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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 04/12/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 49/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA SEZIONE CIVILE La Corte di appello civile così composta
Dott.ssa Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere ha pronunciato la seguente
1 SENTENZA ex artt. 350 bis e 281 sexies, 3° comma, c.p.c. nella causa civile nel giudizio di riassunzione di II Grado iscritta al n. r.g. 45/2025 promossa da:
, c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Saverio Parte_1 C.F._1
Cosi del foro di Roma, presso il cui studio in Roma, via Crescenzio n. 20, è elettivamente domiciliato ( ) Email_1 ricorrente contro
, c.f. , elett.te dom.to in viale delle Milizie n. 22 (pec: CP_1 C.F._2
) presso l'Avv. Daniele Mancini, che lo Email_2 rappresenta e difende giusto mandato in calce alla memoria di costituzione e con domicilio eletto, ai sensi dell'art. 16 sexies del d.l. 179/2012 così come introdotto dal d.l.
90/2014, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_2
pagina 1 di 8 resistente
Oggetto: liquidazione del compenso professionale.
Conclusioni delle parti
Come nelle note per la trattazione scritta depositate per l'udienza del 13.11.2025.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in riassunzione ex art. 329 c.p.c. l'Avv. ha dedotto che: Parte_1 con ricorso depositato in data 4.3.2022 aveva chiesto a questa Corte di appello la condanna di al pagamento del compenso professionale relativo al ricorso CP_1 ex l. TO innanzi la Corte di appello di Perugia RG. 1658/11; la parte resistente, costituendosi in giudizio, aveva eccepito la prescrizione presuntiva del credito e disconosciuto la sottoscrizione apposta in calce alla procura;
questa Corte aveva respinto la domanda perché, a fronte di un disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce alla procura alle liti, il ricorrente non aveva chiesto la verificazione, pronuncia cassata accogliendo, a seguito di suo ricorso, il primo motivo, specificando che, allorché non vi sia sentenza resa ex art. 221 c.p.c. che confuti di falso una procura alle liti, sussiste presunzione iuris et de iure di identità tra mandato professionale e 2 procura alle liti;
pur avendo il convenuto contestato la sussistenza del mandato alle liti e
“per tal via l'eccezione di prescrizione presuntiva risultava inefficace ex art. 2959 c.c.”, questa Corte avrebbe dovuto, subordinatamente, ammettere il giuramento decisorio per superare eventualmente l'eccezione di prescrizione;
sarebbe precluso al resistente svolgere querela di falso sulla procura alle liti di un documento già versato in atti nella precedente fase perché il giudizio di rinvio sarebbe ad istruzione sostanzialmente chiusa, salvo il giuramento decisorio e salva la deroga costituita dall'annullamento della sentenza d'appello per vizio di violazione o falsa applicazione di legge, che reimposti secondo un diverso angolo visuale i termini giuridici della controversia, così da richiedere l'accertamento dei fatti, intesi in senso storico o normativo, non trattati dalle parti e non esaminati dal Giudice di merito perché ritenuti erroneamente privi di rilievo;
gli onorari dovrebbero liquidarsi sullo scaglione per i giudizi cognitivi;
in virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa, ex art. 93 c.p.c., si instaura, tra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti che, nei limiti pagina 2 di 8 della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale tra il cliente vittorioso e il suo procuratore, sicché rimane integra la facoltà di quest'ultimo di rivolgersi al cliente, oltre che per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente, anche per l'intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta.
