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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/12/2025, n. 2120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2120 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5001/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enrico Legnini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5001/2021 promossa da:
(C.F. E P.IVA ), corrente in Cerignola (Fg), in persona del legale rapp.te pro Parte_1 P.IVA_1 tempore sig.ra , congiuntamente e disgiuntamente, rappresentata e difesa, in forza di Controparte_1 procura rilasciata a margine dell'atto di citazione, dagli avv.ti Domenico L'RE (c.f.
) e DE L'RE (C.F. ), elettivamente domiciliata C.F._1 C.F._2 presso e nello studio dei loro difensori in Canosa di Puglia alla via M. Scevola n. 14; ATTORE/I contro
(C.F.: – P.I. , con sede legale in Redavalle Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
(PV) – Via Gustavo Modena n. 10, in persona del legale rappresentante sig. CP_3 rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Lidia Acone (C.F.: – PEC: – fax: 031.300995) del C.F._3 Email_1 Foro di Como ed elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento presso l'Avv. Oronzo Perrone (C.F.: – PEC: – fax: C.F._4 Email_2
1782253927) del Foro di Lecce, con studio in Guagnano (LE) – Via Provinciale n. 161;
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI Nell'interesse della parte attrice: “Voglia l'On.le Tribunale di Foggia ai sensi dell'art. 615 co. 1 c.p.c. sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 906/2021 emessa in data 23.06.2021 dal Tribunale di Pavia per i motivi innanzi esposti e, nel merito: 1) Dichiararsi, previo accertamento dell'inesistenza del diritto di credito di in persona del suo legale rappresentante Parte_2 pro tempore, per carenza del titolo esecutivo in relazione alla richiesta di pagamento della somma di € 9.258,90; per inesistenzadel credito relativo alla intimazione di pagamento della somma di € 264,00 o e comunque per l'inesistenza del diritto del creditore procedente a procedere ad esecuzione;
2) Condannarsi il convenuto e in persona del suo legale rappresentante pro tempore CP_2 CP_2 a rimborsare all'attore le spese del presente giudizio comprensive delle competenze di avvocato, oltre accessori di legge e rimborso forfettario nella misura del 15%”. Nell'interesse della parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Foggia contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso, così giudicare: Nel merito: • previe le declaratorie del caso, respingere l'opposizione in quanto infondata. In ogni caso: • vinte le spese ed i compensi di causa, accessori di
pagina 1 di 4 Parte legge inclusi, con condanna di al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi Parte e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c., avendo agito in giudizio con mala fede o colpa grave”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 11/8/2021, la società ha convenuto in Parte_1 giudizio la società proponendo opposizione avverso l'atto di Controparte_2 precetto notificato alla odierna attrice dalla convenuta in data Pt_1 Controparte_4
2/8/2021, contenente l'intimazione a pagare la somma di Euro € 16.582,2 (di cui € 9.258,90 per
“importo capitale”, € 4,96 per “interessi legali dal 17.01.2020 al 28.07.2020”, € 4.835,00 per
“spese legali liquidate in sentenza”, € 725,25 per “spese generali”; € 222,41 per “CPA 4%”;€ 1.272,18 per “IVA 22%”; € 264,00 per “anticipazioni escluse art. 15”) in forza del titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale di Pavia n. 906/2021, emessa in data
23.06.2021 e pubblicata in data 23.06.2021.
