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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 9211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9211 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito dell'udienza del
10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 2548 / 2025 vertente
TRA
, nato il [...], , nata il [...], nella qualità di genitori Parte_1 Parte_2 esercenti la potestà sul minore nato il [...], rappresentati e difesi dall'avv.to Persona_1
UA MI
ricorrenti
E
CP_
, in persona del legale rapp. p.t., rapp.to e difeso dall'avv.to INGALA ALESSANDRA MARIA
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.02.2025, gli epigrafati ricorrenti esponevano che, a seguito di visita di revisione del 18.07.2023, la competente Commissione Medica aveva revocato il riconoscimento del beneficio della indennità di frequenza in capo al minore riconoscendolo: “NON INVALIDO (patologia Persona_1 non invalidante o con riduzione della capacità lavorativa in misura inferiore ad 1/3 o minore non invalido art.
2 L. 118/71) e NON Portatore di handicap”; che per tali motivi avevano proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc, all'esito del quale il consulente medico d'ufficio, dott. , aveva escluso la ricorrenza delle Per_2 condizioni sanitarie legittimanti la erogazione dell'indennità di frequenza, mentre aveva riconosciuto la sussistenza della condizione di portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 c. 1 a decorrere dalla domanda amministrativa;
di avere formulato tempestivo atto di dissenso.
Hanno quindi adito il Tribunale di Napoli contestando le risultanze della perizia del Dott. , per ottenere Per_2 CP_ l'accertamento del requisito sanitario e la condanna dell' al pagamento delle prestazioni assistenziali oltre accessori, spese vinte.
CP_ L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa viene decisa con deposito della sentenza nel fascicolo telematico.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 Bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
1 Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, il minore, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta
(indennità di frequenza).
Gli istanti, nella loro qualità, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, hanno la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, essi hanno l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Orbene, i ricorrenti hanno dedotto che il consulente, riconoscendo soltanto la condizione di portatore di handicap di cui al comma 1 dell'art. 3della L.104/92 e non anche il beneficio dell'indennità di frequenza, ha errato nella valutazione del quadro sanitario che affligge il minore, cosi come comprovato dalle certificazioni mediche allegate al ricorso nella fase di atp, in particolare rilevando – a conferma di quanto già documentato
-che la relazione clinica del 07.05.2024, a firma della dott. ell'ASL Napoli 1 Centro, Persona_3 certificava: “una sospetta ADHD, disturbo oppositivo – provocatorio e difficoltà di regolazione emotivo comportamentale con manifestazioni ansiose. Frequenta la classe di scuola primaria con difficoltà degli apprendimenti scolastici e difficile aderenza alle regole del setting scolastico“ si prescrivono tp abilitativa
(psicoterapia e logpedia). Si ritiene necessaria la copertura con sostegno scolastico per il massimo del numero di ore. Inoltre si suggerisce, viste le note difficoltà del bambino, una riduzione dell'orario scolastico per evitare episodi di disregolazione e di scarsa tolleranza alla frustrazione ed agiti disadattavi;
salvatore è altresì in carico per “ epilessia a punte ct dell'infanzia”. Ragion per cui, hanno chiesto la nomina di un nuovo ctu per il rinnovo delle operazioni peritali.
Alla luce dei rilievi attorei, lo scrivente giudice si è determinato per il rinnovo delle operazioni peritali a cura di un medico munito di specializzazione maggiormente adeguata alla natura delle patologie sofferte dalla minore, affidando l'incarico ad un nuovo ctu, il dott. , specializzato in psichiatria, il quale Persona_4 all'esito delle operazioni peritali ha accertato che il minore affetto da “Disturbo specifico Persona_1 dell'apprendimento (DSA) con compromissioni nella let-tura, presenza di disgrafia e disortografia e difficoltà nel calcolo, in comorbi-lità con ADHD, disturbo oppositivo provocatorio e sindrome epilettiforme”. Secondo il ctu suddette patologie determinano una condizione di minore con difficoltà persistenti nei compiti e nelle funzioni della sua età, data la sussistenza di problematiche riscontrate sia negli apprendimenti scolastici che nelle relazioni sociali.