Si è costituito il resistente deducendo che: pure nelle ipotesi in cui il cliente non promuova querela di falso e, dunque, la procura mantenga la sua validità formale,
l'avvocato non è esentato dal provare l'esistenza del rapporto professionale sottostante in presenza di una specifica e documentata contestazione del mandato da parte del cliente;
la mera presenza della procura a margine dell'atto giudiziale non è sufficiente a provare l'esistenza del rapporto di patrocinio e che, invece, qualora il cliente contesti l'esistenza del mandato, l'avvocato deve fornire prove concrete dell'effettivo conferimento dell'incarico professionale posto che solo dal contratto di patrocinio deriva il diritto il compenso trattandosi di negozio bilaterale e non di mero negozio unilaterale endoprocessuale come, invece, la procura alle liti;
il riassumente, nel proprio 3 ricorso introduttivo ex art. 702 bis, aveva posto a fondamento dei compensi per l'attività professionale asseritamente svolta soltanto il mandato (contratto di patrocinio) che il cliente gli avrebbe conferito -omettendo però qualsiasi prova al riguardo - e non la procura alle liti a margine del ricorso giudiziale per l'equa riparazione;
al fine di tentare di sopperire alla carenza probatoria relativa alla sussistenza di tale mandato il ricorrente tenterebbe di sostenere la presunzione di identità tra il mandato professionale e la procura alle liti sul presupposto della formale validità della medesima procura in virtù della mancata proposizione della querela di falso;
se è vero che la procura alle liti di regola fa presumere un preesistente contratto di patrocinio, nella specie non potrebbe appunto assumere tale valenza presuntiva in quanto esso resistente, sin dalla sua originaria costituzione in questo giudizio, ha radicalmente negato di aver mai conferito alcun mandato (né la procura alle liti per il giudizio di equa riparazione, di cui non ha fruito del risultato) all'Avv. , avendo Parte_1 anzi negato di averlo mai conosciuto prima del processo penale a carico di quest'ultimo, né avendo oltretutto il ricorrente mai contro dedotto nulla al riguardo;
la presunzione pagina 3 di 8 della sussistenza tra le parti dell'autonomo rapporto di patrocinio sarebbe travolta dalle negazioni e dalle contestazioni relative alla sussistenza del mandato;
né la presunzione e la prova dell'esistenza del mandato potrebbe dirsi implicitamente raggiunta dall'eccezione di intervenuta prescrizione presuntiva del diritto ex adverso vantato, posto che tale eccezione era stata sollevata esclusivamente in via subordinata, nell'ipotesi in cui il ricorrente fosse riuscito a dimostrare la sussistenza del mandato
(contratto di patrocinio), in realtà mai provato ma smentito per le motivazioni in ordine alla procura alle liti.
In via meramente subordinata ha reiterato l'eccezione di intervenuta prescrizione presuntiva ex art. 2956 cod. civ. del diritto vantato.
La causa è stata assunta in decisione ex art. 281 sexies, 3° comma, c.p.c. all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.11.2025.
Ferma la competenza di questa Corte, dichiarata dal precedente provvedimento non impugnato sul punto (nonostante Cass. 13 luglio 2023, n. 20153 che ha ribadito che il foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lett. u, c. cons. si configura alla stregua di un'ipotesi di incompetenza inderogabile, che preclude, quindi, la possibilità 4 di applicare l'art. 38, comma 2, c.p.c., e Cass. n. 33439/2021, proprio in relazione alla domanda dell'avvocato rivolta al cliente per il pagamento dei propri onorari;
Cass.
2023/34469; Cass. n. 3160/2021; Cass. n. 21989/2021; Cass. n. 1951/2018), nel merito deve osservarsi che il resistente nel costituirsi nel giudizio di rinvio ha reiterato l'eccezione di inesistenza del mandato nonché rimarcato che anche allorché il cliente non promuova la querela di falso della propria firma apposta in calce alla procura a margine del ricorso ex lege n. 89/2001, e, dunque, essa mantenga (come ritenuto dalla Corte di cassazione) la propria validità formale l'avvocato non è esentato dal provare l'esistenza del rapporto professionale sottostante in presenza di una specifica e documentata contestazione del mandato.
