Art. 3.
Nei confronti dei trasgressori delle disposizioni contenute nei precedenti articoli si procede a norma del decreto del Presidente della Repubblica del 25 giugno 1953, n. 492 , e successive modificazioni, riguardanti l'imposta di bollo.
Inoltre le cancellerie e segreterie giudiziarie e amministrative e gli altri uffici competenti hanno l'obbligo di segnalare semestralmente, per i provvedimenti disciplinari e amministrativi di competenza, ai consigli degli ordini delle tre categorie professionali le inadempienze nella applicazione dei contributi previdenziali da parte di professionisti appartenenti alle stesse.
Nei confronti dei trasgressori delle disposizioni contenute nei precedenti articoli si procede a norma del decreto del Presidente della Repubblica del 25 giugno 1953, n. 492 , e successive modificazioni, riguardanti l'imposta di bollo.
Inoltre le cancellerie e segreterie giudiziarie e amministrative e gli altri uffici competenti hanno l'obbligo di segnalare semestralmente, per i provvedimenti disciplinari e amministrativi di competenza, ai consigli degli ordini delle tre categorie professionali le inadempienze nella applicazione dei contributi previdenziali da parte di professionisti appartenenti alle stesse.