tali non potendo essere considerati quelli mera- mente asseriti dal conducente post factum), è stato correttamente ricondotto, con motivazione non manifestamente illogica, ad una incapacità di governare il mezzo 2 Il Consigliere estensore Il Presidente causata dal grave stato di alterazione, riconosciuto successivamente attraverso l'esame alcolimetrico. 5. il giudice ha poi assolto in maniera corretta, e pertanto immune da vizi di legittimità, il proprio onere motivazionale in ordine alla esclusione al favore del ricorrente delle circostanze attenuanti generiche, valorizzando la gravità e della condotta e la non linearità del comportamento processuale. Va rilevato in proposito che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, come più volte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favore- voli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disat- tesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il di- niego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento proces- suale). A tale proposito il giudice distrettuale ha escluso il beneficio con motiva- zione del tutto coerente al suddetto insegnamento richiamando la obiettiva gravità della condotta e un atteggiamento processuale teso alla menzogna. 6. Quanto al disallineamento tra dispositivo letto in udienza dal giudice di primo grado e la motivazione della sentenza, poi confermata dal giudice di appello limitatamente alla specie della pena applicata, allo stesso si può porre rimedio con lo strumento fornito dall'art.619 comma 2 cod.proc.pen. attraverso la rettifica della stessa, trattandosi di difformità che non costituisce causa di nullità della sen- a ?( 1)( tenza eYriparabile mediante correzione (sez.6, n.18372 del 28/03/2017, Giugovaz, Rv.269852-01) 7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am- mende. Dispone la rettifica de a en enza di primo grado nel senso che, là dove è scritto "reclusione" debba invece intendersi "ammenda". Così deciso in Roma il 23 Novembre 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FR NI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con rettifica della specie della piena applicata dai giudici di merito. La difesa del ricorrente ha depositato memoria difensiva con la quale insiste nell'accoglimento del ricorso e chiede annullarsi la sentenza impugnata essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione. Penale Sent. Sez. 4 Num. 3382 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 23/11/2023 RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. IN RI ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato in punto di responsabilità penale la sentenza del Tribunale di Mantova i il quale lo aveva riconosciuto colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art.186 co.II lett.c) e 2 bis C.d.S. e la aveva condannato alla pena di un anno, mesi quattro di reclusione ed euro 4.000 di multa cn revoca della patente di guida e confisca del veicolo da questi condotto. 2. Il ricorrente propone 5 motivi di ricorso. 2.1 Con il primo deduce violazione di legge della sentenza impugnata nella parte in cui era stata confermata la decisione di primo grado, la quale aveva applicato una specie di pena (reclusione e multa) incoerenti con la natura contravvenzionale del reato ascritto, laddove lo stesso giudice di primo grado nella motivazione della sentenza .aveva rimarcato l'errore in cui era incorso. 2.2 Con il secondo e il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce mancanza di motivazione laddove la corte aveva escluso la rilevanza di un certificato medico allegato dalla parte che evidenziava a carico dell'imputato "attacchi di panico e crisi d'ansia ricorrenti" e per non avere posto in collegamento tale affezione con la condizione di ebbrezza alcolica riscontrata, nonché per non avere adeguatamente considerato le tennpistiche dell'incidente in relazione al grado di ebbrezza alcolica riscontrato. 2.3 Con una quarta articolazione deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui é stata riconosciuta l'aggravante di cui all'art.186 comma 2 bis C.d.S., per avere totalmente omesso di considerare le allegazioni difensive del ricorrente, determinando in tal modo una inversione dell'onere della prova sulle cause del sinistro. 2.4 Con un'ultima articolazione denuncia difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con particolare ri- ferimento all'asserita non correttezza del comportamento processuale. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto del tutto generici, in fatto e privi di confronto con la motiva- zione del giudice di appello la quale risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione nel riconoscere la responsabilità del prevenuto laddove in difetto di allegazioni atte a sorreggere l'avvenuta assunzione di alcol in epoca successiva al sinistro, gli elementi evidenziati dal giudice di merito (rilevante scostamento dai limiti di soglia dell'ebbrezza alcolica, uscita di strada del camper con difficoltà del conducente di uscire dal mezzo e di risalire la scarpata, tempestivo arrivo sul posto delle forze dell'ordine), rendono del tutto inverosimile che l'imputato possa avere assunto la bevanda alcolica dopo l'uscita di strada e nella misura riscontrata nell'esame acolimetrico, anche in ragione delle giustificazioni fornite dalla stessa persona offesa. Sul punto va osservato che, in relazione al dedotto vizio motiva- zionale, compito del giudice di legittimità, allo stato della normativa vigente, è quello di accertare (oltre che la presenza fisica della motivazione) la coerenza lo- gica delle argomentazioni poste dal giudice di merito a sostegno della propria de- cisione, non già quello di stabilire se la stessa proponga la migliore ricostruzione dei fatti. Neppure il giudice di legittimità è tenuto a condividerne la giustificazione, dovendo invece egli limitarsi a verificare se questa sia coerente con una valuta- zione di logicità giuridica della fattispecie nell'ambito di una adeguata opinabilità di apprezzamento;
ciò in quanto l'art. 606 c.p.)., comma 1, lett. e) non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, essendo estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (ex pluribus: Cass. n. 12496/99, sez.4, 2.12.03 n. 4842, Elia, Rv. 229369). Non può integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più corretta valutazione delle risultanze processuali. Così come sembra opportuno precisare che il travisamento, per assumere rilievo nella sede di legittimità, deve, da un lato, immediatamente emergere dall'obiettivo e semplice esame dell'atto, specificamente indicato, dal quale deve trarsi, in maniera certa ed evidente, che il giudice del merito ha travisato una prova acquisita al processo, ovvero ha omesso di considerare circostanze risultanti dagli atti espressamente indicati;
dall'altro, esso deve riguardare una prova decisiva, nel senso che l'atto indicato, qualunque ne sia la natura, deve avere un contenuto da solo idoneo a porre in discussione la congruenza logica delle conclusioni cui è pervenuto il giudice di merito. Nella spe- cie la struttura logica del ragionamento operata conformemente dai giudici di me- rito ha ampiamente dato conto dell'assoluta irrilevanza del certificato medico pro- dotto dal ricorrente e della assoluta inconciliabilità della condizione di ebbrezza alcolica con una assunzione alcolica intervenuta in epoca successiva al sinistro. 4. Considerazioni del tutto analoghe vanno fatte con riferimento al quarto motivo di ricorso atteso che la corte distrettuale, una volta ricondotta la condizione di ebbrezza alcolica ad una volontaria assunzione di alcol prima o contestualmente alla conduzione del mezzo, ha riconosciuto la relazione di necessaria occasionalità tra tale condizione di ebbrezza e la fuoriuscita dalla sede stradale, in quanto il conducente era impegnato in operazione di svolta in prossimità di un incrocio e la perdita di controllo del mezzo, con deviazione verso la scarpata, in assenza di concreti elementi di turbativa (tali non potendo essere considerati quelli mera- mente asseriti dal conducente post factum), è stato correttamente ricondotto, con motivazione non manifestamente illogica, ad una incapacità di governare il mezzo 2 Il Consigliere estensore Il Presidente causata dal grave stato di alterazione, riconosciuto successivamente attraverso l'esame alcolimetrico. 5. il giudice ha poi assolto in maniera corretta, e pertanto immune da vizi di legittimità, il proprio onere motivazionale in ordine alla esclusione al favore del ricorrente delle circostanze attenuanti generiche, valorizzando la gravità e della condotta e la non linearità del comportamento processuale. Va rilevato in proposito che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, come più volte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favore- voli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disat- tesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il di- niego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento proces- suale). A tale proposito il giudice distrettuale ha escluso il beneficio con motiva- zione del tutto coerente al suddetto insegnamento richiamando la obiettiva gravità della condotta e un atteggiamento processuale teso alla menzogna. 6. Quanto al disallineamento tra dispositivo letto in udienza dal giudice di primo grado e la motivazione della sentenza, poi confermata dal giudice di appello limitatamente alla specie della pena applicata, allo stesso si può porre rimedio con lo strumento fornito dall'art.619 comma 2 cod.proc.pen. attraverso la rettifica della stessa, trattandosi di difformità che non costituisce causa di nullità della sen- a ?( 1)( tenza eYriparabile mediante correzione (sez.6, n.18372 del 28/03/2017, Giugovaz, Rv.269852-01) 7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am- mende. Dispone la rettifica de a en enza di primo grado nel senso che, là dove è scritto "reclusione" debba invece intendersi "ammenda". Così deciso in Roma il 23 Novembre 2023