Peraltro, posto che “l'atto di riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio, poiché non dà luogo ad un nuovo procedimento, ma ad una prosecuzione dei precedenti gradi di merito, non deve contenere, ai fini della sua validità, la specifica riproposizione di tutte le domande, eccezioni e conclusioni originariamente formulate, essendo sufficiente che siano richiamati l'atto introduttivo del giudizio ed il contenuto del provvedimento in base a cui avviene tale
pagina 4 di 8 riassunzione, con la conseguenza che il giudice innanzi al quale sia stato riassunto il processo non incorre nel vizio di ultrapetizione qualora pronunci su tutta la domanda proposta nel giudizio ove fu emessa la sentenza annullata e non sulle sole diverse conclusioni formulate con il suddetto atto di riassunzione” (cfr. Cass. 18.3.2025 n. 21253; Cass. 30529/2017) nella fattispecie fin dalle originarie difese, oltre al disconoscimento della procura alle liti, è stata contestata specificamente l'esistenza del contratto di mandato e ha aggiunto CP_1 di non avere nemmeno mai conosciuto il ricorrente (v. pag. 2, 1° capoverso della memoria di costituzione nel giudizio n. 135/2022 R.G.) e di non aver ottenuto “nessun riconoscimento di sorta dal giudizio di equa riparazione (v. seconda riga della pagina 5 della memoria di costituzione nel giudizio n. 135/2022 R.G. e terza e quarta riga della memoria di costituzione in questo giudizio).
E allora, posto che l'Avv. ha posto a fondamento dell'originario Parte_1 ricorso ex art. 702 bis ed ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011 per ottenere la liquidazione del compenso per l'attività professionale svolta a favore di nel giudizio n. 1658/2011 CP_1 svoltosi dinanzi a questa Corte per il riconoscimento dell'indennizzo in base alla legge n. 89/2001, solo il mandato (contratto di patrocinio) che costui gli avrebbe conferito, 5 come si evince chiaramente dal primo capoverso del ricorso (“in forza di mandato conferitogli”), senza tuttavia provarne la conclusione tra le parti, la procura a margine del ricorso non può far presumere, a fronte della recisa contestazione della controparte, il preesistente contratto di patrocinio (cfr. Cass. n. 1267/2025). Invero, per costante giurisprudenza, richiamata nella pronuncia testé citata, "la procura alle liti é un negozio unilaterale endoprocessuale con cui viene conferito il potere di rappresentare la parte in giudizio
e che non presuppone – fra le medesime persone – la sussistenza di un sottostante rapporto di patrocinio, ovvero del negozio bilaterale, generatore del diritto al compenso, con il quale, secondo lo schema del mandato, il legale viene incaricato di svolgere l'attività professionale, con la conseguenza che la procura alle liti é solo un indice presuntivo della sussistenza tra le parti dell'autonomo rapporto di patrocinio che, se contestato, deve essere provato" (Cass. 11.3.2019 n.
6905; Cass.
8.6.2017 n. 14276; Cass. 29.8.2014 n. 18450).
E non si può neanche ritenere che tale orientamento non è pertinente al caso di specie perché ha eccepito la prescrizione presuntiva, la quale ricollegando CP_1
l'estinzione dell'obbligazione al decorso di un certo tempo nel quale la prestazione pagina 5 di 8 viene soddisfatta, dovrebbe presumersi, comunque, la preesistenza del mandato professionale, perché tale eccezione è stata sollevata in “via meramente subordinata” (v. pag. 5 della memoria di costituzione in questo giudizio e della memoria di costituzione del giudizio n. 135/2022 RG.).