Sulla base di tale diagnosi, il ctu ha rilevato che il periziando presenta i requisiti biologici indispensabili per il riconoscimento dei benefici legati all'indennità di frequenza con decorrenza dalla visita di revisione del
18.07.2023.
Per la definizione del giudizio il giudice ritiene di aderire alle conclusioni cui è giunto il dott. , Persona_4 attesa la maggiore specificità e competenza nella materia specializzata dello stesso, dimostrata dalla considerazione che le relative conclusioni sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico.
Pertanto, il giudice rileva che sussistono i presupposti sanitari per il riconoscimento del diritto all'indennità di frequenza in favore del minore decorrere dal 18.07.2023, dal momento che a tale data Persona_1 ricorrono le condizioni sanitarie utili per il riconoscimento del beneficio richiesto, sulla base dell'evoluzione del quadro clinico generale. Richiamato che la difesa della parte ricorrente ha impugnato con il presente giudizio le conclusioni raggiunte dal consulente incaricato nella fase di atp limitatamente al solo mancato riconoscimento del quadro sanitario proprio dell'a indennità di frequenza, va poi dichiarato che il minore soggetto portatore della condizione di handicap di cui al comma 1 dell'art 3 della L. Persona_5
104/92.
2 Pertanto , il ricorso in opposizione va accolto.
Vista la decorrenza stabilita dal ctu, le spese della presente fase e della fase di atp, nella misura liquidata in dispositivo, vanno poste a carico del soccombente.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e dichiara che il minore a diritto all'indennità di frequenza dal Persona_1
18.07.2023 ed è soggetto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 c. 1 a decorrere dalla domanda amministrativa;
CP_ condanna l' a pagare in favore dei ricorrenti le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.300,00 oltre iva e cpa rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, con attribuzione al procuratore Mirko Capuano dichiaratosi anticipatario.
Napoli, 10.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Annamaria Lazzara
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TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito dell'udienza del
10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 2548 / 2025 vertente
TRA
, nato il [...], , nata il [...], nella qualità di genitori Parte_1 Parte_2 esercenti la potestà sul minore nato il [...], rappresentati e difesi dall'avv.to Persona_1
UA MI
ricorrenti
E
CP_
, in persona del legale rapp. p.t., rapp.to e difeso dall'avv.to INGALA ALESSANDRA MARIA
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.02.2025, gli epigrafati ricorrenti esponevano che, a seguito di visita di revisione del 18.07.2023, la competente Commissione Medica aveva revocato il riconoscimento del beneficio della indennità di frequenza in capo al minore riconoscendolo: “NON INVALIDO (patologia Persona_1 non invalidante o con riduzione della capacità lavorativa in misura inferiore ad 1/3 o minore non invalido art.
2 L. 118/71) e NON Portatore di handicap”; che per tali motivi avevano proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc, all'esito del quale il consulente medico d'ufficio, dott. , aveva escluso la ricorrenza delle Per_2 condizioni sanitarie legittimanti la erogazione dell'indennità di frequenza, mentre aveva riconosciuto la sussistenza della condizione di portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 c. 1 a decorrere dalla domanda amministrativa;
di avere formulato tempestivo atto di dissenso.
Hanno quindi adito il Tribunale di Napoli contestando le risultanze della perizia del Dott. , per ottenere Per_2 CP_ l'accertamento del requisito sanitario e la condanna dell' al pagamento delle prestazioni assistenziali oltre accessori, spese vinte.
CP_ L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa viene decisa con deposito della sentenza nel fascicolo telematico.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 Bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
1 Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, il minore, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta
(indennità di frequenza).
