Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 23/03/2026, n. 1952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1952 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01952/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02375/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2375 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
SI De UC, rappresentato e difeso dall'avvocato UC Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo 323;
contro
Comune di Vico Equense, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emilia Dubbioso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per L'Area Metropolitana di Napoli, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale Castellammare di Stabia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;
Ministero della Cultura;
nei confronti
Le Axidie s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Allodi, Luigi Pascariello, Aldo Starace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Capitaneria di Porto di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) del provvedimento prot. n. 13914 del 2.4.2024, comunicato a mezzo PEC in data 5.4.2024, con cui il Comune di Vico Equense ha formalmente riscontrato l'istanza prot. n. 225/is del 27 febbraio 2024 avente ad oggetto il prosieguo dell'istanza prot. n. 1301/is del 29 novembre 2023, formulata anche ai sensi dell'art. 27 del DPR 380/01; b) del provvedimento della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli del 25 marzo 2024 assunto al protocollo comunale al n. 12568 avente ad oggetto il parere favorevole relativamente all'istanza ex art. 36 DPR 380/01 formulata dalla società Le Axidie; c) ove e se esistente, dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata alla società controinteressata, non nota al ricorrente; d) ove e se esistente del provvedimento di sanatoria ex art. 36 DPR 380/01, non noto al ricorrente; e) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali che ci si riserva di impugnare espressamente con motivi aggiunti;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 8 luglio 2024:
1) del provvedimento della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli del 25.3.2024 assunto al protocollo comunale al n. 12568 avente ad oggetto il parere favorevole relativamente all’istanza ex art. 36 DPR 380/01, già impugnato sub b) del ricorso introduttivo e conosciuto solo a seguito dell’accesso agli atti presso gli Uffici comunali dell’11.6.2024; 2) del decreto di autorizzazione paesaggistica in sanatoria n. 88 del 13.6.2024, già impugnato al buio sub c) del ricorso introduttivo, non conosciuto, del cui rilascio è stato dato avviso sull’albo pretorio comunale (che parimenti si impugna), in uno alla relativa proposta/parere della Soprintendenza dell’11.6.2024, non conosciuta; 3) ove e per quanto lesivo del presupposto parere della Commissione Locale per il paesaggio del 15.2.2023 n.2/5, non conosciuto; 4) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali che ci si riserva di impugnare con motivi integrativi/aggiunti;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 26 agosto 2024:
A) del decreto di autorizzazione in paesaggistica in sanatoria n. 88 del 13.6.2024 già impugnato al buio sub c) del ricorso introduttivo, conosciuto solo a seguito dell’accesso agli atti del 5.8.2024, in uno alla relativa proposta/parere prot. n. 22904 del 14.6.2024; B) del parere della Commissione Locale per il paesaggio del 15.2.2023 n.2/5, già impugnato al buio sub 2 del ricorso per motivi integrativi, conosciuto solo a seguito dell’accesso agli atti del 5.8.2024; C) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali che ci si riserva di impugnare espressamente con ulteriori motivi aggiunti;
E PER LA DECLARATORIA
dell’obbligo del Comune di Vico Equense di riscontrare l’istanza ivi contenuta con un espresso provvedimento a mezzo del quale siano esercitate le attività di controllo e sanzionatorie di cui al D.P.R. n. 380/2001 (in particolare dell’art. 27 ovvero degli artt. 31 e ss).
