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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/12/2025, n. 1867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1867 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 27/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 9 dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 27/2025 R.G.L., avente ad oggetto: “prestazione: indennità- rendita vitalizia INAIL o equivalente- altre ipotesi”,
PROMOSSA DA
C.F. nato a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 Pt_2
C.F nato a [...] il [...], residenti a [...]
[...] CodiceFiscale_2
Vicolo dei Gracchi N.3, nella qualità di eredi di C.F. Persona_1 [...]
nata a [...] il [...] e deceduta il 05/03/2022 rappresentati e difesi C.F._3 dall'Avv. Marco LEONI C.F. , giusta procura allegata al ricorso;
CodiceFiscale_4
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F. ) in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via Ciro il
Grande, 21, elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede oma Flaminio, via CP_2 Giulio Romano 46, rappresentato e difeso dal funzionario Dott.ssa Stefania Sorvillo (C.F.
C.F._5
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 3/1/2025, e , nella qualità di Parte_2 Parte_1 eredi di , chiedevano all'intestato Tribunale di: “dichiarare il diritto dei Persona_1 ricorrenti a percepire i ratei della Indennità di Accompagnamento come riconosciuto dal decreto di omologa R.G.842/2023 del Tribunale di Velletri relativamente al periodo dal
01/08/2021 al 05/03/2022 con gli interessi legali fino al soddisfo.
Condannare l' al pagamento, a favore dei ricorrenti della somma di €.4186,01 CP_1 determinata come di seguito si riporta, con gli interessi legali fino al soddisfo.
Anno 2021 € 522,10 x 5 = € 2610,50
Anno 2022 € 525,17 x 3 = € 1575,51
€ 4186,01
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria del 24/10/2025 per chiedere di: “disporre un CP_1 rinvio dell'udienza per un tempo ragionevolmente idoneo alla conclusione dell'istruttoria amministrativa e, in tale occasione, dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il giorno 6/11/2025, che veniva rinviata su istanza dell' per completare la procedura di liquidazione all'udienza del CP_1
2 9/12/2025; all'esito di tale ultima udienza non essendo pervenuta la liquidazione richiesta, a seguito di discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalla parte ricorrente.
2. In fatto e in diritto.
4.Dagli atti di causa è emerso che otteneva dal Tribunale di Velletri decreto Persona_1 di omologa del 10/7/2024 all'esito del proc. di ATPO n. 842/2023 RG del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento ex art 1 L 18/1980 e s.m.i. con decorrenza dalla domanda amministrativa del 20/7/2021
Il suddetto decreto di omologa veniva notificato all' in data 8/8/2024 e in pari data CP_1 veniva inviato il modello AP23 relativo ai dati socio-economici per consentire l'erogazione della prestazione.
5. L' non provvedeva al pagamento;
veniva così promosso l'odierno ricorso CP_1 giurisdizionale trascorso il termine di legge ex art 445 bis cpc di 120 giorni dalla notifica.
6. Il decreto di omologa del Tribunale di Velletri del 10/7/2024 e la sussistenza dei requisiti socio economici consentono di ritenere accertato il diritto di all'indennità Persona_1 di accompagnamento ex art 1 L 18/1980 con decorrenza dal 20/7/2021 e sino al decesso del
5/3/2022.
7. Accertato il diritto, il Tribunale condanna l' al pagamento in favore dei ricorrenti, CP_1 nella qualità di eredi di dei ratei dell'indennità di accompagnamento ex art 1 Persona_1
L 18/1980 maturati dal 20/7/2021 al decesso del 5/3/2022, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino al soddisfo.
3. Le spese di lite.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza, per l'effetto condanna l' alla rifusione delle CP_1 spese di lite in favore dei ricorrenti che liquida - in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal
3 DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore indeterminato compreso nel III scaglione - come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase decisionale: 2021,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 € per un totale di 1863,50 €
9. Condanna dunque l al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti che CP_1 liquida in € 43,00 per spese e in € 1863,50 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del
15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara il diritto di all'indennità di accompagnamento ex art 1 Persona_1
L 18/1980 con decorrenza dal 20/7/2021 sino al decesso del 5/3/2022, oltre interessi sui ratei maturati dalla scadenza sino al soddisfo;
- condanna l' al pagamento in favore dei ricorrenti dei ratei dell'indennità di CP_1 accompagnamento ex art 1 L 18/1980 maturati da dal 20/7/2021 sino al Persona_1 decesso del 5/3/2022, oltre interessi sui singoli ratei dalla scadenza sino al soddisfo;
-condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti che liquida in € CP_1
43,00 per spese e in € 1863,50 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Velletri, il 9/12/2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 9 dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 27/2025 R.G.L., avente ad oggetto: “prestazione: indennità- rendita vitalizia INAIL o equivalente- altre ipotesi”,
PROMOSSA DA
C.F. nato a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 Pt_2
C.F nato a [...] il [...], residenti a [...]