Ne segue che la puntuale contestazione del mandato conduce a ritenere, alla stregua dei principi ora menzionati, enunciati dalla Corte suprema, che nessuna valenza probatoria può essere attribuita alla asserita sottoscrizione della procura (non oggetto di querela di falso) a margine del ricorso ex legge n. 89/2001, pur non essendo efficace il disconoscimento, stante il mancato assolvimento da parte di dell'onere della Parte_1 prova dell'esistenza del contratto di patrocinio, su lui incombente. Infatti, il professionista non “può pretendere il pagamento del compenso per l'attività di patrocinio espletata a nome del cliente, che non abbia in alcun modo fruito dei risultati della sua attività, ove non dimostri di avere dallo stesso ricevuto l'incarico professionale (cfr. Cass. n. 1267/2025;
Cass. 11947/2024; Cass. 4959/2012).
In conclusione, il ricorso di per la liquidazione dei compensi relativi al Parte_1 giudizio ex legge n. 89/2001. 6
In virtù del principio di soccombenza va condannato a rifondere al Parte_1 resistente le spese di lite del primo giudizio svoltosi dinanzi a questa Corte (il n. CP_1
135/2022 R.G.), del giudizio di Cassazione (n. 29005/2022 R.G.) e del presente giudizio
(n. 49/2025 R.G.).
Pertanto, per il giudizio n. 135/2022, celebratosi dinanzi a questa Corte di appello, per la liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta deve farsi riferimento al d.m. 55/2014, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge
31.12.2012 n. 47, come integrato dal d.m. n. 37/2018 e dal d.m. n.147/2022, vigente al momento della definizione dell'intero giudizio giacché l'accezione omnicomprensiva di
"compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. n. 19989/2021 e Cass. n. 31884/2018), applicando i minimi avuto riguardo alla semplicità e serialità della causa e al ripetersi in parte delle stesse questioni nei tre giudizi, tenendo conto del pregio dell'attività svolta dal difensore e del valore della causa (scaglione da € € 5.201,00 ad € 26.000,00 come da notula allegata dal pagina 6 di 8 ricorrente al primo giudizio che indica il totale del compenso richiesto in € 5.511,09) escludendo la fase istruttoria, che non risulta essere stata svolta, trattandosi di causa meramente documentale.
Si liquidano, pertanto, € 567,00 per la fase di studio della controversia, € 461,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 956,00 per la fase decisionale, e, quindi, complessivi € 1.984,00, oltre il rimborso forfetario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
Per il giudizio dinanzi alla Corte di cassazione secondo gli stessi criteri si liquidano,
€ 633,00 per la fase di studio della controversia, € 567,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 336,00 per la fase decisionale, e, quindi, complessivi € 1.541,00, oltre il rimborso forfetario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
Per il presente processo si liquidano € 567,00 per la fase di studio della controversia,
€ 461,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 956,00 per la fase decisionale, e, quindi, complessivi € 1.984,00, oltre il rimborso forfetario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni altra 7 istanza ed eccezione disattesa: rigetta il ricorso proposto da per il pagamento del compenso Parte_1 professionale relativo al ricorso ex legge n. 89/2001 innanzi la Corte di appello di
Perugia (RG. 1658/11); condanna il ricorrente a rifondere al resistente Parte_1 CP_1
a) le spese di lite del giudizio n. 135/2022, liquidate in € 567,00 per la fase di studio della controversia, € 461,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 956,00 per la fase decisionale, e, quindi, in complessivi € 1.984,00, oltre il rimborso forfetario del 15%,
i.v.a. e c.a.p. come per legge;
b) le spese di lite del giudizio n. 29005/2022 R.G, liquidate in € 633,00 per la fase di studio della controversia, € 567,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 336,00 per la fase decisionale, e, quindi, in complessivi € 1.541,00, oltre il rimborso forfetario del 15%,
i.v.a. e c.a.p. come per legge;
pagina 7 di 8 c) le spese di lite del presente giudizio n. 49/2025, liquidate in € 567,00 per la fase di studio della controversia, € 461,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 956,00 per la fase decisionale, e, quindi, in complessivi € 1.984,00, oltre il rimborso forfetario del 15%,
i.v.a. e c.a.p. come per legge.
Perugia, 13.11.2025.