NONCHÉ
per l’accertamento dell’illegittimo silenzio serbato dalla Direzione Marittima di Napoli e dalla Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia in ordine all’istanza prot. n. 225/is del 27.2.2024 ed affinché Venga ordinato ai detti Enti di provvedere in ordine a detta istanza con un provvedimento espresso, anche ai sensi degli artt. 54 e 55 cod. nav;
NONCHÉ
Per l’ottemperanza alla sentenza del TAR Campania – Napoli n. 8081/2022 così come confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4039/2023.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Vico Equense, di Le Axidie s.r.l. e della Capitaneria di Porto di Napoli, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per L'Area Metropolitana di Napoli e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale Castellammare di Stabia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa IA IA D'ER e uditi nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, il ricorrente – premesso di avervi interesse in quanto proprietario di un immobile posto in prossimità dell’albergo denominato “Resort Le Axidie”, sito presso la Marina di Aequa, a Vico Equense – ha impugnato la nota comunale del 2 aprile 2024, di riscontro all’istanza-diffida di esso ricorrente, con cui si dava atto della intervenuta integrale ottemperanza della sentenza di questo Tribunale n. 8081/2022, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 4039/2023.
Al riguardo, il ricorrente ha esposto in punto di fatto:
- di aver segnalato al Comune la realizzazione di interventi di trasformazione urbanistica, sub specie di nuove opere sul lastrico solare della struttura alberghiera, consistenti in manufatti in PVC, vetro, acciaio e altri materiali, chiusi su tutti i lati e stabilmente destinati all’attività ricettiva (ricevimenti ed eventi) e comportanti, in tesi, un aumento di volumetria, nonché modifica del prospetto e della sagoma dell’edificio, incidendo anche sulla sua veduta sul mare;
- di aver presentato, al fine di verificare la legittimità degli interventi, istanza di accesso agli atti in data 25 febbraio 2022, ottenendo dal Comune, il 20 aprile 2022, documentazione relativa a due CILA presentate dalla società proprietaria dell’hotel (2019 e 2021), con cui erano stati dichiarati interventi qualificati come manutenzione ordinaria e straordinaria riguardanti, tra l’altro, la sostituzione della pavimentazione del terrazzo, opere di impermeabilizzazione, la sostituzione dei parapetti e la realizzazione di strutture leggere ombreggianti;
- di aver pertanto presentato al Comune in data 4 maggio 2022 – sul presupposto della inidoneità di tali titoli edilizi a legittimare le opere effettivamente realizzate - un’istanza ai sensi degli artt. 27 e 31 del d.P.R. 380/2001, chiedendo l’esercizio dei poteri di vigilanza e repressione degli abusi edilizi;
- di aver proposto, a fronte del mancato riscontro, ricorso al TAR ex art. 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio dell’amministrazione, accolto con sentenza della Sezione n. 8081/2022, recante l’ordine al Comune di provvedere con un provvedimento espresso entro 60 giorni (l’appello proposto dalla società interessata è stato successivamente respinto dal Consiglio di Stato);
- di aver in seguito presentato, persistendo l’inerzia dell’amministrazione, una nuova istanza volta a ottenere l’esecuzione delle sentenze ex art. 27 T.U. Edilizia e l’accesso agli atti eventualmente adottati nelle more, prendendo dunque visione di ulteriore documentazione, tra cui un accertamento tecnico del 28 dicembre 2023 e un’ordinanza di sospensione dei lavori del 29 dicembre 2023;
- che dagli accertamenti tecnici risultava la presenza, sui terrazzi dell’hotel, di numerose opere tra cui strutture ombreggianti, infissi perimetrali in alluminio e vetro idonei a creare spazi chiusi, pergotende di rilevanti dimensioni, scale in cemento armato, pavimentazioni flottanti, ringhiere perimetrali e ulteriori manufatti che avrebbero determinato una trasformazione edilizia con aumento di volumetria, non riconducibile a opere precarie né assentibili mediante CILA, ma subordinate al previo rilascio del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica, tenuto conto anche della collocazione dell’immobile in area sottoposta a vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché nella fascia di rispetto di 30 metri dal demanio marittimo;
- il ricorrente ha inoltre contestato la possibilità di sanatoria delle opere ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 380/2001 e 167 d.lgs. n. 42/04, ritenendo sussistente l’obbligo per il Comune di adottare i provvedimenti repressivi degli abusi edilizi.