Gli istanti, nella loro qualità, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, hanno la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, essi hanno l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Orbene, i ricorrenti hanno dedotto che il consulente, riconoscendo soltanto la condizione di portatore di handicap di cui al comma 1 dell'art. 3della L.104/92 e non anche il beneficio dell'indennità di frequenza, ha errato nella valutazione del quadro sanitario che affligge il minore, cosi come comprovato dalle certificazioni mediche allegate al ricorso nella fase di atp, in particolare rilevando – a conferma di quanto già documentato
-che la relazione clinica del 07.05.2024, a firma della dott. ell'ASL Napoli 1 Centro, Persona_3 certificava: “una sospetta ADHD, disturbo oppositivo – provocatorio e difficoltà di regolazione emotivo comportamentale con manifestazioni ansiose. Frequenta la classe di scuola primaria con difficoltà degli apprendimenti scolastici e difficile aderenza alle regole del setting scolastico“ si prescrivono tp abilitativa
(psicoterapia e logpedia). Si ritiene necessaria la copertura con sostegno scolastico per il massimo del numero di ore. Inoltre si suggerisce, viste le note difficoltà del bambino, una riduzione dell'orario scolastico per evitare episodi di disregolazione e di scarsa tolleranza alla frustrazione ed agiti disadattavi;
salvatore è altresì in carico per “ epilessia a punte ct dell'infanzia”. Ragion per cui, hanno chiesto la nomina di un nuovo ctu per il rinnovo delle operazioni peritali.
Alla luce dei rilievi attorei, lo scrivente giudice si è determinato per il rinnovo delle operazioni peritali a cura di un medico munito di specializzazione maggiormente adeguata alla natura delle patologie sofferte dalla minore, affidando l'incarico ad un nuovo ctu, il dott. , specializzato in psichiatria, il quale Persona_4 all'esito delle operazioni peritali ha accertato che il minore affetto da “Disturbo specifico Persona_1 dell'apprendimento (DSA) con compromissioni nella let-tura, presenza di disgrafia e disortografia e difficoltà nel calcolo, in comorbi-lità con ADHD, disturbo oppositivo provocatorio e sindrome epilettiforme”. Secondo il ctu suddette patologie determinano una condizione di minore con difficoltà persistenti nei compiti e nelle funzioni della sua età, data la sussistenza di problematiche riscontrate sia negli apprendimenti scolastici che nelle relazioni sociali.
Sulla base di tale diagnosi, il ctu ha rilevato che il periziando presenta i requisiti biologici indispensabili per il riconoscimento dei benefici legati all'indennità di frequenza con decorrenza dalla visita di revisione del
18.07.2023.
Per la definizione del giudizio il giudice ritiene di aderire alle conclusioni cui è giunto il dott. , Persona_4 attesa la maggiore specificità e competenza nella materia specializzata dello stesso, dimostrata dalla considerazione che le relative conclusioni sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico.
Pertanto, il giudice rileva che sussistono i presupposti sanitari per il riconoscimento del diritto all'indennità di frequenza in favore del minore decorrere dal 18.07.2023, dal momento che a tale data Persona_1 ricorrono le condizioni sanitarie utili per il riconoscimento del beneficio richiesto, sulla base dell'evoluzione del quadro clinico generale. Richiamato che la difesa della parte ricorrente ha impugnato con il presente giudizio le conclusioni raggiunte dal consulente incaricato nella fase di atp limitatamente al solo mancato riconoscimento del quadro sanitario proprio dell'a indennità di frequenza, va poi dichiarato che il minore soggetto portatore della condizione di handicap di cui al comma 1 dell'art 3 della L. Persona_5
104/92.
2 Pertanto , il ricorso in opposizione va accolto.
Vista la decorrenza stabilita dal ctu, le spese della presente fase e della fase di atp, nella misura liquidata in dispositivo, vanno poste a carico del soccombente.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e dichiara che il minore a diritto all'indennità di frequenza dal Persona_1
18.07.2023 ed è soggetto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 c. 1 a decorrere dalla domanda amministrativa;
CP_ condanna l' a pagare in favore dei ricorrenti le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.300,00 oltre iva e cpa rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, con attribuzione al procuratore Mirko Capuano dichiaratosi anticipatario.
Napoli, 10.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Annamaria Lazzara
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