Il Presidente est.
dott. Claudio Baglioni
8
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA SEZIONE CIVILE La Corte di appello civile così composta
Dott.ssa Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere ha pronunciato la seguente
1 SENTENZA ex artt. 350 bis e 281 sexies, 3° comma, c.p.c. nella causa civile nel giudizio di riassunzione di II Grado iscritta al n. r.g. 45/2025 promossa da:
, c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Saverio Parte_1 C.F._1
Cosi del foro di Roma, presso il cui studio in Roma, via Crescenzio n. 20, è elettivamente domiciliato ( ) Email_1 ricorrente contro
, c.f. , elett.te dom.to in viale delle Milizie n. 22 (pec: CP_1 C.F._2
) presso l'Avv. Daniele Mancini, che lo Email_2 rappresenta e difende giusto mandato in calce alla memoria di costituzione e con domicilio eletto, ai sensi dell'art. 16 sexies del d.l. 179/2012 così come introdotto dal d.l.
90/2014, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_2
pagina 1 di 8 resistente
Oggetto: liquidazione del compenso professionale.
Conclusioni delle parti
Come nelle note per la trattazione scritta depositate per l'udienza del 13.11.2025.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in riassunzione ex art. 329 c.p.c. l'Avv. ha dedotto che: Parte_1 con ricorso depositato in data 4.3.2022 aveva chiesto a questa Corte di appello la condanna di al pagamento del compenso professionale relativo al ricorso CP_1 ex l. TO innanzi la Corte di appello di Perugia RG. 1658/11; la parte resistente, costituendosi in giudizio, aveva eccepito la prescrizione presuntiva del credito e disconosciuto la sottoscrizione apposta in calce alla procura;
questa Corte aveva respinto la domanda perché, a fronte di un disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce alla procura alle liti, il ricorrente non aveva chiesto la verificazione, pronuncia cassata accogliendo, a seguito di suo ricorso, il primo motivo, specificando che, allorché non vi sia sentenza resa ex art. 221 c.p.c. che confuti di falso una procura alle liti, sussiste presunzione iuris et de iure di identità tra mandato professionale e 2 procura alle liti;
pur avendo il convenuto contestato la sussistenza del mandato alle liti e
“per tal via l'eccezione di prescrizione presuntiva risultava inefficace ex art. 2959 c.c.”, questa Corte avrebbe dovuto, subordinatamente, ammettere il giuramento decisorio per superare eventualmente l'eccezione di prescrizione;
sarebbe precluso al resistente svolgere querela di falso sulla procura alle liti di un documento già versato in atti nella precedente fase perché il giudizio di rinvio sarebbe ad istruzione sostanzialmente chiusa, salvo il giuramento decisorio e salva la deroga costituita dall'annullamento della sentenza d'appello per vizio di violazione o falsa applicazione di legge, che reimposti secondo un diverso angolo visuale i termini giuridici della controversia, così da richiedere l'accertamento dei fatti, intesi in senso storico o normativo, non trattati dalle parti e non esaminati dal Giudice di merito perché ritenuti erroneamente privi di rilievo;
gli onorari dovrebbero liquidarsi sullo scaglione per i giudizi cognitivi;
in virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa, ex art. 93 c.p.c., si instaura, tra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti che, nei limiti pagina 2 di 8 della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale tra il cliente vittorioso e il suo procuratore, sicché rimane integra la facoltà di quest'ultimo di rivolgersi al cliente, oltre che per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente, anche per l'intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta.