Con l’impugnata nota del 2 aprile 2024 il Comune ha tuttavia ritenuto di aver fornito i chiarimenti richiesti e di aver dato esecuzione alle precitate sentenze, asserendo che non residuavano ulteriori attività da svolgere.
1.2 Avverso il prefato atto è insorto il ricorrente che lamenta, in estrema sintesi:
- che la trasformazione urbanistica (sub specie di nuova costruzione) realizzata sul terrazzo di copertura del predetto albergo - attraverso strutture ombreggianti, infissi perimetrali, locali di servizio e ulteriori manufatti – avrebbe comportato la creazione di nuovi volumi e la modifica della sagoma dell’edificio, richiedendo, pertanto, il previo rilascio del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica, nella specie non ottenuti, in spregio alle previsioni del p.r.g. e del p.u.t.; inoltre l’amministrazione si sarebbe limitata ad affermare l’avvenuta rimozione delle opere abusive senza verificare l’effettiva eliminazione delle strutture portanti, le quali, lungi dall’essere precarie, risulterebbero tuttora presenti e stabilmente utilizzate per le attività di ricevimento e per ospitare eventi, in assenza dei titoli edilizi necessari;
- la valutazione atomistica degli interventi, affermando che le opere sono state illegittimamente considerate in maniera atomistica, mentre, tenuto conto della loro idoneità a determinare una complessiva trasformazione urbanistico-edilizia del territorio con incremento di volumetria e carico urbanistico, avrebbero dovuto essere considerate unitariamente, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante bensì dall’insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni;
- l’illegittimità del procedimento di sanatoria, in quanto difetterebbe la cd. doppia conformità richiesta dall’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 e le opere risulterebbero comunque incompatibili con i vincoli urbanistici e paesaggistici insistenti sull’area;
- la nullità del provvedimento impugnato per violazione del giudicato formatosi sulle sentenze precitate (TAR Campania n. 8081/2022 e Consiglio di Stato n. 4039/2022), che avevano imposto all’amministrazione di pronunciarsi sull’istanza di repressione degli abusi: l’amministrazione avrebbe invece adottato un atto meramente dilatorio senza emanare i provvedimenti repressivi dovuti;
- l’illegittimità dell’inerzia della Direzione Marittima di Napoli e della Capitaneria di Porto di Castellammare, poiché le opere ricadono nella fascia di rispetto di 30 metri dal demanio marittimo, nella quale l’esecuzione di nuove opere richiede l’autorizzazione prevista dagli artt. 54 e 55 del codice della navigazione: nella specie l’Amministrazione competente non solo non risulta aver rilasciato alcuna autorizzazione alla controinteressata ma non avrebbe nemmeno riscontrato in alcun modo l’istanza del privato.
2. Con due successivi ricorsi per motivi aggiunti, notificati in data 8 luglio 2024 e 26 agosto 2024, il ricorrente ha reiterato l’impugnativa degli atti di cui al ricorso principale, formulando più specifiche censure avverso il parere soprintendentizio n. 12568/2024 “conosciuto solo a seguito dell’accesso agli atti presso gli Uffici comunali dell’11.6.2024”, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990, dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 e dell’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001, nonché degli artt. 34 e 35 delle N.T.A. del PRG, dell’art. 17 del PUT e dell’art. 61 del PRG, e lamentando altresì il difetto di motivazione del parere favorevole reso dalla Soprintendenza, unitamente al successivo decreto comunale di autorizzazione paesaggistica in sanatoria.
Il ricorrente contesta, in particolare, la legittimità del parere favorevole della Soprintendenza del 25 marzo 2024, rilasciato ai fini dell’accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 in relazione a opere realizzate in quanto, in primo luogo, contraddittorio e immotivatamente difforme dal precedente preavviso di diniego della Soprintendenza.