2. Dopo aver ripercorso le controversie che hanno preceduto la formazione del titolo, la società opponente ha articolato i seguenti motivi di opposizione: a. sotto un primo profilo, ha lamentato che l'intimazione contenuta nel precetto si riferisce anche alla somma di € 9.258,90 per “importo capitale” in relazione alla quale, la sentenza del Tribunale di Pavia n. 906/2021 non costituirebbe titolo esecutivo avendo contenuto indeterminato;
il dispositivo della sentenza statuisce infatti quanto segue
"accoglie l'opposizione, disponendo la restituzione delle somme versate in forza dell'ordinanza del 13.01.2020” senza alcuna quantificazione della somma oggetto dell'obbligo di restituzione e senza che tale somma sia quantificabile per relationem alla luce del disposto dell'ordinanza del 13.01.2020; il dispositivo non conterrebbe, inoltre, alcuna condanna in senso tecnico;
b. il titolo esecutivo sarebbe in ogni caso viziato da una errata lettura dei precedenti provvedimenti giurisdizionali pronunciati tra le parti;
c. da ultimo, il titolo esecutivo giudiziale conterrebbe una quantificazione delle spese di lite non supportata da adeguata motivazione ed eccessiva alla luce della ridotta complessità della controversia e del mancato svolgimento di attività istruttoria.
3. Costituendosi in giudizio, la società ha contestato la fondatezza Controparte_2 dell'opposizione deducendo: a. che il credito per “importo capitale” sarebbe certo e liquido, oltre che esigibile, poiché la lettura coordinata del dispositivo e della motivazione della sentenza consentirebbe di individuare agevolmente il quantum;
b. che gli ulteriori motivi di opposizione non sarebbero ammissibili in sede di opposizione a precetto trattandosi di contestazioni rivolte al titolo giudiziale la cui cognizione sarebbe riservata al giudice dell'impugnazione; le doglianze sarebbero in ogni caso infondate nel merito.
4. Respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, la causa è stata rinviata per la discussione e la decisione ex art. 281-sexies cpc.
5. Mutato il giudice designato, la causa è stata infine trattenuta in decisione dallo scrivente ex art. 281-sexies comma 3 cpc all'udienza del 5/12/2025.
6. Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia infondata e debba essere respinta.
7. Dispone l'art. 474 cod. proc. civ. che l'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.
8. La liquidità del credito si riferisce, in particolare, alla sua determinatezza o determinabilità.
9. Di regola, dunque, il titolo dev'essere autosufficiente nel suo contenuto testuale e cioè idoneo ad attestare tanto l'esistenza che il contenuto e la quantità del credito.
10. Nel caso in cui il titolo esecutivo sia costituito da provvedimento giurisdizionale, si impone un'accurata indagine ermeneutica che abbia riguardo non solo della lettera del dispositivo, ma pagina 2 di 4 pure della parte logica della motivazione, per desumere dal complesso i criteri, i limiti e la portata del diritto riconosciuto in sentenza. 11. Ritiene il Tribunale che nel caso di specie sussistano i requisiti appena sintetizzati.
12. Il dispositivo della sentenza che costituisce il titolo esecutivo sotteso al precetto è sicuramente indeterminato.
13. La sentenza del Tribunale di Pavia n. 906/2021, emessa in data 23.06.2021 e pubblicata in data
23.06.2021, reca, infatti, nella sua parte dispositiva, il seguente comando:
“accoglie l'opposizione disponendo la restituzione delle somme versate in forza dell'ordinanza del 13.1.2020”. 14. È evidente che il dispositivo appena richiamato non indica il quantum del credito restitutorio.
15. Va tuttavia evidenziato che la quantificazione del credito è determinabile in base alla lettura della parte motiva della sentenza e degli ulteriori atti del processo depositati dalla parte odierna opposta.
16. Il passaggio motivazionale in cui ci si riferisce al credito restitutorio in questione è quello in cui il Tribunale di Pavia afferma quanto segue:
“successivamente, all'udienza del 30.11.2020, l'opponente dava atto dell'ordinanza 6.11.2020 del giudice del merito e, dato atto di aver pagato quanto intimato in precetto, chiedeva la restituzione della somma di € 9.258,90, mentre parte opposta, ritenuta inconferente l'ordinanza 6.11.2020, dava atto di avervi, comunque, adempiuto, fatto salvo il diritto alla ripetizione;
entrambe le parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni”.