Si è costituito il resistente deducendo che: pure nelle ipotesi in cui il cliente non promuova querela di falso e, dunque, la procura mantenga la sua validità formale,
l'avvocato non è esentato dal provare l'esistenza del rapporto professionale sottostante in presenza di una specifica e documentata contestazione del mandato da parte del cliente;
la mera presenza della procura a margine dell'atto giudiziale non è sufficiente a provare l'esistenza del rapporto di patrocinio e che, invece, qualora il cliente contesti l'esistenza del mandato, l'avvocato deve fornire prove concrete dell'effettivo conferimento dell'incarico professionale posto che solo dal contratto di patrocinio deriva il diritto il compenso trattandosi di negozio bilaterale e non di mero negozio unilaterale endoprocessuale come, invece, la procura alle liti;
il riassumente, nel proprio 3 ricorso introduttivo ex art. 702 bis, aveva posto a fondamento dei compensi per l'attività professionale asseritamente svolta soltanto il mandato (contratto di patrocinio) che il cliente gli avrebbe conferito -omettendo però qualsiasi prova al riguardo - e non la procura alle liti a margine del ricorso giudiziale per l'equa riparazione;
al fine di tentare di sopperire alla carenza probatoria relativa alla sussistenza di tale mandato il ricorrente tenterebbe di sostenere la presunzione di identità tra il mandato professionale e la procura alle liti sul presupposto della formale validità della medesima procura in virtù della mancata proposizione della querela di falso;
se è vero che la procura alle liti di regola fa presumere un preesistente contratto di patrocinio, nella specie non potrebbe appunto assumere tale valenza presuntiva in quanto esso resistente, sin dalla sua originaria costituzione in questo giudizio, ha radicalmente negato di aver mai conferito alcun mandato (né la procura alle liti per il giudizio di equa riparazione, di cui non ha fruito del risultato) all'Avv. , avendo Parte_1 anzi negato di averlo mai conosciuto prima del processo penale a carico di quest'ultimo, né avendo oltretutto il ricorrente mai contro dedotto nulla al riguardo;
la presunzione pagina 3 di 8 della sussistenza tra le parti dell'autonomo rapporto di patrocinio sarebbe travolta dalle negazioni e dalle contestazioni relative alla sussistenza del mandato;
né la presunzione e la prova dell'esistenza del mandato potrebbe dirsi implicitamente raggiunta dall'eccezione di intervenuta prescrizione presuntiva del diritto ex adverso vantato, posto che tale eccezione era stata sollevata esclusivamente in via subordinata, nell'ipotesi in cui il ricorrente fosse riuscito a dimostrare la sussistenza del mandato
(contratto di patrocinio), in realtà mai provato ma smentito per le motivazioni in ordine alla procura alle liti.
In via meramente subordinata ha reiterato l'eccezione di intervenuta prescrizione presuntiva ex art. 2956 cod. civ. del diritto vantato.
La causa è stata assunta in decisione ex art. 281 sexies, 3° comma, c.p.c. all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.11.2025.
Ferma la competenza di questa Corte, dichiarata dal precedente provvedimento non impugnato sul punto (nonostante Cass. 13 luglio 2023, n. 20153 che ha ribadito che il foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lett. u, c. cons. si configura alla stregua di un'ipotesi di incompetenza inderogabile, che preclude, quindi, la possibilità 4 di applicare l'art. 38, comma 2, c.p.c., e Cass. n. 33439/2021, proprio in relazione alla domanda dell'avvocato rivolta al cliente per il pagamento dei propri onorari;
Cass.
2023/34469; Cass. n. 3160/2021; Cass. n. 21989/2021; Cass. n. 1951/2018), nel merito deve osservarsi che il resistente nel costituirsi nel giudizio di rinvio ha reiterato l'eccezione di inesistenza del mandato nonché rimarcato che anche allorché il cliente non promuova la querela di falso della propria firma apposta in calce alla procura a margine del ricorso ex lege n. 89/2001, e, dunque, essa mantenga (come ritenuto dalla Corte di cassazione) la propria validità formale l'avvocato non è esentato dal provare l'esistenza del rapporto professionale sottostante in presenza di una specifica e documentata contestazione del mandato.