Sotto connesso aspetto, il ricorrente deduce che l’amministrazione avrebbe erroneamente fondato il mutamento di valutazione sulle osservazioni della società controinteressata, le quali richiamavano titoli risalenti (licenza edilizia del 1955, concessione demaniale del 2004 e atti dell’Agenzia delle Dogane) che, secondo il ricorrente, non dimostrerebbero in alcun modo la preesistenza o la legittimità delle opere contestate, né avrebbero rilievo ai fini edilizi o paesaggistici.
Si rimarca, inoltre, che le opere realizzate avrebbero determinato la creazione di nuovi volumi e la trasformazione stabile del lastrico solare, con conseguente necessità del permesso di costruire e della preventiva autorizzazione paesaggistica, mai rilasciati.
Il ricorrente contesta altresì la qualificazione delle opere come strutture precarie o pergotende, evidenziando che esse risultano stabilmente ancorate al suolo, di rilevanti dimensioni e funzionalmente destinate all’attività di ristorazione dell’hotel, circostanza che ne escluderebbe la natura temporanea.
Si deduce, inoltre, che l’intervento risulterebbe incompatibile con la disciplina urbanistica vigente, atteso che l’immobile ricade in zona H1.1 del PRG e in zona territoriale T2 del PUT, ambiti nei quali sono consentiti soltanto interventi di manutenzione, restauro e consolidamento, con divieto di incremento volumetrico.
Il ricorrente lamenta infine che la Soprintendenza avrebbe effettuato una valutazione atomistica delle singole opere, limitandosi a considerare gli interventi indicati nell’istanza di sanatoria senza esaminare l’intero complesso delle opere realizzate sul terrazzo, che nel loro insieme determinerebbero una significativa trasformazione urbanistico-edilizia del sito, in violazione dei principi affermati dalla consolidata giurisprudenza amministrativa.
Con ulteriore censura viene dedotta l’illegittimità derivata del decreto comunale di autorizzazione paesaggistica in sanatoria n. 88 del 13 giugno 2024, nonché del parere favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio del 15 febbraio 2023, in quanto fondati sul medesimo parere della Soprintendenza ritenuto viziato.
3. Si sono costituiti in resistenza il Comune di Vico Equense, la Capitaneria di Porto di Napoli, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per L'Area Metropolitana di Napoli e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale Castellammare di Stabia, difendendo la legittimità degli atti impugnati e opponendosi all’avverso ricorso.
Si è inoltre costituita la controinteressata che ha sostenuto l’infondatezza dei rilievi censori opposti del ricorrente.
4. All’udienza dell’11 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. In limine va disattesa l’eccezione spiegata dalla difesa comunale di inammissibilità del ricorso per assenza di legittimazione e interesse in capo all’istante, asserendosi la mancanza di una posizione qualificata e differenziata, non essendo sufficiente, in tesi della resistente, l’affermazione della mera vicinitas.
Il ricorrente precisa negli scritti che gli interventi realizzati sul lastrico dell’hotel “Le Axidiae” ledono l’assetto urbanistico e paesaggistico dell’area ed incidono sulla veduta sul mare godibile dal suo immobile (che risulta effettivamente comunque sensibilmente limitata dall’apposizione delle strutture sul lastrico dell’hotel, come emerge dalla documentazione fotografica prodotta). Lo stesso è pertanto titolare di un interesse differenziato e qualificato all’esercizio dei poteri repressivi e sanzionatori da parte dell’organo competente ed è anche legittimato ad impugnare gli atti adottati dall’amministrazione per contestarne la legittimità (CdS, VI, 18 maggio 2020, n. 3120; Id. id., 9 gennaio 2020, n. 183; TAR Campania, VII, 8081/2022).