17. Tale passaggio motivazionale colma la lacuna del dispositivo segnalata, recando l'indicazione del quantum del credito restitutorio (€ 9.258,90).
18. Anche laddove si ritenesse, in ipotesi, la perdurante ambiguità e incertezza del titolo in relazione al quantum, soccorrerebbero in ogni caso elementi extratestuali idonei a conferire senz'altro determinatezza al comando giudiziale.
19. La parte convenuta opposta ha infatti documentato di aver allegato e documentato nel giudizio all'esito del quale si è formato il titolo, proprio il pagamento della somma di € 9.258,90, corrisposta alla parte odierna attrice in conformità alle somme indicate in precetto come derivanti dal titolo costituito dalla sentenza del Tribunale di Foggia, pubblicata il 12/10/2018, n. 2553/2018.
20. Con l'ordinanza del Tribunale di Pavia del 13/1/2020, infatti, venne respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Foggia n. 2553/2018. La parte odierna convenuta-opposta provvide pertanto al pagamento della somma di Euro 9.258,90, somma di cui il Tribunale di Pavia, con sentenza n. 906/2021, che costituisce titolo esecutivo in questa sede, dispose la restituzione.
21. Va ricordato in proposito che l'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale che compete al giudice dell'opposizione richiede che la portata precettiva del titolo medesimo sia individuata sulla base del dispositivo e della motivazione e, ove il contenuto del titolo sia obbiettivamente ambiguo o incerto, anche ad elementi extratestuali, purché ritualmente acquisiti nel processo ed a condizione che non si sovrapponga la valutazione in diritto compiuta in sede di opposizione esecutiva a quella del giudice del merito (Sez. 3 - , Sentenza n. 10806 del 05/06/2020 (Rv.
658033 - 02)).
22. Ebbene, nel caso di specie, l'elemento extratestuale, costituito dalla documentazione bancaria attestante il quantum del pagamento di cui si dispone, nel titolo, la restituzione, si ricava senz'altro da atti ritualmente acquisiti nel processo ed infatti la parte odierna convenuta-opposta ha documentato di aver depositato il documento contabile in questione in allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. (cfr. doc. 8 del fascicolo di parte convenuta, “memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. nel giudizio n. 5174/2019 R.G. – Trib. Pavia” in cui si indica espressamente pagina 3 di 4 Parte quale allegato il documento “pagamento di € 9.258,90 in favore di ”). La parte attrice- opponente, del resto, non ha in alcun modo contestato in questa sede che la prova del pagamento fosse stata effettivamente fornita nel processo. 23. Neppure può ritenersi che la sentenza del Tribunale di Pavia n. 906/2021 non costituisca titolo esecutivo non recando la condanna al pagamento della somma di denaro in questione. Come già rilevato, infatti, nel dispositivo, si “dispone” “la restituzione delle somme versate”. Nonostante
l'impiego di un termine diverso da “condanna”, è indubbio il contenuto dispositivo della pronuncia. Qualsiasi criterio interpretativo si voglia impiegare nell'esame del testo, infatti, non v'è dubbio che il titolo statuisca in modo chiaro in ordine alla imposizione autoritativa, a carico della parte odierna attrice, del pagamento della somma dovuta in restituzione.
24. Sono inammissibili le ulteriori doglianze dell'opponente, relative alla ritenuta erroneità del titolo (a) per l'errata interpretazione dei precedenti provvedimenti giurisdizionali intervenuti inter partes;
(b) per l'eccessività delle spese di lite ivi liquidate.
25. Ritiene infatti il Tribunale che si tratti, all'evidenza, di doglianze riferibili a ragioni di ritenuta ingiustizia della decisione suscettibili di essere fatte valere solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata
(od è tuttora) in esame. A conferma di quanto appena rilevato, va osservato che la parte odierna attrice-opponente ha effettivamente veicolato tali doglianze (anche) proponendo appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 906/2021. La Corte d'Appello di Milano, peraltro, ha esaminato nel merito tali censure e ne ha escluso la fondatezza (cfr. Sentenza della Corte
d'Appello di Milano n. 3001/2022 pubbl. il 28/09/2022 doc. n. 16 di parte convenuta).