[...] CodiceFiscale_2
Vicolo dei Gracchi N.3, nella qualità di eredi di C.F. Persona_1 [...]
nata a [...] il [...] e deceduta il 05/03/2022 rappresentati e difesi C.F._3 dall'Avv. Marco LEONI C.F. , giusta procura allegata al ricorso;
CodiceFiscale_4
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F. ) in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via Ciro il
Grande, 21, elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede oma Flaminio, via CP_2 Giulio Romano 46, rappresentato e difeso dal funzionario Dott.ssa Stefania Sorvillo (C.F.
C.F._5
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 3/1/2025, e , nella qualità di Parte_2 Parte_1 eredi di , chiedevano all'intestato Tribunale di: “dichiarare il diritto dei Persona_1 ricorrenti a percepire i ratei della Indennità di Accompagnamento come riconosciuto dal decreto di omologa R.G.842/2023 del Tribunale di Velletri relativamente al periodo dal
01/08/2021 al 05/03/2022 con gli interessi legali fino al soddisfo.
Condannare l' al pagamento, a favore dei ricorrenti della somma di €.4186,01 CP_1 determinata come di seguito si riporta, con gli interessi legali fino al soddisfo.
Anno 2021 € 522,10 x 5 = € 2610,50
Anno 2022 € 525,17 x 3 = € 1575,51
€ 4186,01
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria del 24/10/2025 per chiedere di: “disporre un CP_1 rinvio dell'udienza per un tempo ragionevolmente idoneo alla conclusione dell'istruttoria amministrativa e, in tale occasione, dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il giorno 6/11/2025, che veniva rinviata su istanza dell' per completare la procedura di liquidazione all'udienza del CP_1
2 9/12/2025; all'esito di tale ultima udienza non essendo pervenuta la liquidazione richiesta, a seguito di discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalla parte ricorrente.
2. In fatto e in diritto.
4.Dagli atti di causa è emerso che otteneva dal Tribunale di Velletri decreto Persona_1 di omologa del 10/7/2024 all'esito del proc. di ATPO n. 842/2023 RG del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento ex art 1 L 18/1980 e s.m.i. con decorrenza dalla domanda amministrativa del 20/7/2021
Il suddetto decreto di omologa veniva notificato all' in data 8/8/2024 e in pari data CP_1 veniva inviato il modello AP23 relativo ai dati socio-economici per consentire l'erogazione della prestazione.
5. L' non provvedeva al pagamento;
veniva così promosso l'odierno ricorso CP_1 giurisdizionale trascorso il termine di legge ex art 445 bis cpc di 120 giorni dalla notifica.
6. Il decreto di omologa del Tribunale di Velletri del 10/7/2024 e la sussistenza dei requisiti socio economici consentono di ritenere accertato il diritto di all'indennità Persona_1 di accompagnamento ex art 1 L 18/1980 con decorrenza dal 20/7/2021 e sino al decesso del
5/3/2022.
7. Accertato il diritto, il Tribunale condanna l' al pagamento in favore dei ricorrenti, CP_1 nella qualità di eredi di dei ratei dell'indennità di accompagnamento ex art 1 Persona_1
L 18/1980 maturati dal 20/7/2021 al decesso del 5/3/2022, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino al soddisfo.
3. Le spese di lite.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza, per l'effetto condanna l' alla rifusione delle CP_1 spese di lite in favore dei ricorrenti che liquida - in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal
3 DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore indeterminato compreso nel III scaglione - come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase decisionale: 2021,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 € per un totale di 1863,50 €
9. Condanna dunque l al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti che CP_1 liquida in € 43,00 per spese e in € 1863,50 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del
15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara il diritto di all'indennità di accompagnamento ex art 1 Persona_1
L 18/1980 con decorrenza dal 20/7/2021 sino al decesso del 5/3/2022, oltre interessi sui ratei maturati dalla scadenza sino al soddisfo;
- condanna l' al pagamento in favore dei ricorrenti dei ratei dell'indennità di CP_1 accompagnamento ex art 1 L 18/1980 maturati da dal 20/7/2021 sino al Persona_1 decesso del 5/3/2022, oltre interessi sui singoli ratei dalla scadenza sino al soddisfo;
-condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti che liquida in € CP_1
43,00 per spese e in € 1863,50 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Velletri, il 9/12/2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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