Nella fattispecie risultano, pertanto, sussistenti tutti i presupposti ritenuti necessari dall’Ad. Plen. del Consiglio di Stato n. 22/2021 (compreso un concreto pregiudizio, sostanziantesi nell’evidenziata limitazione della veduta godibile dall’immobile di proprietà del ricorrente) per potersi contestare l’attività edilizia posta in essere da terzi, tenuto conto che il vulnus all’assetto del territorio e del paesaggio lede non soltanto il soggetto confinante, ma chiunque in quel territorio - recte, nell’area limitrofa a quella “violata” - vive ed esplica la propria personalità (artt. 2, 9, 32 Cost.) - Tar Campania, Napoli, sez. VI, sent. 18/8/21 n. 5552/2021 e giurisprudenza ivi richiamata.
6. Nel merito il ricorso è fondato.
Coglie nel segno, con efficacia assorbente, il rilievo censorio fondato sulla natura non precaria della complessa struttura realizzata sul lastrico dell’immobile e, dunque, sulla necessità del permesso di costruire ai fini della sua realizzazione.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, che il Collegio condivide, la tettoia deve essere qualificata come “nuova costruzione” quando integri un manufatto non completamente interrato che presenti i caratteri della solidità, stabilità e stabile collegamento al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato. Rientrano invece nell’ambito dell’edilizia libera soltanto le tettoie leggere, non tamponate lateralmente su almeno tre lati, prive di autonomia strutturale e funzionale e destinate esclusivamente a migliorare la fruizione dello spazio esterno, offrendo un riparo temporaneo dagli agenti atmosferici senza creare un ambiente assimilabile a quello interno (Cons. Stato, sez. VI, 3 aprile 2024, n. 3031 e precedenti ivi citati).
Quando, per le richiamate caratteristiche costruttive, dimensioni e modalità di inserimento nel contesto edilizio, la tettoia risulti idonea ad incidere sulla sagoma o sui prospetti dell’edificio si rende dunque necessario il permesso di costruire. Diversamente, l’installazione della tettoia è sottratta a tale regime soltanto quando la conformazione e le ridotte dimensioni ne rendano evidente la funzione di mero elemento accessorio di arredo e protezione dell’immobile cui accede. In tale prospettiva, le tettoie possono essere ricondotte al regime delle pertinenze urbanistiche e ritenute liberamente realizzabili solo quando, per consistenza e configurazione, risultino assorbite, in ragione della loro accessorietà, nell’edificio principale (cfr. TAR Lazio, sez. II, 15 settembre 2025, n. 16273).
Nel caso di specie, come emerge dalla documentazione fotografica prodotta dalla parte ricorrente, le opere realizzate non sono limitate alla installazione di una semplice tettoia o pergolato con funzione ombreggiante, ma hanno dato luogo ad un complesso organismo edilizio, costituito da un sistema di tettoie tra loro collegate a copertura dell’intero terrazzo che, per dimensioni e tipologia costruttiva, finisce per alterare visibilmente i prospetti e la sagoma dell’edificio, creando spazi stabilmente asserviti all’attività imprenditoriale della controinteressata, escludendone la natura temporanea
In tal senso deponeva già il preavviso di diniego della Soprintendenza (prot. n. 4795-A del 4 marzo 2024), nel quale si evidenziava la realizzazione di una superfetazione idonea ad incidere sulla percezione d'insieme del complesso edilizio.
Peraltro, come rimarcato dal ricorrente e come è emerso in atti, a seguito di un primo sopralluogo, la controinteressata aveva provveduto ad una parziale rimessione in pristino dello stato dei luoghi, mediante la rimozione delle porte scorrevoli laterali che delimitavano i volumi della copertura e di ulteriori manufatti strumentali all’attività di ristorazione (cucina, bar e servizi igienici). Tuttavia, permaneva la struttura di copertura ancorata al terrazzo mediante travi e viti, oggetto di domanda di sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 e di contestuale richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica.