26. In definitiva, l'opposizione è in parte infondata e in parte inammissibile e dev'essere, pertanto, integralmente respinta.
27. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti sussistendo gravi ed eccezionali ragioni costituite (a) dall'obiettiva incertezza e difficoltà di determinazione del rapporto dare-avere tra le parti, dovute al susseguirsi di una pluralità di pagamenti e controversie, anche di natura cautelare, in sede di merito ed esecutiva, tra le medesime parti in relazione alla medesima vicenda negoziale;
(b) dalla tecnica redazionale del titolo esecutivo che, pur consentendo al giudice dell'opposizione l'esercizio della funzione interpretativa nei termini sopra spiegati, era ragionevolmente idonea a determinare l'iniziale incertezza della parte soccombente. Il riferimento è, in particolare, alla mancata indicazione della somma oggetto di condanna in dispositivo e all'utilizzo, sempre in dispositivo, di terminologia atecnica (per come rilevata anche nel presente giudizio in sede di diniego di sospensiva). Per le medesime ragioni, difettano i presupposti per qualsivoglia pronuncia ex art. 96 c.p.c. non potendo derivare alcun profilo di mala fede o colpa grave dalla sola infondatezza della prospettazione attorea, in presenza di elementi di ambiguità e incertezza del titolo opposto, comunque sussistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: a. respinge l'opposizione proposta dalla società avverso l'atto di precetto notificatole Parte_1 il 2/8/2021 dalla società , in forza della sentenza n. 906/2021, Controparte_2 emessa in data 23.06.2021 e pubblicata in data 23.06.2021, del Tribunale di Pavia;
b. compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
c. respinge la domanda formulata ex art. 96 c.p.c. dalla parte convenuta.
Foggia, 15 dicembre 2025 Il Giudice dott. Enrico Legnini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enrico Legnini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5001/2021 promossa da:
(C.F. E P.IVA ), corrente in Cerignola (Fg), in persona del legale rapp.te pro Parte_1 P.IVA_1 tempore sig.ra , congiuntamente e disgiuntamente, rappresentata e difesa, in forza di Controparte_1 procura rilasciata a margine dell'atto di citazione, dagli avv.ti Domenico L'RE (c.f.
) e DE L'RE (C.F. ), elettivamente domiciliata C.F._1 C.F._2 presso e nello studio dei loro difensori in Canosa di Puglia alla via M. Scevola n. 14; ATTORE/I contro
(C.F.: – P.I. , con sede legale in Redavalle Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
(PV) – Via Gustavo Modena n. 10, in persona del legale rappresentante sig. CP_3 rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Lidia Acone (C.F.: – PEC: – fax: 031.300995) del C.F._3 Email_1 Foro di Como ed elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento presso l'Avv. Oronzo Perrone (C.F.: – PEC: – fax: C.F._4 Email_2
1782253927) del Foro di Lecce, con studio in Guagnano (LE) – Via Provinciale n. 161;
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI Nell'interesse della parte attrice: “Voglia l'On.le Tribunale di Foggia ai sensi dell'art. 615 co. 1 c.p.c. sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 906/2021 emessa in data 23.06.2021 dal Tribunale di Pavia per i motivi innanzi esposti e, nel merito: 1) Dichiararsi, previo accertamento dell'inesistenza del diritto di credito di in persona del suo legale rappresentante Parte_2 pro tempore, per carenza del titolo esecutivo in relazione alla richiesta di pagamento della somma di € 9.258,90; per inesistenzadel credito relativo alla intimazione di pagamento della somma di € 264,00 o e comunque per l'inesistenza del diritto del creditore procedente a procedere ad esecuzione;