Peraltro, posto che “l'atto di riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio, poiché non dà luogo ad un nuovo procedimento, ma ad una prosecuzione dei precedenti gradi di merito, non deve contenere, ai fini della sua validità, la specifica riproposizione di tutte le domande, eccezioni e conclusioni originariamente formulate, essendo sufficiente che siano richiamati l'atto introduttivo del giudizio ed il contenuto del provvedimento in base a cui avviene tale
pagina 4 di 8 riassunzione, con la conseguenza che il giudice innanzi al quale sia stato riassunto il processo non incorre nel vizio di ultrapetizione qualora pronunci su tutta la domanda proposta nel giudizio ove fu emessa la sentenza annullata e non sulle sole diverse conclusioni formulate con il suddetto atto di riassunzione” (cfr. Cass. 18.3.2025 n. 21253; Cass. 30529/2017) nella fattispecie fin dalle originarie difese, oltre al disconoscimento della procura alle liti, è stata contestata specificamente l'esistenza del contratto di mandato e ha aggiunto CP_1 di non avere nemmeno mai conosciuto il ricorrente (v. pag. 2, 1° capoverso della memoria di costituzione nel giudizio n. 135/2022 R.G.) e di non aver ottenuto “nessun riconoscimento di sorta dal giudizio di equa riparazione (v. seconda riga della pagina 5 della memoria di costituzione nel giudizio n. 135/2022 R.G. e terza e quarta riga della memoria di costituzione in questo giudizio).
E allora, posto che l'Avv. ha posto a fondamento dell'originario Parte_1 ricorso ex art. 702 bis ed ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011 per ottenere la liquidazione del compenso per l'attività professionale svolta a favore di nel giudizio n. 1658/2011 CP_1 svoltosi dinanzi a questa Corte per il riconoscimento dell'indennizzo in base alla legge n. 89/2001, solo il mandato (contratto di patrocinio) che costui gli avrebbe conferito, 5 come si evince chiaramente dal primo capoverso del ricorso (“in forza di mandato conferitogli”), senza tuttavia provarne la conclusione tra le parti, la procura a margine del ricorso non può far presumere, a fronte della recisa contestazione della controparte, il preesistente contratto di patrocinio (cfr. Cass. n. 1267/2025). Invero, per costante giurisprudenza, richiamata nella pronuncia testé citata, "la procura alle liti é un negozio unilaterale endoprocessuale con cui viene conferito il potere di rappresentare la parte in giudizio
e che non presuppone – fra le medesime persone – la sussistenza di un sottostante rapporto di patrocinio, ovvero del negozio bilaterale, generatore del diritto al compenso, con il quale, secondo lo schema del mandato, il legale viene incaricato di svolgere l'attività professionale, con la conseguenza che la procura alle liti é solo un indice presuntivo della sussistenza tra le parti dell'autonomo rapporto di patrocinio che, se contestato, deve essere provato" (Cass. 11.3.2019 n.
6905; Cass.
8.6.2017 n. 14276; Cass. 29.8.2014 n. 18450).
E non si può neanche ritenere che tale orientamento non è pertinente al caso di specie perché ha eccepito la prescrizione presuntiva, la quale ricollegando CP_1
l'estinzione dell'obbligazione al decorso di un certo tempo nel quale la prestazione pagina 5 di 8 viene soddisfatta, dovrebbe presumersi, comunque, la preesistenza del mandato professionale, perché tale eccezione è stata sollevata in “via meramente subordinata” (v. pag. 5 della memoria di costituzione in questo giudizio e della memoria di costituzione del giudizio n. 135/2022 RG.).
Ne segue che la puntuale contestazione del mandato conduce a ritenere, alla stregua dei principi ora menzionati, enunciati dalla Corte suprema, che nessuna valenza probatoria può essere attribuita alla asserita sottoscrizione della procura (non oggetto di querela di falso) a margine del ricorso ex legge n. 89/2001, pur non essendo efficace il disconoscimento, stante il mancato assolvimento da parte di dell'onere della Parte_1 prova dell'esistenza del contratto di patrocinio, su lui incombente. Infatti, il professionista non “può pretendere il pagamento del compenso per l'attività di patrocinio espletata a nome del cliente, che non abbia in alcun modo fruito dei risultati della sua attività, ove non dimostri di avere dallo stesso ricevuto l'incarico professionale (cfr. Cass. n. 1267/2025;
Cass. 11947/2024; Cass. 4959/2012).