Senonché, come emerge dal successivo verbale di sopralluogo del 28 dicembre 2023, nei terrazzi di maggiore consistenza (A e B), è stata nuovamente accertata l’installazione di infissi o chiusure verticali perimetrali, in alluminio e vetro (già oggetto di CILA del marzo 2023, finalizzata alla rimessione in pristino).
Le superiori considerazioni rafforzano il convincimento che la struttura risulta di per sé dotata di un’impalcatura robusta, idonea all’occorrenza a definire spazi chiusi con rilevanza volumetrica mediante il semplice montaggio delle invetriate o degli infissi perimetrali, evidenziandosi la sua stabile funzionalizzazione all’attività di ristorazione svolta sul terrazzo, che ne esclude la natura temporanea o precaria.
Ne consegue, inoltre, che le opere in questione, come correttamente rilevato dalla Soprintendenza nel primo parere, non avrebbero potuto essere assentite sotto il profilo paesaggistico in quanto per dimensioni e caratteristiche costruttive risultano stabilmente idonee a compromettere il valore paesaggistico di un’area tutelata (zona H1.1 del PRG e in zona territoriale T2 del PUT) in cui in cui sono consentiti soltanto interventi di manutenzione, restauro e consolidamento.
Da quanto esposto discende l’illegittimità della nota impugnata con ricorso introduttivo, nonché, in via derivata del parere favorevole della Soprintendenza e del decreto comunale con cui è stata rilasciata l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria.
7. In conclusione, assorbite le ulteriori censure, ne consegue l’annullamento degli atti impugnati e obbligo dell’amministrazione comunale di rideterminarsi in merito, alla luce delle coordinate conformative della presente sentenza.
8. Va infine accolta la domanda di declaratoria dell’illegittimità del silenzio della Direzione Marittima di Napoli e della Capitaneria di Porto di Castellammare, ad adottare gli atti di cui all’artt. 54 e 55 del codice della navigazione, sussistendo l’interesse dell’istante alla rimozione delle denunciate opere sine titulo, in ragione della lesione che lo stesso asserisce esserne conseguita alla sua proprietà.
Sul punto è sufficiente rilevare che le opere in questione sono state realizzate nella fascia di rispetto dei 30 metri dal confine del demanio marittimo e che, in tali casi, l’art. 55, comma 4, cod. navigazione, rinviando ai poteri di cui al precedente art. 54, attribuisce all’autorità marittima il potere di ingiungere la rimozione degli abusi e, in mancanza, l’esecuzione in danno dell’interessato.
Dunque, a fronte dell’istanza del ricorrente, a tanto legittimato in ragione dello specifico interesse sopra evidenziato, sussisteva l’obbligo dell’amministrazione di fornire una risposta espressa in ordine alla richiesta attivazione dei poteri ripristinatori ad essa spettanti.
Ne consegue l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Direzione Marittima di Napoli e dalla Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia in ordine all’istanza prot. n. 225/is del 27 febbraio 2024, con conseguente declaratoria dell’obbligo di provvedere sull’istanza del ricorrente nei termini di 60 giorni dalla notifica della presente sentenza.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico delle amministrazioni resistenti e della controinteressata, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e nei sensi di cui in motivazione, con conseguente annullamento degli atti impugnati e declaratoria dell’obbligo della Direzione Marittima di Napoli - Capitaneria di Porto di Castellammare di provvedere sull’istanza della ricorrente del 27 febbraio 2024, nei termini di 60 giorni dalla notifica della presente sentenza.
Condanna il Comune di Vico Equense, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per L'Area Metropolitana di Napoli, la Direzione Marittima di Napoli - Capitaneria di Porto di Castellammare e la controinteressata Le Axidie s.r.l. alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi €. 4.000,00 (€. 1.000,00 a carico di ciascuna delle precitate parti soccombenti) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 e 12 febbraio con l'intervento dei magistrati:
IA LA DD, Presidente
IA IA D'ER, Consigliere, Estensore
NN TE, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA IA D'ER | IA LA DD |
IL SEGRETARIO