2) Condannarsi il convenuto e in persona del suo legale rappresentante pro tempore CP_2 CP_2 a rimborsare all'attore le spese del presente giudizio comprensive delle competenze di avvocato, oltre accessori di legge e rimborso forfettario nella misura del 15%”. Nell'interesse della parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Foggia contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso, così giudicare: Nel merito: • previe le declaratorie del caso, respingere l'opposizione in quanto infondata. In ogni caso: • vinte le spese ed i compensi di causa, accessori di
pagina 1 di 4 Parte legge inclusi, con condanna di al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi Parte e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c., avendo agito in giudizio con mala fede o colpa grave”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 11/8/2021, la società ha convenuto in Parte_1 giudizio la società proponendo opposizione avverso l'atto di Controparte_2 precetto notificato alla odierna attrice dalla convenuta in data Pt_1 Controparte_4
2/8/2021, contenente l'intimazione a pagare la somma di Euro € 16.582,2 (di cui € 9.258,90 per
“importo capitale”, € 4,96 per “interessi legali dal 17.01.2020 al 28.07.2020”, € 4.835,00 per
“spese legali liquidate in sentenza”, € 725,25 per “spese generali”; € 222,41 per “CPA 4%”;€ 1.272,18 per “IVA 22%”; € 264,00 per “anticipazioni escluse art. 15”) in forza del titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale di Pavia n. 906/2021, emessa in data
23.06.2021 e pubblicata in data 23.06.2021.
2. Dopo aver ripercorso le controversie che hanno preceduto la formazione del titolo, la società opponente ha articolato i seguenti motivi di opposizione: a. sotto un primo profilo, ha lamentato che l'intimazione contenuta nel precetto si riferisce anche alla somma di € 9.258,90 per “importo capitale” in relazione alla quale, la sentenza del Tribunale di Pavia n. 906/2021 non costituirebbe titolo esecutivo avendo contenuto indeterminato;
il dispositivo della sentenza statuisce infatti quanto segue
"accoglie l'opposizione, disponendo la restituzione delle somme versate in forza dell'ordinanza del 13.01.2020” senza alcuna quantificazione della somma oggetto dell'obbligo di restituzione e senza che tale somma sia quantificabile per relationem alla luce del disposto dell'ordinanza del 13.01.2020; il dispositivo non conterrebbe, inoltre, alcuna condanna in senso tecnico;
b. il titolo esecutivo sarebbe in ogni caso viziato da una errata lettura dei precedenti provvedimenti giurisdizionali pronunciati tra le parti;
c. da ultimo, il titolo esecutivo giudiziale conterrebbe una quantificazione delle spese di lite non supportata da adeguata motivazione ed eccessiva alla luce della ridotta complessità della controversia e del mancato svolgimento di attività istruttoria.
3. Costituendosi in giudizio, la società ha contestato la fondatezza Controparte_2 dell'opposizione deducendo: a. che il credito per “importo capitale” sarebbe certo e liquido, oltre che esigibile, poiché la lettura coordinata del dispositivo e della motivazione della sentenza consentirebbe di individuare agevolmente il quantum;
b. che gli ulteriori motivi di opposizione non sarebbero ammissibili in sede di opposizione a precetto trattandosi di contestazioni rivolte al titolo giudiziale la cui cognizione sarebbe riservata al giudice dell'impugnazione; le doglianze sarebbero in ogni caso infondate nel merito.
4. Respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, la causa è stata rinviata per la discussione e la decisione ex art. 281-sexies cpc.
5. Mutato il giudice designato, la causa è stata infine trattenuta in decisione dallo scrivente ex art. 281-sexies comma 3 cpc all'udienza del 5/12/2025.
6. Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia infondata e debba essere respinta.
7. Dispone l'art. 474 cod. proc. civ. che l'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.
8. La liquidità del credito si riferisce, in particolare, alla sua determinatezza o determinabilità.
9. Di regola, dunque, il titolo dev'essere autosufficiente nel suo contenuto testuale e cioè idoneo ad attestare tanto l'esistenza che il contenuto e la quantità del credito.
