Art. 16.
In relazione al piano finanziario di cui all' articolo 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 , e a definizione dei rapporti finanziari con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, a valere sullo stanziamento di lire 1.520 miliardi destinato all'attuazione nell'anno 1984 degli interventi previsti nella citata legge 27 dicembre 1977, n. 984 , la complessiva somma di lire 289.852 milioni e' assegnata alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, suddivisa come segue:
regione autonoma Valle d'Aosta, lire 8.773 milioni;
provincia autonoma di Bolzano, lire 20.362 milioni;
provincia autonoma di Trento, lire 18.101 milioni;
regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, lire 22.265 milioni;
regione autonoma Sicilia, lire 126.286 milioni;
regione autonoma Sardegna, lire 94.065 milioni.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con legge all'utilizzazione delle somme di cui al comma precedente, sulla base degli indirizzi di propri piani agricoli, sui quali va preventivamente sentito il CIPAA.
Ove le eventuali osservazioni del CIPAA non siano comunicate nel termine di venti giorni dalla richiesta, si ritiene acquisito l'assenso sul piano.
In relazione al piano finanziario di cui all' articolo 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 , e a definizione dei rapporti finanziari con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, a valere sullo stanziamento di lire 1.520 miliardi destinato all'attuazione nell'anno 1984 degli interventi previsti nella citata legge 27 dicembre 1977, n. 984 , la complessiva somma di lire 289.852 milioni e' assegnata alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, suddivisa come segue:
regione autonoma Valle d'Aosta, lire 8.773 milioni;
provincia autonoma di Bolzano, lire 20.362 milioni;
provincia autonoma di Trento, lire 18.101 milioni;
regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, lire 22.265 milioni;
regione autonoma Sicilia, lire 126.286 milioni;
regione autonoma Sardegna, lire 94.065 milioni.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con legge all'utilizzazione delle somme di cui al comma precedente, sulla base degli indirizzi di propri piani agricoli, sui quali va preventivamente sentito il CIPAA.
Ove le eventuali osservazioni del CIPAA non siano comunicate nel termine di venti giorni dalla richiesta, si ritiene acquisito l'assenso sul piano.