In conclusione, il ricorso di per la liquidazione dei compensi relativi al Parte_1 giudizio ex legge n. 89/2001. 6
In virtù del principio di soccombenza va condannato a rifondere al Parte_1 resistente le spese di lite del primo giudizio svoltosi dinanzi a questa Corte (il n. CP_1
135/2022 R.G.), del giudizio di Cassazione (n. 29005/2022 R.G.) e del presente giudizio
(n. 49/2025 R.G.).
Pertanto, per il giudizio n. 135/2022, celebratosi dinanzi a questa Corte di appello, per la liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta deve farsi riferimento al d.m. 55/2014, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge
31.12.2012 n. 47, come integrato dal d.m. n. 37/2018 e dal d.m. n.147/2022, vigente al momento della definizione dell'intero giudizio giacché l'accezione omnicomprensiva di
"compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. n. 19989/2021 e Cass. n. 31884/2018), applicando i minimi avuto riguardo alla semplicità e serialità della causa e al ripetersi in parte delle stesse questioni nei tre giudizi, tenendo conto del pregio dell'attività svolta dal difensore e del valore della causa (scaglione da € € 5.201,00 ad € 26.000,00 come da notula allegata dal pagina 6 di 8 ricorrente al primo giudizio che indica il totale del compenso richiesto in € 5.511,09) escludendo la fase istruttoria, che non risulta essere stata svolta, trattandosi di causa meramente documentale.
Si liquidano, pertanto, € 567,00 per la fase di studio della controversia, € 461,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 956,00 per la fase decisionale, e, quindi, complessivi € 1.984,00, oltre il rimborso forfetario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
Per il giudizio dinanzi alla Corte di cassazione secondo gli stessi criteri si liquidano,
€ 633,00 per la fase di studio della controversia, € 567,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 336,00 per la fase decisionale, e, quindi, complessivi € 1.541,00, oltre il rimborso forfetario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
Per il presente processo si liquidano € 567,00 per la fase di studio della controversia,
€ 461,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 956,00 per la fase decisionale, e, quindi, complessivi € 1.984,00, oltre il rimborso forfetario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni altra 7 istanza ed eccezione disattesa: rigetta il ricorso proposto da per il pagamento del compenso Parte_1 professionale relativo al ricorso ex legge n. 89/2001 innanzi la Corte di appello di
Perugia (RG. 1658/11); condanna il ricorrente a rifondere al resistente Parte_1 CP_1
a) le spese di lite del giudizio n. 135/2022, liquidate in € 567,00 per la fase di studio della controversia, € 461,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 956,00 per la fase decisionale, e, quindi, in complessivi € 1.984,00, oltre il rimborso forfetario del 15%,
i.v.a. e c.a.p. come per legge;
b) le spese di lite del giudizio n. 29005/2022 R.G, liquidate in € 633,00 per la fase di studio della controversia, € 567,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 336,00 per la fase decisionale, e, quindi, in complessivi € 1.541,00, oltre il rimborso forfetario del 15%,
i.v.a. e c.a.p. come per legge;
pagina 7 di 8 c) le spese di lite del presente giudizio n. 49/2025, liquidate in € 567,00 per la fase di studio della controversia, € 461,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 956,00 per la fase decisionale, e, quindi, in complessivi € 1.984,00, oltre il rimborso forfetario del 15%,
i.v.a. e c.a.p. come per legge.
Perugia, 13.11.2025.
Il Presidente est.
dott. Claudio Baglioni
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