10. Nel caso in cui il titolo esecutivo sia costituito da provvedimento giurisdizionale, si impone un'accurata indagine ermeneutica che abbia riguardo non solo della lettera del dispositivo, ma pagina 2 di 4 pure della parte logica della motivazione, per desumere dal complesso i criteri, i limiti e la portata del diritto riconosciuto in sentenza. 11. Ritiene il Tribunale che nel caso di specie sussistano i requisiti appena sintetizzati.
12. Il dispositivo della sentenza che costituisce il titolo esecutivo sotteso al precetto è sicuramente indeterminato.
13. La sentenza del Tribunale di Pavia n. 906/2021, emessa in data 23.06.2021 e pubblicata in data
23.06.2021, reca, infatti, nella sua parte dispositiva, il seguente comando:
“accoglie l'opposizione disponendo la restituzione delle somme versate in forza dell'ordinanza del 13.1.2020”. 14. È evidente che il dispositivo appena richiamato non indica il quantum del credito restitutorio.
15. Va tuttavia evidenziato che la quantificazione del credito è determinabile in base alla lettura della parte motiva della sentenza e degli ulteriori atti del processo depositati dalla parte odierna opposta.
16. Il passaggio motivazionale in cui ci si riferisce al credito restitutorio in questione è quello in cui il Tribunale di Pavia afferma quanto segue:
“successivamente, all'udienza del 30.11.2020, l'opponente dava atto dell'ordinanza 6.11.2020 del giudice del merito e, dato atto di aver pagato quanto intimato in precetto, chiedeva la restituzione della somma di € 9.258,90, mentre parte opposta, ritenuta inconferente l'ordinanza 6.11.2020, dava atto di avervi, comunque, adempiuto, fatto salvo il diritto alla ripetizione;
entrambe le parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni”.
17. Tale passaggio motivazionale colma la lacuna del dispositivo segnalata, recando l'indicazione del quantum del credito restitutorio (€ 9.258,90).
18. Anche laddove si ritenesse, in ipotesi, la perdurante ambiguità e incertezza del titolo in relazione al quantum, soccorrerebbero in ogni caso elementi extratestuali idonei a conferire senz'altro determinatezza al comando giudiziale.
19. La parte convenuta opposta ha infatti documentato di aver allegato e documentato nel giudizio all'esito del quale si è formato il titolo, proprio il pagamento della somma di € 9.258,90, corrisposta alla parte odierna attrice in conformità alle somme indicate in precetto come derivanti dal titolo costituito dalla sentenza del Tribunale di Foggia, pubblicata il 12/10/2018, n. 2553/2018.
20. Con l'ordinanza del Tribunale di Pavia del 13/1/2020, infatti, venne respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Foggia n. 2553/2018. La parte odierna convenuta-opposta provvide pertanto al pagamento della somma di Euro 9.258,90, somma di cui il Tribunale di Pavia, con sentenza n. 906/2021, che costituisce titolo esecutivo in questa sede, dispose la restituzione.
21. Va ricordato in proposito che l'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale che compete al giudice dell'opposizione richiede che la portata precettiva del titolo medesimo sia individuata sulla base del dispositivo e della motivazione e, ove il contenuto del titolo sia obbiettivamente ambiguo o incerto, anche ad elementi extratestuali, purché ritualmente acquisiti nel processo ed a condizione che non si sovrapponga la valutazione in diritto compiuta in sede di opposizione esecutiva a quella del giudice del merito (Sez. 3 - , Sentenza n. 10806 del 05/06/2020 (Rv.
658033 - 02)).
22. Ebbene, nel caso di specie, l'elemento extratestuale, costituito dalla documentazione bancaria attestante il quantum del pagamento di cui si dispone, nel titolo, la restituzione, si ricava senz'altro da atti ritualmente acquisiti nel processo ed infatti la parte odierna convenuta-opposta ha documentato di aver depositato il documento contabile in questione in allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. (cfr. doc. 8 del fascicolo di parte convenuta, “memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. nel giudizio n. 5174/2019 R.G. – Trib. Pavia” in cui si indica espressamente pagina 3 di 4 Parte quale allegato il documento “pagamento di € 9.258,90 in favore di ”). La parte attrice- opponente, del resto, non ha in alcun modo contestato in questa sede che la prova del pagamento fosse stata effettivamente fornita nel processo. 23. Neppure può ritenersi che la sentenza del Tribunale di Pavia n. 906/2021 non costituisca titolo esecutivo non recando la condanna al pagamento della somma di denaro in questione. Come già rilevato, infatti, nel dispositivo, si “dispone” “la restituzione delle somme versate”. Nonostante
l'impiego di un termine diverso da “condanna”, è indubbio il contenuto dispositivo della pronuncia. Qualsiasi criterio interpretativo si voglia impiegare nell'esame del testo, infatti, non v'è dubbio che il titolo statuisca in modo chiaro in ordine alla imposizione autoritativa, a carico della parte odierna attrice, del pagamento della somma dovuta in restituzione.
24. Sono inammissibili le ulteriori doglianze dell'opponente, relative alla ritenuta erroneità del titolo (a) per l'errata interpretazione dei precedenti provvedimenti giurisdizionali intervenuti inter partes;
(b) per l'eccessività delle spese di lite ivi liquidate.
25. Ritiene infatti il Tribunale che si tratti, all'evidenza, di doglianze riferibili a ragioni di ritenuta ingiustizia della decisione suscettibili di essere fatte valere solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata
(od è tuttora) in esame. A conferma di quanto appena rilevato, va osservato che la parte odierna attrice-opponente ha effettivamente veicolato tali doglianze (anche) proponendo appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 906/2021. La Corte d'Appello di Milano, peraltro, ha esaminato nel merito tali censure e ne ha escluso la fondatezza (cfr. Sentenza della Corte
d'Appello di Milano n. 3001/2022 pubbl. il 28/09/2022 doc. n. 16 di parte convenuta).
26. In definitiva, l'opposizione è in parte infondata e in parte inammissibile e dev'essere, pertanto, integralmente respinta.
27. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti sussistendo gravi ed eccezionali ragioni costituite (a) dall'obiettiva incertezza e difficoltà di determinazione del rapporto dare-avere tra le parti, dovute al susseguirsi di una pluralità di pagamenti e controversie, anche di natura cautelare, in sede di merito ed esecutiva, tra le medesime parti in relazione alla medesima vicenda negoziale;
(b) dalla tecnica redazionale del titolo esecutivo che, pur consentendo al giudice dell'opposizione l'esercizio della funzione interpretativa nei termini sopra spiegati, era ragionevolmente idonea a determinare l'iniziale incertezza della parte soccombente. Il riferimento è, in particolare, alla mancata indicazione della somma oggetto di condanna in dispositivo e all'utilizzo, sempre in dispositivo, di terminologia atecnica (per come rilevata anche nel presente giudizio in sede di diniego di sospensiva). Per le medesime ragioni, difettano i presupposti per qualsivoglia pronuncia ex art. 96 c.p.c. non potendo derivare alcun profilo di mala fede o colpa grave dalla sola infondatezza della prospettazione attorea, in presenza di elementi di ambiguità e incertezza del titolo opposto, comunque sussistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: a. respinge l'opposizione proposta dalla società avverso l'atto di precetto notificatole Parte_1 il 2/8/2021 dalla società , in forza della sentenza n. 906/2021, Controparte_2 emessa in data 23.06.2021 e pubblicata in data 23.06.2021, del Tribunale di Pavia;
b. compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
c. respinge la domanda formulata ex art. 96 c.p.c. dalla parte convenuta.
Foggia, 15 dicembre 2025 Il Giudice dott. Enrico Legnini
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